Sentenza 24 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/06/2022, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 01044/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2017, proposto da
VA GL, rappresentata e difesa dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Carlo RA in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Specchia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n° 9083 del 5.9.2017 (ricevuta dalla ricorrente il 12.10.2017) con cui il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia (d'ora innanzi “S.U.E.”) del Comune di Specchia ha comunicato che, in relazione al Progetto per la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione presentato il 2.5.2017 dall’odierna ricorrente, «l’esito dell’istruttoria/controllo […] risulta SOSPESO […] al fine di ottenere il preventivo Parere dell’Autorità di Bacino della Puglia, finalizzato alla verifica della compatibilità idrogeologica ed idraulica dell’intervento richiesto in relazione all’area di intervento»;
- della nota prot. n° 11164 del 30.10.2017 (conosciuta il 30.11.2017), con cui il Responsabile del S.U.E. del Comune intimato ha riscontrato apposita istanza di accesso agli atti del procedimento presentata dall’odierna ricorrente, riportando testualmente l’estratto del Verbale n. 152 del 18.7.2017, nonché allegando sia l'“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee” approvato dall'A.d.B. della Puglia il 25.7.2006 (con la relativa nota di comunicazione ai Comuni pugliesi) sia gli estratti della cartografia delle perimetrazioni del P.A.I. (geomorfologica e idraulica) vigenti nel Comune di Specchia;
- del citato verbale n° 152 del 18.7.2017, riportato in estratto nel predetto atto e per il resto tuttora sconosciuto alla ricorrente;
- del parere istruttorio (tuttora sconosciuto) reso in relazione alla pratica della ricorrente e che (per quanto si apprende dal citato atto prot. n. 11164 del 30.10.2017) sarebbe riportato nel predetto verbale;
- degli ulteriori atti (ove esistenti) con cui l’A.c. intimata ha assunto la decisione di sospendere il procedimento attivato con la presentazione della pratica in questione per acquisire il parere dell’A.d.B.;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi: 1) il verbale n. 100 del 10.5.2017 (tuttora sconosciuto, la cui esistenza si evince però dalla citata nota del 30.10.2017); 2) la nota prot. n° 5835 del 26.5.2017 con cui il Responsabile S.U.E. ha chiesto la presentazione di documentazione integrativa (relazione geologica) sospendendo l'istruttoria della pratica de qua fino all'integrazione documentale richiesta; 3) la deliberazione G.c. n. 85 del 27.7.2016, recante atto di indirizzo per la variante al p.u.g. per l'adeguamento dello stesso al P.P.T.R.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 16 giugno 2022, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;
Ritenuto che nulla debba essere disposto in relazione alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO