Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 gen- naio 2025, iscritta al n. 63 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, ver- tente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (Vt) al C.so Matteotti n. 27presso lo studio dell'avv. Clementina Bracci, che li rappresenta e difende per procura al- legata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25 aprile 1985 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VI EL, parte II, serie A, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che sono separati per ef- fetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14 luglio 2015, che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del de- creto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“1) Il Sig. fintanto che proseguirà la sua attività lavorativa, verserà alla Parte_1
signora quale contributo per il suo mantenimento ed entro il giorno 11 di Pt_2
ogni mese, la somma di euro 1000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che alla cessazione dell'attività lavorativa del l'importo stabilito quale contributo per il mantenimento della signora Parte_1
verrà ridotto ad euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_2
indici ISTAT. L'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa e la conseguente cessa- zione della partita IVA, verrà comunicata dall'obbligato con lettera raccomandata inviata presso la residenza dell e la riduzione del mantenimento decorrerà Pt_2
dal mese successivo all'invio della detta comunicazione.
2) Con la sottoscrizione del presente atto le parti riconoscono di aver regolato tutti i propri rapporti patrimoniali”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di VI
EL per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motiva- Parte_1 Parte_2
zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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