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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 13 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 585/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Rosario Santese, Parte_1 elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino Rovella Via D'Aiutolo n. 1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa CP_1
CC in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1063/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 14 giugno 2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1063/2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l, rigettava la domanda promossa con ricorso depositato in data 13.6.2019 da volta all'accertamento Parte_1 del diritto e alla costituzione dell'indennizzo per il danno biologico derivante dall'infortunio occorso allo stesso in data 6-16/7/2018 nell'espletamento delle mansioni lavorative di conduttore di impianti tecnologici e dal quale erano residuati postumi nella misura del 7%, con condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori di legge.
Il giudicante, in particolare, sulla base delle risultanze della c.t.u. medico – legale espletata in corso di giudizio riteneva infondata la domanda del rilevando che, come precisato Pt_1 dall'ausiliare, “non vi era alcun nesso di causalità tra le dinamiche riferite e la produzione delle lesioni in quanto la dinamica dei fatti del 6 e 16 luglio non è compatibile con la lesione ed in ogni caso le dinamiche dei fatti rappresentano causa comune e, in assenza di causa violenta, non è ipotizzabile ammettere l'infortunio.”
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, censurandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, all'esito di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, aveva escluso il diritto fatto valere dall'istante anche sulla scorta delle erronee e comunque non condivisibili conclusioni cui era giunto il c.t.u.
Concludendo, pertanto, per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado, instando in via istruttoria per l'ammissione dell'esame degli ulteriori testi indicati da parte ricorrente e non escussi nella precedente fase processuale, in particolare il teste Tes_1 ed il dr. , medico di famiglia dell'istante.
[...] Testimone_2
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di CP_1 impugnazione resistendo all'avverso appello e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va respinto in ragione di quanto si dirà. Pt_1
L'art. 2 d.p.r. n. 1124/1965 definisce l'infortunio sul lavoro come la lesione che si è verificata
“per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono, dunque, l'occasione di lavoro e la causa violenta.
Con riferimento al primo la Suprema Corte ha precisato che “l'occasione di lavoro” deve essere intesa come rappresentativa di tutte le condizioni in cui viene ad espletarsi l'attività lavorativa dell'assicurato, sicché "l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da «rischio elettivo», ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa" (Cass. Civ. Sez. Lav., 20 luglio 2017, n. 17917). In ogni caso, affinché si possa configurare l'infortunio sul lavoro, è necessario che ricorra altresì
l'elemento della causa violenta.
In proposito, va ricordato che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 26 maggio 2006 n. 12559) in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
Tale giurisprudenza ha precisato, poi, che la causa violenta per l'indennizzabilità dell'infortunio può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831).
A tal riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n.
13928/2004; Cass. n. 13184/2003).
Invero, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14085/2000) ha specificato che al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e, quindi, una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale.
Nel caso in esame, tuttavia, come già rilevato dal primo giudice, non sussiste tale nesso causale, così come accertato anche dal c.t.u. nominato nella presente fase processuale, il quale con congrua e logica motivazione ha escluso che l'infortunio del lavoratore sia dipeso da una causa violenta correlata alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Quanto a quest'ultima circostanza i testi e colleghi di lavoro Testimone_3 Testimone_4 del ricorrente ed esaminati nel giudizio di primo grado, hanno concordemente riferito circa l'insussistenza di sforzi fisici particolarmente intensi con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del (manutentore di impianto), ed Pt_1 invero il teste ha parlato di interventi che “non sono eccessivamente gravosi dal Tes_3 punto di vista fisico”, mentre a sua volta il teste ha riferito che gli interventi richiesti dalle Tes_4 mansioni del ricorrente erano rapidi e tempestivi ma non andavano oltre “un certo sforzo fisico” anche con riferimento all'impegno degli arti inferiori.
Tanto precisato con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa., il consulente tecnico nominato dal Tribunale, a conclusione delle indagini effettuate ha rimarcato che nel caso in esame “si trattò di una lesione di III grado cioè gravissima il che doveva necessariamente implicare non una violenta ma una violentissima sollecitazione muscolare quale appunto si realizza nelle attività sportive e non certo nelle comuni attività del quotidiano quali il cammino anche veloce in ambiente limitato e ristretto o il percorrere pochi gradini;
dunque la rottura muscolare di III grado è incompatibile con l'essersi verificata nelle circostanze denunciate.”
Come già rilevato dal Tribunale, il parere espresso dal c.t.u. nominato nella precedente fase processuale va senz'altro condiviso in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da appropriate considerazioni medico-legali in relazione agli orientamenti infortunistici, da ritenersi senz'altro valide in quanto del tutto coerenti sotto il profilo logico.
Appaiono dunque superflui, anche alla luce della completezza ed esaustività della disamina effettuata dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado che rende comunque ultroneo l'esame del medico di famiglia del gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti Pt_1 dall'appellante, atteso in ogni caso che nella precedente fase processuali sono stati già esaminati due colleghi di lavoro del ricorrente, i quali hanno reso dichiarazioni coerenti e scevre da aporie e contraddizioni nonché reciprocamente convergenti sul nucleo essenziale dei fatti di causa e tenuto comunque conto delle mansioni concretamente svolte dall'istante (manutentore di impianto).
Non si provvede in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 13.12.2022 da Parte_1
(parte appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte CP_1 appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1063/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 10 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 13 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 585/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Rosario Santese, Parte_1 elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino Rovella Via D'Aiutolo n. 1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa CP_1
CC in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1063/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 14 giugno 2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1063/2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l, rigettava la domanda promossa con ricorso depositato in data 13.6.2019 da volta all'accertamento Parte_1 del diritto e alla costituzione dell'indennizzo per il danno biologico derivante dall'infortunio occorso allo stesso in data 6-16/7/2018 nell'espletamento delle mansioni lavorative di conduttore di impianti tecnologici e dal quale erano residuati postumi nella misura del 7%, con condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori di legge.
Il giudicante, in particolare, sulla base delle risultanze della c.t.u. medico – legale espletata in corso di giudizio riteneva infondata la domanda del rilevando che, come precisato Pt_1 dall'ausiliare, “non vi era alcun nesso di causalità tra le dinamiche riferite e la produzione delle lesioni in quanto la dinamica dei fatti del 6 e 16 luglio non è compatibile con la lesione ed in ogni caso le dinamiche dei fatti rappresentano causa comune e, in assenza di causa violenta, non è ipotizzabile ammettere l'infortunio.”
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, censurandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, all'esito di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, aveva escluso il diritto fatto valere dall'istante anche sulla scorta delle erronee e comunque non condivisibili conclusioni cui era giunto il c.t.u.
Concludendo, pertanto, per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado, instando in via istruttoria per l'ammissione dell'esame degli ulteriori testi indicati da parte ricorrente e non escussi nella precedente fase processuale, in particolare il teste Tes_1 ed il dr. , medico di famiglia dell'istante.
[...] Testimone_2
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di CP_1 impugnazione resistendo all'avverso appello e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va respinto in ragione di quanto si dirà. Pt_1
L'art. 2 d.p.r. n. 1124/1965 definisce l'infortunio sul lavoro come la lesione che si è verificata
“per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono, dunque, l'occasione di lavoro e la causa violenta.
Con riferimento al primo la Suprema Corte ha precisato che “l'occasione di lavoro” deve essere intesa come rappresentativa di tutte le condizioni in cui viene ad espletarsi l'attività lavorativa dell'assicurato, sicché "l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da «rischio elettivo», ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa" (Cass. Civ. Sez. Lav., 20 luglio 2017, n. 17917). In ogni caso, affinché si possa configurare l'infortunio sul lavoro, è necessario che ricorra altresì
l'elemento della causa violenta.
In proposito, va ricordato che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 26 maggio 2006 n. 12559) in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
Tale giurisprudenza ha precisato, poi, che la causa violenta per l'indennizzabilità dell'infortunio può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831).
A tal riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n.
13928/2004; Cass. n. 13184/2003).
Invero, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14085/2000) ha specificato che al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e, quindi, una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale.
Nel caso in esame, tuttavia, come già rilevato dal primo giudice, non sussiste tale nesso causale, così come accertato anche dal c.t.u. nominato nella presente fase processuale, il quale con congrua e logica motivazione ha escluso che l'infortunio del lavoratore sia dipeso da una causa violenta correlata alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Quanto a quest'ultima circostanza i testi e colleghi di lavoro Testimone_3 Testimone_4 del ricorrente ed esaminati nel giudizio di primo grado, hanno concordemente riferito circa l'insussistenza di sforzi fisici particolarmente intensi con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del (manutentore di impianto), ed Pt_1 invero il teste ha parlato di interventi che “non sono eccessivamente gravosi dal Tes_3 punto di vista fisico”, mentre a sua volta il teste ha riferito che gli interventi richiesti dalle Tes_4 mansioni del ricorrente erano rapidi e tempestivi ma non andavano oltre “un certo sforzo fisico” anche con riferimento all'impegno degli arti inferiori.
Tanto precisato con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa., il consulente tecnico nominato dal Tribunale, a conclusione delle indagini effettuate ha rimarcato che nel caso in esame “si trattò di una lesione di III grado cioè gravissima il che doveva necessariamente implicare non una violenta ma una violentissima sollecitazione muscolare quale appunto si realizza nelle attività sportive e non certo nelle comuni attività del quotidiano quali il cammino anche veloce in ambiente limitato e ristretto o il percorrere pochi gradini;
dunque la rottura muscolare di III grado è incompatibile con l'essersi verificata nelle circostanze denunciate.”
Come già rilevato dal Tribunale, il parere espresso dal c.t.u. nominato nella precedente fase processuale va senz'altro condiviso in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da appropriate considerazioni medico-legali in relazione agli orientamenti infortunistici, da ritenersi senz'altro valide in quanto del tutto coerenti sotto il profilo logico.
Appaiono dunque superflui, anche alla luce della completezza ed esaustività della disamina effettuata dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado che rende comunque ultroneo l'esame del medico di famiglia del gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti Pt_1 dall'appellante, atteso in ogni caso che nella precedente fase processuali sono stati già esaminati due colleghi di lavoro del ricorrente, i quali hanno reso dichiarazioni coerenti e scevre da aporie e contraddizioni nonché reciprocamente convergenti sul nucleo essenziale dei fatti di causa e tenuto comunque conto delle mansioni concretamente svolte dall'istante (manutentore di impianto).
Non si provvede in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 13.12.2022 da Parte_1
(parte appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte CP_1 appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1063/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 10 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)