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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2070/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6466/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500102 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500102 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD 7010500119 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD 7010500122 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2013/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.C. insiste nei motivi di appello e nell'accoglimento.
Resistente/Appellato: Il R.U. si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_3 SAS, in persona del l.r. Ricorrente_2, ha proposto ricorso in primo grado avverso l'avviso di accertamento n. TD7020500102/2019, emesso ai sensi dell'art.39 c.2 DPR 600/73, notificato il 27.3.2019 ai fini Irap/Iva e del reddito da imputare a singoli soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2014 e scaturito da processo verbale di constatazione redatto dalla GDF di Reggio
Calabria in data 17/07/2017 in esito ad una verifica fiscale di tipo finanziario, ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P., per il periodo dal 01.01.2012 al 16.02.2017. Dalla verifica presso gli istituti bancari sono risultati per l'anno 2014 versamenti non documentati per €.76029,62 e prelevamenti senza fattura per
83.572,83, posti come ricavi ai fini delle II.DD. ai sensi dell'art.32 punto 2) del DPR 600/73, considerandosi ai fini iva i versamenti quali ricavi o compensi e i prelevamenti quali acquisti senza fattura. Ha eccepito, a sostegno dell'accoglimento del ricorso i seguenti motivi: 1) Nullità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Violazione dell'art.10 L.212/2000, 24 e 97 della Costituzione, art.47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE. 2) Violazione degli artt.42 DPR600/73 e 56 DPR 633/72 per avere omesso l'Ufficio di motivare l'atto impositivo in violazione dell'art.2697 cc ed in difetto di allegazione del pvc. 3). Erronea determinazione del reddito in via induttiva e violazione e falsa applicazione art. 109 del
Tuirdovendo corrispondere alla rettifica induttiva dei ricavi il riconoscimento di una incidenza percentualizzata dei costi aderente e conforme a quella mediamente riscontrabile in un settore similare e non quella irreale determinata dall'Ufficio in misura pari al 53% dei ricavi accertati. 4) Erronea quantificazione dei ricavi accertati sulla scorta della presunzione di imponibilità delle movimentazioni finanziarie asseritamente non giustificate, dovendosi espungere i giroconti e i prelevamenti da cui si può risalire al beneficiario e una quota parte finalizzata alle “spese del viver quotidiano”.
5. Violazione artt 19, 25 DPR 633/72, 178, par.1, della Direttiva
n.2006/112/CE – conseguente illegittima quantificazione dell'Iva per il mancato riconoscimento dell'imposta assolta sugli acquisti il cui ammontare risultava acquisito alla banca dati di cui al c.d. spesometro, stante la natura formale dell'obbligo di registrazione secondo la Corte di Giustizia europea.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha avversato il ricorso deducendo quanto al primo motivo che: < la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 con la sentenza n. 24823 ha affermato il principio di diritto secondo cui “differentemente dall'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione Fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto>> Concludendo che in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui risulti specificatamente sancito, che diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito e l'esistenza in materia di iva, tributo armonizzato, di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con la opportuna precisazione, però, che il contribuente per dimostrare che l'eccezione non è meramente pretestuosa, deve allegare i motivi specifici che avrebbe addotto in sede di confronto con l'amministrazione finanziaria. Motivi nella specie non addotti . Ha eccepito che la società ricorrente, a seguito della consegna del PVC non ha presentato memorie difensive ai sensi dell'art. 12 comma 7 della Legge n. 212/2000, rimanendo inottemperanze all'invito, come dettagliatamente descritto nel p.v. di verifica, dopo le operazioni di rito, ad esibire tutti i libri, i registri, le scritture ed i documenti attinenti all'attività dell'impresa per gli anni d'imposta 2014, 2015 2016 e 2017 (fino al 16 febbraio). Inoltre, all'atto del controllo, è emerso che la stessa ha omesso di presentare il mod. Unico SP, per gli anni 2014 e
2015; a tutt'oggi da interrogazioni effettuate al sistema informativo dell'A.T. è stato rilevato che la società di che trattasi ha omesso di produrre anche il mod. Unico SP per l'anno 2016 mentre per l'anno 2017 è stato presentato solo il mod. IVA 2018 e le liquidazioni periodiche. Quanto al dedotto vizio di motivazione, ha evidenziato come il riferimento al verbale della Guardia di finanza (dal quale risultano i numeri dei conti correnti bancari del contribuente, le date e gli importi dei versamenti posti a base dell'accertamento) costituisca motivazione legittima e adeguata, alla stregua dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 600/73. Nel resto, ha sostenuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio che ha determinato la pretesa ai sensi dell'art. 39 co.2 del
DPR 600/73 evidenziando che l'omessa istituzione dei registri obbligatori è stata sanzionata a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 472/97 con l'emissione dell'atto di contestazione n.TD7CO0500265-2019, regolarmente notificato ed avverso al quale non risulta proposta impugnazione. Quanto alla determinazione del reddito d'impresa da sottoporre a tassazione è stato utilizzata la redditività desunta da un campione rappresentativo di società e/o ditte che operano nello stesso ambito territoriale con il medesimo codice ATECOFIN, per come espressamente motivato nell'avviso con una redditività media pari al 47%. Sull'erronea quantificazione dei ricavi accertati ha dedotto che la ripresa a tassazione, ai fini Irpef e Iva, si fonda sull'assunto secondo cui un prelevamento privo di dati giustificativi costituisce "un investimento" (ovvero un costo sostenuto in nero) caratterizzante l'attività commerciale, a sua volta produttivo di un ricavo non dichiarato. Quanto alla quantificazione dell'Iva ha dedotto che è stata determinata l'imposta dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.51 punto 2 del D.P.R. 633/72, procedendosi al recupero dell'imposta accertata ai sensi dell'art. 55 del DPR n.
633/72, quale imposta dovuta all'aliquota del 22%, su un volume d'affari di €.76.030,00. Nessuna detrazione
è riconoscibile in assenza di registri obbligatori (registri Iva e delle liquidazioni periodiche), essendo onere del contribuente che intenda avvalersi del diritto alla detrazione di produrre la documentazione contabile fornendo prove oggettive comprovanti che i beni e servizi gli siano stati effettivamente forniti a monte da soggetti passivi, ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette a imposta, riguardo ai quali l'Iva sia stata effettivamente assolta. Conclude per il rigetto del ricorso.
Al ricorso recante n. 3790/19, sono stati riuniti per connessione oggettiva quelli proposti dai due soci della
Ricorrente_3, Ricorrente_1 (ricorso n.3799/2019) e Ricorrente_2 (ricorso n.3803/19) avverso gli avvisi di accertamento relativi ai rispettivi redditi da partecipazione scaturenti dalla medesima verifica fiscale di cui all'accertamento impugnato dalla società.
I motivi a fondamento dei ricorsi dei singoli soci sono i medesimi di quelli posti a fondamento del ricorso della società. Le stesse le difese dell'Agenzia delle Entrate.
I giudizi riuniti sono stati decisi con il rigetto.
Avverso detta decisione sentenza n. 6466/2023 hanno interposto appello gli originari ricorrenti eccependo:
1) violazione art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'eccepita violazione degli artt. 42 dpr 600/73, 56 dpr
633/72, 2697 c.c.; 2) erroneita' della sentenza nella parte in cui ha validato il maggior reddito accertato in violazione dell' art. 109 tuir;
3) erroneita' del decisum in relazione all'eccepita violazione degli artt 19, 25 dpr
633/72, 178, par. 1, della direttiva n. 2006/112/ce – conseguente illegittima quantificazione dell'iva per il mancato riconoscimento dell'imposta assolta sugli acquisti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate per difendersi.
All'udienza del 5/12/2025 la causa, in esito alla discussione orale, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo di impugnazione, relativo al vizio di motivazione per mancata allegazione del pvc, è infondato, atteso che lo stesso è stato conosciuto e ritualmente sottoscritto.
La suprema Corte ha ribadito che "In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio".
Dalle difese dei ricorrenti non sono emersi elementi concreti su cui fondare un diverso accertamento rispetto a quello emerso dal PVC dalla G.di F e dall'accertamento dall'Agenzia delle Entrate.
E' infondato anche il terzo motivo di appello relativo alle violazione del principio di neutralità dell'Iva in virtù del mancato riconoscimento dell'Iva assolta sugli acquisti rassegnati nella relativa dichiarazione, atteso che il diritto ad esercitare la detrazione non è legato alla sussistenza di meri obblighi formali, quanto all'esistenza di aspetti sostanziali, ovverosia che le operazion siano state poste in essere e che siano state effettuate per realizzare operazioni imponibili. Secondo l'appellante essendo l'Agenzia a conoscenza degli acquisti effettuati dalla società appellante, per effetto della comunicazione inviata dai fornitori era tenuta a riconoscere in detrazione l'IVA relativa.
Come eccepito dall'ufficio e deciso anche da questa Corte per altra annualità <<è stato determinata l'imposta dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.51 punto 2 del D.P.R. 633/72, il quale prevede che i versamenti annotati nei conti si possono qualificare come ricavi o compensi, mentre i prelevamenti si possono qualificare come acquisti senza fattura (Cassazione sez. tributaria sentenza nr. 3929 del 18/03/2002), e pertanto, ha proceduto esclusivamente al recupero dell'imposta accertata ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 633/72, quale imposta dovuta all'aliquota del 22%, su un volume d'affari di € 18.485,00. Inoltre - e soprattutto - la difesa dell'Agenzia ha posto in chiara evidenza che l'eccepito mancato riconoscimento del diritto ad esercitare la detrazione strideva con la constatazione che il contribuente aveva omesso l'istituzione dei registri obbligatori (registri
Iva e delle liquidazioni periodiche), con ciò rilevandosi conseguentemente che la detrazione dell'IVA poteva solo esser ammessa se e nella misura in cui ricorresse l'inerenza - intesa come riferibilità, anche mediata
- del bene o del servizio alla produzione del corrispettivo imponibile;
inoltre in ordine al censurato mancato riconoscimento dell'Iva presuntivamente assolta sugli acquisti sulla base del principio, derivante dalla normativa comunitaria, si esponeva che che il diritto ad esercitare la detrazione non è legato alla sussistenza di meri obblighi formali, quanto all'esistenza di aspetti sostanziali, ovverossia che le operazioni siano state poste in essere e che siano state effettuate per realizzare operazioni imponibili, così ancora una volta rimarcandosi l'ulteriore carenza di alcun tipo di alcuna documentazione utile in tal senso>>.
E' pacifico che ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904)
Di recente è stato affermato che <
l'accertamento dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della mancata tenuta della contabilità obbligatoria - dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - non consente il riconoscimento in via automatica, ai fini della detraibilità dell'IVA, dei costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette (per le quali sono deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2005 e n. 10 del 2023), poiché sono diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti. Cass., 5486/2025.
Sulla base delle massime citate la sentenza sul punto va confermata, sebbene integrata dalla presente motivazione.
Il secondo motivo di appello è, invece, fondato.
Gli appellanti hanno eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha validato il maggior reddito accertato in violazione dell'art. 109 TUIR. Con l'appello si richiama il motivo originario con cui si è lamentato l'erroneità dell'avviso di accertamento nella parte in cui l'Ufficio aveva applicato sui ricavi accertati una redditività del 47%, assolutamente sganciata con la percentuale di reddittività del settore relativo alla attività di costruzioni edili.
Secondo gli appellanti, invero, il margine di redditività nel settore dell'edilizia non supera il 15% dei ricavi accertati, sul punto sono state richiamate sentenze rese dalla Corte di Giustizia Tributaria che, nel settore dell'edilizia, nella stessa area geografia e per le imprese delle medesimi dimensioni, avevano applicato la redditività del 11%. Si rappresenta, poi, che in sede conciliativa, relativamente ad altre vertenze di società operanti nel settore dell'edilizia, l'Ufficio aveva applicato la diversa percentuale di redditività del 12%.
L'ufficio sul punto si è difeso richiamando l'onere probatorio rilevando che non sono stati forniti dal contribuente elementi concreti. La tesi non è considvisibile. La percentuale individuata dall'Ufficio risulta essere priva di parametrazione con aziende di dimensioni simili alla ricorrente esercenti attivita' analoghe ed operanti nella provincia di Reggio Calabria;
l'Ufficio avrebbe dovuto ,per addivenire ai maggiori ricavi, parametrare attentamente l'utilizzo della suddetta percentuale di redditivita', in funzione dell' id plerumque accidit nello svolgimento concreta dell'attivita', valorizzando nel caso specifico l'asserita identita' di redditivita' aziendale negli anni presi in considerazione. Dette lacune docute alla mancata concretizzazione dei dati statistici utilizzati, inducono a ritenere, ai soli fini delle imposte dirette ed Irap, che il valore percentuale di redditivita' applicato, nel costituire senz'altro un punto di partenza per la determinazione della redditivita'
d'impresa, vada rettificato nel caso specifico in funzione dell' id plerumque accidit nello svolgimento, in concreto, dell'attivita' d'impresa; alla luce delle predette considerazioni, la Corte ritiene che la redditivita'
d'impresa accertata induttivamente, vada indicata nella misura del 15%.
Come già accertato dalla Corte adita ( sezione VII con riferimento all'annualità 2015) << l'appellante ha ,in ogni caso, allegato documentazione dalla quale si rileva che questa Corte di Giustizia tributaria, in diversa composizione, ha ,nel settore dell'edilizia, applicato la redditività dell'11% , e che l'Agenzia stessa ha , in sede di conciliazione, applicato la percentuale di redditività del 12%. Per quanto detto, questa Corte riforma parzialmente la sentenza di primo grado e determina la percentuale di redditività da applicare sui ricavi accertati nella misura del 15% >>.
La percentuale minima suggerita, in effetti, tiene conto dell'area geografia e delle dimensioni dell'impresa in esame;
diversamente quella statistica fornita dall'ufficio, basata su studi di settore, non è allineata al caso concreto. Pertanto il ricorso va accolto sotto detto profilo cui si dovrà attenere l'Ufficio.
L'accoglimento parziale ed i precedenti difformi giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei limiti precisati in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2070/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6466/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500102 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500102 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD 7010500119 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD 7010500122 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2013/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.C. insiste nei motivi di appello e nell'accoglimento.
Resistente/Appellato: Il R.U. si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_3 SAS, in persona del l.r. Ricorrente_2, ha proposto ricorso in primo grado avverso l'avviso di accertamento n. TD7020500102/2019, emesso ai sensi dell'art.39 c.2 DPR 600/73, notificato il 27.3.2019 ai fini Irap/Iva e del reddito da imputare a singoli soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2014 e scaturito da processo verbale di constatazione redatto dalla GDF di Reggio
Calabria in data 17/07/2017 in esito ad una verifica fiscale di tipo finanziario, ai fini delle imposte sui redditi, dell'I.V.A. e dell'I.R.A.P., per il periodo dal 01.01.2012 al 16.02.2017. Dalla verifica presso gli istituti bancari sono risultati per l'anno 2014 versamenti non documentati per €.76029,62 e prelevamenti senza fattura per
83.572,83, posti come ricavi ai fini delle II.DD. ai sensi dell'art.32 punto 2) del DPR 600/73, considerandosi ai fini iva i versamenti quali ricavi o compensi e i prelevamenti quali acquisti senza fattura. Ha eccepito, a sostegno dell'accoglimento del ricorso i seguenti motivi: 1) Nullità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Violazione dell'art.10 L.212/2000, 24 e 97 della Costituzione, art.47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE. 2) Violazione degli artt.42 DPR600/73 e 56 DPR 633/72 per avere omesso l'Ufficio di motivare l'atto impositivo in violazione dell'art.2697 cc ed in difetto di allegazione del pvc. 3). Erronea determinazione del reddito in via induttiva e violazione e falsa applicazione art. 109 del
Tuirdovendo corrispondere alla rettifica induttiva dei ricavi il riconoscimento di una incidenza percentualizzata dei costi aderente e conforme a quella mediamente riscontrabile in un settore similare e non quella irreale determinata dall'Ufficio in misura pari al 53% dei ricavi accertati. 4) Erronea quantificazione dei ricavi accertati sulla scorta della presunzione di imponibilità delle movimentazioni finanziarie asseritamente non giustificate, dovendosi espungere i giroconti e i prelevamenti da cui si può risalire al beneficiario e una quota parte finalizzata alle “spese del viver quotidiano”.
5. Violazione artt 19, 25 DPR 633/72, 178, par.1, della Direttiva
n.2006/112/CE – conseguente illegittima quantificazione dell'Iva per il mancato riconoscimento dell'imposta assolta sugli acquisti il cui ammontare risultava acquisito alla banca dati di cui al c.d. spesometro, stante la natura formale dell'obbligo di registrazione secondo la Corte di Giustizia europea.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha avversato il ricorso deducendo quanto al primo motivo che: < la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 con la sentenza n. 24823 ha affermato il principio di diritto secondo cui “differentemente dall'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione Fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto>> Concludendo che in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui risulti specificatamente sancito, che diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito e l'esistenza in materia di iva, tributo armonizzato, di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con la opportuna precisazione, però, che il contribuente per dimostrare che l'eccezione non è meramente pretestuosa, deve allegare i motivi specifici che avrebbe addotto in sede di confronto con l'amministrazione finanziaria. Motivi nella specie non addotti . Ha eccepito che la società ricorrente, a seguito della consegna del PVC non ha presentato memorie difensive ai sensi dell'art. 12 comma 7 della Legge n. 212/2000, rimanendo inottemperanze all'invito, come dettagliatamente descritto nel p.v. di verifica, dopo le operazioni di rito, ad esibire tutti i libri, i registri, le scritture ed i documenti attinenti all'attività dell'impresa per gli anni d'imposta 2014, 2015 2016 e 2017 (fino al 16 febbraio). Inoltre, all'atto del controllo, è emerso che la stessa ha omesso di presentare il mod. Unico SP, per gli anni 2014 e
2015; a tutt'oggi da interrogazioni effettuate al sistema informativo dell'A.T. è stato rilevato che la società di che trattasi ha omesso di produrre anche il mod. Unico SP per l'anno 2016 mentre per l'anno 2017 è stato presentato solo il mod. IVA 2018 e le liquidazioni periodiche. Quanto al dedotto vizio di motivazione, ha evidenziato come il riferimento al verbale della Guardia di finanza (dal quale risultano i numeri dei conti correnti bancari del contribuente, le date e gli importi dei versamenti posti a base dell'accertamento) costituisca motivazione legittima e adeguata, alla stregua dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 600/73. Nel resto, ha sostenuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio che ha determinato la pretesa ai sensi dell'art. 39 co.2 del
DPR 600/73 evidenziando che l'omessa istituzione dei registri obbligatori è stata sanzionata a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 472/97 con l'emissione dell'atto di contestazione n.TD7CO0500265-2019, regolarmente notificato ed avverso al quale non risulta proposta impugnazione. Quanto alla determinazione del reddito d'impresa da sottoporre a tassazione è stato utilizzata la redditività desunta da un campione rappresentativo di società e/o ditte che operano nello stesso ambito territoriale con il medesimo codice ATECOFIN, per come espressamente motivato nell'avviso con una redditività media pari al 47%. Sull'erronea quantificazione dei ricavi accertati ha dedotto che la ripresa a tassazione, ai fini Irpef e Iva, si fonda sull'assunto secondo cui un prelevamento privo di dati giustificativi costituisce "un investimento" (ovvero un costo sostenuto in nero) caratterizzante l'attività commerciale, a sua volta produttivo di un ricavo non dichiarato. Quanto alla quantificazione dell'Iva ha dedotto che è stata determinata l'imposta dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.51 punto 2 del D.P.R. 633/72, procedendosi al recupero dell'imposta accertata ai sensi dell'art. 55 del DPR n.
633/72, quale imposta dovuta all'aliquota del 22%, su un volume d'affari di €.76.030,00. Nessuna detrazione
è riconoscibile in assenza di registri obbligatori (registri Iva e delle liquidazioni periodiche), essendo onere del contribuente che intenda avvalersi del diritto alla detrazione di produrre la documentazione contabile fornendo prove oggettive comprovanti che i beni e servizi gli siano stati effettivamente forniti a monte da soggetti passivi, ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette a imposta, riguardo ai quali l'Iva sia stata effettivamente assolta. Conclude per il rigetto del ricorso.
Al ricorso recante n. 3790/19, sono stati riuniti per connessione oggettiva quelli proposti dai due soci della
Ricorrente_3, Ricorrente_1 (ricorso n.3799/2019) e Ricorrente_2 (ricorso n.3803/19) avverso gli avvisi di accertamento relativi ai rispettivi redditi da partecipazione scaturenti dalla medesima verifica fiscale di cui all'accertamento impugnato dalla società.
I motivi a fondamento dei ricorsi dei singoli soci sono i medesimi di quelli posti a fondamento del ricorso della società. Le stesse le difese dell'Agenzia delle Entrate.
I giudizi riuniti sono stati decisi con il rigetto.
Avverso detta decisione sentenza n. 6466/2023 hanno interposto appello gli originari ricorrenti eccependo:
1) violazione art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'eccepita violazione degli artt. 42 dpr 600/73, 56 dpr
633/72, 2697 c.c.; 2) erroneita' della sentenza nella parte in cui ha validato il maggior reddito accertato in violazione dell' art. 109 tuir;
3) erroneita' del decisum in relazione all'eccepita violazione degli artt 19, 25 dpr
633/72, 178, par. 1, della direttiva n. 2006/112/ce – conseguente illegittima quantificazione dell'iva per il mancato riconoscimento dell'imposta assolta sugli acquisti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate per difendersi.
All'udienza del 5/12/2025 la causa, in esito alla discussione orale, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo di impugnazione, relativo al vizio di motivazione per mancata allegazione del pvc, è infondato, atteso che lo stesso è stato conosciuto e ritualmente sottoscritto.
La suprema Corte ha ribadito che "In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio".
Dalle difese dei ricorrenti non sono emersi elementi concreti su cui fondare un diverso accertamento rispetto a quello emerso dal PVC dalla G.di F e dall'accertamento dall'Agenzia delle Entrate.
E' infondato anche il terzo motivo di appello relativo alle violazione del principio di neutralità dell'Iva in virtù del mancato riconoscimento dell'Iva assolta sugli acquisti rassegnati nella relativa dichiarazione, atteso che il diritto ad esercitare la detrazione non è legato alla sussistenza di meri obblighi formali, quanto all'esistenza di aspetti sostanziali, ovverosia che le operazion siano state poste in essere e che siano state effettuate per realizzare operazioni imponibili. Secondo l'appellante essendo l'Agenzia a conoscenza degli acquisti effettuati dalla società appellante, per effetto della comunicazione inviata dai fornitori era tenuta a riconoscere in detrazione l'IVA relativa.
Come eccepito dall'ufficio e deciso anche da questa Corte per altra annualità <<è stato determinata l'imposta dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.51 punto 2 del D.P.R. 633/72, il quale prevede che i versamenti annotati nei conti si possono qualificare come ricavi o compensi, mentre i prelevamenti si possono qualificare come acquisti senza fattura (Cassazione sez. tributaria sentenza nr. 3929 del 18/03/2002), e pertanto, ha proceduto esclusivamente al recupero dell'imposta accertata ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 633/72, quale imposta dovuta all'aliquota del 22%, su un volume d'affari di € 18.485,00. Inoltre - e soprattutto - la difesa dell'Agenzia ha posto in chiara evidenza che l'eccepito mancato riconoscimento del diritto ad esercitare la detrazione strideva con la constatazione che il contribuente aveva omesso l'istituzione dei registri obbligatori (registri
Iva e delle liquidazioni periodiche), con ciò rilevandosi conseguentemente che la detrazione dell'IVA poteva solo esser ammessa se e nella misura in cui ricorresse l'inerenza - intesa come riferibilità, anche mediata
- del bene o del servizio alla produzione del corrispettivo imponibile;
inoltre in ordine al censurato mancato riconoscimento dell'Iva presuntivamente assolta sugli acquisti sulla base del principio, derivante dalla normativa comunitaria, si esponeva che che il diritto ad esercitare la detrazione non è legato alla sussistenza di meri obblighi formali, quanto all'esistenza di aspetti sostanziali, ovverossia che le operazioni siano state poste in essere e che siano state effettuate per realizzare operazioni imponibili, così ancora una volta rimarcandosi l'ulteriore carenza di alcun tipo di alcuna documentazione utile in tal senso>>.
E' pacifico che ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904)
Di recente è stato affermato che <
l'accertamento dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della mancata tenuta della contabilità obbligatoria - dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - non consente il riconoscimento in via automatica, ai fini della detraibilità dell'IVA, dei costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette (per le quali sono deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2005 e n. 10 del 2023), poiché sono diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti. Cass., 5486/2025.
Sulla base delle massime citate la sentenza sul punto va confermata, sebbene integrata dalla presente motivazione.
Il secondo motivo di appello è, invece, fondato.
Gli appellanti hanno eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha validato il maggior reddito accertato in violazione dell'art. 109 TUIR. Con l'appello si richiama il motivo originario con cui si è lamentato l'erroneità dell'avviso di accertamento nella parte in cui l'Ufficio aveva applicato sui ricavi accertati una redditività del 47%, assolutamente sganciata con la percentuale di reddittività del settore relativo alla attività di costruzioni edili.
Secondo gli appellanti, invero, il margine di redditività nel settore dell'edilizia non supera il 15% dei ricavi accertati, sul punto sono state richiamate sentenze rese dalla Corte di Giustizia Tributaria che, nel settore dell'edilizia, nella stessa area geografia e per le imprese delle medesimi dimensioni, avevano applicato la redditività del 11%. Si rappresenta, poi, che in sede conciliativa, relativamente ad altre vertenze di società operanti nel settore dell'edilizia, l'Ufficio aveva applicato la diversa percentuale di redditività del 12%.
L'ufficio sul punto si è difeso richiamando l'onere probatorio rilevando che non sono stati forniti dal contribuente elementi concreti. La tesi non è considvisibile. La percentuale individuata dall'Ufficio risulta essere priva di parametrazione con aziende di dimensioni simili alla ricorrente esercenti attivita' analoghe ed operanti nella provincia di Reggio Calabria;
l'Ufficio avrebbe dovuto ,per addivenire ai maggiori ricavi, parametrare attentamente l'utilizzo della suddetta percentuale di redditivita', in funzione dell' id plerumque accidit nello svolgimento concreta dell'attivita', valorizzando nel caso specifico l'asserita identita' di redditivita' aziendale negli anni presi in considerazione. Dette lacune docute alla mancata concretizzazione dei dati statistici utilizzati, inducono a ritenere, ai soli fini delle imposte dirette ed Irap, che il valore percentuale di redditivita' applicato, nel costituire senz'altro un punto di partenza per la determinazione della redditivita'
d'impresa, vada rettificato nel caso specifico in funzione dell' id plerumque accidit nello svolgimento, in concreto, dell'attivita' d'impresa; alla luce delle predette considerazioni, la Corte ritiene che la redditivita'
d'impresa accertata induttivamente, vada indicata nella misura del 15%.
Come già accertato dalla Corte adita ( sezione VII con riferimento all'annualità 2015) << l'appellante ha ,in ogni caso, allegato documentazione dalla quale si rileva che questa Corte di Giustizia tributaria, in diversa composizione, ha ,nel settore dell'edilizia, applicato la redditività dell'11% , e che l'Agenzia stessa ha , in sede di conciliazione, applicato la percentuale di redditività del 12%. Per quanto detto, questa Corte riforma parzialmente la sentenza di primo grado e determina la percentuale di redditività da applicare sui ricavi accertati nella misura del 15% >>.
La percentuale minima suggerita, in effetti, tiene conto dell'area geografia e delle dimensioni dell'impresa in esame;
diversamente quella statistica fornita dall'ufficio, basata su studi di settore, non è allineata al caso concreto. Pertanto il ricorso va accolto sotto detto profilo cui si dovrà attenere l'Ufficio.
L'accoglimento parziale ed i precedenti difformi giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei limiti precisati in motivazione. Spese compensate.