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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3490/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Parte_1
Brugnoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 6 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 28 novembre 2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio in Parma il 21 aprile 2022, Controparte_1 formulando ulteriori domande riguardanti, in particolare, l'addebito della separazione, l'affidamento
(super esclusivo) delle figlie minorenni e , la loro collocazione prevalente, il Persona_1 Per_2 loro mantenimento, il diritto di beneficiare di un assegno ex art. 156 c.c. e l'emissione di ordini di protezione a tutela propria e della prole. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile ai comportamenti infedeli e violenti tenuti dal marito che la avevano indotta infine, durante l'estate dell'anno 2024, a fare ricorso all'ausilio dei Servizi Sociali e del centro Antiviolenza.
Emesso, in via incidentale, ordine di protezione a salvaguardia della stessa e intervenuto Parte_1 il Pubblico Ministero, all'udienza del 6 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita personalmente la ricorrente la quale ha dato conferma di non voler conciliarsi con il marito.
All'esito della stessa udienza il suo difensore ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, anche riscontrate a livello documentale, delle argomentazioni già illustrate a fondamento del decreto ex artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c. del 14-16 gennaio 2025, della pacifica cessazione del legame di coabitazione tra le parti e delle stesse dichiarazioni di , non vi è dubbio alcuno in ordine Parte_1 all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Parma il 21 aprile 2022 (matrimonio iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune
di Parma al Numero 62, Parte 1, Anno 2022).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma in data 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3490/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Parte_1
Brugnoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 6 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 28 novembre 2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio in Parma il 21 aprile 2022, Controparte_1 formulando ulteriori domande riguardanti, in particolare, l'addebito della separazione, l'affidamento
(super esclusivo) delle figlie minorenni e , la loro collocazione prevalente, il Persona_1 Per_2 loro mantenimento, il diritto di beneficiare di un assegno ex art. 156 c.c. e l'emissione di ordini di protezione a tutela propria e della prole. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile ai comportamenti infedeli e violenti tenuti dal marito che la avevano indotta infine, durante l'estate dell'anno 2024, a fare ricorso all'ausilio dei Servizi Sociali e del centro Antiviolenza.
Emesso, in via incidentale, ordine di protezione a salvaguardia della stessa e intervenuto Parte_1 il Pubblico Ministero, all'udienza del 6 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita personalmente la ricorrente la quale ha dato conferma di non voler conciliarsi con il marito.
All'esito della stessa udienza il suo difensore ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, anche riscontrate a livello documentale, delle argomentazioni già illustrate a fondamento del decreto ex artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c. del 14-16 gennaio 2025, della pacifica cessazione del legame di coabitazione tra le parti e delle stesse dichiarazioni di , non vi è dubbio alcuno in ordine Parte_1 all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Parma il 21 aprile 2022 (matrimonio iscritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune
di Parma al Numero 62, Parte 1, Anno 2022).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma in data 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto