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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 1269/2024 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30/12/1975, residente a [...] alla circonvallazione
Istoniense n. 7, e (C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CH) il 13/12/1976, ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti LUIGI GUIDONE
e RAFFAELE GIACOMUCCI che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. Ciascun ricorrente è libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio dove riterrà opportuno.
1
2. Essendo autosufficienti dal punto di vista economico, essi ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento.
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento dello stesso nella casa familiare di proprietà della sig.ra che ne resta assegnataria con tutti Pt_2 gli arredi.
4. Il padre, che ha lasciato la casa coniugale, potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e/o quando il figlio lo chiederà, previo avviso telefonico alla madre. Le festività natalizie, pasquali ed estive verranno concordate insieme in base alle esigenze di entrambi e al volere del minore;
il quale potrà andare in vacanza con l'uno o l'altro genitore previa comunicazione della località e dell'indirizzo all'altro genitore.
5. Tutte le decisioni relative all'educazione, salute, scuola ed attività extra scuola, riguardanti il figlio minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tranne quelle di estrema urgenza.
6. Il padre corrisponderà entro il primo giorno di ogni mese, a Pers titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore la somma di € 500,00 che verserà sul c/c della madre;
importo che potrà essere rivalutato quando il minore crescerà, con adeguamento secondo gli indici Istat;
stabilendosi che le spese mediche, scolastiche, sportive e quelle straordinarie saranno divise a metà tra i genitori.
7. I ricorrenti dichiarano di aver regolato i loro rapporti economici e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per
l'espatrio.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Vasto (CH) l'11/06/2011, hanno chiesto Pt_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 22/1/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. 2 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 6/3/2024 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) l'11/06/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 47 parte 2 serie A dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio minore Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Vasto (CH) l'11/06/2011 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 47 parte 2 serie A dell'anno 2011.
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 1269/2024 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30/12/1975, residente a [...] alla circonvallazione
Istoniense n. 7, e (C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CH) il 13/12/1976, ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti LUIGI GUIDONE
e RAFFAELE GIACOMUCCI che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. Ciascun ricorrente è libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio dove riterrà opportuno.
1
2. Essendo autosufficienti dal punto di vista economico, essi ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento.
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento dello stesso nella casa familiare di proprietà della sig.ra che ne resta assegnataria con tutti Pt_2 gli arredi.
4. Il padre, che ha lasciato la casa coniugale, potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e/o quando il figlio lo chiederà, previo avviso telefonico alla madre. Le festività natalizie, pasquali ed estive verranno concordate insieme in base alle esigenze di entrambi e al volere del minore;
il quale potrà andare in vacanza con l'uno o l'altro genitore previa comunicazione della località e dell'indirizzo all'altro genitore.
5. Tutte le decisioni relative all'educazione, salute, scuola ed attività extra scuola, riguardanti il figlio minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tranne quelle di estrema urgenza.
6. Il padre corrisponderà entro il primo giorno di ogni mese, a Pers titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore la somma di € 500,00 che verserà sul c/c della madre;
importo che potrà essere rivalutato quando il minore crescerà, con adeguamento secondo gli indici Istat;
stabilendosi che le spese mediche, scolastiche, sportive e quelle straordinarie saranno divise a metà tra i genitori.
7. I ricorrenti dichiarano di aver regolato i loro rapporti economici e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per
l'espatrio.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Vasto (CH) l'11/06/2011, hanno chiesto Pt_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 22/1/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. 2 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 6/3/2024 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) l'11/06/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 47 parte 2 serie A dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio minore Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Vasto (CH) l'11/06/2011 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 47 parte 2 serie A dell'anno 2011.
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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