TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2135
TAR
Decreto cautelare 5 agosto 2025
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TAR
Decreto presidenziale 25 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata valutazione specifica della richiesta di oscuramento

    La stazione appaltante non ha effettuato una valutazione specifica della richiesta di oscuramento avanzata dalla ricorrente, ma ha rigettato l'istanza basandosi sulla presunta indispensabilità dei dati per una eventuale tutela giurisdizionale, senza considerare le argomentazioni della ricorrente sulla natura riservata dei dati.

  • Accolto
    Illegittimità della mancata accoglimento dell'istanza di oscuramento

    L'annullamento della comunicazione di aggiudicazione è disposto nella parte in cui la stazione appaltante non ha accolto l'istanza di secretazione della relazione tecnica della ricorrente, in quanto la decisione di rigetto è ritenuta illegittima.

  • Accolto
    Diritto alla protezione dei segreti commerciali

    Viene ordinato alla stazione appaltante di non diffondere il contenuto dell'offerta tecnica prodotta dall'Ati LU nelle parti segnalate e fornite in versione oscurata, riconoscendo il diritto della società istante a mantenere riservato tale contenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2135
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2135
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo