Articolo 383 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 382Articolo 384
Versione
12 maggio 1963
Art. 383. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1945-46, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1945-46 (art. 379) ............... L. 18.910.514,60 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 381) ............... " 19.123.608,49
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1946 ... L. 38.034.123,09
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963