Ordinanza cautelare 12 febbraio 2024
Parere definitivo 28 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
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- 1. Testo Unico Energie rinnovabili: il parere del Consiglio di StatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02721/2025REG.PROV.COLL.
N. 00316/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 337/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 337/2023 il T.A.R. dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di diniego rinnovo del permesso di soggiorno per “lavoro subordinato-attesa occupazione”.
Il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sulla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dei requisiti necessari ai fini del rinnovo del titolo e, in particolare, sull’inottemperanza da parte dello straniero alla richiesta di integrazione istruttoria prodotta dalla Questura di Reggio Emilia, al fine di acquisire lo stato di famiglia e l’iscrizione al Centro per l’impiego.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con Ordinanza n. 489/2024 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025.
2. Nel corso del giudizio di primo grado la pretesa dell’odierno appellante era stata ritenuta da questo Consiglio di Stato assistita da sommaria fondatezza con ordinanza cautelare n. 302/2022, in relazione “all’incidenza dell’epidemia da covid sulla proficua partecipazione al procedimento di rilascio del titolo di soggiorno”.
Il TAR ha invece respinto il ricorso sostenendo:
- che la censura sulla mancata valutazione dei legami familiari è generica;
- quanto “al fatto che il ricorrente fosse regolarmente residente nel territorio italiano da oltre 15 anni, tale circostanza non vale ad inficiare la legittimità del gravato provvedimento”;
- che “privo di fondamento è il rilievo relativo alla impossibilità di produrre la richiesta documentazione a causa della situazione emergenziale derivata dalla pandemia “Covid-19”.
L’appello replica gli argomenti del ricorso di primo grado, criticando la sentenza gravata.
3. In relazione al dedotto profilo della mancata integrazione documentale, centrale ai fini dello scrutinio della pretesa dell’appellante, la Questura ha rilevato che ai fini dell’evasione della pratica mancavano lo stato di famiglia e l’iscrizione al centro per l’impiego (documenti poi prodotti in giudizio), necessari per accertare la sussistenza degli elementi legittimanti il rilascio del provvedimento richiesto.
Il cittadino straniero è in Italia da 15 anni, non ha elementi di pericolosità sociale e lavora regolarmente: ma non ha prodotto i documenti richiesti.
4. Ritiene il Collegio che risulta fondato il ricorso di primo grado nella parte in cui il ricorrente deduce di essere stato impossibilitato a produrre la documentazione in questione a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.
In argomento il primo giudice ha in contrario ritenuto che “ privo di fondamento è il rilievo relativo alla impossibilità di produrre la richiesta documentazione a causa della situazione emergenziale derivata dalla pandemia “Covid-19”. Preliminarmente occorre evidenziare che la richiesta di integrazione documentale è stata comunicata al ricorrente in data 14 febbraio 2020. Come dedotto dall’amministrazione resistente, l’Ufficio Immigrazione della Questura, dopo il periodo di chiusura al pubblico successivo al giorno 11 marzo 2020, ha ripreso la normale attività di sportello a decorrere dal 16 giugno 2020. Il provvedimento di rigetto è stato emesso in data 20 luglio 2021. Parte ricorrente, invero, ha avuto a disposizione un lungo periodo di tempo per poter produrre la richiesta documentazione ”.
5. Va considerato, tuttavia, che le difficoltà hanno riguardato anche gli uffici che avrebbero dovuto rilasciare la documentazione richiesta, e che il ricorrente si sarebbe dovuto procurare.
Si tenga poi presente che si tratta comunque di documentazione in possesso di pubbliche amministrazioni, rispetto alla quale la Questura – che ha direttamente richiesto all’interessato la produzione della documentazione, come si ricava dal provvedimento impugnato - avrebbe potuto fare applicazione delle misure di semplificazione previste dagli artt. 40 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il secondo motivo del ricorso di primo grado (“eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione”), qui riproposto, con cui si deduceva tale circostanza, risulta pertanto essere fondato.
Va infatti ulteriormente considerato, con riguardo alla peculiare e specifica fattispecie oggetto del giudizio (e ferma restando l’autosufficienza degli argomenti fin qui scrutinati), che l’art. 1, comma 2 -bis , della legge n. 241 del 1990 stabilisce che “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.
Tale disposizione – come già affermato dalla giurisprudenza – sul piano delle regole di validità non rileva quale diretto parametro di legittimità del provvedimento nella prospettiva della violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5758/2021), ma positivizza uno dei canoni la deviazione dai quali può dar luogo alla figura dell’eccesso di potere: nel senso che la violazione del parametro della buona fede declinato dal citato art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 si concretizza in un profilo “che costituisce una tipica figura sintomatica di eccesso di potere” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3120/2024).
6. Alle superiori considerazioni consegue che il ricorso in appello è per questa parte fondato e come tale deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento con esso impugnato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO