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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 887/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Nicolò Ettore Zito, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. I coniugi vivranno separati con libertà di ciascuno di fissare ove
Pt preventiva e reciproca comunicazione, il dott.
, eleggerà come proprio domicilio l'indirizzo di Via del Circo Massimo, n. 9, c/o
Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Roma;
2. l'abitazione familiare di cui alla premessa che precede verrà affidata alla madre quale genitore affidatario e, in ragione di ciò, e al fine di
Pt garantire un'abitazione alla propria moglie, il dott. riconosce il diritto di abitazione a vita, in capo alla signora Parte 2
relativamente all'appartamento sito in Roma, alla Via Guerrieri n. 3, di
Pt proprietà dello stesso dott. con l'ulteriore impegno per cui,
nell'ipotesi in cui un giorno dovesse trovarsi nella condizione di dover vendere detto immobile, si impegna sin da ora a cedere diritto di abitazione nei confronti della sig.ra Parte 2 a vita, su altro immobile di sua proprietà in zona ugualmente adeguata e confortevole e dalle dimensioni adeguate per ospitare i figli;
Pt verserà alla sig.ra Parte 2 a titolo di mantenimento e 3. il dott.
sostentamento, quotidiano/mensile, per la famiglia la somma mensile di E. 1.200,00 al mese, da intendersi come somma complessiva a titolo di mantenimento, intesa quale somme totale riferita a tutti i tre membri della famiglia, entro il 20 di ogni mese, con impegno di entrambe le parti a rivedere congiuntamente detti importi nell'ipotesi in cui i figli dovessero decidere di andare a vivere per conto proprio e dovessero o sviluppare una autosufficienza economica o dovessero avere necessità
di un ulteriore sostegno da parte del padre con la precisazione che tutte le spese per gli studi dei figli saranno interamente a carico del padre;
Pt 4. il dott. provvederà alla cura dei figli negli ulteriori modi e nelle condizioni mutualmente decise con la sig. Parte_2
5. le spese straordinarie (mediche, ricreative, sportive) previamente
Pt concordate saranno interamente a carico del dott.
Pt 6. il dott. oltre a quanto sopra indicato, provvederà a versare '
ulteriori E. 500,00 direttamente a ciascun figlio e precisamente alla figlia Persona 1 nella forma di bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, e per il figlio Persona 2 sul c/c intestato alla madre Parte 2 sempre a mezzo bonifico bancario e di quest'ultima somma, una parte, ovvero E. 150,00 verrà versata direttamente sulla carta poste pay prepagata, utilizzata dal figlio [...]
Persona 2 ;
7. tutte le utenze relative alla casa coniugale, ivi compreso il mutuo gravante sulla stessa, unitamente alla donna di servizio, con contratto che prevede 12 ore settimanali di servizio, saranno interamente a
Pt carico del dott. il quale se ne assume l'intera responsabilità in ordine all'esatto adempimento;
8. la sig.ra Parte 2 riconosce che l'immobile sito in Roma Via Lione
n. 8, a lei intestato, con posto auto scoperto è stata acquistata con
Pt e per l'effetto riconosce denaro messo a disposizione dal dott.
allo stesso il diritto di disporne nei modi che riterrà più opportuni, ivi compresa la possibile futura vendita con attribuzione a sé stesso, di tutte le somme ricavate;
Pt 9. il dott. autorizza la signora Parte_2 ad utilizzare il proprio veicolo modello Renault Clio tg.GH930NL per il proprio fabbisogno personale, del pari si impegna a riscattarlo e ad intestarlo successivamente direttamente alla sig.ra Parte_2
Pt si impegna a corrispondere la somma mensile 10. il dott.
corrispondente al mutuo gravante sull'immobile sito in Roma alla via
Lione n. 8 che, come già detto al punto n. 8, la sig.ra Parte 2
riconosce, essere stata comunque acquistata dalla stessa attraverso
Pt somme messe a disposizione dal dott. entro il 1 di ogni mese;
11. circa, infine, il tempo che i coniugi si impegnano a trascorrere col
,ad oggi ancora minorenne, ferma proprio figlio, Persona 2
restando comunque la libera disponibilità delle parti di trovare, di volta in volta, eventuali accordi che vadano bene ad entrambi soprattutto con riferimento ad eventuali organizzazioni settimanali, i coniugi accettano che, per quanto attiene, invece, ai periodi festivi, gli stessi possano trascorrere, con riferimento al periodo natalizio, una settimana a testa a scelta delle parti, di ogni anno;
per quanto attiene alle vacanze estive, le parti accettano di trascorrere col proprio figlio rispettivamente ciascuna, due settimane estive nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, sempre concordata tra le parti in ragione di quelle che saranno le esigenze future del minore;
in ultimo, per quel che attiene le vacanze pasquali le parti accettano di trascorrere una settimana alternata, annualmente, così da permettere al proprio figlio di godere di un periodo di tempo uguale con entrambi i genitori.
I giorni di Natale, infine, saranno, ad anni alterni, così divisi: il giorno
24 dicembre lo trascorrerà con la madre, il giorno 25 dicembre col padre, mentre per le festività di capodanno, il 31 lo trascorrerà col padre ed il 1 con la madre, salvo diverso accordo tra tutte le parti.
Nell'ipotesi in cui la madre dovesse partire, il padre si impegna sin d'ora a prendersi cura dei figli per tutto il tempo che la madre non dovesse essere in città.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse del figlio minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in data 1.7.2007 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte I, atto n. 00979
,
serie 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Così deciso in Roma, 7.1.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino