Articolo 18 della Legge 18 marzo 1968, n. 309
Articolo 17Articolo 19
Versione
21 aprile 1968
Art. 18.
I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1 luglio 1966, n. 516 , sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968