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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 8904 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8904 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANI ANNAMARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti del ricorso, dall'avv. PUZIO ELDA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024, e - Controparte_1 Controparte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Monte di Procida il 24/09/2004 e che dalla loro unione è nato il figlio (25.02.2005) maggiorenne ed economicamente autosufficiente - Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, il signor presso la casa coniugale sita in Monte di Procida CP_2
(Na) alla via Croci n. 11, mentre la signora insieme al figlio provvederà a CP_1 Per_1 trasferire la propria residenza altrove;
2. la signora dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé e per il CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne che è economicamente autosufficiente in quanto assunto a tempo indeterminato presso il Centro Revisioni Monte di Procida, Via Croci n.11 , Monte di Procida
(NA)”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n.11, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2004); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler