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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 2015/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2015/2019 R.G., avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e promossa da:
, nata a [...] il 17.6.1982 (C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rosa ed elettivamente domiciliata come in atti
- Attrice - CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso De Capua e Anna Maria Capalbi EL ed elettivamente domiciliata come in atti E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall' avv. Lucio Rende ed elettivamente domiciliata come in atti
- Convenute - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 e rassegnando le seguenti conclusioni: “in totale accoglimento Controparte_1 Parte_2 della domanda attrice dichiarare inefficace l'atto di compravendita per notar del Persona_1
22.12.2018 n. rep 15976, trascritto a Cosenza l'08.01.2019, per violazione del disposto di cui agli artt. 8 legge n. 590/1965 e 7 legge n. 817/1971, e quindi disporre il subingresso di Pt_1
nell'identica posizione negoziale di e per l'effetto dichiarare, previo
[...] Parte_2 versamento del prezzo concordato di euro 1.000,00, proprietaria del fondo rustico sito in agro di Morano Calabro c.da Campotenese, catasto al foglio 25 part.lla n. 9 l'istante Pt_1
, che ha esercitato validamente il diritto di prelazione spettantele, quale imprenditrice
[...] agricola professionale e proprietaria dei fondi confinanti con quello “de quo”, in catasto al foglio 25 part.lle 8 e 70. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. In particolare, parte attrice ha dedotto:
- di essere imprenditrice agricola professionale e proprietaria, tra gli altri, dei fondi rustici, siti in agro di Morano Calabro, alla C.da Campotenese, località Povello, estesi complessivamente Ha 1.336,00, identificati in catasto al foglio 25, p.lle 8 e 70;
- che con atto pubblico per Notar del 22.12.2018, trascritto a Persona_2 Cosenza in data 8.1.2019, ha venduto ad l'appezzamento di Controparte_1 Parte_2
1 terreno, esteso Ha 0.82,70, sito in agro di Morano Calabro alla C.da Campotenese, identificato in catasto al foglio 25, p.lla 9, per il prezzo di euro 1.000,00 (mille);
- che detto apprezzamento di terreno è confinante oltre che con proprietà , con Persona_3 proprietà e , per come precisato nel citato atto di Persona_4 Persona_5 compravendita, anche con i fondi di proprietà dell'attrice, identificati in catasto al foglio 25, p.lle 8 e 70;
- che ha proceduto alla vendita del terreno senza preventivamente notificare Controparte_1 all'attrice la proposta di vendita, al fine di consentirle l'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 8, L. n. 590/1965 e 7, L. n. 817/1971;
- che l'attrice intende avvalersi del diritto di prelazione spettante ed ottenere, quindi, la proprietà del fondo rustico, sito in Morano Calabro alla C.da Campotenese ed identificato in catasto al foglio 25, p.lla 9, previo versamento del prezzo di euro 1.000,00 (mille). Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2019 si è costituita in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “in via preliminare e/o pregiudiziale: a) accertare
[...] e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
b)accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1 ; nel merito, dichiararsi che la domanda attrice è inammissibile e/o improcedibile
[...] ovvero rigettarla integralmente perché assolutamente infondata in fatto e diritto. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed il 15% sui compensi legali a titolo di rimborso forfettario di spese generali”. In particolare, la convenuta ha dedotto: Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, in quanto la prelazione agraria rientra tra le materie per le quali il D.lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligatorietà del procedimento di mediazione;
- il difetto di legittimazione passiva della convenuta venditrice, in quanto ai Controparte_1 sensi dell'art. 8, L. n. 590/1965, legittimato passivo dell'azione di riscatto è solo ed esclusivamente l'acquirente o i suoi aventi causa ma mai l'alienante;
- l'inesistenza dell'invocato diritto di prelazione in capo a Parte_1
- che l'attrice ha erroneamente fondato la propria domanda sulla presunta titolarità di un suo diritto di prelazione all'acquisto del terreno alienato dalla e confinante con più terreni CP_1 di sua proprietà, invocando la violazione degli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971;
- che il citato art. 7, L. n. 817/1971, al punto 2) del secondo comma, dispone che il diritto di prelazione spetta anche “… al coltivatore diretto proprietario di fonti confinanti con quelli offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti…”;
- che la presenza su un terreno alienato di un rapporto agrario costituisce condizione impeditiva del sorgere del diritto di prelazione del confinante proprietario - coltivatore diretto;
- che il terreno per cui è causa al momento del trasferimento era condotto in affitto da CP_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.da Piana n. 1 in
[...] forza di scrittura privata del 5.1.2006;
- che con detta scrittura del 5.1.2006 la società San Carmelo S.r.l., in persona del legale rappresentante con sede in Cosenza, alla via Monte San EL n. 1, Controparte_3 all'epoca proprietaria del terreno, aveva concesso in affitto a , il terreno, sito Controparte_2 in agro di Morano Calabro alla C.da Campotenese, identificato in catasto al foglio 25, p.lla 9, per il canone annuo di euro 100,00;
- che, in data 14.10.2011, con atto a rogito del notaio da Bisignano rep. n. 41599 racc. Per_4 n. 18573, la proprietà del suddetto terreno è stata trasferita alla società Controparte_4
, con sede in Cosenza al viale della Repubblica n. 77;
[...]
2 - che, in data 22.10.2016 detta società, con atto a rogito del notaio rep. n. 47389 racc. Per_4 n. 23529, ha alienato l'immobile a la quale, poi, con il contratto di Controparte_1 compravendita del 22.12.2018 impugnato, ha trasferito la proprietà del fondo in contestazione ad Parte_2
- che in forza del medesimo contratto di affitto ha sempre provveduto con Controparte_2 regolarità e costanza a coltivare il terreno de quo, nonostante nel corso del tempo si siano succeduti più locatori;
- che al momento della vendita il aveva la conduzione del fondo, in virtù del rapporto CP_2 intercorrente con la e, pur non avendo interesse ad esercitare il proprio diritto di CP_1 prelazione ed acquistare l'immobile, ha mantenuto l'originario contratto di affitto tutt'ora in corso con l'acquirente ; Pt_2
- che la presenza sul terreno dell'affittuario ha impedito il sorgere in favore Controparte_2 della del reclamato diritto di prelazione;
Pt_1
- che l'attrice non ha alcun titolo per impugnare il contratto di compravendita stipulato dalle convenute, atteso che il diritto di prelazione non sorge in capo al confinante neanche nell'ipotesi in cui l'affittuario abbia rinunciato alla prelazione a lui spettante. Con comparsa di costituzione, depositata il 7.11.2019, si è costituita in giudizio Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria;
nel merito, rigettare ogni avversa richiesta, in quanto inammissibile, nonché totalmente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e Cap come per legge”. In particolare, la convenuta ha dedotto: Parte_2
- che parte attrice non ha esperito la mediazione obbligatoria, applicabile anche alle controversie aventi ad oggetto la prelazione agraria in occasione della compravendita di terreni agricoli;
- che con contratto del 5.1.2006 la società San Carmelo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ha concesso in fitto a , nato a [...] Controparte_3 Controparte_2 Borgo il 29.6.1950 e residente in [...], in C.da Piana n. 1, per la durata di anni 15, il terreno in proprietà della società, sito in agro di Morano Calabro c/da Campotenese, identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 9;
- che il suddetto appezzamento di terreno è stato in seguito trasferito, con atto di compravendita del 14.10.2011, alla società , con sede in Cosenza al Controparte_4 viale della Repubblica n. 77 e, successivamente, con atto di compravendita del 22.10.2016 a
, la quale in data 22.12.2018 ha, a sua volta, trasferito ad odierna Controparte_1 Parte_2 convenuta, la proprietà del terreno de quo;
- che dalla stipula del contratto di affitto ha coltivato stabilmente e continua Controparte_2 a coltivare anche dopo la vendita del terreno alla convenuta acquirente, il fondo Parte_2 identificato al foglio 25, p.lla 9, lavorando la terra e piantando sullo stesso grano, orzo, avena, erba medica, ecc., coadiuvato dalla sua famiglia in particolare dai figli EL e Per_6
- che dall'estratto del conto previdenziale emerge la qualifica di coltivatore diretto di CP_2 ;
[...]
- che l'esistenza sul fondo offerto in vendita di un coltivatore diretto esclude conseguentemente il diritto di prelazione in favore dei coltivatori confinanti anche se il coltivatore del fondo non intende esercitare il diritto di prelazione;
- che la prelazione del confinante non è una prelazione di secondo grado che nasce dal mancato esercizio della prelazione del coltivatore insediato ma sussiste esclusivamente quando non esiste la presenza del coltivatore del fondo;
la sola esistenza di quest'ultimo soggetto esclude del tutto il diritto del confinante;
3 - che l'art. 7, L. n. 817/1971 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8, L. n. 590/1965 “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti”;
- che tale norma ha ampliato la fattispecie di prelazione agraria concedendola anche a favore del proprietario di un fondo confinante, ma solo in mancanza di un coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita, la cui presenza rende evidentemente inammissibile la proposizione dell'azione giudiziaria volta al riconoscimento del diritto di prelazione;
- che l'onere probatorio che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente non trovando applicazione il principio di vicinanza della prova;
- che anche qualora non sussista la condizione impeditiva il coltivatore del fondo confinante ha l'onere di provare tutti gli altri requisiti previsti dalla legge;
- che per il disposto dell'art. 7, L. n. 817/1971 al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono nei suoi confronti di tutte le condizioni previste dall'art. 8, L. n. 590/1965;
- l'assoluta legittimità ed efficacia del contratto di compravendita stipulato tra la venditrice e l'acquirente non potendo l'attrice, in difetto dei presupposti di legge, avvalersi CP_1 Pt_2 del diritto di prelazione.
Parte attrice ha avviato in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria tale procedura conclusasi con esito negativo. Alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito della scadenza di tali termini, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale formulato di parte attrice e considerate superflue le prove richieste dalle parti, vista la natura documentale della causa, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente giudice titolare del ruolo. All'udienza del 26.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del giorno 11.3.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di , coniuge Controparte_5 in regime di comunione legale con al momento dell'acquisto del bene CP_6 oggetto dell'azione di riscatto, assegnando contestualmente a parte attrice termine sino al 14.4.2025 per integrare il contraddittorio. All'udienza del giorno 11.9.2025, fissata in prosieguo per la verifica circa l'avvenuta integrazione del contraddittorio, parte attrice ha dato atto di non aver effettuato l'integrazione del contraddittorio. La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite. Le parti convenute hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19
4 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. L'estinzione del giudizio Ricorre nel caso in esame la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo l'attrice ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati. È noto che, in tema di riscatto agrario, ex art. 8, L. n. 590/1965 e successive modifiche, l'acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale di un bene, successivamente oggetto di azione di riscatto da parte di un terzo, deve ritenersi ipso iure esteso, con efficacia ex tunc, anche all'altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla res, dal carattere unitario e inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad incidere l'esercizio del riscatto. Di conseguenza, la relativa domanda giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta se non nei confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura meramente dichiarativa dell'azione di riscatto, astrattamente non incompatibile con l'istituto dell'art. 102 c.p.c., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il cui accertamento (o modificazione o estinzione) non può operare che nei confronti di tutti i soggetti che ne partecipano (l'esistenza del litisconsorzio necessario con il coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale dei beni è principio indiscusso, ripreso da Cass. SS.UU. n. 9523/2010 ma già enunciato dalla risalente Cass. SS.UU. n. 5895/1997). È altresì noto che il termine per l'integrazione del contraddittorio è perentorio, come espressamente previsto dall'art. 102 c.p.c.. Ciò posto, con ordinanza del giorno 11.3.2025 è stato assegnato a parte termine per integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge dell'acquirente del bene oggetto di riscatto, in quanto acquirente dell'immobile per cui è causa, come si evince dalla dichiarazione Parte_2 contenuta nell'atto di compravendita in atti, al momento della stipula dell'atto ha dichiarato di essere coniugata “in regime di comunione legale dei beni con ” (vedasi atto Controparte_5 pubblico di compravendita del 22.12.2018). La mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico. Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso
5 Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n. 14889). È altresì noto che in caso di integrazione del contraddittorio, attesa la natura perentoria del termine, lo stesso non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (arg. da Cass., Sez. 3, n. 22866/2019). Nella specie, attesa la natura perentoria del termine assegnato, non può essere concesso nuovo termine per la notifica come richiesto da parte attrice, atteso che tale attività equivarrebbe alla proroga del termine precedentemente fissato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA l'estinzione del presente giudizio per mancata integrazione del contraddittorio;
- NULLA sulle spese.
Così deciso il 3.10.2025 all'esito della scadenza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2015/2019 R.G., avente ad oggetto “altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e promossa da:
, nata a [...] il 17.6.1982 (C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rosa ed elettivamente domiciliata come in atti
- Attrice - CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso De Capua e Anna Maria Capalbi EL ed elettivamente domiciliata come in atti E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall' avv. Lucio Rende ed elettivamente domiciliata come in atti
- Convenute - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 e rassegnando le seguenti conclusioni: “in totale accoglimento Controparte_1 Parte_2 della domanda attrice dichiarare inefficace l'atto di compravendita per notar del Persona_1
22.12.2018 n. rep 15976, trascritto a Cosenza l'08.01.2019, per violazione del disposto di cui agli artt. 8 legge n. 590/1965 e 7 legge n. 817/1971, e quindi disporre il subingresso di Pt_1
nell'identica posizione negoziale di e per l'effetto dichiarare, previo
[...] Parte_2 versamento del prezzo concordato di euro 1.000,00, proprietaria del fondo rustico sito in agro di Morano Calabro c.da Campotenese, catasto al foglio 25 part.lla n. 9 l'istante Pt_1
, che ha esercitato validamente il diritto di prelazione spettantele, quale imprenditrice
[...] agricola professionale e proprietaria dei fondi confinanti con quello “de quo”, in catasto al foglio 25 part.lle 8 e 70. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. In particolare, parte attrice ha dedotto:
- di essere imprenditrice agricola professionale e proprietaria, tra gli altri, dei fondi rustici, siti in agro di Morano Calabro, alla C.da Campotenese, località Povello, estesi complessivamente Ha 1.336,00, identificati in catasto al foglio 25, p.lle 8 e 70;
- che con atto pubblico per Notar del 22.12.2018, trascritto a Persona_2 Cosenza in data 8.1.2019, ha venduto ad l'appezzamento di Controparte_1 Parte_2
1 terreno, esteso Ha 0.82,70, sito in agro di Morano Calabro alla C.da Campotenese, identificato in catasto al foglio 25, p.lla 9, per il prezzo di euro 1.000,00 (mille);
- che detto apprezzamento di terreno è confinante oltre che con proprietà , con Persona_3 proprietà e , per come precisato nel citato atto di Persona_4 Persona_5 compravendita, anche con i fondi di proprietà dell'attrice, identificati in catasto al foglio 25, p.lle 8 e 70;
- che ha proceduto alla vendita del terreno senza preventivamente notificare Controparte_1 all'attrice la proposta di vendita, al fine di consentirle l'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 8, L. n. 590/1965 e 7, L. n. 817/1971;
- che l'attrice intende avvalersi del diritto di prelazione spettante ed ottenere, quindi, la proprietà del fondo rustico, sito in Morano Calabro alla C.da Campotenese ed identificato in catasto al foglio 25, p.lla 9, previo versamento del prezzo di euro 1.000,00 (mille). Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2019 si è costituita in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “in via preliminare e/o pregiudiziale: a) accertare
[...] e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
b)accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1 ; nel merito, dichiararsi che la domanda attrice è inammissibile e/o improcedibile
[...] ovvero rigettarla integralmente perché assolutamente infondata in fatto e diritto. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed il 15% sui compensi legali a titolo di rimborso forfettario di spese generali”. In particolare, la convenuta ha dedotto: Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, in quanto la prelazione agraria rientra tra le materie per le quali il D.lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligatorietà del procedimento di mediazione;
- il difetto di legittimazione passiva della convenuta venditrice, in quanto ai Controparte_1 sensi dell'art. 8, L. n. 590/1965, legittimato passivo dell'azione di riscatto è solo ed esclusivamente l'acquirente o i suoi aventi causa ma mai l'alienante;
- l'inesistenza dell'invocato diritto di prelazione in capo a Parte_1
- che l'attrice ha erroneamente fondato la propria domanda sulla presunta titolarità di un suo diritto di prelazione all'acquisto del terreno alienato dalla e confinante con più terreni CP_1 di sua proprietà, invocando la violazione degli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971;
- che il citato art. 7, L. n. 817/1971, al punto 2) del secondo comma, dispone che il diritto di prelazione spetta anche “… al coltivatore diretto proprietario di fonti confinanti con quelli offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti…”;
- che la presenza su un terreno alienato di un rapporto agrario costituisce condizione impeditiva del sorgere del diritto di prelazione del confinante proprietario - coltivatore diretto;
- che il terreno per cui è causa al momento del trasferimento era condotto in affitto da CP_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.da Piana n. 1 in
[...] forza di scrittura privata del 5.1.2006;
- che con detta scrittura del 5.1.2006 la società San Carmelo S.r.l., in persona del legale rappresentante con sede in Cosenza, alla via Monte San EL n. 1, Controparte_3 all'epoca proprietaria del terreno, aveva concesso in affitto a , il terreno, sito Controparte_2 in agro di Morano Calabro alla C.da Campotenese, identificato in catasto al foglio 25, p.lla 9, per il canone annuo di euro 100,00;
- che, in data 14.10.2011, con atto a rogito del notaio da Bisignano rep. n. 41599 racc. Per_4 n. 18573, la proprietà del suddetto terreno è stata trasferita alla società Controparte_4
, con sede in Cosenza al viale della Repubblica n. 77;
[...]
2 - che, in data 22.10.2016 detta società, con atto a rogito del notaio rep. n. 47389 racc. Per_4 n. 23529, ha alienato l'immobile a la quale, poi, con il contratto di Controparte_1 compravendita del 22.12.2018 impugnato, ha trasferito la proprietà del fondo in contestazione ad Parte_2
- che in forza del medesimo contratto di affitto ha sempre provveduto con Controparte_2 regolarità e costanza a coltivare il terreno de quo, nonostante nel corso del tempo si siano succeduti più locatori;
- che al momento della vendita il aveva la conduzione del fondo, in virtù del rapporto CP_2 intercorrente con la e, pur non avendo interesse ad esercitare il proprio diritto di CP_1 prelazione ed acquistare l'immobile, ha mantenuto l'originario contratto di affitto tutt'ora in corso con l'acquirente ; Pt_2
- che la presenza sul terreno dell'affittuario ha impedito il sorgere in favore Controparte_2 della del reclamato diritto di prelazione;
Pt_1
- che l'attrice non ha alcun titolo per impugnare il contratto di compravendita stipulato dalle convenute, atteso che il diritto di prelazione non sorge in capo al confinante neanche nell'ipotesi in cui l'affittuario abbia rinunciato alla prelazione a lui spettante. Con comparsa di costituzione, depositata il 7.11.2019, si è costituita in giudizio Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria;
nel merito, rigettare ogni avversa richiesta, in quanto inammissibile, nonché totalmente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e Cap come per legge”. In particolare, la convenuta ha dedotto: Parte_2
- che parte attrice non ha esperito la mediazione obbligatoria, applicabile anche alle controversie aventi ad oggetto la prelazione agraria in occasione della compravendita di terreni agricoli;
- che con contratto del 5.1.2006 la società San Carmelo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ha concesso in fitto a , nato a [...] Controparte_3 Controparte_2 Borgo il 29.6.1950 e residente in [...], in C.da Piana n. 1, per la durata di anni 15, il terreno in proprietà della società, sito in agro di Morano Calabro c/da Campotenese, identificato catastalmente al foglio 25, p.lla 9;
- che il suddetto appezzamento di terreno è stato in seguito trasferito, con atto di compravendita del 14.10.2011, alla società , con sede in Cosenza al Controparte_4 viale della Repubblica n. 77 e, successivamente, con atto di compravendita del 22.10.2016 a
, la quale in data 22.12.2018 ha, a sua volta, trasferito ad odierna Controparte_1 Parte_2 convenuta, la proprietà del terreno de quo;
- che dalla stipula del contratto di affitto ha coltivato stabilmente e continua Controparte_2 a coltivare anche dopo la vendita del terreno alla convenuta acquirente, il fondo Parte_2 identificato al foglio 25, p.lla 9, lavorando la terra e piantando sullo stesso grano, orzo, avena, erba medica, ecc., coadiuvato dalla sua famiglia in particolare dai figli EL e Per_6
- che dall'estratto del conto previdenziale emerge la qualifica di coltivatore diretto di CP_2 ;
[...]
- che l'esistenza sul fondo offerto in vendita di un coltivatore diretto esclude conseguentemente il diritto di prelazione in favore dei coltivatori confinanti anche se il coltivatore del fondo non intende esercitare il diritto di prelazione;
- che la prelazione del confinante non è una prelazione di secondo grado che nasce dal mancato esercizio della prelazione del coltivatore insediato ma sussiste esclusivamente quando non esiste la presenza del coltivatore del fondo;
la sola esistenza di quest'ultimo soggetto esclude del tutto il diritto del confinante;
3 - che l'art. 7, L. n. 817/1971 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8, L. n. 590/1965 “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti”;
- che tale norma ha ampliato la fattispecie di prelazione agraria concedendola anche a favore del proprietario di un fondo confinante, ma solo in mancanza di un coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita, la cui presenza rende evidentemente inammissibile la proposizione dell'azione giudiziaria volta al riconoscimento del diritto di prelazione;
- che l'onere probatorio che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente non trovando applicazione il principio di vicinanza della prova;
- che anche qualora non sussista la condizione impeditiva il coltivatore del fondo confinante ha l'onere di provare tutti gli altri requisiti previsti dalla legge;
- che per il disposto dell'art. 7, L. n. 817/1971 al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono nei suoi confronti di tutte le condizioni previste dall'art. 8, L. n. 590/1965;
- l'assoluta legittimità ed efficacia del contratto di compravendita stipulato tra la venditrice e l'acquirente non potendo l'attrice, in difetto dei presupposti di legge, avvalersi CP_1 Pt_2 del diritto di prelazione.
Parte attrice ha avviato in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria tale procedura conclusasi con esito negativo. Alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito della scadenza di tali termini, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale formulato di parte attrice e considerate superflue le prove richieste dalle parti, vista la natura documentale della causa, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente giudice titolare del ruolo. All'udienza del 26.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del giorno 11.3.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di , coniuge Controparte_5 in regime di comunione legale con al momento dell'acquisto del bene CP_6 oggetto dell'azione di riscatto, assegnando contestualmente a parte attrice termine sino al 14.4.2025 per integrare il contraddittorio. All'udienza del giorno 11.9.2025, fissata in prosieguo per la verifica circa l'avvenuta integrazione del contraddittorio, parte attrice ha dato atto di non aver effettuato l'integrazione del contraddittorio. La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite. Le parti convenute hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19
4 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. L'estinzione del giudizio Ricorre nel caso in esame la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo l'attrice ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati. È noto che, in tema di riscatto agrario, ex art. 8, L. n. 590/1965 e successive modifiche, l'acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale di un bene, successivamente oggetto di azione di riscatto da parte di un terzo, deve ritenersi ipso iure esteso, con efficacia ex tunc, anche all'altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla res, dal carattere unitario e inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad incidere l'esercizio del riscatto. Di conseguenza, la relativa domanda giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta se non nei confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura meramente dichiarativa dell'azione di riscatto, astrattamente non incompatibile con l'istituto dell'art. 102 c.p.c., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il cui accertamento (o modificazione o estinzione) non può operare che nei confronti di tutti i soggetti che ne partecipano (l'esistenza del litisconsorzio necessario con il coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale dei beni è principio indiscusso, ripreso da Cass. SS.UU. n. 9523/2010 ma già enunciato dalla risalente Cass. SS.UU. n. 5895/1997). È altresì noto che il termine per l'integrazione del contraddittorio è perentorio, come espressamente previsto dall'art. 102 c.p.c.. Ciò posto, con ordinanza del giorno 11.3.2025 è stato assegnato a parte termine per integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge dell'acquirente del bene oggetto di riscatto, in quanto acquirente dell'immobile per cui è causa, come si evince dalla dichiarazione Parte_2 contenuta nell'atto di compravendita in atti, al momento della stipula dell'atto ha dichiarato di essere coniugata “in regime di comunione legale dei beni con ” (vedasi atto Controparte_5 pubblico di compravendita del 22.12.2018). La mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico. Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso
5 Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n. 14889). È altresì noto che in caso di integrazione del contraddittorio, attesa la natura perentoria del termine, lo stesso non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (arg. da Cass., Sez. 3, n. 22866/2019). Nella specie, attesa la natura perentoria del termine assegnato, non può essere concesso nuovo termine per la notifica come richiesto da parte attrice, atteso che tale attività equivarrebbe alla proroga del termine precedentemente fissato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA l'estinzione del presente giudizio per mancata integrazione del contraddittorio;
- NULLA sulle spese.
Così deciso il 3.10.2025 all'esito della scadenza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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