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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400002051 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5396/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società Ricorrente_1 SRL, in amministrazione giudiziaria, con sede in San Cipriano d'Aversa, impugnava, nei confronti di Publiservizi Srl, concessionario del comune di Caserta, l'avviso di accertamento n. 42122400002051, anno 2019, per mancato versamento della TASI di complessivi € 3.193,36, oltre interessi e sanzioni. Deduceva che il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro e successiva confisca delle quote, dei capitali e dei beni strumentali della società. Eccepiva, quindi: - la decadenza;
- la carenza del presupposto impositivo per la suddetta intervenuta confisca.
Non si costituiva la Publiservizi Srl.
Con ordinanza del 16/07/2025, n. 1060/2025, questa Corte, considerato che il ricorrente aveva prodotto ricevute di notifica alla parte resistente in formato pdf, disponeva il deposto nel fascicolo telematico, a cura del ricorrente, della prova della notifica del ricorso alla controparte a mezzo pec in formato ".eml" o ".msg" entro giorni 30 dalla sua comunicazione.
All'udienza fissata per la trattazione del 13/10/2025, il ricorrente, rappresentando difficoltà di natura tecnica per il deposito nel fascicolo telematico della notifica del ricorso in formato .eml, chiedeva un ulteriore rinvio per l'adempimento.
la Corte, con ordinanza n. 1484/2025 concedeva ulteriore termine di gg. 30 per il deposito e rinviava la causa al 15/12/2025 per la trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La S. C. è intervenuta sull'argomento della notifica del ricorso a mezzo pec, affermando che “In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato
".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante). (cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza del 17/03/2025, n. 7041). Nel caso di specie, nonostante le indicate ordinanze di questa Corte, il ricorrente non ha provveduto all'adempimento.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese stante l'assenza di attività processuale della controparte.
La Corte,
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400002051 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5396/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società Ricorrente_1 SRL, in amministrazione giudiziaria, con sede in San Cipriano d'Aversa, impugnava, nei confronti di Publiservizi Srl, concessionario del comune di Caserta, l'avviso di accertamento n. 42122400002051, anno 2019, per mancato versamento della TASI di complessivi € 3.193,36, oltre interessi e sanzioni. Deduceva che il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro e successiva confisca delle quote, dei capitali e dei beni strumentali della società. Eccepiva, quindi: - la decadenza;
- la carenza del presupposto impositivo per la suddetta intervenuta confisca.
Non si costituiva la Publiservizi Srl.
Con ordinanza del 16/07/2025, n. 1060/2025, questa Corte, considerato che il ricorrente aveva prodotto ricevute di notifica alla parte resistente in formato pdf, disponeva il deposto nel fascicolo telematico, a cura del ricorrente, della prova della notifica del ricorso alla controparte a mezzo pec in formato ".eml" o ".msg" entro giorni 30 dalla sua comunicazione.
All'udienza fissata per la trattazione del 13/10/2025, il ricorrente, rappresentando difficoltà di natura tecnica per il deposito nel fascicolo telematico della notifica del ricorso in formato .eml, chiedeva un ulteriore rinvio per l'adempimento.
la Corte, con ordinanza n. 1484/2025 concedeva ulteriore termine di gg. 30 per il deposito e rinviava la causa al 15/12/2025 per la trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La S. C. è intervenuta sull'argomento della notifica del ricorso a mezzo pec, affermando che “In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato
".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante). (cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza del 17/03/2025, n. 7041). Nel caso di specie, nonostante le indicate ordinanze di questa Corte, il ricorrente non ha provveduto all'adempimento.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese stante l'assenza di attività processuale della controparte.
La Corte,
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.