Art. 3-ter. (( 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. ))
Articolo 3 ter della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
- Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 3 ter della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Versione
29 ottobre 2003
29 ottobre 2003
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Trieste, decreto 13/06/2025
- Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28199
- Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/1989, n. 4128
- Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1780
- Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 612
- Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 572
- Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 557
- Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5713
- Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 758
- Articolo 792 del Codice civile
- Articolo 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
- Articolo 1 della Legge 15 maggio 1986, n. 190