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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/07/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2332 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2020 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Andrea Botta che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti pag. 1 RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno di invalidità
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti eccepiscono l'avvenuto adempimento chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 05.02.2024 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
pag. 2 In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell' convenuto, che ha provveduto nell'anno 2021 a liquidare i ratei CP_1
dell'assegno mensile di invalidità, non appare dubbia la soccombenza virtuale dell' CP_1
Inoltre, va evidenziato che il pagamento è avvenuto nel 2021 dopo l'inizio dell'azione giudiziaria del 13.10.2020 e la notifica del ricorso.
L' va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € CP_1
900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea Treppiedi,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
pag.
3 - condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea Treppiedi.
Così deciso in Termini Imerese in data 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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