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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Francesco Mancini Presidente , dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al R.G. n.
4594/24, promosso da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Roma Maria Ambrogi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Alatri (FR), alla Via del Calasanzio, n. 20 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR) il giorno 08/12/2007 alle condizioni indicate nel ricorso. Per_ A tal fine, gli istanti hanno allegato che dall'unione sono nate le figlie (in data
2/05/2008) e (in data 24/09/2014), che la separazione fra i coniugi è stata Persona_2
omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 8/06/2022 e che i coniugi non si sono riconciliati.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Piano genitoriale
In via preliminare, occorre precisare che, sebbene l'art. 473-bis.29 c.p.c. richiami in generale
“le forme previste nella presente sezione” (e, dunque, gli articoli da 473-bis.11 a 473-bis.28
c.p.c.), occorre verificare la specifica compatibilità di quelle disposizioni con le particolari caratteristiche delle cause aventi ad oggetto domande congiunte di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, in giudizi come quello presente non deve essere allegato al ricorso e alla comparsa di costituzione del convenuto il piano genitoriale, secondo quanto previsto, per i procedimenti relativi ai minori, dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e dall'art. 473- bis.16 c.p.c. Detto documento (che, secondo le norme ora citate, deve contenere indicazioni su gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute), è chiaramente finalizzato a sollecitare allegazioni dei due genitori per quanto possibile specifiche e concordi, al fine di agevolare il giudice nell'adempimento del suo onere di somministrare il più tempestivamente possibile i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei figli (art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c.), nonché, eventualmente, di formulare la sua proposta di piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.). Ne consegue che, ove le parti concordino su tutti i citati aspetti, detto piano non è necessario.
3. Provvedimenti urgenti
Sempre in via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente
(caratterizzati, come già detto, da pattuizioni condivise e dall'esistenza di precedenti e tuttora efficaci provvedimenti in materia di minori e di contributi economici tra le parti), laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473- bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dal citato quarto comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la
2 pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
4. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, va accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e la ricorrenza degli estremi di cui all'art 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/70.
Quanto alle condizioni pattuite, sono quelle della separazione, per cui sulla loro conformità a legge questo Tribunale si è già pronunciato e non sono emersi fatti idonei a far ritenere necessaria una loro modificazione.
Spese del giudizio
Attesa l'assenza di parti contrapposte, le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 4594/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio celebratosi con rito religioso in Alatri
(FR) il giorno 08/12/2007 fra e , iscritto nel Parte_1 Parte_2
Registro dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 17, Parte I, Serie A, Anno
2007, alle condizioni concordate dai coniugi in ricorso;
2. dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) al quale si ordinano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa interamente le spese del presente giudizio fra tutte le parti in causa.
Frosinone, 04/02/2025
Il giudice relatore estensore Il Presidente
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