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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig. con sede legale in Acquarossa Zona Industriale Snc, nonché per Parte_2
in proprio residente in (C.F. ) e per CP_1 C.F._1 CP_2
residente in (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
AN CC del Foro di Perugia (CF: ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36 giusta delega in calce alla citazione.
ATTORI
E
Codice Fiscale , appartenente al Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con sede in Milano, Via Caldera 21, in persona dei Procuratori Controparte_4 [...]
cod. fisc. e , cod. fisc. , CP_5 C.F._4 CP_6 C.F._5 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fernando M. Gabetta del Foro di Milano, cod. fisc. , e C.F._6 Email_1 dall'Avv. Gianluca Bona, cod. fisc. , entrambi con studio in Milano, Via C.F._7
Fontana n. 5, presso i quali eleggono domicilio.
CONVENUTA
E
LE S.p.A., Codice Fiscale con sede in Milano, Milano, Via Borghetto 5, P.IVA_3 in persona del Procuratore Dott.ssa , cod. fisc. , difesa Controparte_7 C.F._8
e rappresentata, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di intervento del 9 maggio 2024, dall'Avv. Fernando M. Gabetta, Codice Fiscale , fax n. 02.55.18.31.95 – C.F._6 pec: e dall'Avv. Gianluca Bona, cod. fisc. Email_1
, entrambi con studio in Milano, Via Fontana n. 5, presso il quale elegge C.F._7 domicilio successivamente incorporata in Controparte_8
TERZA - INTERVENUTA
OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento del saldo di contratti di conto corrente bancario.
Posta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17 luglio 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea, accertare e determinare, per le ragioni espresse in narrativa e per i singoli titoli ivi addotti, gli errati ed illegittimi addebiti nonché la sussistenza di un credito per la complessiva somma di euro 34.797,90 e condannare la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta somma oltre a rivalutazione monetaria o alla diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e /o da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. per la terza intervenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Viterbo, Controparte_8 respinta ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito rigettare tutte le domande svolte dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa o come meglio ritenuto;
In via istruttoria: accogliere tutte le istanze ed opposizioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI° co. nn. 2 e 3 c.p.c. da ui da intendersi Controparte_3 integralmente ritrascritte, nonché richiamare il CTU affinché verifichi l'usura pattizia per come chiaramente indicato nel quesito del Giudice senza effettuare alcuna verifica trimestre per trimestre ed affinché effettui la verifica usuraria solamente sui contratti evitando curiose modalità di ricalcolo che appaiono del tutto fuorvianti, come già rilevato nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 15/5/2024 e del 19/2/2025 qui da intendersi integralmente ritrascritte. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con citazione ritualmente notificata l'attrice, premesso di aver stipulato con Controparte_9 poi confluita in i contratti n. 8003453, n. 3453 e n. 6003453 di cui era divenuta titolare CP_10 ha convenuto in giudizio quest'ultima per sentire accertare l'illegittima Controparte_11 applicazione sul conto corrente 8003453 e sul conto corrente n. 6003453 di somme a titolo di commissione di disponibilità fondi non pattuita;
per sentire accertare sul conto corrente n. 3453
l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto la cui pattuizione,
2 avvenuta con la sola indicazione della misura percentuale, sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto e, in relazione allo stesso conto, il sistematico superamento del tasso soglia usura, in ragione dell'usura sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, con addebiti illegittimi pari a € 28.975,93.
L'attrice ha dedotto che complessivamente gli addebiti non dovuti sarebbero pari a € 34.258,50, che le andrebbero restituiti, e ha contestato anche la nullità della fideiussione prestata a garanzia del contratto di conto corrente n. 3453 in ragione della nullità di quest'ultimo per il superamento del tasso soglia e della identità della stessa fideiussione al modello ABI 2003.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di Controparte_11 ripetizione di debito poiché il conto corrente è ancora aperto con saldo debitorio al maggio 2020 di € 63.050; nel merito ha dedotto l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, peraltro contestata solo in relazione al conto corrente n. 3453 per il periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al secondo trimestre 2020 e per i soli interessi oltre il fido accordato, sicché gli altri contratti devono considerarsi non contestati;
il mancato rilievo del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità della fideiussione per difetto di concrete allegazioni.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, acquisiti i documenti prodotti e disposta Ctu contabile, con comparsa del 9 Maggio 2024 si è costituita LE S.P.A., quale successore a titolo particolare di derivante dalla scissione parziale del creditore, Controparte_3 richiamandone le conclusioni;
con successiva memoria dell'11 luglio 2025 EV ha dato atto e documentato di essersi fusa per incorporazione in Controparte_8
All'udienza delle 17 luglio 2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
2. Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni contrattuali applicate ai contratti di conto corrente n. 8003453 con affidamento di € 70.000; conto corrente di affidamento ordinario n. 3453
e conto anticipi n. 6003453 stipulati da con la;
non è Parte_1 Controparte_9 contestato ed è provato dai documenti in atti che i rapporti sono transitati al Credito Valtellinese spa, che ha acquisito , e successivamente sono stati oggetto di una cessione in Controparte_9 blocco ex art. 58 TUB in favore di (cfr avviso in Gazzetta Ufficiale del Controparte_3
22 agosto 2020) e di una successiva cessione, in ragione della scissione parziale di
[...]
in favore di .p.A. (GU Parte Seconda n.7 del 17-1-2023) che poi si è Controparte_3 CP_12 fusa per incorporazione nella (atto a rogito notaio Controparte_8 Per_1
Repertorio n. 88912 Raccolta n. 19863 del 31.10 2024).
[...]
3. RIPETIZIONE DI INDEBITO
3 Venendo al merito innanzitutto va accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito a cui è ostativa la pendenza del rapporto di conto corrente poiché, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez.
Un., 2/12/2010, n. 24418). Pertanto, il correntista può agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si fonda e non anche per ottenere la restituzione dell'indebito, che potrà essere chiesta soltanto dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, ove la banca abbia ottenuto dal correntista il pagamento del saldo finale, nel computo del quale siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2013, n. 798).
COMMISSIONI NON PATTUITE E ANATOCISMO
4. Oltre alla ripetizione dell'indebito, parte attrice ha chiesto l'accertamento della nullità/inefficacia dei contratti ovvero di alcune previsioni contrattuali con rideterminazione dei rapporti dare/avere e tali ultime domande sono ammissibili e individuano il thema decidendum. In particolare, l'attrice ha eccepito l'applicazione di commissioni disponibilità fondi (cdf) non pattuite e la previsione di commissioni di massimo scoperto (cms) nulle.
Invero, tali commissioni rappresentano o il corrispettivo per la semplice messa a disposizione di una somma da parte della Banca oppure la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento, e sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto quando la pattuizione indichi solo la misura percentuale della commissione senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si protrae per un certo periodo di tempo o, ancora, se l'importo vada calcolato sul complesso dei prelievi materialmente eseguiti dal correntista, sui quali già sono conteggiati gli interessi passivi, o su quella parte di somma messa a sua disposizione, ma non utilizzata poiché in assenza di tali precisazioni il consenso prestato dal cliente non può considerarsi consapevole;
di conseguenza nei rapporti di dare/avere andranno escluse dal computo le somme applicate a titolo di cms quando essa è stata indicata solo in misura percentuale senza altra specificazione.
5. L'illegittimità degli addebiti, come vedremo, è stata indagata anche in relazione alla violazione del divieto di anatocismo, che dà luogo a nullità rilevabile d'ufficio, poiché in punto di capitalizzazione degli interessi la legge n. 147 del 2013, che ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB, ha posto un divieto assoluto di anatocismo bancario a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è
4 operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. (cfr Cass. sez. 1 -, Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Peraltro, poiché l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dall'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016
n. 18, introdotto in sede di conversione ad opera della legge 8 aprile 2016, n. 49 stabilendosi che
“Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggianti il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo” e rilevato che il CICR ha adottato la relativa delibera in data 3 agosto 2016, il saldo dei conti di cui è causa va epurato da qualsiasi forma di anatocismo applicato dalla banca per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2016, in cui vigeva il divieto assoluto.
6. In applicazione di tali principi in corso di causa è stata espletata una consulenza contabile sui seguenti documenti disponibili: 1) Estratti di conto corrente anticipo sbf n.8003454, dal
31.03.2006 al 18.05.2020; 2) Estratti di conto corrente ordinario n.1003453, dal 31.03.2006 al
18.05.2020 con movimenti mancanti agli atti per i periodi aprile, maggio, luglio, agosto 2006 e ottobre 2010; 3) Estratti di conto corrente anticipo su documenti n.6003453 dal 30.09.2008 al
14.05.2020.
In particolare, al ctu è stato affidato il compito di rideterminare il saldo dei conti n. 8003453,
8003454 e 6003453 a decorrere dall'apertura o sulla base del primo e fino all'ultimo estratto disponibile applicando il tasso di interessi pattuito ovvero quello soltanto se inferiore effettivamente praticato dalla banca, applicando la capitalizzazione trimestrale ivi prevista con esclusione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2016, e le sole spese e accessori pattuiti
5 ed escludendo le somme richieste a titolo di CMS, se pattuite solo in misura percentuale e indeterminata, nonché quelle per CIV e/o CDF laddove non pattuite.
Dai calcoli del ctu è emerso:
- conto numero n. 8003453 affidato per € 70.000,00 il saldo finale, ricalcolato applicando il tasso di interesse praticato dalla banca in quando inferiore a quello pattuito con eccezione dei trimestri :I - III – IV 2006 – I , II, III, IV 2007 – I - IV 2008, escludendo la capitalizzazione trimestrale per il periodo 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2016, escludendo le somme richieste a titolo di CMS poiché non determinate (definite solo in misura percentuale) nonché quelle per
CIV e o CDF laddove non pattuite, è risultato alla data del 20.05.2020 pari a € 2.168,56. Il saldo alla stessa data dell'estratto di conto corrente è pari a zero. La differenza a favore del correntista è di € 2.168,56.
- conto numero n. 6003453 il saldo finale, ricalcolato applicando il tasso di interesse pattuito e quello praticato dalla banca in quando inferiore a quello pattuito per i periodi dal 27.05.2011 al
01.10.2012, escludendo la capitalizzazione trimestrale per il periodo 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2016, e le sole spese e accessori pattuiti, escludendo le somme richieste a titolo di
CMS, nonché quelle per CIV e/o CDF laddove non pattuite, è risultato alla data del 14.05.2020 pari a € 104,37. Il saldo alla stessa data dell'estratto di conto corrente è pari a zero. La differenza a favore del correntista è di € 81,97.
- conto numero n. 10003454 il saldo finale, ricalcolato applicando il tasso di interesse pattuito e quello praticato dalla banca in quando inferiore a quello pattuito per i periodi fino al 2013 e da luglio 2014 a settembre 2015, escludendo la capitalizzazione trimestrale per il periodo 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2016, e le sole spese e accessori pattuiti, escludendo le somme richieste a titolo di CMS, nonché quelle per CIV e/o CDF laddove non pattuite è risultato alla data del 8.05.2020 pari a € - 53.355,49. Il saldo a debito del correntista girato a sofferenza alla stessa data è pari a € - 65.336,03 la differenza a favore del correntista è di € 11.980,54.
USURA
7. Parte attrice ha contestato anche l'applicazione dei tassi in violazione della disciplina antiusura,
a tal fine va considerata l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, infatti, non vi è nullità o ad inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi quando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, risultando del tutto legittima la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato (Cass.
Sez. U -, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Nella specie, poiché le pattuizioni iniziali erano state oggetto di plurime modifiche contrattuali sottoscritte dalla nel corso del tempo, era stato demandato al ctu il Parte_1
6 compito di verificare l'eventuale usurarietà in relazione all'originaria pattuizione e a tutte le successive modifiche, provvedendo nel caso di usurarietà al momento della pattuizione e fino all'intervento di nuova e legittima pattuizione ad applicare la disposizione dell'art. 1815 c.c.
Il consulente ha effettuato la verifica errando poiché, una volta eliminate le somme non dovute in quanto richieste a titolo di oneri e spese non pattuite, ha verificato l'usurarietà dei tassi di interessi rispetto all'andamento di tutto il rapporto e non facendo riferimento al momento della singola pattuizione, come avrebbe dovuto e come gli era stato richiesto;
in ogni caso dalle sue indicazioni
è possibile riscontrare che la contestazione di usura non è fondata.
Infatti, la consulenza espletata ha dato i seguenti esiti:
- Contratto di conto numero n. 8003453
Esso è stato concluso in data 27.12.2005 con un affidamento di € 70.000 e le successive modifiche sono state effettuate in data 11.01.2006; 31.03.2006; 30.06.2006; 01.04.2008;
01.05.2008; 01.06.2008; 01.07.2007; 15.09.2008; 29.04.2013.
Il ctu ha riscontrato il superamento del tasso soglia nei periodi II trimestre, III terzo e IV trimestre
2009, fino alla pattuizione successiva del 29.4.2013 che non determina il superamento del tasso soglia;
tuttavia, l'usura riscontrata ricade nella cosiddetta usura sopravvenuta, manifestatasi nel corso del rapporto e, per quanto sopra si è detto, è irrilevante. Ciò che rileva infatti è che il tasso soglia non sia superato al momento della pattuizione e quindi, in relazione ai trimestri del 2009, occorre aver riguardo alla modifica antecedente del 15.9.2008, rispetto alla quale il ctu non ha riscontrato criticità.
- Contratto di conto numero n. 6003453
In relazione a tale contratto e basandosi sugli estratti di conto disponibili il ctu ha rilevato variazioni comunicate il 15.09.2008; 15.10.2012 e 29.04.2013 e ha rilevato che nei periodi I-II trimestre
2008, intero anno 2009; I-IV 2010 il tasso effettivo era superiore al tasso soglia. Anche in tal caso però si tratta di usura sopravvenuta quindi irrilevante, mentre non vi è indicazione del superamento del tasso soglia al momento delle singole variazioni comunicate al cliente, dovendo aversi riguardo solo a tale momento per la verifica in argomento.
- Contratto di conto numero n. 1003453
Il ctu ha rilevato modifiche contrattuali dal 29.09.2007 e dal 29.04.2013 e anche in tal caso ha rilevato il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per un solo periodo e precisamente nel II trimestre 2010 che però non rileva non coincidendo esso con la pattuizione di alcuna modifica contrattuale.
8. Tenuto conto delle risultanze della ctu può allora concludersi che i rapporti dare/avere tra le parti vanno rideterminati nel modo seguente: il saldo del conto corrente n. 8003453 alla data del
7 20.05.2020 risulta creditorio in favore della parte attrice per la somma di € 2.168,56, risultando dunque fondata, in parte qua, la domanda attorea.
Il saldo del conto numero n. 6003453 alla data del 14.05.2020 risulta creditorio in favore della parte attrice per la somma di € 81,97, risultando dunque fondata, in parte qua, la domanda attorea.
Il saldo del conto numero n. 10003454 alla data del 8.05.2020 risulta debitorio in favore della parte convenuta per la minor somma di € 53.355,49 (piuttosto che € 65.336,03). Mentre va esclusa la fondatezza della domanda di usurarietà.
9. Parimenti da rigettare è la domanda di nullità della fideiussione che non è stata in alcun modo circostanziata poiché parte attrice non ha neppure indicato la data del contratto di fideiussione, limitandosi a dedurre in maniera assolutamente generica che esso contiene pattuizioni conformi al modello ABI del 2003.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione in dispositivo sulla base del valore di fondatezza della domanda;
le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta tenuto conto che in esito alla stessa è stata accertata la minor posizione debitoria di parte attrice in luogo di quella rappresentata dall'istituto di credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_2
1. dichiara la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale per il periodo 1° gennaio 2014 al 3 agosto
2016 applicate ai contratti di conto corrente n. 8003453 - n. 6003453 e n. 10003454 e accerta che il saldo del conto corrente n. 8003453 alla data del 20.05.2020 risulta creditorio in favore della parte attrice per la somma di € 2.168,56, il saldo del conto numero n. 6003453 alla data del 14.05.2020 risulta creditorio in favore della parte attrice per la somma di € 81,97 e il saldo del conto numero n. 10003454 alla data del 8.05.2020 risulta debitorio in favore della parte convenuta e a carico dell'attrice per la minor somma di € 53.355,49 rispetto a quella richiesta dall'Istituto di credito.
2. rigetta ogni altra domanda avanzata da parte attrice;
3. condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidandole in € 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed € 518 per spese;
4. pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
8 Così deciso in Viterbo il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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