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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 11.2.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 25.2.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 157/24, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Ermenegildo Caputi e Filomena Simone
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e, per essa, la mandataria rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Sinisi CP_2
SAGRANTINO ITALY S.R.L. (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore e, per essa, la mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_3
Rignanese
APPELLATI
NONCHÉ
P.I. Controparte_4 P.IVA_3
E
P.I. ) Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25.2.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: appello averso la sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Potenza;
opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso del 7.7.2014 proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso Parte_1 due esecuzioni immobiliari riunite, di cui una instaurata dalla in danno Controparte_1
CP_ della , e di Parte_2 Controparte_7 Parte_2 nella quale intervenivano come creditori Banco di Napoli s.p.a., Controparte_8
, ed
[...] Controparte_9 CP_10 (già esattorie meridionali ) ed una instaurata dalla AG AL
[...] CP_11 Controparte_12
s.r.l., in danno della , Parte_2 CP_13 Controparte_14
e di deduceva, in particolare, l'opponente di avere usucapito
[...] Parte_2
l'appartamento ubicato in Muro Lucano alla via Fontanile e censito al catasto fabbricati foglio 45, particella 5, sub 4 cat. A/2 cl. 2, con annesso locale posto al piano seminterrato e posto auto.
Il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione formulata da e Parte_1 concedeva i termini per introdurre il giudizio di merito.
2. Con atto di citazione in riassunzione depositato il 20.2.2015, instaurava il giudizio Parte_1 di merito innanzi al Tribunale di Potenza, chiedendo: - di dichiarare acquistata per usucapione in capo a , la proprietà dell'appartamento sito nel comune di Muro Lucano alla via Fontanile, Parte_1 censito al catasto fabbricati foglio 45, particella 5, sub 4 cat. A/2 cl. 2, sito nell'edificio oggetto della procedura esecutiva, con annesso locale posto al piano seminterrato e posto auto;
- di accogliere l'opposizione del terzo all'esecuzione avverso la procedura esecutiva del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, di escludere dalla procedura esecutiva la consistenza immobiliare e relativi annessi e pertinenze riportata alla precedente conclusione;
- di ordinare al Dirigente dell'Agenzia del Territorio la trascrizione della sentenza e della consistenza immobiliare in favore di;
- di Parte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria con l'individuazione della quota ideale da attribuirsi a nella consistenza immobiliare;
in via istruttoria: - l'interrogatorio Parte_1 formale di , e - la prova testimoniale sulle circostanze CP_13 CP_15 CP_14 oggetto di interrogatorio formale;
- di disporsi, qualora necessario, CTU per ricostruire lo stato dei luoghi e la consistenza degli immobili.
Si costituivano in giudizio la e AG AL s.r.l. Controparte_5 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 10.5.2017 veniva espletato interrogatorio formale.
Il 10.11.2027 interveniva nel giudizio la cessionaria del credito della già Controparte_1 costituita Controparte_5
All'udienza del 15.11.2017 veniva espletata la prova testimoniale.
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva di dichiararsi l'estinzione del Parte_1 giudizio, poiché l'appartamento oggetto dell'esecuzione sito in Muro Lucano era stato aggiudicato all'asta e, in data 23.3.2022, era stato emesso il decreto di trasferimento. All'udienza del 14.11.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con sentenza n. 54/2024 pubblicata in data 13.1.2024, il Tribunale di Potenza: - dichiarava la contumacia di , di Controparte_8 [...]
di , di , e Controparte_9 CP_10 CP_13 CP_14
; - rigettava l'opposizione e la domanda di usucapione;
- dichiarava inammissibile la CP_15 domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
- condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in: € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, in favore di AG
AL s.r.l. (capo 4 del dispositivo); € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, in favore di
(capo 5 del dispositivo); € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, in Controparte_4 favore di (capo 6 del dispositivo); € 9.850,00 oltre iva, cpa e rimborso Controparte_4 forfettario, in favore di (capo 7 del dispositivo); € 8.430,00 oltre iva, cpa e Controparte_5 rimborso forfettario, in favore di (capo 8 del dispositivo). Controparte_1
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che la richiesta di di estinguere il giudizio, stante l'assegnazione all'asta Parte_1 dell'appartamento oggetto della controversia, non poteva essere accolta in quanto l'avvenuto trasferimento del bene immobile in sede esecutiva non produceva effetti sul giudizio di merito, né poteva dichiararsi cessata la materia del contendere;
b) che l'opposizione era infondata, mancando la prova dell'intervenuta usucapione, in quanto non si era compiuto il termine ventennale necessario ai fini dell'usucapione; ed infatti,
l'opponente aveva dichiarato di essere subentrato nel possesso del bene a partire dal 2006, a fronte di una domanda di usucapione proposta nel 2014; né poteva ritenersi verificata l'accessione nel possesso del fratello , che aveva posseduto il bene prima di CP_13 [...]
, in quanto quest'ultimo non aveva ricevuto il possesso da sulla base di Pt_1 CP_13 un titolo, essendosi limitato a trasferirsi nell'immobile dopo che lo aveva lasciato CP_13 libero;
c) che la domanda di scioglimento di comunione ereditaria era inammissibile poiché totalmente priva di legame con la domanda di opposizione di terzo per avvenuta usucapione.
4. Con atto di citazione notificato il 15.3.2024 e iscritto a ruolo il 25.3.2024, evocava Parte_1 in appello AG AL s.r.l, (e, per essa, quale mandataria , Controparte_16
(e, per essa, quale mandataria , Controparte_4 Controparte_17 Controparte_1
e (e, per essa, quale mandataria ,
[...] Controparte_5 Controparte_18 per chiedere: - preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 54/2024 emessa dal Tribunale di Potenza, con rideterminazione degli importi liquidati dal Tribunale a titolo di spese legali e annullamento della pronuncia di doppia condanna di al pagamento delle Parte_1 spese in favore di - in via istruttoria, la trasmissione del fascicolo di primo grado. Controparte_4
Sosteneva l'erronea, illegittima ed eccessiva determinazione delle spese di lite liquidate in favore delle parti vittoriose, nonché la violazione e falsa applicazione dei parametri di cui all'art. 4 D.M. N.
55/2014 come novellato dal D.M. 147/2022.
Affermava, in particolare: che il giudice di primo grado, in sede di liquidazione delle spese, non aveva tenuto conto della natura e del valore della controversia, liquidando somme -pari a complessivi €
88.400,00- sproporzionate rispetto al valore della lite e all'attività defensionale svolta;
che il giudice di primo grado non aveva motivato in ordine alla liquidazione degli importi, limitandosi ad affermare che non vi erano motivi per discostarsi dai valori medi;
Riteneva che la liquidazione delle spese appariva irragionevole anche in ragione della sostanziale identità delle posizioni processuali dei soggetti convenuti Controparte_1 [...]
e AG AL s.r.l.- che implicava una unica strategia difensiva;
evidenziava come CP_4 spettasse un compenso unico alle società e Controparte_5 Controparte_1
(quest'ultima, intervenuta nel giudizio a seguito della cessione del credito da parte della prima), difese entrambe dall'avv. Luigi Sinisi;
affermava che analogo ragionamento doveva seguirsi anche per le altre due posizioni, e AG AL s.r.l., che, seppur assistite da differenti Controparte_4 difensori, avevano svolto un'identica strategia difensiva.
Evidenziava, infine, che ai punti n. 5 e 6 del dispositivo, il Tribunale aveva, senza ragione, duplicato la condanna di al pagamento delle spese in favore di Parte_1 Controparte_4
Si costituiva la nella qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;
[...] evidenziava la correttezza della condanna alle spese pronunciata in primo grado, essendo stata correttamente applicata la tariffa professionale vigente sulla base dello scaglione correttamente determinato sulla base del valore della controversia;
esponeva che e Controparte_5 [...] erano due distinte società che avevano partecipato al procedimento di primo grado Controparte_1 in due momenti diversi, essendo la cessionaria del credito, costituitasi dopo Controparte_19 aver acquisito il credito stesso. Si costituiva la AG AL s.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;
rilevava che il giudice di prime cure correttamente aveva disposto la condanna alle spese processuali utilizzando i parametri riferiti al D.M. 147/2022, tenendo conto dell'effettiva attività svolta dai convenuti;
riteneva infondata l'asserzione secondo cui AG
AL s.r.l. non aveva diritto al ristoro delle spese processuali come liquidate nella sentenza impugnata, in quanto ogni convenuto aveva resistito avverso la domanda introduttiva del primo grado contestando punto per punto quanto dedotto nella detta domanda.
Non si costituivano e nonostante la rituale notifica CP_4 CP_4 Controparte_5 dell'atto di citazione effettuata, presso il difensore costituito in primo grado, a mezzo distinte pec in data 15.3.2024.
Con ordinanza resa il 30.12.2024 la Corte d'Appello accoglieva l'istanza, formulata dall'appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 54/2024 pubblicata dal Tribunale di Potenza in data 13.1.2024 e fissava l'udienza in discussione ex art. 350 bis per il giorno 25.2.2025.
MOTIVI della DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5 che non si sono costituite, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, eseguita presso il difensore costituito in primo grado, a mezzo distinte pec del 15.3.2024.
6. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato le spese di lite ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia
(rientrante nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00), applicati i parametri medi e tenuto altresì conto della circostanza che in corso di causa ha ceduto il Controparte_5 credito e si è costituita la cessionaria Controparte_1
Ciò posto, deve confermarsi -non risultando, peraltro, contestato dalle parti- che il valore della controversia oggetto del giudizio di primo grado rientri nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00 -valore della domanda dichiarato in primo grado dal nell'atto introduttivo Pt_1 del giudizio e parametrato al valore di Euro 135.000,00 quale valore dell'immobile oggetto di causa, come stimato dal CTU in sede esecutiva-.
E' noto che il giudice, nell'ambito dello scaglione di riferimento, corrispondente al valore della domanda, esercita discrezionalmente il suo potere di liquidare le spese, modulando il compenso tra il parametro minimo e il parametro massimo tabellarmente previsto, non essendo normativamente previsto un vincolo alla determinazione secondo il valore medio della tariffa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di applicare il parametro medio, spiegando di non aver rinvenuto elementi specifici di personalizzazione atti a giustificare il discostarsi dal valore medio.
Ebbene, in virtù dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, tenuto conto delle questioni oggetto di trattazione -non particolarmente numerose o complesse- e dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti vittoriose, risulti congrua l'applicazione dei parametri minimi, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, che ha applicato i parametri medi.
Quanto, poi, alla posizione di e di il Tribunale ha Controparte_5 Controparte_1
liquidato in favore della prima tutte le fasi -di studio, introduttiva e istruttoria- ad esclusione della fase decisionale, mentre ha liquidato in favore della seconda -costituitasi in corso di causa, in qualità di cessionaria del credito della prima- tutte le fasi -di studio, introduttiva e decisionale- ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione.
Osserva, tuttavia, la Corte che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
è previsto un compenso unico, che può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti. La facoltà del giudice di aumentare il compenso per ogni soggetto oltre il primo “prefigura, a carico del giudice, l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461).
Nel caso di specie, e si sono costituite con il medesimo Controparte_5 Controparte_1
difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa del secondo soggetto, tenuto conto della circostanza che le difese delle due parti non si sono sovrapposte per tutto il corso del giudizio, avendo invece il medesimo difensore assistito, nella prima fase del giudizio, e, nella seconda fase del giudizio, Controparte_5 Controparte_1 Da ultimo, risulta che, come evidenziato dall'appellante, nel dispositivo della sentenza impugnata, vi
è stata una erronea duplicazione della condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di capi 5 e 6 del dispositivo, di identico contenuto-. Controparte_20
Alla luce di quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato a corrispondere, a titolo di spese di lite del primo Parte_1
grado di giudizio: in favore di AG AL s.r.l. l'importo di Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore di l'importo di Euro Controparte_4
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore di CP_5
(nella cui posizione è poi subentrata la cessionaria l'importo di Euro
[...] Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
7. In ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro
260.000,00) e dei parametri tariffari minimi -in forza del valore effettivo della lite, che è uno degli indici per modulare il compenso tra il minimo e il massimo (cfr. Cass. Civ., n. 15506/24)-.
Ai fini della individuazione della parte soccombente, giova a tal punto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio» (Cass. Lav., n. 602/2019, richiamata anche da Cass. Civ., n. 18108/2020).
In applicazione del suesposto principio, tenuto conto della circostanza che la statuizione di merito adottata dal Tribunale non è stata impugnata ed è ormai passata in giudicato e che l'unico capo della sentenza oggetto del presente giudizio di appello è stato quello relativo alla liquidazione delle spese di lite, è evidente come la parte appellante, il cui appello è stato accolto, sia risultata integralmente vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 54/2024 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 13.1.2024, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata:
condanna a pagare, in favore di AG AL s.r.l., le spese di lite, Parte_1
liquidate in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna a pagare, in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_4
liquidate in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna a pagare, in favore di è succeduta Parte_1 Parte_3 [...]
le spese di lite, liquidate in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
b) condanna in solido AG AL s.r.l., e - Controparte_4 Controparte_5
cui è succeduta a pagare, in favore di , le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del giudizio di appello, liquidate in Euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Ermenegildo
Caputi e Filomena Simone, che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 11.2.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 25.2.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 157/24, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Ermenegildo Caputi e Filomena Simone
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e, per essa, la mandataria rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Sinisi CP_2
SAGRANTINO ITALY S.R.L. (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore e, per essa, la mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_3
Rignanese
APPELLATI
NONCHÉ
P.I. Controparte_4 P.IVA_3
E
P.I. ) Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25.2.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: appello averso la sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Potenza;
opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso del 7.7.2014 proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso Parte_1 due esecuzioni immobiliari riunite, di cui una instaurata dalla in danno Controparte_1
CP_ della , e di Parte_2 Controparte_7 Parte_2 nella quale intervenivano come creditori Banco di Napoli s.p.a., Controparte_8
, ed
[...] Controparte_9 CP_10 (già esattorie meridionali ) ed una instaurata dalla AG AL
[...] CP_11 Controparte_12
s.r.l., in danno della , Parte_2 CP_13 Controparte_14
e di deduceva, in particolare, l'opponente di avere usucapito
[...] Parte_2
l'appartamento ubicato in Muro Lucano alla via Fontanile e censito al catasto fabbricati foglio 45, particella 5, sub 4 cat. A/2 cl. 2, con annesso locale posto al piano seminterrato e posto auto.
Il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione formulata da e Parte_1 concedeva i termini per introdurre il giudizio di merito.
2. Con atto di citazione in riassunzione depositato il 20.2.2015, instaurava il giudizio Parte_1 di merito innanzi al Tribunale di Potenza, chiedendo: - di dichiarare acquistata per usucapione in capo a , la proprietà dell'appartamento sito nel comune di Muro Lucano alla via Fontanile, Parte_1 censito al catasto fabbricati foglio 45, particella 5, sub 4 cat. A/2 cl. 2, sito nell'edificio oggetto della procedura esecutiva, con annesso locale posto al piano seminterrato e posto auto;
- di accogliere l'opposizione del terzo all'esecuzione avverso la procedura esecutiva del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, di escludere dalla procedura esecutiva la consistenza immobiliare e relativi annessi e pertinenze riportata alla precedente conclusione;
- di ordinare al Dirigente dell'Agenzia del Territorio la trascrizione della sentenza e della consistenza immobiliare in favore di;
- di Parte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria con l'individuazione della quota ideale da attribuirsi a nella consistenza immobiliare;
in via istruttoria: - l'interrogatorio Parte_1 formale di , e - la prova testimoniale sulle circostanze CP_13 CP_15 CP_14 oggetto di interrogatorio formale;
- di disporsi, qualora necessario, CTU per ricostruire lo stato dei luoghi e la consistenza degli immobili.
Si costituivano in giudizio la e AG AL s.r.l. Controparte_5 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 10.5.2017 veniva espletato interrogatorio formale.
Il 10.11.2027 interveniva nel giudizio la cessionaria del credito della già Controparte_1 costituita Controparte_5
All'udienza del 15.11.2017 veniva espletata la prova testimoniale.
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva di dichiararsi l'estinzione del Parte_1 giudizio, poiché l'appartamento oggetto dell'esecuzione sito in Muro Lucano era stato aggiudicato all'asta e, in data 23.3.2022, era stato emesso il decreto di trasferimento. All'udienza del 14.11.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con sentenza n. 54/2024 pubblicata in data 13.1.2024, il Tribunale di Potenza: - dichiarava la contumacia di , di Controparte_8 [...]
di , di , e Controparte_9 CP_10 CP_13 CP_14
; - rigettava l'opposizione e la domanda di usucapione;
- dichiarava inammissibile la CP_15 domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
- condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in: € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, in favore di AG
AL s.r.l. (capo 4 del dispositivo); € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, in favore di
(capo 5 del dispositivo); € 14.103,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, in Controparte_4 favore di (capo 6 del dispositivo); € 9.850,00 oltre iva, cpa e rimborso Controparte_4 forfettario, in favore di (capo 7 del dispositivo); € 8.430,00 oltre iva, cpa e Controparte_5 rimborso forfettario, in favore di (capo 8 del dispositivo). Controparte_1
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che la richiesta di di estinguere il giudizio, stante l'assegnazione all'asta Parte_1 dell'appartamento oggetto della controversia, non poteva essere accolta in quanto l'avvenuto trasferimento del bene immobile in sede esecutiva non produceva effetti sul giudizio di merito, né poteva dichiararsi cessata la materia del contendere;
b) che l'opposizione era infondata, mancando la prova dell'intervenuta usucapione, in quanto non si era compiuto il termine ventennale necessario ai fini dell'usucapione; ed infatti,
l'opponente aveva dichiarato di essere subentrato nel possesso del bene a partire dal 2006, a fronte di una domanda di usucapione proposta nel 2014; né poteva ritenersi verificata l'accessione nel possesso del fratello , che aveva posseduto il bene prima di CP_13 [...]
, in quanto quest'ultimo non aveva ricevuto il possesso da sulla base di Pt_1 CP_13 un titolo, essendosi limitato a trasferirsi nell'immobile dopo che lo aveva lasciato CP_13 libero;
c) che la domanda di scioglimento di comunione ereditaria era inammissibile poiché totalmente priva di legame con la domanda di opposizione di terzo per avvenuta usucapione.
4. Con atto di citazione notificato il 15.3.2024 e iscritto a ruolo il 25.3.2024, evocava Parte_1 in appello AG AL s.r.l, (e, per essa, quale mandataria , Controparte_16
(e, per essa, quale mandataria , Controparte_4 Controparte_17 Controparte_1
e (e, per essa, quale mandataria ,
[...] Controparte_5 Controparte_18 per chiedere: - preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 54/2024 emessa dal Tribunale di Potenza, con rideterminazione degli importi liquidati dal Tribunale a titolo di spese legali e annullamento della pronuncia di doppia condanna di al pagamento delle Parte_1 spese in favore di - in via istruttoria, la trasmissione del fascicolo di primo grado. Controparte_4
Sosteneva l'erronea, illegittima ed eccessiva determinazione delle spese di lite liquidate in favore delle parti vittoriose, nonché la violazione e falsa applicazione dei parametri di cui all'art. 4 D.M. N.
55/2014 come novellato dal D.M. 147/2022.
Affermava, in particolare: che il giudice di primo grado, in sede di liquidazione delle spese, non aveva tenuto conto della natura e del valore della controversia, liquidando somme -pari a complessivi €
88.400,00- sproporzionate rispetto al valore della lite e all'attività defensionale svolta;
che il giudice di primo grado non aveva motivato in ordine alla liquidazione degli importi, limitandosi ad affermare che non vi erano motivi per discostarsi dai valori medi;
Riteneva che la liquidazione delle spese appariva irragionevole anche in ragione della sostanziale identità delle posizioni processuali dei soggetti convenuti Controparte_1 [...]
e AG AL s.r.l.- che implicava una unica strategia difensiva;
evidenziava come CP_4 spettasse un compenso unico alle società e Controparte_5 Controparte_1
(quest'ultima, intervenuta nel giudizio a seguito della cessione del credito da parte della prima), difese entrambe dall'avv. Luigi Sinisi;
affermava che analogo ragionamento doveva seguirsi anche per le altre due posizioni, e AG AL s.r.l., che, seppur assistite da differenti Controparte_4 difensori, avevano svolto un'identica strategia difensiva.
Evidenziava, infine, che ai punti n. 5 e 6 del dispositivo, il Tribunale aveva, senza ragione, duplicato la condanna di al pagamento delle spese in favore di Parte_1 Controparte_4
Si costituiva la nella qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;
[...] evidenziava la correttezza della condanna alle spese pronunciata in primo grado, essendo stata correttamente applicata la tariffa professionale vigente sulla base dello scaglione correttamente determinato sulla base del valore della controversia;
esponeva che e Controparte_5 [...] erano due distinte società che avevano partecipato al procedimento di primo grado Controparte_1 in due momenti diversi, essendo la cessionaria del credito, costituitasi dopo Controparte_19 aver acquisito il credito stesso. Si costituiva la AG AL s.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;
rilevava che il giudice di prime cure correttamente aveva disposto la condanna alle spese processuali utilizzando i parametri riferiti al D.M. 147/2022, tenendo conto dell'effettiva attività svolta dai convenuti;
riteneva infondata l'asserzione secondo cui AG
AL s.r.l. non aveva diritto al ristoro delle spese processuali come liquidate nella sentenza impugnata, in quanto ogni convenuto aveva resistito avverso la domanda introduttiva del primo grado contestando punto per punto quanto dedotto nella detta domanda.
Non si costituivano e nonostante la rituale notifica CP_4 CP_4 Controparte_5 dell'atto di citazione effettuata, presso il difensore costituito in primo grado, a mezzo distinte pec in data 15.3.2024.
Con ordinanza resa il 30.12.2024 la Corte d'Appello accoglieva l'istanza, formulata dall'appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 54/2024 pubblicata dal Tribunale di Potenza in data 13.1.2024 e fissava l'udienza in discussione ex art. 350 bis per il giorno 25.2.2025.
MOTIVI della DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5 che non si sono costituite, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, eseguita presso il difensore costituito in primo grado, a mezzo distinte pec del 15.3.2024.
6. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato le spese di lite ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia
(rientrante nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00), applicati i parametri medi e tenuto altresì conto della circostanza che in corso di causa ha ceduto il Controparte_5 credito e si è costituita la cessionaria Controparte_1
Ciò posto, deve confermarsi -non risultando, peraltro, contestato dalle parti- che il valore della controversia oggetto del giudizio di primo grado rientri nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00 -valore della domanda dichiarato in primo grado dal nell'atto introduttivo Pt_1 del giudizio e parametrato al valore di Euro 135.000,00 quale valore dell'immobile oggetto di causa, come stimato dal CTU in sede esecutiva-.
E' noto che il giudice, nell'ambito dello scaglione di riferimento, corrispondente al valore della domanda, esercita discrezionalmente il suo potere di liquidare le spese, modulando il compenso tra il parametro minimo e il parametro massimo tabellarmente previsto, non essendo normativamente previsto un vincolo alla determinazione secondo il valore medio della tariffa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di applicare il parametro medio, spiegando di non aver rinvenuto elementi specifici di personalizzazione atti a giustificare il discostarsi dal valore medio.
Ebbene, in virtù dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, tenuto conto delle questioni oggetto di trattazione -non particolarmente numerose o complesse- e dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti vittoriose, risulti congrua l'applicazione dei parametri minimi, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, che ha applicato i parametri medi.
Quanto, poi, alla posizione di e di il Tribunale ha Controparte_5 Controparte_1
liquidato in favore della prima tutte le fasi -di studio, introduttiva e istruttoria- ad esclusione della fase decisionale, mentre ha liquidato in favore della seconda -costituitasi in corso di causa, in qualità di cessionaria del credito della prima- tutte le fasi -di studio, introduttiva e decisionale- ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione.
Osserva, tuttavia, la Corte che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
è previsto un compenso unico, che può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti. La facoltà del giudice di aumentare il compenso per ogni soggetto oltre il primo “prefigura, a carico del giudice, l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461).
Nel caso di specie, e si sono costituite con il medesimo Controparte_5 Controparte_1
difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa del secondo soggetto, tenuto conto della circostanza che le difese delle due parti non si sono sovrapposte per tutto il corso del giudizio, avendo invece il medesimo difensore assistito, nella prima fase del giudizio, e, nella seconda fase del giudizio, Controparte_5 Controparte_1 Da ultimo, risulta che, come evidenziato dall'appellante, nel dispositivo della sentenza impugnata, vi
è stata una erronea duplicazione della condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di capi 5 e 6 del dispositivo, di identico contenuto-. Controparte_20
Alla luce di quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato a corrispondere, a titolo di spese di lite del primo Parte_1
grado di giudizio: in favore di AG AL s.r.l. l'importo di Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore di l'importo di Euro Controparte_4
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore di CP_5
(nella cui posizione è poi subentrata la cessionaria l'importo di Euro
[...] Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
7. In ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro
260.000,00) e dei parametri tariffari minimi -in forza del valore effettivo della lite, che è uno degli indici per modulare il compenso tra il minimo e il massimo (cfr. Cass. Civ., n. 15506/24)-.
Ai fini della individuazione della parte soccombente, giova a tal punto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio» (Cass. Lav., n. 602/2019, richiamata anche da Cass. Civ., n. 18108/2020).
In applicazione del suesposto principio, tenuto conto della circostanza che la statuizione di merito adottata dal Tribunale non è stata impugnata ed è ormai passata in giudicato e che l'unico capo della sentenza oggetto del presente giudizio di appello è stato quello relativo alla liquidazione delle spese di lite, è evidente come la parte appellante, il cui appello è stato accolto, sia risultata integralmente vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 54/2024 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 13.1.2024, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata:
condanna a pagare, in favore di AG AL s.r.l., le spese di lite, Parte_1
liquidate in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna a pagare, in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_4
liquidate in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna a pagare, in favore di è succeduta Parte_1 Parte_3 [...]
le spese di lite, liquidate in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
b) condanna in solido AG AL s.r.l., e - Controparte_4 Controparte_5
cui è succeduta a pagare, in favore di , le spese di Controparte_1 Parte_1
lite del giudizio di appello, liquidate in Euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Ermenegildo
Caputi e Filomena Simone, che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria