Art. 18.
I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1 luglio 1966, n. 516 , sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.
I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1 luglio 1966, n. 516 , sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.