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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 18 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1204 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sarchi,
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Marco Machetta,
APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada CP_2
Sciplino,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2845/2021 del 24.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2019, il Reverendissimo Capitolo CP_1
ha proposto opposizione ad intimazione di pagamento n. 097 2019 90416769 49 000,
[...]
1 inerente la cartella di pagamento n. 097 2009 0070963 04 000, asseritamente notificata il 16.3.2009 ed avente ad oggetto contributi previdenziali ed accessori pretesi dall' relativamente agli anni CP_2 dal 1984 al 1995 per l'importo complessivo di € 5.145,72.
Con l'opposizione, il ha eccepito l'omessa rituale notifica della cartella di pagamento CP_1
e comunque l'intervenuta successiva prescrizione quinquennale del credito azionato, non essendo stati notificati atti interruttivi sino al 18.11.2019; ha eccepito altresì la “sopravvenuta decadenza dell' dal diritto alla procedura di riscossione”, la “nullità degli importi iscritti a ruolo per CP_3 omessa notifica degli avvisi presupposti all'avviso di intimazione e/o alle cartelle esattoriali sottese allo stesso avviso”, la “illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione ovvero per omessa allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000 e art. 42 del D.P.R.
600/73” e la “nullità dell'atto impugnato in ragione della omessa indicazione di calcolo degli interessi”.
Ha resistito all'opposizione l' , chiedendone il rigetto. Controparte_4
A tal fine ha dedotto che: la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata in data
16.3.2009 e non era stata opposta dal Capitolo nei termini di legge, con conseguente sua inopponibilità ex art. 24, d. lgs. n. 26/1999 ed ex art. 617 c.p.c.; a tale notifica era seguita la rituale notifica di intimazione di pagamento in data 4.2.2014; nessuna prescrizione era pertanto maturata, essendo stato utilmente interrotto il termine decennale applicabile;
erano altresì infondati gli ulteriori motivi di impugnazione, essendo chiaramente evincibili dalla cartella gli interessi ed i relativi criteri di calcolo.
Si è costituito anche l' , eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del CP_2
termine perentorio di gg. 20 ex art. 617 c.p.c. e la propria impossibilità di offrire prova dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, stante la propria estraneità al procedimento notificatorio.
Ritenuta la tardività della costituzione delle parti resistenti – giacché il decreto di differimento della prima udienza era stato adottato dopo la scadenza del termine di gg. 10 prima, previsto ex art. 416 c.p.c. per la costituzione –, il Tribunale ha tuttavia acquisito agli atti ai sensi dell'art. 421 c.p.c. la documentazione dalle stesse prodotta.
All'esito, con la sentenza impugnata, il medesimo Tribunale – pur dando atto che l' Pt_1
avesse offerto prova della notifica della cartella esattoriale n. 097 2009 0070963 04 000 nonché dell'intimazione di pagamento n. 097 2018 90977770 82 000 – ha respinto integralmente l'opposizione, ritenendo non provato che l'intimazione di pagamento n. 097 2014 490009150 32 000, notificata il 4.2.2014, fosse effettivamente riferibile alla cartella di pagamento n. 097 2009 0070963
04 000 sottesa all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, e pertanto che il termine di prescrizione quinquennale fosse stato utilmente interrotto.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Ha lamentato a tal fine l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto non provata la riferibilità dell'intimazione di pagamento n. 09720149000915032000 alla cartella di pagamento in questione, avendo invece l' dimostrato la circostanza mediante il deposito Pt_1 dell'estratto di ruolo. L' ha inoltre prodotto, ad abundantiam, la stampa dell'intimazione di CP_5
pagamento. Ha infine reiterato le proprie difese.
Si è costituito il Capitolo di , chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 CP_1
spiegando altresì appello incidentale condizionato.
In particolare, il Capitolo ha lamentato che il giudice di prime cure erroneamente avesse ammesso ai sensi dell'art. 421 c.p.c. la documentazione depositata dalle parti resistenti, benché tardivamente costituite, e ne ha chiesto dunque lo stralcio;
parimenti, ha chiesto lo stralcio dell'ulteriore documento prodotto dall' tardivamente solo nel presente grado di appello, CP_5 ovverosia la copia dell'intimazione di pagamento n. 097 2014 490009150 32 000, non acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. perché di formazione anteriore, e peraltro già richiesta nel 2019 dal Capitolo all'Agenzia mediante accesso agli atti, senza ottenere riscontro. Ha quindi reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale, negando che la cartella esattoriale fosse mai stata notificata e comunque che fossero mai stati notificati atti interruttivi successivi, e contestando la documentazione prodotta dalle controparti. Con appello incidentale condizionato, per l'ipotesi in cui fosse accolto l'appello principale, il ha poi reiterato le ulteriori eccezioni già spiegate in primo grado. CP_1
L' si è costituito chiedendo l'accoglimento dell'appello ed invocando i poteri istruttori CP_2
officiosi del giudice del lavoro.
All'udienza del 4.2.2025, rilevata la mancata prova della notifica dell'appello incidentale, è stato assegnato al Capitolo apposito termine per la produzione, termine che tuttavia è spirato inutilmente.
Pertanto, alla successiva udienza del 18.2.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, in via preliminare, quanto al thema decidendum, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato, non notificato entro il termine di 10 gg. prima dell'udienza ex art. 435 c.p.c., in violazione di quanto disposto dall'art. 436, co. 3 c.p.c.
3. Quanto alla documentazione ammissibile e rilevante ai fini del decidere, rileva il Collegio quanto segue.
3.1. Come dedotto dall , la sua costituzione nel giudizio di primo grado non è stata CP_5
tardiva, con la conseguenza che la produzione documentale di parte è stata tempestivamente offerta in giudizio.
3 Ed invero, risulta dagli atti di causa che:
- con decreto del 15.1.2020, è stata inizialmente fissata l'udienza del 23.4.2020, di tal ché il termine utile per la costituzione tempestiva scadeva il 13.4.2020;
- il successivo decreto del 16.4.2020, con cui l'udienza è stata rinviata d'ufficio al 4.11.2020,
è pertanto sopravvenuto quando il termine ex art. 416, co. 1 c.p.c. era già scaduto;
- l' si è costituita invece l'8.5.2020, depositando memoria e documenti. CP_5
Sennonché, come noto, l'art. 83, d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020) ha stabilito che “1.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti … per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio … e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto …”.
Successivamente, l'art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020 (conv. in l. n. 40/2020) ha inoltre stabilito che “
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020 …”.
Ne discende, con riguardo al caso di specie, che il termine a ritroso ex art. 416, co. 1 c.p.c. scadente il 13.4.2020 è rimasto in ogni caso sospeso sino all'11.5.2020 e, a seguito del differimento dell'udienza al 4.11.2020, ha ricominciato a decorrere a ritroso da tale udienza.
Ne deriva in conclusione che la costituzione dell' , intervenuta l'8.5.2020, è senz'altro CP_5 tempestiva rispetto all'udienza del 4.11.2020 e che sono pertanto ammissibili – perché parimenti tempestivamente prodotti – i documenti allegati alla memoria di costituzione, in particolare tutta la documentazione relativa alla cartella di pagamento ed ai successivi atti interruttivi della prescrizione, ivi inclusa la documentazione attestante le relative notifiche, tra cui la relata attinente all'intimazione di pagamento n. 097 2014 490009150 32 000 e l'estratto di ruolo attinente alla cartella di pagamento n. 097 2009 0070963 04 000, dal quale risulta che l'intimazione di pagamento del 2014 è riferibile a quest'ultima cartella di pagamento.
3.2. Ciò posto, deve ritenersi ulteriormente ammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., anche la copia dell'intimazione di pagamento n. 097 2014 490009150 32 000 prodotta dall' nel presente CP_5
grado di giudizio in quanto essa comprova ulteriormente la riferibilità di tale intimazione alla cartella di pagamento n. 097 2009 0070963 04 000, come già risultante dall'estratto di ruolo prodotto in primo grado.
4 La Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito che “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative
"piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. n.
11845/2018).
4. Così individuata la documentazione utile ai fini del decidere, deve riconoscersi dunque che:
- la cartella di pagamento n. 097 2009 0070963 04 000 è stata ritualmente notificata mediante raccomandata A/R ex art. 26, d.P.R. n. 602/1973, in data 16.3.2009 presso la Città del Vaticano, come da avviso di ricevimento che reca espressamente (in alto a destra) il numero della cartella, e come già accertato dal giudice di prime cure, senza che sul punto sia stato utilmente spiegato alcun motivo di appello;
- l'intimazione di pagamento n. 097 2014 490009150 32 000, attinente alla predetta cartella esattoriale, risulta notificata in data 4.2.2014 in Roma, via di Selva Candida 77, ovverosia il medesimo indirizzo presso il quale sono state notificate le successive intimazioni di pagamento, ivi inclusa la n. 097 2019 90416769 49 000, pacificamente ricevuta dal Capitolo;
- l'intimazione pagamento n. 097 2018 90977770 82 000, parimenti attinenti alla cartella esattoriale in questione, risulta ritualmente notificata presso il medesimo indirizzo di Roma, via di
Selva Candida 77, in data 23.11.2018 mediante deposito presso la casa comunale, come già accertato dal giudice di prime cure, senza che sul punto sia stato utilmente spiegato alcun motivo di appello;
- infine, l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90416769 49 000 risulta pacificamente notificata presso il medesimo indirizzo in data 28.11.2019.
Ciò posto, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2014 490009150 32 000 effettuata presso l'indirizzo di Roma, via di Selva Candida n. 77 ed andata a buon fine, deve ritenersi senza dubbio rituale, giacché il Capitolo – gravato della relativa prova contraria – non ha dimostrato che, alla data di notifica del 4.2.2014, tale indirizzo, certamente ad esso riferibile in epoca successiva, non fosse invece corretto.
Ne discende non solo che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata il 16.3.2009 ma anche che il successivo decorso del termine prescrizionale di 5 anni è stato utilmente interrotto il
4.2.2014, quindi il 23.11.2018 e poi di nuovo il 28.11.2019.
5. In conclusione, non potendo essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione articolati dal nel giudizio di primo grado e reiterati nell'appello incidentale condizionato – stante CP_1
5 l'inammissibilità di quest'ultimo –, l'opposizione ad intimazione di pagamento va integralmente respinta giacché la cartella esattoriale, ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, è divenuta inopponibile e la prescrizione quinquennale successiva non è maturata.
La sentenza di primo grado va dunque riformata, con conseguente condanna del alla CP_1
refusione in favore di entrambe le controparti delle spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, respinge l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 097 2019 90416769 49 000;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. condanna il Reverendissimo Capitolo di in alla refusione in favore CP_1 CP_1 delle controparti delle spese di lite del doppio grado, che liquida per ciascuna parte in €
842,50 per il primo grado e in € 962,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 18.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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