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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Giacomo Matteotti 16 50100 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230008846418802 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso presentato l'8 agosto 2025, ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale n. 04120230008846418000 destinata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze alla s.n.c. Ricorrente_1 e Nominativo_1, della quale era stata socia fino al 9 luglio 2021, data di cessazione della carica, eccependo preliminarmente il difetto di notifica e comunque la decadenza dal termine per la notifica;
dato atto che successivamente al ricorso la Ricorrente_1 ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di nullità per difetto di notifica della cartella di pagamento;
rilevato, quanto all'eccezione di decadenza del termine per la notifica, che l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Firenze parte dall'erroneo presupposto che «La cartella è stata notificata per il recupero di IVA non versata ex art. 54 bis DPR 633/1972, afferente alla dichiarazione del 2020» ed invece la cartella impugnata contiene un ruolo iscritto all'esito del controllo automatizzato per il recupero dell'I.V.A. relativa al terzo trimestre dell'anno 2019, indicata nella dichiarazione presentata nel 2020, come si evince anche dal dettaglio degli addebiti, nel quale si legge: «Somme iscritte a ruolo per 1. Controllo modello IVA anno 2019» e poi: «Dichiarazione modello IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta
2019. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R.
n.633 del 1972».
osservato che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 disciplina i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento, distinguendoli, dalle lettere da a) a c bis), in ragione della causa d'iscrizione del ruolo in esse contenuto, e alla lettera a) viene indicato il «31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione», quale termine per la notifica delle cartelle contenenti ruoli iscritti all'esito della liquidazione automatica delle imposte in base alle dichiarazioni;
atteso che in questo caso la dichiarazione I.V.A. è stata presentata per il periodo di imposta 2019,
l'ordinario termine di decadenza per la notifica della cartella de qua sarebbe stato il 31 dicembre 2023; termine che, tuttavia, l'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha sospeso dall'8 febbraio 2020 al 31 agosto 2021 e che successivamente è stato prorogato di un ulteriore anno dall'articolo 1, comma
158, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;
considerato quindi che il termine finale di decadenza va quindi rideterminato, sommando al 31 dicembre 2023 i 242 giorni decorrenti dall'1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021, pari a 242 giorni, quindi conclusivamente al 30 agosto 2024, con la conseguenza che a questa data l'ufficio è decaduto dal diritto alla riscossione degli importi pretesi e che la notifica effettuata il 12 maggio 2025 è intervenuta tardivamente;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale di Firenze va condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale di Firenze al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 700,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Giacomo Matteotti 16 50100 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230008846418802 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso presentato l'8 agosto 2025, ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale n. 04120230008846418000 destinata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze alla s.n.c. Ricorrente_1 e Nominativo_1, della quale era stata socia fino al 9 luglio 2021, data di cessazione della carica, eccependo preliminarmente il difetto di notifica e comunque la decadenza dal termine per la notifica;
dato atto che successivamente al ricorso la Ricorrente_1 ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di nullità per difetto di notifica della cartella di pagamento;
rilevato, quanto all'eccezione di decadenza del termine per la notifica, che l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Firenze parte dall'erroneo presupposto che «La cartella è stata notificata per il recupero di IVA non versata ex art. 54 bis DPR 633/1972, afferente alla dichiarazione del 2020» ed invece la cartella impugnata contiene un ruolo iscritto all'esito del controllo automatizzato per il recupero dell'I.V.A. relativa al terzo trimestre dell'anno 2019, indicata nella dichiarazione presentata nel 2020, come si evince anche dal dettaglio degli addebiti, nel quale si legge: «Somme iscritte a ruolo per 1. Controllo modello IVA anno 2019» e poi: «Dichiarazione modello IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta
2019. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R.
n.633 del 1972».
osservato che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 disciplina i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento, distinguendoli, dalle lettere da a) a c bis), in ragione della causa d'iscrizione del ruolo in esse contenuto, e alla lettera a) viene indicato il «31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione», quale termine per la notifica delle cartelle contenenti ruoli iscritti all'esito della liquidazione automatica delle imposte in base alle dichiarazioni;
atteso che in questo caso la dichiarazione I.V.A. è stata presentata per il periodo di imposta 2019,
l'ordinario termine di decadenza per la notifica della cartella de qua sarebbe stato il 31 dicembre 2023; termine che, tuttavia, l'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha sospeso dall'8 febbraio 2020 al 31 agosto 2021 e che successivamente è stato prorogato di un ulteriore anno dall'articolo 1, comma
158, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;
considerato quindi che il termine finale di decadenza va quindi rideterminato, sommando al 31 dicembre 2023 i 242 giorni decorrenti dall'1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021, pari a 242 giorni, quindi conclusivamente al 30 agosto 2024, con la conseguenza che a questa data l'ufficio è decaduto dal diritto alla riscossione degli importi pretesi e che la notifica effettuata il 12 maggio 2025 è intervenuta tardivamente;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale di Firenze va condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale di Firenze al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 700,00, oltre accessori come per legge.