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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2919 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Mariani, presso il cui studio Parte_1
( , in Cosenza, viale G. Mancini n. 156, è altresì elettivamente Controparte_1 domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Sangermano, presso il cui studio, in Bisignano (CS), viale Roma n. 136, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: vendita – inadempimento – risoluzione – restituzione somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in premessa, previa declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del 28.12.2021, condannare l' in Controparte_2
p.l.r.p.t.: a) al pagamento dell'importo dovuto in favore del Sig. di €. Parte_1
14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dall'insorgere del credito all'effettivo soddisfo;
b) al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore”; per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta 2) nel merito, rigettare Controparte_2 la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il quantum richiesto
è dovuto in minor misura rispetto a quanto domandato;
4) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione in fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver stipulato con Parte_1 la il 28.12.2021, contratto di acquisto dell'autovettura Jeep Controparte_2
1 Wrangler, al prezzo di € 25 mila, di cui mille versati subito in acconto, altri 11 mila con bonifico del 07.01.2022, 5 mila da scomputarsi in ragione della restituzione di vettura (Hyundai
LO) precedentemente acquistata presso la medesima venditrice, ed 8 mila tramite permuta di Ford C-Max, evidenziando quindi che, nonostante reiterati solleciti, la Jeep non era mai stata consegnata, tanto che nell'aprile 2022 si decideva di comune accordo di risolvere la compravendita, con restituzione della Ford C-Max, contestuale consegna di n. 3 assegni, per complessivi € 11 mila, ed impegno a versare il residuo appena possibile;
deduceva che due dei titoli, di € 4 mila l'uno, erano rimasti impagati per mancanza di provvista, accreditando quindi la somma residua di € 14 mila, per la restituzione della quale, prospettando l'inadempimento della venditrice e la conseguente risoluzione del contratto ex artt. 1493 e 1453 c.c., e documentando l'infruttuoso tentativo di negoziazione assistita, rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la Controparte_2 sua carenza di legittimazione passiva, considerato che intestataria del contratto prodotto dall'attore era la società differente, giusta visure allegate;
nel merito, in ogni Controparte_3 caso, rappresentava, nell'ordine, (a) che l'anticipo previsto in contratto era di € 500,00, e non di mille, (b) che nel contratto non vi era alcun riferimento alla Hyundai, (c) e che quindi il prezzo che il doveva versare era di € 18 mila, di cui pagati solo 11 mila, ragione per cui la Pt_1 venditrice aveva legittimamente opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., pur decidendosi a risolvere il contratto, restituendo gli 11 mila Euro mediante assegni;
poiché il residuo prezzo di € 7 mila non versato dall'acquirente, gli assegni impagati per € 8 mila conducevano al più al credito attoreo di € 1.000,00; evidenziando da ultimo l'infondatezza della pretesa di rivalutazione monetaria, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 18.03.2025 è stata assegnata a sentenza (rito c.d. Cartabia).
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata, e va quindi accolta. Quanto alla legittimazione passiva, seppur vero che il contratto allegato dall'attore reca l'intestazione della rimane altrettanto documentato – oltre che non contestato - Controparte_3 che tutti i pagamenti sono stati incassati dalla odierna Controparte_2 convenuta, che ha anche emesso gli assegni relativi alla restituzione del prezzo, evenienza che contraddice la prima eccezione frapposta alla domanda restitutoria del . Pt_1
Del resto, la vendita di un'auto non rientra tra i contratti che prevedono la forma scritta ad substantiam, di tal ché l'incasso del prezzo, unitamente alla restituzione, solo parzialmente andata a buon fine, del medesimo in seguito alla risoluzione concordata del negozio, consentono di configurare la conclusione dello stesso tra le odierne parti del giudizio.
Dalle visure allegate dalla stessa convenuta, nondimeno, si evince che la e Controparte_3 la hanno in comune la persona dell'amministratore, Controparte_2 CP_4
ed altresì oggetti sociali complementari, ossia il commercio di autovetture e
[...]
l'esercizio di autofficina delle stesse, oltre a risultare parti di reciproche cessioni di azienda, e di proprietà parzialmente comune (i fratelli e . CP_4 Persona_1
Peraltro, lo stesso teste di parte attrice, compagno della figlia del , ha Pt_1 disconosciuto il contratto allegato da quest'ultimo, affermando anche che quella ivi apposta non è la sottoscrizione dell'attore. In ogni caso, come anticipato, la è intestataria del bonifico del prezzo del Controparte_2 veicolo promesso in vendita, ed altresì degli assegni spiccati per la restituzione dello stesso, evenienze incompatibili con l'affermata carenza di legittimazione passiva alla domanda attorea. Su tale premessa, la vicenda contrattuale può dirsi asseverata dalla combinazione delle circostanze non contestate, con quelle confermate dall'istruttoria di causa.
2 Non contestata, in primo luogo, la promessa di vendita di una Jeep Wrangler di importazione, al prezzo di € 24 mila, oltre € 1.000,00 alla stipula dell'accordo, secondo l'attore, ovvero € 500,00, secondo la convenuta, per come si inferisce invero dal contratto allegato. Sul punto, a dispetto del dato testuale, il teste ha confermato che la Testimone_1 somma in contanti consegnata ad uno dei fratelli al momento della conclusione del CP_2 contratto di vendita era pari ad € 1.000,00, materialmente portati da lui. Lo stesso teste, a dispetto dell'eccezione della convenuta, ha quindi chiarito la vicenda relativa al veicolo Hyundai LO, che in precedenza il aveva acquistato sempre Pt_1 dalla versando € 5 mila; poiché, secondo il teste, il veicolo necessitava di Controparte_2 alcuni lavori, nell'esecuzione dei quali ci si accorse che perdeva liquido dalla testata, il Pt_1 chiamò il proponendogli di riprendersi il e di trovargli una Jeep Wrangler; CP_2 Pt_2 il ritiro del mezzo è avvenuto a casa dello stesso teste, da parte del personalmente, ed CP_2 in quella occasione quest'ultimo ed il ebbero a concordare che i 5 mila Euro versati per Pt_1 il sarebbero stati conteggiati nel prezzo della Jeep; nondimeno, quando il Pt_2 CP_2 comunicò di aver trovato la Jeep, fu permutata anche la Ford C-Max, intestata alla figlia del
(per inciso: della medesima il non ha chiesto né la restituzione né il Pt_1 Pt_1 controvalore, rimanendo inconferente la carenza di legittimazione eccepita in comparsa conclusionale dalla difesa della convenuta), al prezzo di € 8 mila, evenienza, quest'ultima, non contestata dalla Controparte_2
La propugnata estraneità della Hyundai LO alla trattativa, del resto, è sconfessata dalla intestazione della stessa alla come visto l'altra società facente capo ai Controparte_3
CP_2
Non contestato, poi, è il mancato arrivo della Jeep, ed anche la concorde volontà delle parti di risolvere ogni precedente accordo, confermata dalla emissione, da parte della
[...]
di n. 3 assegni postdatati per l'importo di € 11 mila, corrispondente ai Controparte_2 bonifici eseguiti in acconto dal . Pt_1
Secondo quanto riferito dal teste , in occasione della consegna degli assegni il Tes_1 si impegnò anche a restituire a breve il prezzo del CP_2 Pt_2
L'ammissione del mutuo dissenso risolutivo della vendita, da parte della convenuta oltre ad essere incompatibile con l'eccepita carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 rende del tutto inconferente la sua proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che avrebbe ovviamente avuto senso compiuto solo ove il avesse preteso l'adempimento del contratto, ma che invece non ha alcun senso Pt_1 giuridico laddove la stessa convenuta riconosce di aver concordato la risoluzione della vendita, peraltro di un veicolo pacificamente mai arrivato, e, quindi, non consegnato, né consegnabile, al compratore.
Risibile, poi, la contabilità proposta dalla convenuta, secondo cui, siccome il non Pt_1 avrebbe saldato l'intero prezzo del veicolo – si ripete: mai consegnato -, il residuo insoluto andrebbe scomputato dagli assegni insoluti;
la convenuta, quindi, dopo la risoluzione del contratto, pretenderebbe di non restituire integralmente quanto incassato, compensandolo in parte con il residuo prezzo non versato dall'acquirente, conseguendo una indebita locupletatio, in barba all'effetto della risoluzione, che è quello di privare ab origine le prestazioni delle parti di causa adquirendi, imponendo il ripristino della situazione patrimoniale quo ante. Quindi, ricapitolando: il prezzo complessivo della Jeep era di € 25 mila, di cui mille versati in contanti alla stipula, € 11 mila versati mediante bonifico, € 5 mila mediante restituzione della Hyundai LO (di cui, peraltro, il non ha mai conseguito l'effettiva Pt_1 proprietà), ed € 8 mila mediante permuta della Ford C-Max. Complessivamente, la ha ricavato, dalla vendita, un vantaggio Controparte_2 patrimoniale di € 17 mila, di cui, in seguito alla risoluzione per mutuo consenso, ha restituito
3 solo € 3 mila, rimanendo obbligata, dal venir meno della causa adquirendi delle prestazioni corrispettive (consegna della Jeep Wrangler, pacificamente mai avvenuta, versus pagamento di complessi € 25 mila, in parte con restituzione del prezzo del ed in parte con permuta Pt_2 della Ford C-Max), alla restituzione dell'indebito pari ad € 14 mila, esattamente come richiesto dall'attore. Su quella somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dall'esborso al saldo, ma non anche, in difetto di prova del maggior danno, la rivalutazione monetaria.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di
[...] [...]
, in seguito a risoluzione per mutuo consenso della vendita intercorsa, del prezzo di € Parte_1
14.000,00, oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ferruccio Mariani, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 24 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2919 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Mariani, presso il cui studio Parte_1
( , in Cosenza, viale G. Mancini n. 156, è altresì elettivamente Controparte_1 domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Sangermano, presso il cui studio, in Bisignano (CS), viale Roma n. 136, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: vendita – inadempimento – risoluzione – restituzione somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in premessa, previa declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del 28.12.2021, condannare l' in Controparte_2
p.l.r.p.t.: a) al pagamento dell'importo dovuto in favore del Sig. di €. Parte_1
14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dall'insorgere del credito all'effettivo soddisfo;
b) al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore”; per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta 2) nel merito, rigettare Controparte_2 la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il quantum richiesto
è dovuto in minor misura rispetto a quanto domandato;
4) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione in fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver stipulato con Parte_1 la il 28.12.2021, contratto di acquisto dell'autovettura Jeep Controparte_2
1 Wrangler, al prezzo di € 25 mila, di cui mille versati subito in acconto, altri 11 mila con bonifico del 07.01.2022, 5 mila da scomputarsi in ragione della restituzione di vettura (Hyundai
LO) precedentemente acquistata presso la medesima venditrice, ed 8 mila tramite permuta di Ford C-Max, evidenziando quindi che, nonostante reiterati solleciti, la Jeep non era mai stata consegnata, tanto che nell'aprile 2022 si decideva di comune accordo di risolvere la compravendita, con restituzione della Ford C-Max, contestuale consegna di n. 3 assegni, per complessivi € 11 mila, ed impegno a versare il residuo appena possibile;
deduceva che due dei titoli, di € 4 mila l'uno, erano rimasti impagati per mancanza di provvista, accreditando quindi la somma residua di € 14 mila, per la restituzione della quale, prospettando l'inadempimento della venditrice e la conseguente risoluzione del contratto ex artt. 1493 e 1453 c.c., e documentando l'infruttuoso tentativo di negoziazione assistita, rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la Controparte_2 sua carenza di legittimazione passiva, considerato che intestataria del contratto prodotto dall'attore era la società differente, giusta visure allegate;
nel merito, in ogni Controparte_3 caso, rappresentava, nell'ordine, (a) che l'anticipo previsto in contratto era di € 500,00, e non di mille, (b) che nel contratto non vi era alcun riferimento alla Hyundai, (c) e che quindi il prezzo che il doveva versare era di € 18 mila, di cui pagati solo 11 mila, ragione per cui la Pt_1 venditrice aveva legittimamente opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., pur decidendosi a risolvere il contratto, restituendo gli 11 mila Euro mediante assegni;
poiché il residuo prezzo di € 7 mila non versato dall'acquirente, gli assegni impagati per € 8 mila conducevano al più al credito attoreo di € 1.000,00; evidenziando da ultimo l'infondatezza della pretesa di rivalutazione monetaria, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 18.03.2025 è stata assegnata a sentenza (rito c.d. Cartabia).
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata, e va quindi accolta. Quanto alla legittimazione passiva, seppur vero che il contratto allegato dall'attore reca l'intestazione della rimane altrettanto documentato – oltre che non contestato - Controparte_3 che tutti i pagamenti sono stati incassati dalla odierna Controparte_2 convenuta, che ha anche emesso gli assegni relativi alla restituzione del prezzo, evenienza che contraddice la prima eccezione frapposta alla domanda restitutoria del . Pt_1
Del resto, la vendita di un'auto non rientra tra i contratti che prevedono la forma scritta ad substantiam, di tal ché l'incasso del prezzo, unitamente alla restituzione, solo parzialmente andata a buon fine, del medesimo in seguito alla risoluzione concordata del negozio, consentono di configurare la conclusione dello stesso tra le odierne parti del giudizio.
Dalle visure allegate dalla stessa convenuta, nondimeno, si evince che la e Controparte_3 la hanno in comune la persona dell'amministratore, Controparte_2 CP_4
ed altresì oggetti sociali complementari, ossia il commercio di autovetture e
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l'esercizio di autofficina delle stesse, oltre a risultare parti di reciproche cessioni di azienda, e di proprietà parzialmente comune (i fratelli e . CP_4 Persona_1
Peraltro, lo stesso teste di parte attrice, compagno della figlia del , ha Pt_1 disconosciuto il contratto allegato da quest'ultimo, affermando anche che quella ivi apposta non è la sottoscrizione dell'attore. In ogni caso, come anticipato, la è intestataria del bonifico del prezzo del Controparte_2 veicolo promesso in vendita, ed altresì degli assegni spiccati per la restituzione dello stesso, evenienze incompatibili con l'affermata carenza di legittimazione passiva alla domanda attorea. Su tale premessa, la vicenda contrattuale può dirsi asseverata dalla combinazione delle circostanze non contestate, con quelle confermate dall'istruttoria di causa.
2 Non contestata, in primo luogo, la promessa di vendita di una Jeep Wrangler di importazione, al prezzo di € 24 mila, oltre € 1.000,00 alla stipula dell'accordo, secondo l'attore, ovvero € 500,00, secondo la convenuta, per come si inferisce invero dal contratto allegato. Sul punto, a dispetto del dato testuale, il teste ha confermato che la Testimone_1 somma in contanti consegnata ad uno dei fratelli al momento della conclusione del CP_2 contratto di vendita era pari ad € 1.000,00, materialmente portati da lui. Lo stesso teste, a dispetto dell'eccezione della convenuta, ha quindi chiarito la vicenda relativa al veicolo Hyundai LO, che in precedenza il aveva acquistato sempre Pt_1 dalla versando € 5 mila; poiché, secondo il teste, il veicolo necessitava di Controparte_2 alcuni lavori, nell'esecuzione dei quali ci si accorse che perdeva liquido dalla testata, il Pt_1 chiamò il proponendogli di riprendersi il e di trovargli una Jeep Wrangler; CP_2 Pt_2 il ritiro del mezzo è avvenuto a casa dello stesso teste, da parte del personalmente, ed CP_2 in quella occasione quest'ultimo ed il ebbero a concordare che i 5 mila Euro versati per Pt_1 il sarebbero stati conteggiati nel prezzo della Jeep; nondimeno, quando il Pt_2 CP_2 comunicò di aver trovato la Jeep, fu permutata anche la Ford C-Max, intestata alla figlia del
(per inciso: della medesima il non ha chiesto né la restituzione né il Pt_1 Pt_1 controvalore, rimanendo inconferente la carenza di legittimazione eccepita in comparsa conclusionale dalla difesa della convenuta), al prezzo di € 8 mila, evenienza, quest'ultima, non contestata dalla Controparte_2
La propugnata estraneità della Hyundai LO alla trattativa, del resto, è sconfessata dalla intestazione della stessa alla come visto l'altra società facente capo ai Controparte_3
CP_2
Non contestato, poi, è il mancato arrivo della Jeep, ed anche la concorde volontà delle parti di risolvere ogni precedente accordo, confermata dalla emissione, da parte della
[...]
di n. 3 assegni postdatati per l'importo di € 11 mila, corrispondente ai Controparte_2 bonifici eseguiti in acconto dal . Pt_1
Secondo quanto riferito dal teste , in occasione della consegna degli assegni il Tes_1 si impegnò anche a restituire a breve il prezzo del CP_2 Pt_2
L'ammissione del mutuo dissenso risolutivo della vendita, da parte della convenuta oltre ad essere incompatibile con l'eccepita carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 rende del tutto inconferente la sua proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che avrebbe ovviamente avuto senso compiuto solo ove il avesse preteso l'adempimento del contratto, ma che invece non ha alcun senso Pt_1 giuridico laddove la stessa convenuta riconosce di aver concordato la risoluzione della vendita, peraltro di un veicolo pacificamente mai arrivato, e, quindi, non consegnato, né consegnabile, al compratore.
Risibile, poi, la contabilità proposta dalla convenuta, secondo cui, siccome il non Pt_1 avrebbe saldato l'intero prezzo del veicolo – si ripete: mai consegnato -, il residuo insoluto andrebbe scomputato dagli assegni insoluti;
la convenuta, quindi, dopo la risoluzione del contratto, pretenderebbe di non restituire integralmente quanto incassato, compensandolo in parte con il residuo prezzo non versato dall'acquirente, conseguendo una indebita locupletatio, in barba all'effetto della risoluzione, che è quello di privare ab origine le prestazioni delle parti di causa adquirendi, imponendo il ripristino della situazione patrimoniale quo ante. Quindi, ricapitolando: il prezzo complessivo della Jeep era di € 25 mila, di cui mille versati in contanti alla stipula, € 11 mila versati mediante bonifico, € 5 mila mediante restituzione della Hyundai LO (di cui, peraltro, il non ha mai conseguito l'effettiva Pt_1 proprietà), ed € 8 mila mediante permuta della Ford C-Max. Complessivamente, la ha ricavato, dalla vendita, un vantaggio Controparte_2 patrimoniale di € 17 mila, di cui, in seguito alla risoluzione per mutuo consenso, ha restituito
3 solo € 3 mila, rimanendo obbligata, dal venir meno della causa adquirendi delle prestazioni corrispettive (consegna della Jeep Wrangler, pacificamente mai avvenuta, versus pagamento di complessi € 25 mila, in parte con restituzione del prezzo del ed in parte con permuta Pt_2 della Ford C-Max), alla restituzione dell'indebito pari ad € 14 mila, esattamente come richiesto dall'attore. Su quella somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dall'esborso al saldo, ma non anche, in difetto di prova del maggior danno, la rivalutazione monetaria.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di
[...] [...]
, in seguito a risoluzione per mutuo consenso della vendita intercorsa, del prezzo di € Parte_1
14.000,00, oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ferruccio Mariani, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 24 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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