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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6328 del R.G. dell'anno 2018, ritenuta in decisione con ordinanza del 31.10.2024, con concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Feltri presso cui Parte_2
domicilia come da procura in atti
- Opponente -
E
in persona del legale rapp.te sig. rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2
dall'avv. Maddalena Anzisi, presso cui domicilia come da procura in atti
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1217/2018 (R.G. n. 2382/2018), emesso dal
Tribunale di NO il 28.4.2018, depositato il 3.5.2018.
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche in sostituzione dell'udienza del
28.10.2024 ex art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premesso che, con decreto n. 1217/2018 veniva ingiunto alla di Parte_1
pagare in favore della la somma di € 19.955,10, oltre interessi ex D.M. 231/2002 Controparte_1
dalla scadenza al soddisfo e spese di lite, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto deducendo che:
- nel mese di novembre 2017 richiedeva alla una fornitura di prodotti Controparte_1
ittici congelati e precisamente: Kg 144 di gamberi argentini, Kg 360 di calamari Thailandia,
kg 300 di filetto di merluzzo, Kg 258 di seppie IA, Kg 360 di code mazzancolle, kg 600 di polpo T6 Marocco, Kg 84 di PL U/10 e Kg 84 di PL U/5; Persona_1 Persona_1
- il 7.11.2017 la forniva alla quanto ordinatole, come Controparte_1 Parte_1
si evince dalla fattura n. 951 del 7.11.2017, che veniva stoccato nelle celle di congelamento dell'opponente;
- nel dicembre 2017 la provvedeva indi alla vendita della maggior Parte_1
parte dei predetti prodotti congelati ai seguenti clienti: Parte_3
, ,
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_4
come rilevasi dai documenti di trasporto nn. 703 e 704 del 17.12.2017, n. 706
[...]
del 19.12.2017, n. 709 del 21.12.2017 e n. 715 del 22.12.2017;
- nei giorni tra il 29 ed il 31 dicembre 2017 l'esponente riceveva dai suindicati clienti formali denunce per vizi afferenti alla merce loro venduta;
- in particolare le predette contestazioni lamentavano che, a scongelamento avvenuto: i filetti di merluzzi erano di colore giallastro ed accusavano evidente perdita di peso, le emanavano cattivo odore ed accusavano evidente perdita di peso, le Parte_5
code non erano conformi nella pezzatura per chilo;
i polpi erano di due qualità Parte_6
differenti e di peso inferiore agli 800 gr., i calamari india (nelle due qualità) emanavano cattivo odore ed avevano una brutta colorazione, i gamberi argentini erano bruciati ed emanavano cattivo odore;
mentre gli unici prodotti non contestatati risultavano i calamari
Thailandia;
- i citati clienti non provvedevano al pagamento di tutta la merce contestata e richiedevano i danni economici subiti alla propria attività, riservandosi le relative azioni legali;
2 - la predetta merce denunciata per vizi, in quanto incommestibile e, pertanto,
invendibile, veniva direttamente inviata in discarica dai predetti clienti;
- l'istante provvedeva prontamente anche al controllo diretto della merce ancora invenduta e presente nelle celle e, a scongelamento avvenuto, appurava la veridicità delle contestazioni ricevute, accertando che: i filetti di merluzzo, le seppie india, i calamari india ed i gamberi argentini apparivano putrefatti e maleodoranti e, pertanto, invendibili;
le code erano di dimensioni più piccole di quelle ordinate e, pertanto, di minor pregio Parte_6
e valore;
i polpi erano di peso inferiore agli 800 gr., pertanto, non conformi all'ordinato ed aventi un valore inferiore. Inoltre, questi ultimi presentavano due qualità, entrambe di minor pregio rispetto all'ordinato.
Part
- il 2.1.2018 la deducente, a sua volta, denunciava alla le prefate CP_3
contestazioni ricevute, facendone proprio il contenuto, come si evince dalla comunicazione datata 2.1.2018;
- il giorno successivo, il legale rappresentante della sig. , Controparte_1 CP_2
comunicava telefonicamente a , legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
di essere venuto a conoscenza delle citate contestazioni;
riconosceva che effettivamente
[...]
era possibile che parte del prodotto fosse viziato e di essere disponibile ad una definizione conciliativa, ma tale volontà rimaneva disattesa;
- l'opponente si vedeva così costretta a commissionare allo studio con sede Per_4
in San Severo, le analisi sul prodotto rimasto invenduto e conservato nelle proprie celle di congelamento, le cui analisi venivano poi valutate da un medico veterinario, con studio in
Foggia alla via Gandhi n. 23, che, con perizia del 7.6.2018, indicava che la presenza di microrganismi superiore al milione nei prodotti , e Parte_5 Parte_8 [...]
determinava una grave contaminazione di questi alimenti, ulteriore causa Parte_9
(unitamente a quelle suindicate e contestate) di incommerciabilità del prodotto;
Alla luce di quanto esposto, l'opponente evidenziava che tutta la merce fornita dalla ad eccezione dei calamari Thailandia, risultava viziata ovvero difforme da Controparte_1
quella ordinata, e aggiungeva che:
3 - i gamberi argentini, i filetti di merluzzo, le seppie india ed i calamari india, a seguito dei vizi denunciati ed accertati dalla clientela e dall'attrice, non potevano essere commercializzati, difettando di quelle qualità necessarie per assolvere alla loro funzione economica sociale;
- nel predetto gruppo debbono includersi le “ che, seppur Parte_9
inizialmente contestate solo per la loro pezzatura non conforme, risultavano contaminate da una quantità di microrganismi tale da renderle non commerciabili;
- i polpi risultavano non conformi nel peso (nettamente inferiori ad 800 gr) e di differenti qualità, difformità che ne inficiavano gravemente il valore economico e l'utilità
dell'acquirente.
- l'opponente non contestava la fornitura dei calamari Thailandia, per la quantità
acquistata di Kg. 360 e pari ad € 3.132,00 + IVA 10%, ovvero € 3.445,20;
- a causa della fornitura dei citati prodotti viziati, essa opponente subiva un cospicuo danno economico. Infatti, la non percependo alcunché dalle Parte_1
vendite dei prodotti contestati, subiva il mancato guadagno derivante dalle predette vendite, a causa della perdita della merce esitata;
- se si compara il prezzo di acquisto dei vari prodotti (come da fattura n. 951 del
7.11.2017 emessa dalla Ali. e quello di vendita, riportato nei documenti di CP_3
trasporto prodotti in atti, appare evidente che il ricarico praticato dall'opponente per la vendita della descritta merce verso i suoi clienti varia dal 13,50% al 25%; moltiplicando le quantità dei prodotti venduti per il prezzo di acquisto e per le relative percentuali di ricarico,
si ottiene che la subiva un danno per mancato guadagno pari ad € 2.402,34; Parte_1
- inoltre, a causa del descritto inadempimento di controparte, l'opponente subiva e subisce un danno patrimoniale e non patrimoniale per la lesione della propria reputazione commerciale e per la perdita dei suindicati clienti, che avevano più volte comunicato all'opponente di non voler più intrattenere rapporti commerciali con quest'ultima.
Tutto ciò premesso, la chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“- in via principale, accertata l'esistenza dei vizi della merce ricevuta ovvero delle difformità
di quest'ultima con quella ordinata, la sua inidoneità ad essere consumata ed il grave inadempimento
4 contrattuale a carico del venditore per tutte le motivazioni esposte, accertare e dichiarare la
risoluzione del contratto di vendita afferente le merci della tipologia gamberi argentini L1 Sanisidro
6x2Kg, filetti di merluzzo 500/1000 Noriberica, Seppie 8/12 pulita IQF 10x1 Kg, Code Per_1
. 41/50 6x2 Kg, CA IA PL U/10 blocco 6x1,4 Kg e CA IA PL U/5 Parte_10
Part blocco 6x1,4 Kg, dichiarando che la non deve alla le somme richieste Parte_1 CP_3
per la fornitura dei predetti prodotti, nè i relativi interessi maturati e maturandi;
- sempre in via principale, accertate le difformità dei prodotti ricevuti tipologia Polpi T6
Marocco 800/1200 IQF rispetto a quelli ordinati ed accertato l'inadempimento colpevole di
controparte, accertare l'effettivo valore di mercato dei predetti prodotti e dichiarare che l'opponente
deve alla la minor somma che si accerterà in corso di causa;
Pt_7 CP_3
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che, a seguito dell'inadempimento di
controparte, l'attrice ha subito danni economici per mancato guadagno sul venduto pari ad € 2.402,34
ed ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione della propria reputazione
commerciale e per la perdita di clientela da quantificarsi in € 8.000,00, o nella maggiore o minore
somma che si accerterà in corso di causa e/o in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, e per l'effetto compensare le somme dovute
dall'opposta a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla con la somma dovuta Parte_1
dalla opponente alla che si accerterà in corso di causa;
Controparte_1
- condannare la al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio” Controparte_1
Si costituiva la eccependo la tardività della denuncia da parte della CP_4
dei presunti vizi ex art. 1511 c.c. e, nel merito, che nessun vizio presentava Parte_1
la merce fornita alla in quanto l'opposta aveva venduto la medesima Parte_1
merce, relativa agli stessi lotti fornita all'opponente, ad altri acquirenti e nello specifico:
1) Gamberi argentini L 1 Lotto 63445 venivano forniti anche alla di P_
NO (ved. Fatt. n. 773 del 7.9.2017, n. 922 del 25.10.217, n. 971 del 16.11.2017);
2) Filetti di ZO 500/1000 Lotto 68303 venivano forniti anche a CP_6
con sede in PO US (SA) e a Ittica Cetara di Cava dè RR (ved.
[...]
Fatt.n. 804 del 16.9.2017 e n. 1190 del 4.8.2017);
5 3) 8/12 Lotto 67439 venivano forniti anche alla Parte_5 Controparte_7
(ved. Fatt. n.2272 del 28.12.2017);
4) Lotto 67262 venivano fornite anche alla Fish M.D. di Parte_9 [...]
(ved. Fatt. n. 948 del 6.11.2017); Per_5
5) Polpi T 6 Marocco Lotto 69031 venivano forniti anche alla Pescheria l'Oasi del
Mare S.r.l. (ved. Fatt. n. 1114 del 19.12.2017);
6) CA IA U/10 Lotto 66964 venivano forniti anche alla . Controparte_8
7) CA IA U/5 Lotto 66965 venivano forniti anche alla , Controparte_9
con sede in Cetara (SA) e con sede in PO US Controparte_10
(SA).
e nessuno dei suddetti acquirenti lamentava vizi rispetto alla merce acquistata.
Aggiungeva che la contestava la qualità dei prodotti ben due mesi Parte_1
dopo l'acquisto, ma, in questo arco temporale così ampio non è dato sapere in quali condizioni la società abbia conservato la predetta merce;
che la cattiva conservazione dei prodotti surgelati da parte dell'opponente non può certamente essere imputata alla CP_1
che, invece, ha fornito un prodotto di buona qualità e certamente non affetto da vizi.
[...]
Sottolineava che inattendibili e prive di qualsiasi valenza probatoria sono le analisi del prodotto commissionate allo studio per due motivi: 1) in primo luogo, la Per_4
perizia sul prodotto invenduto viene effettuata ben dopo la fornitura delle CP_11
merci, e ben opo la denuncia dei presunti vizi;
un lasso di tempo lungo in CP_12
cui, è ben possibile, nonché altamente probabile, che altri fattori abbiamo determinato l'eventuale deterioramento del prodotto;
2) in secondo luogo, il prelievo del pesce da analizzare non è stato effettuato in contraddittorio tra le parti;
quindi, per quel che è dato
Part sapere, potrebbe anche trattarsi di merce non riferibile alla fornitura della CP_13
di ogni fondamento veniva ritenuta, da parte opposta, anche la
[...]
circostanza dedotta da controparte, secondo la quale, il legale rappresentante della Ali.
[...]
il sig. , riconosceva la possibilità che i prodotti forniti fossero viziati, così CP_3 CP_2
come l'ulteriore circostanza che lo stesso si sarebbe reso disponibile ad una definizione conciliativa, in quanto sicuro della buona qualità dei prodotti forniti;
infatti, il legale rapp.te
6 della a seguito della denuncia dei vizi avvenuta in data 2.1.2018, provvedeva Pt_7 CP_3
a contattare anche gli altri acquirenti a cui erano stati forniti i medesimi prodotti afferenti agli stessi lotti, per verificare se vi fossero difformità, ma alcuna problematica veniva riscontrata.
Sulla base dei predetti motivi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e della
Con domanda riconvenzionale avanzata dalla . Parte_1
Incardinato il contraddittorio, il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
istruiva la causa con prova testimoniale e la riservava in decisione con ordinanza del
31.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti sostanziali e processuali salienti, preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di decadenza dalla garanzia ex art. 1511 c.c. per tardività della denuncia dei vizi. In tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in Sentenza n. 12465 del 16.6.2016, secondo cui “In tema di difetti di qualità
apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del
ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata,
mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché
l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla
consegna”. Nel caso di specie, dallo svolgimento del rapporto contrattuale, appare evidente che i vizi poi denunciati dalla non erano apparenti al momento della consegna Parte_1
della merce;
di poi la predetta società ha denunciato tempestivamente i vizi, entro gli 8
giorni dalla scoperta avvenuta tramite le lamentele ricevute dai suoi clienti.
Tanto premesso, in linea generale, nei giudizi di opposizione a D.I. si rammentano i principi pretori consolidati secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non
costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova
dall'opposto” (Cass. Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023) e “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
7 pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il
ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti
estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della
quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della
ingiunzione” (ex multis Cass Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ne consegue che parte opposta, possedendo la posizione di creditrice, attrice in senso sostanziale, deve fornire la prova del credito vantato ex art. 2697, co. 1, c.c. mentre spetta all'opponente, convenuta in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa avversaria (art. 2967, co. 2, c.c.).
Orbene, parte opposta ha provato la fondatezza della pretesa sulla scorta della documentazione allegata e della prova orale acquisita in corso di causa.
In particolare, l'opposta ha allegato le schede tecniche di provenienza dei prodotti ittici venduti alla dai quali non emerge alcun rilievo di criticità; i suoi testi Parte_1
hanno dichiarato che fu eseguita regolarmente la consegna della merce con controlli eseguiti al momento a campione;
uno dei testi ha dichiarato che al momento della consegna i prodotti ittici venivano conservati in celle frigorifere della impostate Parte_1
erroneamente a - 4° in quanto i prodotti, per rimanere freschi, dovevano essere conservati almeno a – 15°.
Anche parte opponente ha comprovato i motivi di opposizione;
ha dimostrato di aver alienato parte della merce fornita dalla a diversi esercizi commerciali CP_4
( , Parte_3 Persona_2 Persona_3
, e , i cui legali rappresentanti, tra il 29 ed il
[...] Parte_4 Parte_4
31 dicembre 2017, contestavano formalmente per iscritto i vizi dei prodotti ittici ricevuti. Il
legale rapp.te di una di tali società ha confermato la circostanza dei vizi riscontrati anche in giudizio in qualità di testimone.
Inoltre, la società opponente ha allegato le schermate di controllo della temperatura delle celle frigorifere negli anni 2017 e 2018, dalle quali si evince che per ogni giorno dei
8 suddetti anni la temperatura nei frigoriferi è sempre rimasta impostata in media sui – 18°,
così smentendo la dichiarazione resa dal teste di controparte.
Tuttavia, gli elementi probatori offerti dalla società opponente non sono idonei a comprovare la fondatezza dell'opposizione. Ed invero, al fine di dimostrare l'inadempimento contrattuale della società la avrebbe dovuto CP_4 Parte_1
dimostrare che i prodotti ittici erano difettosi al momento della consegna, avvenuta il
7.11.2017; invece la società medesima vendeva parte della merce alla sua clientela durante il mese di dicembre e riceveva da costoro contestazioni tra il 29 ed il 31 dicembre.
Non si può escludere, pertanto, che vi fu un difetto di conservazione della merce non solo da parte della , ma anche dei suoi clienti, i quali hanno contestato i vizi Parte_1
della merce che loro stessi possono aver causato, avendola conservata in maniera non idonea.
Le analisi commissionate dalla ad un laboratorio privato sono del tutto Parte_1
inattendibili, non solo perché svolte non in contraddittorio con la ma, soprattutto, CP_4
perché eseguite nel successivo mese di aprile del 2018, ossia cinque mesi dopo la consegna della merce, un lasso di tempo molto lungo in cui possono essersi verificati eventi in grado di deteriorare il prodotto ed alterare i risultati delle analisi.
Viceversa, appare verosimile la circostanza che la abbia effettuato un CP_4
approvvigionamento molto cospicuo di prodotti ittici, che abbia poi venduto all'ingrosso ai suoi clienti, tra cui la ed appare singolare che solo quest'ultima ebbe a Parte_1
contestare i vizi del prodotto e non anche gli altri clienti che hanno acquistato la medesima qualità di prodotti ittici, senza nulla eccepire alla fornitrice CP_4
In conclusione, pur dando atto il Tribunale che parte opponente ha provato i motivi per cui ha rifiutato di pagare la merce di cui alla fattura n. 951 del 7.11.2017 della CP_4
posta a fondamento del ricorso monitorio, d'altra parte non è emersa prova certa che i prodotti ittici fossero viziati ed incommestibili alla data della consegna (7.11.2017) e non fossero divenuti tali a cagione di errori nella conservazione della merce imputabili proprio ai clienti della , che hanno successivamente denunciato i predetti vizi alla fine Parte_1
di dicembre del 2017.
9 Nonostante il rigetto dell'opposizione ritiene il Tribunale che sussistono gravi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di giudizio ex art. 92, co. 2, c.p.c.
nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018. Infatti, dai motivi di opposizione e dall'istruttoria condotta è emerso che la ha rifiutato di onorare Parte_1
la fattura n. 951/17 della per motivi apparentemente giustificabili. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a D.I. n. 1217/2018 (R.G. n. 2382/2018), emesso dal Tribunale di
NO il 28.4.2018, e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in misura di metà, che si liquidano in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
3) compensa le spese per l'altra metà.
Così deciso in NO il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6328 del R.G. dell'anno 2018, ritenuta in decisione con ordinanza del 31.10.2024, con concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Feltri presso cui Parte_2
domicilia come da procura in atti
- Opponente -
E
in persona del legale rapp.te sig. rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2
dall'avv. Maddalena Anzisi, presso cui domicilia come da procura in atti
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1217/2018 (R.G. n. 2382/2018), emesso dal
Tribunale di NO il 28.4.2018, depositato il 3.5.2018.
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche in sostituzione dell'udienza del
28.10.2024 ex art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premesso che, con decreto n. 1217/2018 veniva ingiunto alla di Parte_1
pagare in favore della la somma di € 19.955,10, oltre interessi ex D.M. 231/2002 Controparte_1
dalla scadenza al soddisfo e spese di lite, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto deducendo che:
- nel mese di novembre 2017 richiedeva alla una fornitura di prodotti Controparte_1
ittici congelati e precisamente: Kg 144 di gamberi argentini, Kg 360 di calamari Thailandia,
kg 300 di filetto di merluzzo, Kg 258 di seppie IA, Kg 360 di code mazzancolle, kg 600 di polpo T6 Marocco, Kg 84 di PL U/10 e Kg 84 di PL U/5; Persona_1 Persona_1
- il 7.11.2017 la forniva alla quanto ordinatole, come Controparte_1 Parte_1
si evince dalla fattura n. 951 del 7.11.2017, che veniva stoccato nelle celle di congelamento dell'opponente;
- nel dicembre 2017 la provvedeva indi alla vendita della maggior Parte_1
parte dei predetti prodotti congelati ai seguenti clienti: Parte_3
, ,
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_4
come rilevasi dai documenti di trasporto nn. 703 e 704 del 17.12.2017, n. 706
[...]
del 19.12.2017, n. 709 del 21.12.2017 e n. 715 del 22.12.2017;
- nei giorni tra il 29 ed il 31 dicembre 2017 l'esponente riceveva dai suindicati clienti formali denunce per vizi afferenti alla merce loro venduta;
- in particolare le predette contestazioni lamentavano che, a scongelamento avvenuto: i filetti di merluzzi erano di colore giallastro ed accusavano evidente perdita di peso, le emanavano cattivo odore ed accusavano evidente perdita di peso, le Parte_5
code non erano conformi nella pezzatura per chilo;
i polpi erano di due qualità Parte_6
differenti e di peso inferiore agli 800 gr., i calamari india (nelle due qualità) emanavano cattivo odore ed avevano una brutta colorazione, i gamberi argentini erano bruciati ed emanavano cattivo odore;
mentre gli unici prodotti non contestatati risultavano i calamari
Thailandia;
- i citati clienti non provvedevano al pagamento di tutta la merce contestata e richiedevano i danni economici subiti alla propria attività, riservandosi le relative azioni legali;
2 - la predetta merce denunciata per vizi, in quanto incommestibile e, pertanto,
invendibile, veniva direttamente inviata in discarica dai predetti clienti;
- l'istante provvedeva prontamente anche al controllo diretto della merce ancora invenduta e presente nelle celle e, a scongelamento avvenuto, appurava la veridicità delle contestazioni ricevute, accertando che: i filetti di merluzzo, le seppie india, i calamari india ed i gamberi argentini apparivano putrefatti e maleodoranti e, pertanto, invendibili;
le code erano di dimensioni più piccole di quelle ordinate e, pertanto, di minor pregio Parte_6
e valore;
i polpi erano di peso inferiore agli 800 gr., pertanto, non conformi all'ordinato ed aventi un valore inferiore. Inoltre, questi ultimi presentavano due qualità, entrambe di minor pregio rispetto all'ordinato.
Part
- il 2.1.2018 la deducente, a sua volta, denunciava alla le prefate CP_3
contestazioni ricevute, facendone proprio il contenuto, come si evince dalla comunicazione datata 2.1.2018;
- il giorno successivo, il legale rappresentante della sig. , Controparte_1 CP_2
comunicava telefonicamente a , legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
di essere venuto a conoscenza delle citate contestazioni;
riconosceva che effettivamente
[...]
era possibile che parte del prodotto fosse viziato e di essere disponibile ad una definizione conciliativa, ma tale volontà rimaneva disattesa;
- l'opponente si vedeva così costretta a commissionare allo studio con sede Per_4
in San Severo, le analisi sul prodotto rimasto invenduto e conservato nelle proprie celle di congelamento, le cui analisi venivano poi valutate da un medico veterinario, con studio in
Foggia alla via Gandhi n. 23, che, con perizia del 7.6.2018, indicava che la presenza di microrganismi superiore al milione nei prodotti , e Parte_5 Parte_8 [...]
determinava una grave contaminazione di questi alimenti, ulteriore causa Parte_9
(unitamente a quelle suindicate e contestate) di incommerciabilità del prodotto;
Alla luce di quanto esposto, l'opponente evidenziava che tutta la merce fornita dalla ad eccezione dei calamari Thailandia, risultava viziata ovvero difforme da Controparte_1
quella ordinata, e aggiungeva che:
3 - i gamberi argentini, i filetti di merluzzo, le seppie india ed i calamari india, a seguito dei vizi denunciati ed accertati dalla clientela e dall'attrice, non potevano essere commercializzati, difettando di quelle qualità necessarie per assolvere alla loro funzione economica sociale;
- nel predetto gruppo debbono includersi le “ che, seppur Parte_9
inizialmente contestate solo per la loro pezzatura non conforme, risultavano contaminate da una quantità di microrganismi tale da renderle non commerciabili;
- i polpi risultavano non conformi nel peso (nettamente inferiori ad 800 gr) e di differenti qualità, difformità che ne inficiavano gravemente il valore economico e l'utilità
dell'acquirente.
- l'opponente non contestava la fornitura dei calamari Thailandia, per la quantità
acquistata di Kg. 360 e pari ad € 3.132,00 + IVA 10%, ovvero € 3.445,20;
- a causa della fornitura dei citati prodotti viziati, essa opponente subiva un cospicuo danno economico. Infatti, la non percependo alcunché dalle Parte_1
vendite dei prodotti contestati, subiva il mancato guadagno derivante dalle predette vendite, a causa della perdita della merce esitata;
- se si compara il prezzo di acquisto dei vari prodotti (come da fattura n. 951 del
7.11.2017 emessa dalla Ali. e quello di vendita, riportato nei documenti di CP_3
trasporto prodotti in atti, appare evidente che il ricarico praticato dall'opponente per la vendita della descritta merce verso i suoi clienti varia dal 13,50% al 25%; moltiplicando le quantità dei prodotti venduti per il prezzo di acquisto e per le relative percentuali di ricarico,
si ottiene che la subiva un danno per mancato guadagno pari ad € 2.402,34; Parte_1
- inoltre, a causa del descritto inadempimento di controparte, l'opponente subiva e subisce un danno patrimoniale e non patrimoniale per la lesione della propria reputazione commerciale e per la perdita dei suindicati clienti, che avevano più volte comunicato all'opponente di non voler più intrattenere rapporti commerciali con quest'ultima.
Tutto ciò premesso, la chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“- in via principale, accertata l'esistenza dei vizi della merce ricevuta ovvero delle difformità
di quest'ultima con quella ordinata, la sua inidoneità ad essere consumata ed il grave inadempimento
4 contrattuale a carico del venditore per tutte le motivazioni esposte, accertare e dichiarare la
risoluzione del contratto di vendita afferente le merci della tipologia gamberi argentini L1 Sanisidro
6x2Kg, filetti di merluzzo 500/1000 Noriberica, Seppie 8/12 pulita IQF 10x1 Kg, Code Per_1
. 41/50 6x2 Kg, CA IA PL U/10 blocco 6x1,4 Kg e CA IA PL U/5 Parte_10
Part blocco 6x1,4 Kg, dichiarando che la non deve alla le somme richieste Parte_1 CP_3
per la fornitura dei predetti prodotti, nè i relativi interessi maturati e maturandi;
- sempre in via principale, accertate le difformità dei prodotti ricevuti tipologia Polpi T6
Marocco 800/1200 IQF rispetto a quelli ordinati ed accertato l'inadempimento colpevole di
controparte, accertare l'effettivo valore di mercato dei predetti prodotti e dichiarare che l'opponente
deve alla la minor somma che si accerterà in corso di causa;
Pt_7 CP_3
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che, a seguito dell'inadempimento di
controparte, l'attrice ha subito danni economici per mancato guadagno sul venduto pari ad € 2.402,34
ed ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione della propria reputazione
commerciale e per la perdita di clientela da quantificarsi in € 8.000,00, o nella maggiore o minore
somma che si accerterà in corso di causa e/o in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, e per l'effetto compensare le somme dovute
dall'opposta a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla con la somma dovuta Parte_1
dalla opponente alla che si accerterà in corso di causa;
Controparte_1
- condannare la al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio” Controparte_1
Si costituiva la eccependo la tardività della denuncia da parte della CP_4
dei presunti vizi ex art. 1511 c.c. e, nel merito, che nessun vizio presentava Parte_1
la merce fornita alla in quanto l'opposta aveva venduto la medesima Parte_1
merce, relativa agli stessi lotti fornita all'opponente, ad altri acquirenti e nello specifico:
1) Gamberi argentini L 1 Lotto 63445 venivano forniti anche alla di P_
NO (ved. Fatt. n. 773 del 7.9.2017, n. 922 del 25.10.217, n. 971 del 16.11.2017);
2) Filetti di ZO 500/1000 Lotto 68303 venivano forniti anche a CP_6
con sede in PO US (SA) e a Ittica Cetara di Cava dè RR (ved.
[...]
Fatt.n. 804 del 16.9.2017 e n. 1190 del 4.8.2017);
5 3) 8/12 Lotto 67439 venivano forniti anche alla Parte_5 Controparte_7
(ved. Fatt. n.2272 del 28.12.2017);
4) Lotto 67262 venivano fornite anche alla Fish M.D. di Parte_9 [...]
(ved. Fatt. n. 948 del 6.11.2017); Per_5
5) Polpi T 6 Marocco Lotto 69031 venivano forniti anche alla Pescheria l'Oasi del
Mare S.r.l. (ved. Fatt. n. 1114 del 19.12.2017);
6) CA IA U/10 Lotto 66964 venivano forniti anche alla . Controparte_8
7) CA IA U/5 Lotto 66965 venivano forniti anche alla , Controparte_9
con sede in Cetara (SA) e con sede in PO US Controparte_10
(SA).
e nessuno dei suddetti acquirenti lamentava vizi rispetto alla merce acquistata.
Aggiungeva che la contestava la qualità dei prodotti ben due mesi Parte_1
dopo l'acquisto, ma, in questo arco temporale così ampio non è dato sapere in quali condizioni la società abbia conservato la predetta merce;
che la cattiva conservazione dei prodotti surgelati da parte dell'opponente non può certamente essere imputata alla CP_1
che, invece, ha fornito un prodotto di buona qualità e certamente non affetto da vizi.
[...]
Sottolineava che inattendibili e prive di qualsiasi valenza probatoria sono le analisi del prodotto commissionate allo studio per due motivi: 1) in primo luogo, la Per_4
perizia sul prodotto invenduto viene effettuata ben dopo la fornitura delle CP_11
merci, e ben opo la denuncia dei presunti vizi;
un lasso di tempo lungo in CP_12
cui, è ben possibile, nonché altamente probabile, che altri fattori abbiamo determinato l'eventuale deterioramento del prodotto;
2) in secondo luogo, il prelievo del pesce da analizzare non è stato effettuato in contraddittorio tra le parti;
quindi, per quel che è dato
Part sapere, potrebbe anche trattarsi di merce non riferibile alla fornitura della CP_13
di ogni fondamento veniva ritenuta, da parte opposta, anche la
[...]
circostanza dedotta da controparte, secondo la quale, il legale rappresentante della Ali.
[...]
il sig. , riconosceva la possibilità che i prodotti forniti fossero viziati, così CP_3 CP_2
come l'ulteriore circostanza che lo stesso si sarebbe reso disponibile ad una definizione conciliativa, in quanto sicuro della buona qualità dei prodotti forniti;
infatti, il legale rapp.te
6 della a seguito della denuncia dei vizi avvenuta in data 2.1.2018, provvedeva Pt_7 CP_3
a contattare anche gli altri acquirenti a cui erano stati forniti i medesimi prodotti afferenti agli stessi lotti, per verificare se vi fossero difformità, ma alcuna problematica veniva riscontrata.
Sulla base dei predetti motivi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e della
Con domanda riconvenzionale avanzata dalla . Parte_1
Incardinato il contraddittorio, il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
istruiva la causa con prova testimoniale e la riservava in decisione con ordinanza del
31.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti sostanziali e processuali salienti, preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di decadenza dalla garanzia ex art. 1511 c.c. per tardività della denuncia dei vizi. In tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in Sentenza n. 12465 del 16.6.2016, secondo cui “In tema di difetti di qualità
apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del
ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata,
mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché
l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla
consegna”. Nel caso di specie, dallo svolgimento del rapporto contrattuale, appare evidente che i vizi poi denunciati dalla non erano apparenti al momento della consegna Parte_1
della merce;
di poi la predetta società ha denunciato tempestivamente i vizi, entro gli 8
giorni dalla scoperta avvenuta tramite le lamentele ricevute dai suoi clienti.
Tanto premesso, in linea generale, nei giudizi di opposizione a D.I. si rammentano i principi pretori consolidati secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non
costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova
dall'opposto” (Cass. Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023) e “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
7 pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il
ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti
estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della
quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della
ingiunzione” (ex multis Cass Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ne consegue che parte opposta, possedendo la posizione di creditrice, attrice in senso sostanziale, deve fornire la prova del credito vantato ex art. 2697, co. 1, c.c. mentre spetta all'opponente, convenuta in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa avversaria (art. 2967, co. 2, c.c.).
Orbene, parte opposta ha provato la fondatezza della pretesa sulla scorta della documentazione allegata e della prova orale acquisita in corso di causa.
In particolare, l'opposta ha allegato le schede tecniche di provenienza dei prodotti ittici venduti alla dai quali non emerge alcun rilievo di criticità; i suoi testi Parte_1
hanno dichiarato che fu eseguita regolarmente la consegna della merce con controlli eseguiti al momento a campione;
uno dei testi ha dichiarato che al momento della consegna i prodotti ittici venivano conservati in celle frigorifere della impostate Parte_1
erroneamente a - 4° in quanto i prodotti, per rimanere freschi, dovevano essere conservati almeno a – 15°.
Anche parte opponente ha comprovato i motivi di opposizione;
ha dimostrato di aver alienato parte della merce fornita dalla a diversi esercizi commerciali CP_4
( , Parte_3 Persona_2 Persona_3
, e , i cui legali rappresentanti, tra il 29 ed il
[...] Parte_4 Parte_4
31 dicembre 2017, contestavano formalmente per iscritto i vizi dei prodotti ittici ricevuti. Il
legale rapp.te di una di tali società ha confermato la circostanza dei vizi riscontrati anche in giudizio in qualità di testimone.
Inoltre, la società opponente ha allegato le schermate di controllo della temperatura delle celle frigorifere negli anni 2017 e 2018, dalle quali si evince che per ogni giorno dei
8 suddetti anni la temperatura nei frigoriferi è sempre rimasta impostata in media sui – 18°,
così smentendo la dichiarazione resa dal teste di controparte.
Tuttavia, gli elementi probatori offerti dalla società opponente non sono idonei a comprovare la fondatezza dell'opposizione. Ed invero, al fine di dimostrare l'inadempimento contrattuale della società la avrebbe dovuto CP_4 Parte_1
dimostrare che i prodotti ittici erano difettosi al momento della consegna, avvenuta il
7.11.2017; invece la società medesima vendeva parte della merce alla sua clientela durante il mese di dicembre e riceveva da costoro contestazioni tra il 29 ed il 31 dicembre.
Non si può escludere, pertanto, che vi fu un difetto di conservazione della merce non solo da parte della , ma anche dei suoi clienti, i quali hanno contestato i vizi Parte_1
della merce che loro stessi possono aver causato, avendola conservata in maniera non idonea.
Le analisi commissionate dalla ad un laboratorio privato sono del tutto Parte_1
inattendibili, non solo perché svolte non in contraddittorio con la ma, soprattutto, CP_4
perché eseguite nel successivo mese di aprile del 2018, ossia cinque mesi dopo la consegna della merce, un lasso di tempo molto lungo in cui possono essersi verificati eventi in grado di deteriorare il prodotto ed alterare i risultati delle analisi.
Viceversa, appare verosimile la circostanza che la abbia effettuato un CP_4
approvvigionamento molto cospicuo di prodotti ittici, che abbia poi venduto all'ingrosso ai suoi clienti, tra cui la ed appare singolare che solo quest'ultima ebbe a Parte_1
contestare i vizi del prodotto e non anche gli altri clienti che hanno acquistato la medesima qualità di prodotti ittici, senza nulla eccepire alla fornitrice CP_4
In conclusione, pur dando atto il Tribunale che parte opponente ha provato i motivi per cui ha rifiutato di pagare la merce di cui alla fattura n. 951 del 7.11.2017 della CP_4
posta a fondamento del ricorso monitorio, d'altra parte non è emersa prova certa che i prodotti ittici fossero viziati ed incommestibili alla data della consegna (7.11.2017) e non fossero divenuti tali a cagione di errori nella conservazione della merce imputabili proprio ai clienti della , che hanno successivamente denunciato i predetti vizi alla fine Parte_1
di dicembre del 2017.
9 Nonostante il rigetto dell'opposizione ritiene il Tribunale che sussistono gravi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di giudizio ex art. 92, co. 2, c.p.c.
nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018. Infatti, dai motivi di opposizione e dall'istruttoria condotta è emerso che la ha rifiutato di onorare Parte_1
la fattura n. 951/17 della per motivi apparentemente giustificabili. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a D.I. n. 1217/2018 (R.G. n. 2382/2018), emesso dal Tribunale di
NO il 28.4.2018, e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in misura di metà, che si liquidano in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
3) compensa le spese per l'altra metà.
Così deciso in NO il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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