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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5633/2019 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Sabbiuni
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Strangi
Energy Lab S.r.l.
- Convenuto contumace -
in punto a: opposizione di terzo.
All'udienza del 30/9/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire proposta da parte convenuta, accogliere le seguenti domande Nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena Giudice Dr. Pagliani n. 1489/2020 del 26.11.2020 resa nel procedimento R.G. 6326/2018 per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di , quale titolare del diritto di abitazione vitalizio Controparte_2 sull'immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28. Ulteriormente nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 1489/2020 per avere disposto revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'intero immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28 quale effetto riflesso della revocatoria che ha comportato “l'inefficacia del primo atto dispositivo” ovvero l'atto Notaio Dr. G. del 24.09.2016 Rep. n. 22462/14559 col Per_1 quale trasferiva alle sorelle e un mezzo degli immobili ivi indicati Per_2 Pt_2 Persona_3 tra cui un mezzo dell'immobile, di cui all'atto Notaio del 19.06.2017, non potendo la detta Per_1 revocatoria estendere i suoi effetti oltre il 50% dell'immobile oggetto dell'originaria revocatoria. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Ferrara di procedere alla cancellazione di ogni e qualsiasi trascrizione e/o annotazione derivante dal presente procedimento, sia dell'eventuale citazione ex art. 2901 c.c. e/o della sentenza impugnata ex art. 404 c. 1 c.p.c. n. 1489/2020 del Tribunale di Modena, esistente sull'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di IO al Fg. 46 con i mapp.li 1121 sub. 9, 1121 sub. 1 e 1121 sub. 12. Con vittoria di spese ed onorari”;
per parte convenuta:
“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via principale: accertare la carenza di legittimazione attiva ed interesse agire per i motivi dedotti in atti e, in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta nonché tutte le domande avversarie, in quanto infondate e non provate, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: si è depositato e prodotto: A) Procura speciale 11.6.2020 rep. 304820-36263; B) Procura speciale 1.7.2020 rep. 143010-36651; C) Procura speciale 24.4.2021 rep. 144391-37236; D) D.I. 2894/2016; E) D.I. 2744/2017; F) G.U. 6.6.2020, Parte Seconda, n. 66; G) Atto di citazione in opposizione notificato. Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice propone opposizione di terzo avverso una sentenza del Tribunale di
Modena -n. 1489/2020 pubblicata in data 26.11.2020- con la quale è stata accolta la domanda revocatoria della banca convenuta relativa ad un atto pregiudizievole -di trasferimento immobiliare a titolo di permuta- stipulato tra gli altri convenuti, e, come effetto a cascata, dell'ulteriore atto con il quale le convenute e Persona_3 [...] hanno trasferito in immobile al convenuto con contestuale CP_3 CP_4 costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice.
Allega parte attrice che la sentenza incide sul diritto di abitazione sull'immobile in questione, del quale essa è titolare in forza di vitalizio, accertando
2 anche l'elemento soggettivo della malafede, nonostante non sia mai stata citata in giudizio, perché la sentenza in questione estende espressamente i suoi effetti anche ai subacquirenti che hanno ricevuto a titolo gratuito i cespiti oggetto dell'atto revocato;
allega, quindi, che la revoca non può colpire più del 50% dell'immobile trasferito, e non l'intero immobile come risulta, invece, dalla sentenza stessa.
I convenuti , , e Persona_3 CP_4 CP_5 Per_2 [...] non si sono costituiti;
l'unica parte convenuta costituita contesta le CP_6 domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, oltre all'infondatezza nel merito delle domande svolte, di cui chiede l'integrale rigetto.
4. La vicenda, in fatto, è la seguente. La sentenza -pronunciata nella causa 6326/2018
R.G. tra e , , e ha accolto la Controparte_6 Per_2 Per_3 Pt_2 CP_4 domanda revocatoria proposta dall'attrice riguardante due atti del Controparte_6
Notaio Dr. in data 24.09.2016 e in data 19.06.2017; con il primo Persona_4 atto, stipulato il 24.09.2016, ha trasferito, a titolo di permuta, in favore Per_2 delle sorelle e la propria quota del 50% degli immobili CP_3 Per_3 identificati con i seguenti estremi catastali: 1) appartamento sito in IO (FE) distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121, sub 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121 sub 1, Cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale1121, sub 12, Cat CO;
4) terreno sito in IO (FE) distinto al Catasto terreni del predetto Comune al foglio 46, mappale 2849, cat. T, are 4, centiare 26 ; 5) terreno sito in IO (FE), distinto al Catasto Terreni del predetto Comune al
Foglio 46, mappale 2850, cat.T, are 1, centiare 59; con il secondo atto e Persona_3 hanno trasferito la piena proprietà a favore di con CP_3 CP_4 contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice, dei seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in IO (FE), distinto al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto
3 Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 1, cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 12, cat. CO.
Parte attrice lamenta che la sentenza in questione, dopo avere correttamente accertato i presupposti per la revocatoria del primo atto dispositivo, perviene all'accoglimento dell'azione revocatoria -come conseguenza dell'inefficacia dell'atto Per_ di permuta- anche dell'atto stipulato in data 19/6/2017, con il quale le sorelle hanno trasferito al nipote la proprietà di parte dei cespiti appena ricevuti, con contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore della stessa parte attrice, soggetto che non era, tuttavia, presente nel giudizio, rilevando altresì nei suoi confronti la sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo dell'azione di cui all'art. 2901 C.c., e senza considerare che il diritto di abitazione in questione faceva parte del regime concordato nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi per disciplinare i rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi. Parte_3
5. La domanda è fondata nei termini che seguono. Nel giudizio che ha avuto ad oggetto la domanda di revocatoria l'odierna attrice non è un litisconsorte necessario pretermesso, perché la sua partecipazione a quel giudizio non era necessaria;
al riguardo va confermata l'ordinanza in data 15/10/2024 nella parte in cui rileva che <l'ipotesi di violazione del contraddittorio non appare -allo stato- fondata in quanto, secondo condivisibile orientamento legittimità, “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire proposta da parte convenuta, accogliere le seguenti domande Nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena Giudice Dr. Pagliani n. 1489/2020 del 26.11.2020 resa nel procedimento R.G. 6326/2018 per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di , quale titolare del diritto di abitazione vitalizio Controparte_2 sull'immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28. Ulteriormente nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 1489/2020 per avere disposto revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'intero immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28 quale effetto riflesso della revocatoria che ha comportato “l'inefficacia del primo atto dispositivo” ovvero l'atto Notaio Dr. G. del 24.09.2016 Rep. n. 22462/14559 col Per_1 quale trasferiva alle sorelle e un mezzo degli immobili ivi indicati Per_2 Pt_2 Persona_3 tra cui un mezzo dell'immobile, di cui all'atto Notaio del 19.06.2017, non potendo la detta Per_1 revocatoria estendere i suoi effetti oltre il 50% dell'immobile oggetto dell'originaria revocatoria. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Ferrara di procedere alla cancellazione di ogni e qualsiasi trascrizione e/o annotazione derivante dal presente procedimento, sia dell'eventuale citazione ex art. 2901 c.c. e/o della sentenza impugnata ex art. 404 c. 1 c.p.c. n. 1489/2020 del Tribunale di Modena, esistente sull'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di IO al Fg. 46 con i mapp.li 1121 sub. 9, 1121 sub. 1 e 1121 sub. 12. Con vittoria di spese ed onorari”;
per parte convenuta:
“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via principale: accertare la carenza di legittimazione attiva ed interesse agire per i motivi dedotti in atti e, in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta nonché tutte le domande avversarie, in quanto infondate e non provate, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: si è depositato e prodotto: A) Procura speciale 11.6.2020 rep. 304820-36263; B) Procura speciale 1.7.2020 rep. 143010-36651; C) Procura speciale 24.4.2021 rep. 144391-37236; D) D.I. 2894/2016; E) D.I. 2744/2017; F) G.U. 6.6.2020, Parte Seconda, n. 66; G) Atto di citazione in opposizione notificato. Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice propone opposizione di terzo avverso una sentenza del Tribunale di
Modena -n. 1489/2020 pubblicata in data 26.11.2020- con la quale è stata accolta la domanda revocatoria della banca convenuta relativa ad un atto pregiudizievole -di trasferimento immobiliare a titolo di permuta- stipulato tra gli altri convenuti, e, come effetto a cascata, dell'ulteriore atto con il quale le convenute e Persona_3 [...] hanno trasferito in immobile al convenuto con contestuale CP_3 CP_4 costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice.
Allega parte attrice che la sentenza incide sul diritto di abitazione sull'immobile in questione, del quale essa è titolare in forza di vitalizio, accertando
2 anche l'elemento soggettivo della malafede, nonostante non sia mai stata citata in giudizio, perché la sentenza in questione estende espressamente i suoi effetti anche ai subacquirenti che hanno ricevuto a titolo gratuito i cespiti oggetto dell'atto revocato;
allega, quindi, che la revoca non può colpire più del 50% dell'immobile trasferito, e non l'intero immobile come risulta, invece, dalla sentenza stessa.
I convenuti , , e Persona_3 CP_4 CP_5 Per_2 [...] non si sono costituiti;
l'unica parte convenuta costituita contesta le CP_6 domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, oltre all'infondatezza nel merito delle domande svolte, di cui chiede l'integrale rigetto.
4. La vicenda, in fatto, è la seguente. La sentenza -pronunciata nella causa 6326/2018
R.G. tra e , , e ha accolto la Controparte_6 Per_2 Per_3 Pt_2 CP_4 domanda revocatoria proposta dall'attrice riguardante due atti del Controparte_6
Notaio Dr. in data 24.09.2016 e in data 19.06.2017; con il primo Persona_4 atto, stipulato il 24.09.2016, ha trasferito, a titolo di permuta, in favore Per_2 delle sorelle e la propria quota del 50% degli immobili CP_3 Per_3 identificati con i seguenti estremi catastali: 1) appartamento sito in IO (FE) distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121, sub 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121 sub 1, Cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale1121, sub 12, Cat CO;
4) terreno sito in IO (FE) distinto al Catasto terreni del predetto Comune al foglio 46, mappale 2849, cat. T, are 4, centiare 26 ; 5) terreno sito in IO (FE), distinto al Catasto Terreni del predetto Comune al
Foglio 46, mappale 2850, cat.T, are 1, centiare 59; con il secondo atto e Persona_3 hanno trasferito la piena proprietà a favore di con CP_3 CP_4 contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice, dei seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in IO (FE), distinto al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto
3 Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 1, cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 12, cat. CO.
Parte attrice lamenta che la sentenza in questione, dopo avere correttamente accertato i presupposti per la revocatoria del primo atto dispositivo, perviene all'accoglimento dell'azione revocatoria -come conseguenza dell'inefficacia dell'atto Per_ di permuta- anche dell'atto stipulato in data 19/6/2017, con il quale le sorelle hanno trasferito al nipote la proprietà di parte dei cespiti appena ricevuti, con contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore della stessa parte attrice, soggetto che non era, tuttavia, presente nel giudizio, rilevando altresì nei suoi confronti la sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo dell'azione di cui all'art. 2901 C.c., e senza considerare che il diritto di abitazione in questione faceva parte del regime concordato nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi per disciplinare i rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi. Parte_3
5. La domanda è fondata nei termini che seguono. Nel giudizio che ha avuto ad oggetto la domanda di revocatoria l'odierna attrice non è un litisconsorte necessario pretermesso, perché la sua partecipazione a quel giudizio non era necessaria;
al riguardo va confermata l'ordinanza in data 15/10/2024 nella parte in cui rileva chenel giudizio intrapreso, ex art.
2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione”
(Cass. VI, 01/07/2021, n. 18707; Css. III, 24/03/2023, n. 8447)>>; se, dunque, nella sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria pronunciata verso altri soggetti non
4 si fosse trattato del diritto di abitazione di cui è titolare, il valore della pronuncia -non riguardante l'odierna attrice- resterebbe intatto.
Tuttavia, il dispositivo della sentenza pronunciata fa espresso riferimento al diritto di abitazione in questione, al fine di pronunciare -come esplicato nel par. 6 della motivazione- sulla domanda attorea di estendere a cascata gli effetti della pronuncia di inefficacia relativa anche al successivo atto dispositivo che, appunto, conteneva anche la contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice, estranea a quel giudizio.
Quanto appena rilevato trova conferma nel passaggio della motivazione di cui al menzionato par. 6., laddove si fa riferimento all'elemento soggettivo anche dell'odierna attrice (<In ogni caso, anche per il secondo trasferimento valgono le considerazioni già svolte in ordine all'elemento soggettivo, non potendosi affermare la buona fede del terzo: e non possono essere Per_2 Controparte_2 qualificati terzi in buona fede, essendo ravvisabile negli stessi la conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto stipulato…>>) e si afferma che <è provata anche la partecipatio fraudis della moglie e del figlio…>>.
Al riguardo, all'esito del giudizio è risultata va, pertanto, modificata la valutazione, diversamente da quella, necessariamente sommaria, espressa in fase cautelare sull'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, secondo la quale <la pronuncia resa non pare idonea ad integrare il rischio paventato da parte attrice, posto che la mera dichiarazione di inefficacia con Per_ riguardo a non investe l'intero atto a ministero Notaio del Persona_5
19.06.2017>>.
6. È, quindi, fondata l'allegazione attorea secondo la quale la sentenza opposta avrebbe dovuto limitare l'inefficacia riflessa alla quota del 50% proveniente in origine da , ma estende la sua pronuncia all'intero atto notarile del 2017. Per_2
Infatti, così come è formulato, il dispositivo della sentenza è pregiudizievole per gli interessi di parte attrice, circa il suo diritto di abitazione sulla quota della metà dell'immobile in questione;
su ciò si fonda la sua legittimazione attiva al presente giudizio.
5 Dal testo della decisione, infatti, non si ricava in modo inequivocabile che la pronuncia si riferisca esclusivamente alle quote di cui era titolare . Per_2
Occorre, quindi, salvaguardare la persistente vigenza del diritto di abitazione sulla quota del 50%.
Dunque, per quanto concerne la revoca del diritto di abitazione, per la quota di spettanza di parte attrice, va accolta la domanda di nullità della sentenza oggetto di opposizione, per violazione dell'integrità -stante la mancata integrazione- del contraddittorio, nei confronti di . Controparte_2
7. La verificata fondatezza nel merito dell'opposizione di terzo esime il giudicante dall'esame delle altre questioni -pretermissione del litisconsorte necessario, prescrizione- sollevate dalle parti, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio, che consente un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sui piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica e permette in tal modo “di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc, cpv, con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e dì celerità dei giudizio, ormai anche costituzionalizzate”.
L'applicazione di tale principio consente, secondo quanto ritenuto dalla
Corte di legittimità (cfr. Cass. S.U. 8/5/14, n. 9936; Cass. VI, 28/5/14, n. 12002;
Cass. S.L. 19/8/16, n. 17214), l'esame della soluzione della questione che si ritiene assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.
Nel caso di specie la questione esaminata è assorbente, comportando la valutazione della fondatezza nel merito dell'azione, ed incidendo sulla sussistenza stessa del pregiudizio del terzo opponente.
Non è accoglibile la domanda di disporre la cancellazione della trascrizione e/o annotazione esistente relativa all'immobile in questione, disposta in esecuzione della precedente pronuncia, in quanto detta pronuncia non prevede alcunché al riguardo, e ogni provvedimento eventualmente adottato è stato, pertanto, effettuato o
6 su istanza delle parti o in esecuzione di obbligo di legge, ed è dunque nelle stesse forme modificabile.
8. Le spese processuali -per valore dichiarato indeterminabile e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in accoglimento della opposizione di terzo proposta da , Controparte_2 dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 1489/2020 del 26.11.2020 resa nel procedimento n. 6326/2018 R.G. nella parte in cui, nel dichiarare inefficaci nei confronti di gli atti dispositivi oggetto Controparte_6 della pronuncia, non limita l'effetto alla quota del 50% dell'immobile oggetto dell'atto a ministero Notaio Dott. stipulato in data 19.6.2017, Persona_4 rep. 23408/15261; dichiara tenuti e condanna , , , , Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_6 Controparte_7 [...]
le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € 5.310,70, CP_2 di cui € 692,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il 22/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5633/2019 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Sabbiuni
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Strangi
Energy Lab S.r.l.
- Convenuto contumace -
in punto a: opposizione di terzo.
All'udienza del 30/9/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire proposta da parte convenuta, accogliere le seguenti domande Nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena Giudice Dr. Pagliani n. 1489/2020 del 26.11.2020 resa nel procedimento R.G. 6326/2018 per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di , quale titolare del diritto di abitazione vitalizio Controparte_2 sull'immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28. Ulteriormente nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 1489/2020 per avere disposto revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'intero immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28 quale effetto riflesso della revocatoria che ha comportato “l'inefficacia del primo atto dispositivo” ovvero l'atto Notaio Dr. G. del 24.09.2016 Rep. n. 22462/14559 col Per_1 quale trasferiva alle sorelle e un mezzo degli immobili ivi indicati Per_2 Pt_2 Persona_3 tra cui un mezzo dell'immobile, di cui all'atto Notaio del 19.06.2017, non potendo la detta Per_1 revocatoria estendere i suoi effetti oltre il 50% dell'immobile oggetto dell'originaria revocatoria. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Ferrara di procedere alla cancellazione di ogni e qualsiasi trascrizione e/o annotazione derivante dal presente procedimento, sia dell'eventuale citazione ex art. 2901 c.c. e/o della sentenza impugnata ex art. 404 c. 1 c.p.c. n. 1489/2020 del Tribunale di Modena, esistente sull'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di IO al Fg. 46 con i mapp.li 1121 sub. 9, 1121 sub. 1 e 1121 sub. 12. Con vittoria di spese ed onorari”;
per parte convenuta:
“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via principale: accertare la carenza di legittimazione attiva ed interesse agire per i motivi dedotti in atti e, in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta nonché tutte le domande avversarie, in quanto infondate e non provate, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: si è depositato e prodotto: A) Procura speciale 11.6.2020 rep. 304820-36263; B) Procura speciale 1.7.2020 rep. 143010-36651; C) Procura speciale 24.4.2021 rep. 144391-37236; D) D.I. 2894/2016; E) D.I. 2744/2017; F) G.U. 6.6.2020, Parte Seconda, n. 66; G) Atto di citazione in opposizione notificato. Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice propone opposizione di terzo avverso una sentenza del Tribunale di
Modena -n. 1489/2020 pubblicata in data 26.11.2020- con la quale è stata accolta la domanda revocatoria della banca convenuta relativa ad un atto pregiudizievole -di trasferimento immobiliare a titolo di permuta- stipulato tra gli altri convenuti, e, come effetto a cascata, dell'ulteriore atto con il quale le convenute e Persona_3 [...] hanno trasferito in immobile al convenuto con contestuale CP_3 CP_4 costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice.
Allega parte attrice che la sentenza incide sul diritto di abitazione sull'immobile in questione, del quale essa è titolare in forza di vitalizio, accertando
2 anche l'elemento soggettivo della malafede, nonostante non sia mai stata citata in giudizio, perché la sentenza in questione estende espressamente i suoi effetti anche ai subacquirenti che hanno ricevuto a titolo gratuito i cespiti oggetto dell'atto revocato;
allega, quindi, che la revoca non può colpire più del 50% dell'immobile trasferito, e non l'intero immobile come risulta, invece, dalla sentenza stessa.
I convenuti , , e Persona_3 CP_4 CP_5 Per_2 [...] non si sono costituiti;
l'unica parte convenuta costituita contesta le CP_6 domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, oltre all'infondatezza nel merito delle domande svolte, di cui chiede l'integrale rigetto.
4. La vicenda, in fatto, è la seguente. La sentenza -pronunciata nella causa 6326/2018
R.G. tra e , , e ha accolto la Controparte_6 Per_2 Per_3 Pt_2 CP_4 domanda revocatoria proposta dall'attrice riguardante due atti del Controparte_6
Notaio Dr. in data 24.09.2016 e in data 19.06.2017; con il primo Persona_4 atto, stipulato il 24.09.2016, ha trasferito, a titolo di permuta, in favore Per_2 delle sorelle e la propria quota del 50% degli immobili CP_3 Per_3 identificati con i seguenti estremi catastali: 1) appartamento sito in IO (FE) distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121, sub 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121 sub 1, Cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale1121, sub 12, Cat CO;
4) terreno sito in IO (FE) distinto al Catasto terreni del predetto Comune al foglio 46, mappale 2849, cat. T, are 4, centiare 26 ; 5) terreno sito in IO (FE), distinto al Catasto Terreni del predetto Comune al
Foglio 46, mappale 2850, cat.T, are 1, centiare 59; con il secondo atto e Persona_3 hanno trasferito la piena proprietà a favore di con CP_3 CP_4 contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice, dei seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in IO (FE), distinto al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto
3 Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 1, cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 12, cat. CO.
Parte attrice lamenta che la sentenza in questione, dopo avere correttamente accertato i presupposti per la revocatoria del primo atto dispositivo, perviene all'accoglimento dell'azione revocatoria -come conseguenza dell'inefficacia dell'atto Per_ di permuta- anche dell'atto stipulato in data 19/6/2017, con il quale le sorelle hanno trasferito al nipote la proprietà di parte dei cespiti appena ricevuti, con contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore della stessa parte attrice, soggetto che non era, tuttavia, presente nel giudizio, rilevando altresì nei suoi confronti la sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo dell'azione di cui all'art. 2901 C.c., e senza considerare che il diritto di abitazione in questione faceva parte del regime concordato nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi per disciplinare i rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi. Parte_3
5. La domanda è fondata nei termini che seguono. Nel giudizio che ha avuto ad oggetto la domanda di revocatoria l'odierna attrice non è un litisconsorte necessario pretermesso, perché la sua partecipazione a quel giudizio non era necessaria;
al riguardo va confermata l'ordinanza in data 15/10/2024 nella parte in cui rileva che <l'ipotesi di violazione del contraddittorio non appare -allo stato- fondata in quanto, secondo condivisibile orientamento legittimità, “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire proposta da parte convenuta, accogliere le seguenti domande Nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena Giudice Dr. Pagliani n. 1489/2020 del 26.11.2020 resa nel procedimento R.G. 6326/2018 per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di , quale titolare del diritto di abitazione vitalizio Controparte_2 sull'immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28. Ulteriormente nel merito Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 1489/2020 per avere disposto revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'intero immobile in San Giuseppe di IO (FE) Via Eraclea, 28 quale effetto riflesso della revocatoria che ha comportato “l'inefficacia del primo atto dispositivo” ovvero l'atto Notaio Dr. G. del 24.09.2016 Rep. n. 22462/14559 col Per_1 quale trasferiva alle sorelle e un mezzo degli immobili ivi indicati Per_2 Pt_2 Persona_3 tra cui un mezzo dell'immobile, di cui all'atto Notaio del 19.06.2017, non potendo la detta Per_1 revocatoria estendere i suoi effetti oltre il 50% dell'immobile oggetto dell'originaria revocatoria. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Ferrara di procedere alla cancellazione di ogni e qualsiasi trascrizione e/o annotazione derivante dal presente procedimento, sia dell'eventuale citazione ex art. 2901 c.c. e/o della sentenza impugnata ex art. 404 c. 1 c.p.c. n. 1489/2020 del Tribunale di Modena, esistente sull'immobile individuato al Catasto Fabbricati del Comune di IO al Fg. 46 con i mapp.li 1121 sub. 9, 1121 sub. 1 e 1121 sub. 12. Con vittoria di spese ed onorari”;
per parte convenuta:
“Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- in via principale: accertare la carenza di legittimazione attiva ed interesse agire per i motivi dedotti in atti e, in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta nonché tutte le domande avversarie, in quanto infondate e non provate, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: si è depositato e prodotto: A) Procura speciale 11.6.2020 rep. 304820-36263; B) Procura speciale 1.7.2020 rep. 143010-36651; C) Procura speciale 24.4.2021 rep. 144391-37236; D) D.I. 2894/2016; E) D.I. 2744/2017; F) G.U. 6.6.2020, Parte Seconda, n. 66; G) Atto di citazione in opposizione notificato. Con vittoria nelle spese e nei compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice propone opposizione di terzo avverso una sentenza del Tribunale di
Modena -n. 1489/2020 pubblicata in data 26.11.2020- con la quale è stata accolta la domanda revocatoria della banca convenuta relativa ad un atto pregiudizievole -di trasferimento immobiliare a titolo di permuta- stipulato tra gli altri convenuti, e, come effetto a cascata, dell'ulteriore atto con il quale le convenute e Persona_3 [...] hanno trasferito in immobile al convenuto con contestuale CP_3 CP_4 costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice.
Allega parte attrice che la sentenza incide sul diritto di abitazione sull'immobile in questione, del quale essa è titolare in forza di vitalizio, accertando
2 anche l'elemento soggettivo della malafede, nonostante non sia mai stata citata in giudizio, perché la sentenza in questione estende espressamente i suoi effetti anche ai subacquirenti che hanno ricevuto a titolo gratuito i cespiti oggetto dell'atto revocato;
allega, quindi, che la revoca non può colpire più del 50% dell'immobile trasferito, e non l'intero immobile come risulta, invece, dalla sentenza stessa.
I convenuti , , e Persona_3 CP_4 CP_5 Per_2 [...] non si sono costituiti;
l'unica parte convenuta costituita contesta le CP_6 domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, oltre all'infondatezza nel merito delle domande svolte, di cui chiede l'integrale rigetto.
4. La vicenda, in fatto, è la seguente. La sentenza -pronunciata nella causa 6326/2018
R.G. tra e , , e ha accolto la Controparte_6 Per_2 Per_3 Pt_2 CP_4 domanda revocatoria proposta dall'attrice riguardante due atti del Controparte_6
Notaio Dr. in data 24.09.2016 e in data 19.06.2017; con il primo Persona_4 atto, stipulato il 24.09.2016, ha trasferito, a titolo di permuta, in favore Per_2 delle sorelle e la propria quota del 50% degli immobili CP_3 Per_3 identificati con i seguenti estremi catastali: 1) appartamento sito in IO (FE) distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121, sub 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale 1121 sub 1, Cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE) distinto al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, mappale1121, sub 12, Cat CO;
4) terreno sito in IO (FE) distinto al Catasto terreni del predetto Comune al foglio 46, mappale 2849, cat. T, are 4, centiare 26 ; 5) terreno sito in IO (FE), distinto al Catasto Terreni del predetto Comune al
Foglio 46, mappale 2850, cat.T, are 1, centiare 59; con il secondo atto e Persona_3 hanno trasferito la piena proprietà a favore di con CP_3 CP_4 contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice, dei seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in IO (FE), distinto al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 9, cat. A/3; 2) autorimessa sita in IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto
3 Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 1, cat. C/6; 3) corte comune sita in
IO (FE), distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 38, mappale 1121, sub. 12, cat. CO.
Parte attrice lamenta che la sentenza in questione, dopo avere correttamente accertato i presupposti per la revocatoria del primo atto dispositivo, perviene all'accoglimento dell'azione revocatoria -come conseguenza dell'inefficacia dell'atto Per_ di permuta- anche dell'atto stipulato in data 19/6/2017, con il quale le sorelle hanno trasferito al nipote la proprietà di parte dei cespiti appena ricevuti, con contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore della stessa parte attrice, soggetto che non era, tuttavia, presente nel giudizio, rilevando altresì nei suoi confronti la sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo dell'azione di cui all'art. 2901 C.c., e senza considerare che il diritto di abitazione in questione faceva parte del regime concordato nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi per disciplinare i rapporti economico-patrimoniali tra gli stessi. Parte_3
5. La domanda è fondata nei termini che seguono. Nel giudizio che ha avuto ad oggetto la domanda di revocatoria l'odierna attrice non è un litisconsorte necessario pretermesso, perché la sua partecipazione a quel giudizio non era necessaria;
al riguardo va confermata l'ordinanza in data 15/10/2024 nella parte in cui rileva che
2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione”
(Cass. VI, 01/07/2021, n. 18707; Css. III, 24/03/2023, n. 8447)>>; se, dunque, nella sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria pronunciata verso altri soggetti non
4 si fosse trattato del diritto di abitazione di cui è titolare, il valore della pronuncia -non riguardante l'odierna attrice- resterebbe intatto.
Tuttavia, il dispositivo della sentenza pronunciata fa espresso riferimento al diritto di abitazione in questione, al fine di pronunciare -come esplicato nel par. 6 della motivazione- sulla domanda attorea di estendere a cascata gli effetti della pronuncia di inefficacia relativa anche al successivo atto dispositivo che, appunto, conteneva anche la contestuale costituzione del diritto di abitazione a favore dell'odierna attrice, estranea a quel giudizio.
Quanto appena rilevato trova conferma nel passaggio della motivazione di cui al menzionato par. 6., laddove si fa riferimento all'elemento soggettivo anche dell'odierna attrice (<In ogni caso, anche per il secondo trasferimento valgono le considerazioni già svolte in ordine all'elemento soggettivo, non potendosi affermare la buona fede del terzo: e non possono essere Per_2 Controparte_2 qualificati terzi in buona fede, essendo ravvisabile negli stessi la conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto stipulato…>>) e si afferma che <è provata anche la partecipatio fraudis della moglie e del figlio…>>.
Al riguardo, all'esito del giudizio è risultata va, pertanto, modificata la valutazione, diversamente da quella, necessariamente sommaria, espressa in fase cautelare sull'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, secondo la quale <la pronuncia resa non pare idonea ad integrare il rischio paventato da parte attrice, posto che la mera dichiarazione di inefficacia con Per_ riguardo a non investe l'intero atto a ministero Notaio del Persona_5
19.06.2017>>.
6. È, quindi, fondata l'allegazione attorea secondo la quale la sentenza opposta avrebbe dovuto limitare l'inefficacia riflessa alla quota del 50% proveniente in origine da , ma estende la sua pronuncia all'intero atto notarile del 2017. Per_2
Infatti, così come è formulato, il dispositivo della sentenza è pregiudizievole per gli interessi di parte attrice, circa il suo diritto di abitazione sulla quota della metà dell'immobile in questione;
su ciò si fonda la sua legittimazione attiva al presente giudizio.
5 Dal testo della decisione, infatti, non si ricava in modo inequivocabile che la pronuncia si riferisca esclusivamente alle quote di cui era titolare . Per_2
Occorre, quindi, salvaguardare la persistente vigenza del diritto di abitazione sulla quota del 50%.
Dunque, per quanto concerne la revoca del diritto di abitazione, per la quota di spettanza di parte attrice, va accolta la domanda di nullità della sentenza oggetto di opposizione, per violazione dell'integrità -stante la mancata integrazione- del contraddittorio, nei confronti di . Controparte_2
7. La verificata fondatezza nel merito dell'opposizione di terzo esime il giudicante dall'esame delle altre questioni -pretermissione del litisconsorte necessario, prescrizione- sollevate dalle parti, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio, che consente un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sui piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica e permette in tal modo “di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc, cpv, con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e dì celerità dei giudizio, ormai anche costituzionalizzate”.
L'applicazione di tale principio consente, secondo quanto ritenuto dalla
Corte di legittimità (cfr. Cass. S.U. 8/5/14, n. 9936; Cass. VI, 28/5/14, n. 12002;
Cass. S.L. 19/8/16, n. 17214), l'esame della soluzione della questione che si ritiene assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.
Nel caso di specie la questione esaminata è assorbente, comportando la valutazione della fondatezza nel merito dell'azione, ed incidendo sulla sussistenza stessa del pregiudizio del terzo opponente.
Non è accoglibile la domanda di disporre la cancellazione della trascrizione e/o annotazione esistente relativa all'immobile in questione, disposta in esecuzione della precedente pronuncia, in quanto detta pronuncia non prevede alcunché al riguardo, e ogni provvedimento eventualmente adottato è stato, pertanto, effettuato o
6 su istanza delle parti o in esecuzione di obbligo di legge, ed è dunque nelle stesse forme modificabile.
8. Le spese processuali -per valore dichiarato indeterminabile e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in accoglimento della opposizione di terzo proposta da , Controparte_2 dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 1489/2020 del 26.11.2020 resa nel procedimento n. 6326/2018 R.G. nella parte in cui, nel dichiarare inefficaci nei confronti di gli atti dispositivi oggetto Controparte_6 della pronuncia, non limita l'effetto alla quota del 50% dell'immobile oggetto dell'atto a ministero Notaio Dott. stipulato in data 19.6.2017, Persona_4 rep. 23408/15261; dichiara tenuti e condanna , , , , Per_2 Persona_3 CP_3 CP_4 e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_6 Controparte_7 [...]
le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € 5.310,70, CP_2 di cui € 692,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il 22/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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