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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2025 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2025 vg promossa da:
(C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. CERLINI Parte_1
MARTINA
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. CERLINI
MARTINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio.
- Le parti concordano che l'abitazione coniugale, sita in Modena, Via Albareto, n. 674/1, di proprietà
rimarrà assegnata alla moglie, che ivi vivrà con la figli Per_1esclusiva della Sig.r Controparte_1
.
L'abitazione rimarrà corredata dei beni mobili e delle suppellettili che ne costituiscono l'arredamento.
- il sig Parte_1 si trasferirà a vivere in altro immobile, sito in Modena, Via del Frassino, n. 13,
portando con sé tutti i propri beni personali.
- I coniugi danno atto di avere già diviso i beni mobili comuni, i regali nuziali, gli arredi della casa coniugale e ognuno rimarrà titolare dei rispettivi c/c, e si impegnano a chiudere il c/c cointestato aperto presso l Controparte_2
A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1, maggiorenne non
-
economicamente autosufficiente, il sig. Pt_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi per 12 mensilità annue ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà, con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
A decorrere dal 2026, il suddetto importo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati,
prendendo come indice base quello del mese di sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno e specificano, in aderenza al Protocollo del Tribunale di Modena, come segue generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per i viaggi e le vacanze della figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, con la precisazione che le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I Sig.r CP_1 Pt_1 concordemente pattuiscono che l'Assegno Unico Universale venga percepito rinunciando il sig. Pt_1interamente dalla sig.ra CP_1 fin da subito, alla presentazione della domanda volta all'ottenimento dello stesso e impegnandosi a prestare il relativo consenso nelle competenti sedi INPS.
Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri più che adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione.
Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
Le spese legali della presente procedura saranno sostenute interamente dalla Sig.r CP_1
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...]NA il
26/03/1971 e Controparte_1 nata a [...] il [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto (MO) procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2002, atto n.14, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2025 vg promossa da:
(C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. CERLINI Parte_1
MARTINA
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. CERLINI
MARTINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio.
- Le parti concordano che l'abitazione coniugale, sita in Modena, Via Albareto, n. 674/1, di proprietà
rimarrà assegnata alla moglie, che ivi vivrà con la figli Per_1esclusiva della Sig.r Controparte_1
.
L'abitazione rimarrà corredata dei beni mobili e delle suppellettili che ne costituiscono l'arredamento.
- il sig Parte_1 si trasferirà a vivere in altro immobile, sito in Modena, Via del Frassino, n. 13,
portando con sé tutti i propri beni personali.
- I coniugi danno atto di avere già diviso i beni mobili comuni, i regali nuziali, gli arredi della casa coniugale e ognuno rimarrà titolare dei rispettivi c/c, e si impegnano a chiudere il c/c cointestato aperto presso l Controparte_2
A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1, maggiorenne non
-
economicamente autosufficiente, il sig. Pt_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi per 12 mensilità annue ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà, con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
A decorrere dal 2026, il suddetto importo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati,
prendendo come indice base quello del mese di sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno e specificano, in aderenza al Protocollo del Tribunale di Modena, come segue generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per i viaggi e le vacanze della figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, con la precisazione che le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I Sig.r CP_1 Pt_1 concordemente pattuiscono che l'Assegno Unico Universale venga percepito rinunciando il sig. Pt_1interamente dalla sig.ra CP_1 fin da subito, alla presentazione della domanda volta all'ottenimento dello stesso e impegnandosi a prestare il relativo consenso nelle competenti sedi INPS.
Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri più che adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione.
Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
Le spese legali della presente procedura saranno sostenute interamente dalla Sig.r CP_1
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...]NA il
26/03/1971 e Controparte_1 nata a [...] il [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto (MO) procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2002, atto n.14, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale