Articolo 3 ter della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
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29 ottobre 2003
Art. 3-ter. (( 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. ))
Entrata in vigore il 29 ottobre 2003