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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1626/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1626 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Prampolini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Corso Vittorio Emanuele II n. 113 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura C.F._3
Mazzali (c.f. in Via Farini n. 9 a Bologna, giusta procura in atti C.F._4
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 252/2022 del 1.3.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.02.2024:
Appellante : Pt_1
“In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 252/2022 emessa dal Tribunale di Modena, nel
pagina 1 di 8 giudizio recante R.G. 1604/2018, depositata in cancelleria in data 1.03.2022 e non notificata, nel capo in cui respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n 101/18 e condanna alla rifusione delle spese processuali, voglia: Parte_1 accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, per inesistenza del credito dell'opposta/appellata e carenza degli elementi formali del rapporto dedotto, infondatezza comunque nell'an e nel quantum, ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal Pt_1
a , a nessun titolo, non essendo comunque opponibile all'opponente
[...] CP_1 alcuna ragione o pretesa creditoria per qualsivoglia titolo o ragione, di provenienza
. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata : Controparte_1
“In via preliminare:
- non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, nonché la sentenza impugnata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, e/o di revoca o modifica della sentenza impugnata, condannare comunque controparte al pagamento, in favore di della somma di Euro 7.245,46 Controparte_1 oltre agli interessi convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale, e comunque entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996,dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio,
In via istruttoria:
- ci si oppone sin da ora alle eventuali richieste istruttorie avversarie.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui ) otteneva dal Tribunale di Modena il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 101/2018 del 10.01.2018 per l'importo di € 7.245,46, oltre interessi legali, nei confronti del sig. (da qui , quale somma dovuta per saldo a Parte_1 Pt_1
debito relativo al contratto di finanziamento n. 1100361640 del 30.04.2011 originariamente in essere con la da qui . Parte_2 Pt_2
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. proponeva opposizione con atto di Pt_1
pagina 2 di 8 citazione del 28.02.2018, esponendo:
- di aver intrattenuto con la società un rapporto contrattuale con utilizzo di Pt_2
carta di credito fino al 2010;
- a seguito di contestazioni fra le parti, di aver definito in via tombale i rapporti nell'ottobre 2011 con il versamento, a saldo e stralcio, alla di € 4.500,00 la Pt_2
quale in data 25.10.2011 aveva rilasciato quietanza con liberatoria generale di nulla dover più pretendere “per nessun titolo, causa o ragione anche se qui non espressamente menzionata”;
- di aver ricevuto nel giugno 2016, un sollecito di pagamento, con riferimenti numerici puramente loro interni, tra due società e Parte_3 Controparte_2 concernenti asserita cessione di credito di un importo di € 7.245,46;
- di aver contestato il debito ma di non aver avuto chiarimenti dal servizio clienti di in merito alla propria posizione;
Pt_2
- il credito azionato monitoriamente era quindi inesistente e comunque non provato, avendo già definito a suo tempo i rapporti con mediante l'accordo tombale;
Pt_2
- il contratto di finanziamento n. 1100361640 era inesistente e comunque nullo per difetto di forma scritta.
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione esponendo: Controparte_1
- il numero del contratto di finanziamento indicato nella quietanza del 25.10.2011 (n.
5838754) non coincideva né con quello del contratto indicato dalla (n. CP_1
1100361640), né con quello dell'originario contratto stipulato dalla cedente Pt_2
(n. 779532);
- il rapporto n. 5838754 al quale si riferiva l'opponente, concerneva un'apertura di linea di credito con carta revolving e pertanto la quietanza era relativa ad un diverso rapporto di finanziamento, estraneo al giudizio;
- il contratto era perfettamente valido.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
4. Il Tribunale, all'esito della trattazione, con sentenza n. 252/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione, ha proposto appello affidandosi a due Parte_1
motivi di gravame.
pagina 3 di 8 6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 27.02.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l'appellata, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021).
9. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le risultanze probatorie, dalle quali emergerebbe come la non avrebbe offerto la prova del credito azionato CP_1
monitoriamente a fronte della contestazione dell'opponente circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale. In particolare, quest'ultimo aveva contestato sia la mancata produzione pagina 4 di 8 da parte della del contratto (considerata la discrepanza dei numeri di riferimento del CP_1
contratto) che l'appellante nega di aver mai sottoscritto, sia la completezza dell'estratto conto relativo al rapporto prodotto dalla stessa. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente CP_1
ritenuto che il on avesse contestato il credito, sebbene contraddittoriamente nella Pt_1
stessa motivazione avesse dato atto in precedenza di tale contestazione. In definitiva, la non avrebbe fornito la prova del proprio credito ex art. 2697 c.c., mentre il CP_1 avrebbe fornito la prova della estinzione dell'unico rapporto in essere con Pt_1
mediante il deposito del relativo accordo transattivo. Pt_2
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata applicazione degli artt. 50 e 117 TUB in quanto il contratto cui faceva riferimento la (n. 1100361640 CP_1
del 30.4.2011) non solo era nullo per difetto di forma scritta (art. 117 TUB), ma l'estratto conto prodotto era comunque incompleto.
12. I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
13. L'appello è fondato.
14. L'onere di allegazione e di prova nel contenzioso bancario soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c. ed il principio generale non soffre eccezioni nella specifica materia de qua; quindi, entrambe le parti devono ritenersi onerate della prova delle contrapposte pretese aventi ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore), l'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) ha l'onere di contestare il diritto azionato monitoriamente, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. n. 2421/2006; cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003, n. 6421/2003); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003).
pagina 5 di 8 15. In tale contesto processuale, dunque, la completezza o meno della documentazione probatoria esibita dal creditore, va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
6879/1994).
16. Con specifico riferimento al settore bancario, la ha quindi l'onere di provare il CP_1
proprio credito attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto da cui poter dedurre la effettiva consistenza del debito (e quindi consentire all'opponente di procedere ad una specifica delle poste ritenute illegittimamente addebitate e documentate dalla creditrice).
Quanto al documento ex art. 50 TUB, questo non può considerarsi esaustivo dell'onere probatorio gravante sulla;
l'art. 50 TUB consente di utilizzare l'estratto conto CP_1
certificato come prova idonea nel procedimento monitorio, ma nel successivo giudizio di opposizione tale documento non è sufficiente a costituire la prova del credito, essendo relegato a documento di natura meramente indiziaria.
17. Occorre aggiungere, infine, che se la domanda è contrastata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta (richiesta dall'art. 117 TUB) , non può gravarsi il cliente della prova negativa della documentazione del contratto, incombendo semmai alla banca di darne positivo riscontro;
difatti nel caso in cui ci si trovi al cospetto di due allegazioni di segno opposto (quella negativa del cliente e quella positiva della Banca), ambedue astrattamente sostenibili, il contrasto deve essere risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa del cliente, piuttosto che di quella positiva della banca, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tantomeno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.. Ciò in quanto, essendo stata negata l'esistenza del contratto, giammai può onerarsi il cliente di produrre un contratto in tesi inesistente, mentre sarà la banca, per legittimare il proprio operato, tenuta ad esibire la scrittura contrattuale, dovendo provare la fonte negoziale del proprio credito.
18. Chiariti i principi generali, la appellata, a fronte delle contestazioni mosse CP_1
dall'opponente sull'esistenza di una fonte negoziale del diritto preteso, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo provato la corrispondenza fra il credito azionato, il contratto prodotto e l'estratto conto.
19. Il ha contestato in giudizio la pretesa creditoria, allegando, da un lato, Pt_1
l'inesistenza del rapporto contrattuale su cui la ha basato la propria pretesa CP_1
creditoria, e, dall'altro lato, l'intervenuta transazione - asseverata da quietanza liberatoria del pagina 6 di 8 25.10.2011 - con la originaria creditrice e riferita all'unico rapporto intercorso Pt_2 con la stessa (“pratica di finanziamento numero 5838754”).
20. Ne consegue che a fronte della contestazione della sussistenza di un valido rapporto contrattuale da parte del era onere della fornire in primis la prova del Pt_1 CP_1
rapporto negoziale e quindi produrre la copia del relativo contratto al fine di paralizzare l'eccezione formulata dall'opponente; difatti, la ha azionato il preteso credito con CP_1
riferimento ad un rapporto identificato con il n. 1100361640 di cui tuttavia non risulta prodotto il relativo contratto scritto. In sede monitoria ed in sede di giudizio di opposizione, la ha prodotto solo il “Modulo di richiesta di carta di credito” del 2.4.2001 sottoscritto CP_1
effettivamente dal (doc. 2) che tuttavia non consente di ricollegare lo stesso al Pt_1
rapporto n. 1100361640, né all'estratto conto depositato dalla (doc. 6). CP_1
21. Va osservato difatti che la ha allegato, quale fonte del proprio credito, il CP_1
contratto di finanziamento n. 1100361640 del 30.4.2011 (v. pag. 2 comparsa di costituzione della in primo grado), ma ha prodotto (doc. 2) solo il suddetto modulo di richiesta di CP_1
carta di credito che non solo non riporta alcun riferimento al predetto identificativo del contratto ma risulta sottoscritto il 2.4.2001 e quindi con data difforme.
22. Né è possibile ricollegare con certezza l'estratto conto depositato al numero della carta di credito posseduta dal difatti, nella comunicazione del 12.6.2012 (doc. 3) inviata Pt_1 all'appellante da - con la quale si comunica la cessione del credito a Pt_2 CP_3
- si fa riferimento al rapporto n. 1100361640 collegato alla carta di credito n.
[...]
xxxxxxx92252, ma in nessun altro documento è rinvenibile il collegamento della stessa al rapporto controverso, né al contratto del 2.4.2001. È pur vero che quando è stata inviata detta comunicazione (12.6.2012) era già intervenuta la transazione con (25.10.2011) e Pt_2
non risulta all'epoca una specifica contestazione da parte del ma ciò non consente Pt_1
comunque di superare la carenza probatoria sopra evidenziata a carico della (vista la CP_1
contestazione formulata in giudizio).
23. L'affermazione della secondo l'originario contratto stipulato della CP_1 Pt_2
riporterebbe il n. 779532, non ha trovato riscontro probatorio. Anche di tale riferimento non si ha traccia documentale (neppure nell'atto di cessione del credito). È pur vero che la transazione opposta dal si riferisce alla pratica n. 5838754, ma l'allegazione della BANCA Pt_1 secondo cui “il rapporto n. 5838754 a cui si riferisce l'odierno opponente concerne un'apertura di linea di credito con carta revolving”, è rimasta solo a livello argomentativo, senza alcuna prova di essa;
così come è priva di riscontro probatorio la circostanza che il contratto n.
pagina 7 di 8 1100361640 coinciderebbe con quello originario di identificato con il n. 779532 di Pt_2 cui però non vi è prova (come richiesto dall'art. 117 TUB).
24. Quanto all'estratto conto, a prescindere dalla sua completezza, stante la contestazione della esistenza di un valido contratto, non era neppure onere del ontestare nello specifico le Pt_1 singole poste annotate, in difetto di prova del rapporto sottostante.
25. In conclusione, dal quadro probatorio non emerge la riconducibilità della pretesa creditoria all'esistenza di un valido contratto fra l'appellante e la e quindi con la Pt_2
appellata. CP_1
26. L'appello quindi va accolto ed in considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.
252/2022, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il Decreto Parte_1
Ingiuntivo 101/2018 del 10.01.2018 emesso dal Tribunale di Modena;
- condanna rifondere a le spese di lite del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, che vengono liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 3 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1626 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Prampolini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Corso Vittorio Emanuele II n. 113 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura C.F._3
Mazzali (c.f. in Via Farini n. 9 a Bologna, giusta procura in atti C.F._4
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 252/2022 del 1.3.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.02.2024:
Appellante : Pt_1
“In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 252/2022 emessa dal Tribunale di Modena, nel
pagina 1 di 8 giudizio recante R.G. 1604/2018, depositata in cancelleria in data 1.03.2022 e non notificata, nel capo in cui respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n 101/18 e condanna alla rifusione delle spese processuali, voglia: Parte_1 accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, per inesistenza del credito dell'opposta/appellata e carenza degli elementi formali del rapporto dedotto, infondatezza comunque nell'an e nel quantum, ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal Pt_1
a , a nessun titolo, non essendo comunque opponibile all'opponente
[...] CP_1 alcuna ragione o pretesa creditoria per qualsivoglia titolo o ragione, di provenienza
. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata : Controparte_1
“In via preliminare:
- non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, nonché la sentenza impugnata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, e/o di revoca o modifica della sentenza impugnata, condannare comunque controparte al pagamento, in favore di della somma di Euro 7.245,46 Controparte_1 oltre agli interessi convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale, e comunque entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996,dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio,
In via istruttoria:
- ci si oppone sin da ora alle eventuali richieste istruttorie avversarie.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui ) otteneva dal Tribunale di Modena il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 101/2018 del 10.01.2018 per l'importo di € 7.245,46, oltre interessi legali, nei confronti del sig. (da qui , quale somma dovuta per saldo a Parte_1 Pt_1
debito relativo al contratto di finanziamento n. 1100361640 del 30.04.2011 originariamente in essere con la da qui . Parte_2 Pt_2
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. proponeva opposizione con atto di Pt_1
pagina 2 di 8 citazione del 28.02.2018, esponendo:
- di aver intrattenuto con la società un rapporto contrattuale con utilizzo di Pt_2
carta di credito fino al 2010;
- a seguito di contestazioni fra le parti, di aver definito in via tombale i rapporti nell'ottobre 2011 con il versamento, a saldo e stralcio, alla di € 4.500,00 la Pt_2
quale in data 25.10.2011 aveva rilasciato quietanza con liberatoria generale di nulla dover più pretendere “per nessun titolo, causa o ragione anche se qui non espressamente menzionata”;
- di aver ricevuto nel giugno 2016, un sollecito di pagamento, con riferimenti numerici puramente loro interni, tra due società e Parte_3 Controparte_2 concernenti asserita cessione di credito di un importo di € 7.245,46;
- di aver contestato il debito ma di non aver avuto chiarimenti dal servizio clienti di in merito alla propria posizione;
Pt_2
- il credito azionato monitoriamente era quindi inesistente e comunque non provato, avendo già definito a suo tempo i rapporti con mediante l'accordo tombale;
Pt_2
- il contratto di finanziamento n. 1100361640 era inesistente e comunque nullo per difetto di forma scritta.
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione esponendo: Controparte_1
- il numero del contratto di finanziamento indicato nella quietanza del 25.10.2011 (n.
5838754) non coincideva né con quello del contratto indicato dalla (n. CP_1
1100361640), né con quello dell'originario contratto stipulato dalla cedente Pt_2
(n. 779532);
- il rapporto n. 5838754 al quale si riferiva l'opponente, concerneva un'apertura di linea di credito con carta revolving e pertanto la quietanza era relativa ad un diverso rapporto di finanziamento, estraneo al giudizio;
- il contratto era perfettamente valido.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
4. Il Tribunale, all'esito della trattazione, con sentenza n. 252/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione, ha proposto appello affidandosi a due Parte_1
motivi di gravame.
pagina 3 di 8 6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 27.02.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l'appellata, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021).
9. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le risultanze probatorie, dalle quali emergerebbe come la non avrebbe offerto la prova del credito azionato CP_1
monitoriamente a fronte della contestazione dell'opponente circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale. In particolare, quest'ultimo aveva contestato sia la mancata produzione pagina 4 di 8 da parte della del contratto (considerata la discrepanza dei numeri di riferimento del CP_1
contratto) che l'appellante nega di aver mai sottoscritto, sia la completezza dell'estratto conto relativo al rapporto prodotto dalla stessa. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente CP_1
ritenuto che il on avesse contestato il credito, sebbene contraddittoriamente nella Pt_1
stessa motivazione avesse dato atto in precedenza di tale contestazione. In definitiva, la non avrebbe fornito la prova del proprio credito ex art. 2697 c.c., mentre il CP_1 avrebbe fornito la prova della estinzione dell'unico rapporto in essere con Pt_1
mediante il deposito del relativo accordo transattivo. Pt_2
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata applicazione degli artt. 50 e 117 TUB in quanto il contratto cui faceva riferimento la (n. 1100361640 CP_1
del 30.4.2011) non solo era nullo per difetto di forma scritta (art. 117 TUB), ma l'estratto conto prodotto era comunque incompleto.
12. I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
13. L'appello è fondato.
14. L'onere di allegazione e di prova nel contenzioso bancario soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c. ed il principio generale non soffre eccezioni nella specifica materia de qua; quindi, entrambe le parti devono ritenersi onerate della prova delle contrapposte pretese aventi ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore), l'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) ha l'onere di contestare il diritto azionato monitoriamente, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. n. 2421/2006; cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003, n. 6421/2003); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003).
pagina 5 di 8 15. In tale contesto processuale, dunque, la completezza o meno della documentazione probatoria esibita dal creditore, va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
6879/1994).
16. Con specifico riferimento al settore bancario, la ha quindi l'onere di provare il CP_1
proprio credito attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto da cui poter dedurre la effettiva consistenza del debito (e quindi consentire all'opponente di procedere ad una specifica delle poste ritenute illegittimamente addebitate e documentate dalla creditrice).
Quanto al documento ex art. 50 TUB, questo non può considerarsi esaustivo dell'onere probatorio gravante sulla;
l'art. 50 TUB consente di utilizzare l'estratto conto CP_1
certificato come prova idonea nel procedimento monitorio, ma nel successivo giudizio di opposizione tale documento non è sufficiente a costituire la prova del credito, essendo relegato a documento di natura meramente indiziaria.
17. Occorre aggiungere, infine, che se la domanda è contrastata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta (richiesta dall'art. 117 TUB) , non può gravarsi il cliente della prova negativa della documentazione del contratto, incombendo semmai alla banca di darne positivo riscontro;
difatti nel caso in cui ci si trovi al cospetto di due allegazioni di segno opposto (quella negativa del cliente e quella positiva della Banca), ambedue astrattamente sostenibili, il contrasto deve essere risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa del cliente, piuttosto che di quella positiva della banca, senza che si possa discorrere di inversione dell'onere probatorio e, tantomeno, di eccezione alla regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.. Ciò in quanto, essendo stata negata l'esistenza del contratto, giammai può onerarsi il cliente di produrre un contratto in tesi inesistente, mentre sarà la banca, per legittimare il proprio operato, tenuta ad esibire la scrittura contrattuale, dovendo provare la fonte negoziale del proprio credito.
18. Chiariti i principi generali, la appellata, a fronte delle contestazioni mosse CP_1
dall'opponente sull'esistenza di una fonte negoziale del diritto preteso, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo provato la corrispondenza fra il credito azionato, il contratto prodotto e l'estratto conto.
19. Il ha contestato in giudizio la pretesa creditoria, allegando, da un lato, Pt_1
l'inesistenza del rapporto contrattuale su cui la ha basato la propria pretesa CP_1
creditoria, e, dall'altro lato, l'intervenuta transazione - asseverata da quietanza liberatoria del pagina 6 di 8 25.10.2011 - con la originaria creditrice e riferita all'unico rapporto intercorso Pt_2 con la stessa (“pratica di finanziamento numero 5838754”).
20. Ne consegue che a fronte della contestazione della sussistenza di un valido rapporto contrattuale da parte del era onere della fornire in primis la prova del Pt_1 CP_1
rapporto negoziale e quindi produrre la copia del relativo contratto al fine di paralizzare l'eccezione formulata dall'opponente; difatti, la ha azionato il preteso credito con CP_1
riferimento ad un rapporto identificato con il n. 1100361640 di cui tuttavia non risulta prodotto il relativo contratto scritto. In sede monitoria ed in sede di giudizio di opposizione, la ha prodotto solo il “Modulo di richiesta di carta di credito” del 2.4.2001 sottoscritto CP_1
effettivamente dal (doc. 2) che tuttavia non consente di ricollegare lo stesso al Pt_1
rapporto n. 1100361640, né all'estratto conto depositato dalla (doc. 6). CP_1
21. Va osservato difatti che la ha allegato, quale fonte del proprio credito, il CP_1
contratto di finanziamento n. 1100361640 del 30.4.2011 (v. pag. 2 comparsa di costituzione della in primo grado), ma ha prodotto (doc. 2) solo il suddetto modulo di richiesta di CP_1
carta di credito che non solo non riporta alcun riferimento al predetto identificativo del contratto ma risulta sottoscritto il 2.4.2001 e quindi con data difforme.
22. Né è possibile ricollegare con certezza l'estratto conto depositato al numero della carta di credito posseduta dal difatti, nella comunicazione del 12.6.2012 (doc. 3) inviata Pt_1 all'appellante da - con la quale si comunica la cessione del credito a Pt_2 CP_3
- si fa riferimento al rapporto n. 1100361640 collegato alla carta di credito n.
[...]
xxxxxxx92252, ma in nessun altro documento è rinvenibile il collegamento della stessa al rapporto controverso, né al contratto del 2.4.2001. È pur vero che quando è stata inviata detta comunicazione (12.6.2012) era già intervenuta la transazione con (25.10.2011) e Pt_2
non risulta all'epoca una specifica contestazione da parte del ma ciò non consente Pt_1
comunque di superare la carenza probatoria sopra evidenziata a carico della (vista la CP_1
contestazione formulata in giudizio).
23. L'affermazione della secondo l'originario contratto stipulato della CP_1 Pt_2
riporterebbe il n. 779532, non ha trovato riscontro probatorio. Anche di tale riferimento non si ha traccia documentale (neppure nell'atto di cessione del credito). È pur vero che la transazione opposta dal si riferisce alla pratica n. 5838754, ma l'allegazione della BANCA Pt_1 secondo cui “il rapporto n. 5838754 a cui si riferisce l'odierno opponente concerne un'apertura di linea di credito con carta revolving”, è rimasta solo a livello argomentativo, senza alcuna prova di essa;
così come è priva di riscontro probatorio la circostanza che il contratto n.
pagina 7 di 8 1100361640 coinciderebbe con quello originario di identificato con il n. 779532 di Pt_2 cui però non vi è prova (come richiesto dall'art. 117 TUB).
24. Quanto all'estratto conto, a prescindere dalla sua completezza, stante la contestazione della esistenza di un valido contratto, non era neppure onere del ontestare nello specifico le Pt_1 singole poste annotate, in difetto di prova del rapporto sottostante.
25. In conclusione, dal quadro probatorio non emerge la riconducibilità della pretesa creditoria all'esistenza di un valido contratto fra l'appellante e la e quindi con la Pt_2
appellata. CP_1
26. L'appello quindi va accolto ed in considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.
252/2022, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il Decreto Parte_1
Ingiuntivo 101/2018 del 10.01.2018 emesso dal Tribunale di Modena;
- condanna rifondere a le spese di lite del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, che vengono liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 3 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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