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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 392/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere onorario Dott. Michele Termine Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 392/2024
promossa in sede di ricorso in appello da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino, Via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'Avv. Stefania Carnovali che la rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, all'Avv. Simona Marrazzo, del Foro di Torino, per procura in atti, Appellante
nei confronti di
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Torino, Corso Inghilterra n. 41 presso lo studio dall'avv. Virginia Iorio, del Foro di Torino, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Cammalleri, del Foro di Torino, per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 79/2024 del 21/02/2024, pubbl. il 27/02/2024, resa nella procedura R.G. n. 1613/2023,
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ i necessari accertamenti ed incombenti di legge ed accertati i fatti esposti, Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto, In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 79/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, Giudice Estensore Dott. Francesco Sirchia, in data 21.02.2024 e pubblicata in data 27 febbraio 2024, ad epilogo del procedimento Reg. Cont. 1613/2023, A) Quanto al capo unico della sentenza impugnata col quale è stata rigettata la domanda di regolamentazione del diritto di visita della NA in favore delle nipoti, previa revoca dello stesso, In via di principalità, DISPORRE che le minori, e , possano trascorrere e Per_1 Persona_2 permanere con la NA paterna, e con la famiglia paterna, mensilmente, con le Parte_1 modalità ritenute più opportune, ferma restando la modalità in atto e dalla riconosciuta, CP_1 ossia per almeno due sabati al mese ma con previsione di almeno un pernottamento, laddove ritenuto opportuno e nell'interesse delle minori;
DISPORRE che le minori, e , possano Per_1 Per_2 trascorrere e permanere con la NA paterna, e con la famiglia paterna, durante le Parte_1 vacanze natalizie, ad anni alterni con la mamma, il giorno di Natale dalle ore 10 del mattino alle ore 22 del medesimo giorno o il giorno di Santo Stefano dalle ore 10 del mattino alle ore 22 del giorno successivo, con le modalità ritenute opportune;
DISPORRE che le minori, e , possano Per_1 Per_2 trascorrere e permanere con la NA paterna, e con la famiglia paterna, durante le Parte_1 vacanze pasquali, ad anni alterni con la mamma, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10 del mattino alle ore 22 del medesimo giorno, con le modalità ritenute opportune;
DISPORRE che le minori, e , possano trascorrere e permanere con la NA paterna, e con Per_1 Per_2 Parte_1 la famiglia paterna, durante le vacanze estive, coincidenti con la chiusura delle scuole, una settimana, previa comunicazione alla mamma del periodo e della località di villeggiatura, entro il mese di maggio di ciascun anno;
In via di subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle conclusioni rassegnate in principalità, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disporre le modalità di visita delle minori alla NA paterna e famiglia paterna, nell'esclusivo interesse delle bambine medesime, volto alla tutela e garanIA del diritto delle minori a mantenere rapporti significativi con la NA paterna ed il ramo genitoriale paterno, disciplinando anche quanto ritenuto di competenza in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive. B) Quanto al capo della sentenza impugnata col quale è stata pronunciata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, previa revoca dello stesso, DISPORRE la compensazione delle spese di lite, anche con riguardo al presente grado di giudizio, per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente ricorso; disporsi la presa in carico delle minori dal Servizio di psicologia- NPI”.
Per l'appellata:
“Contrariis rejectis IN VIA PREGIDIZIALE E/O PRELIMINARE: In via principale:
- dichiarare, per tutti i suesposti motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, in quanto in contrasto con il dettato della riforma in materia di impugnazioni ovvero la manifesta infondatezza dello stesso ex art. 348 bis c.p.c. con le conseguenze di legge in materia di proseguimento del giudizio;
il tutto con vittoria di spese di primo e secondo grado. NEL MERITO
- rigettare, il ricorso in appello proposto, per tutte le motivazioni esposte e dedotte in comparsa, in quanto infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto,
- confermare la sentenza n. 79/2024 emessa in data 21.02.2024 e pubblicata il 27.02.2024 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, nella causa civile R.G. 1613/2023, notificata a mezzo pec il 27.02.2024 e, conseguentemente,
- confermare che le minori possano incontrare la NA paterna con le modalità sinora in atto ossia due sabati al mese, con prelievo ed accompagnamento a carico della famiglia paterna tenendo conto della volontà e dei desiderata di e e soprattutto dei loro impegni scolastici, extra Per_1 Per_2 scolastici, ludici e sportivi. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese di causa e degli onorari di giudizio di primo e secondo grado, oltre CPA sugli importi imponibili e oltre rimborso forfettario di legge 15% ex DM 55/2014, ed oltre successive occorrende tutte.”
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, nell'atto del 08/08/2024 esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta nella sentenza appellata, riguardante la procedura relativa alle minori nata il Persona_3
22/06/2011 a Cirié, e nata a [...] il [...], di Persona_2 CP_1
(il padre delle minori è deceduto nel 2014), aperta ai sensi dell'art. 317-bis
[...]
c.c. su ricorso della NA paterna, GN tra l'altro osservava: Parte_1 che risulta che le minori normalmente trascorrono presso la NA paterna due sabati al mese, indicativamente dalle 11 del mattino sino ad ora di cena, quando vengono riaccompagnate presso l'abitazione della madre;
che la stessa NA paterna ha riferito all'assistente sociale di trovare le nipoti “serene, curate e con un buon andamento scolastico”; che ha quasi tredici anni e, sia all'assistente sociale, sia in udienza al Per_1
Giudice ha riferito chiaramente di non desiderare di incontrare la NA paterna (e i parenti paterni) più di quanto stia attualmente facendo;
che anche rispetto ai pernottamenti presso la NA, ha riferito di non gradirli e di volere Per_1 dormire a casa sua;
che quanto a , la bambina è più piccola, ma non Per_2 emergono elementi tali da ritenere necessaria una regolamentazione del Tribunale nel senso indicato dalla ricorrente;
che sarebbe del tutto controproducente l'imposizione alle minori di incontri e pernottamenti presso la NA paterna ulteriori rispetto a quanto avviene ora e da loro non graditi. Quindi il T.M. respingeva il ricorso della sig.ra e condannava la Parte_1 ricorrente al pagamento delle spese sostenute da controparte che liquidava in applicazione dei valori medi per le cause avanti il Tribunale ridotti ex DM 55/14 in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso in appello ex artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c. depositato in data 28/03/2024, ha proposto tempestiva impugnazione la GN evidenIAndo che essendo venuto a mancare uno dei due Parte_1 genitori, il ruolo della NA paterna è fondamentale anche per dare certezza alla continuità della figura paterna;
che il contegno serbato nel corso di dieci anni dalla GN si sia limitato CP_1 ad acconsentire alle visite del ramo paterno, stabilendo calendari, orari e luoghi che la parte paterna doveva necessariamente osservare;
che nella giurisprudenza tanto nazionale, quanto sovranazionale, i nonni rappresentano per i nipoti “fonte essenIAle di stabilità”; che la convenuta stessa ribadisce più volte l'importanza della frequentazione della famiglia paterna da parte delle figlie;
che la resistente, all'indomani del decesso del NO , padre delle minori, ha Persona_4 comunicato alla famiglia paterna, per il tramite del proprio legale, di non essere tenuta ad accompagnare le figlie presso la NA e ha impedito la continuità e preservazione, per le proprie figlie, di ciò che di fatto avveniva quando il padre era in vita;
rileva l'appellante che se le bambine oggi sono serene è anche per merito della NA paterna e della famiglia paterna che, nonostante le traversie ed il profondo dolore per le improvvise perdite subite (padre delle nipoti, che si è tolto la vita, e nonno paterno), ha ritenuto di privilegiare il benessere, la serenità e il primario interesse delle nipotine alla continuità degli affetti e legami familiari, senza mai creare anche solo l'occasione per attriti o conflitti con la loro madre, adeguandosi ad ogni di lei imposizione, seppur illogica;
che la GN ha CP_1 accordato il permesso alle visite della NA e degli zii e cugini paterni solo nel caso in cui non vi fossero altri impegni di sorta da privilegiare, nonché delegando alla sola parte paterna l'attuazione in concreto del diritto di visita delle minori;
che il carico del prelievo e riaccompagnamento delle bambine è sempre e solo rimasto appannaggio della famiglia paterna;
che la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia previsione, riconoscimento e conseguente regolamentazione del diritto di visita delle minori alla NA/ramo paterno in occasione delle festività tutte (natalizie e pasquali), nonché in occasione del periodo di chiusura delle scuole. Con il secondo motivo di appello, riguardante il capo della sentenza con cui la GN è stata condannata alle spese legali, la medesima deduce che le Pt_1 gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio di primo grado riguardano specifiche circostanze ed aspetti della vicenda decisa, ciò sulla scorta del principio di causalità oggettiva, e che la stessa, infatti, sin dall'indomani del decesso del figlio prima e del coniuge (nonno paterno) poi, ha ritenuto, stante l'inerIA della resistente, di porre in essere un fattivo e concreto contegno volto ad attuare il diritto delle minori a mantenere i legami familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 08/07/2024 si costituiva in giudizio la GN chiedendo, in via di principalità, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di chiarezza e sinteticità e, in subordine, chiedendo alla Corte di tenere in considerazione tale violazione quantomeno con riferimento alle spese di lite;
nel merito, osserva che le motivazioni che impediscono tuttora alle minori di far visita alla NA paterna unitamente allo loro madre hanno radici profonde, ravvisabili nell'atto anticonservativo compiuto, in data 4 luglio 2014, dal NO , padre Persona_4 delle minori, a circa 14 giorni dall'allontanamento dalla casa familiare della GN , trasferimento che, come emerge dalle relazioni dei Servizi, CP_1 quest'ultima si è vista costretta ad attuare per la salvaguardia della di lei incolumità; che la famiglia - ha addossato l'integrale responsabilità di tale Pt_1 Per_2 gesto del loro congiunto alla GN , nella piena consapevolezza della CP_1 gravità dei fatti che l'hanno costretta ad allontanarsi dalla casa familiare;
che la frequenza delle visite alle minori, all'indomani della prematura scomparsa del NO , è stata frutto di faticoso accordo raggiunto tra le parti, con l'ausilio Per_2 dei rispettivi legali e non imposta dalla GN;
che e non CP_1 Per_1 Per_2 hanno mai pernottato presso il ramo paterno e che oggi le ragioni del mancato pernottamento sono di tutta evidenza differenti, prima fra tutte, la volontà in senso difforme delle minori;
che nonostante l'acredine che ella nel corso di questi anni ha subito, e continua ancora a subire, abbia sempre garantito il diritto delle figlie di mantenere e coltivare un rapporto significativo con i nonni e con il ramo paterno;
che la NA paterna persevera nel tentare ad imporre alle nipoti un calendario che le stesse hanno rappresentato di non gradire;
che la richiesta della NA paterna di ottenere un calendario con i medesimi tempi di frequenza generalmente riconosciuti in favore del genitore in regime di affidamento condiviso, non trova avallo in alcuna fonte normativa e/o giurisprudenIAle;
che, nonostante le minori siano orfane di padre, le stesse hanno sempre mantenuto continuità degli affetti con il ramo paterno, recandosi presso l'abitazione della NA paterna sin da quando erano in tenerissima età; che la sig.ra ha sempre comunicato alla NA nonché alla IA , le CP_1 Per_5 gare ed i saggi delle figlie e che NA e IA sono sempre state coinvolte e partecipi a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche delle nipoti;
che le minori allo stato non sono ancora a conoscenza delle cause che hanno determinato la scomparsa del padre;
che la sig.ra ritiene satisfattiva la CP_1 modalità con cui viene garantito il diritto di visita delle nipoti alla NA: due sabati al mese dalle ore 11:00 circa alla sera dopo cena, tenuto conto della volontà ed esigenze delle minori.
In data 11/09/2024 veniva depositato aggiornamento in merito alla situazione personale e familiare delle minori dell'assistente sociale Dott.ssa Persona_6 del CONISA (Valle di Susa | Val Sangone), che così concludeva: “Allo stato attuale, in considerazione dei cambiamenti descritti e dei rapporti presenti tra la famiglia paterna e la madre delle minori, la continuazione della relazione tra le minori e il ramo paterno risulta a rischio. Si ritiene che al momento la calendarizzazione degli incontri non sia strumento utile di per sé a garantire alle minori la continuità degli affetti e dei legami con la famiglia paterna, poiché si ritiene che non si inserirebbe in un clima familiare sufficientemente sereno e disteso. La disponibilità delle parti ad un dialogo che metta al centro i bisogni delle minori rappresenta l'elemento prioritario per creare le condizioni affinché e possano beneficiare dei legami Per_1 Per_2 con la famiglia paterna, attraverso spazi di incontro modulati sulla base delle esigenze evolutive delle stesse”. All'udienza dell'11/09/2024 la Corte rinviava la causa per discussione a successiva udienza, mandando ai servizi sociali competenti Con.I.S.A. Valle di Susa - Valle Sangone di inviare una relazione scritta alla cancelleria della sezione minori e famiglia della Corte entro il 20/12/2024 e previo ascolto di entrambe le minori. In data 20/12/2024, in allegato a missiva del Responsabile Area Minori, Famiglie e Adulti del , veniva depositata Parte_2 relazione sociale di aggiornamento, in pari data, relativa alle minori Per_3
e dell'assistente sociale Dott.ssa che così
[...] Persona_2 Persona_6 concludeva: “Alla luce dell'ascolto delle minori, si conferma che al momento la calendarizzazione degli incontri non sia strumento utile a mantenere il rapporto con la famiglia d'origine paterna, in quanto verrebbe percepito dalle minori come un'imposizione che non ne favorirebbe la continuità. Si ritiene invece che incontri periodici spontanei, compatibili con le esigenze e i desideri delle minori, possano facilitare il mantenimento positivo dei legami affettivi esistenti”. All'udienza del 15/01/2025 le Difese chiedevano termine per il deposito delle note conclusive e la Corte rinviava l'udienza alla data del 12/03/2025 e concedeva termine fino al 12/02/2025 per il deposito delle note conclusive ed al 05/03/2025 per il deposito delle note di replica. In data 12/02/2025 venivano depositate note conclusive nell'interesse dell'appellante e dell'appellata ed in data Parte_1 CP_1
5/03/2025 rispettive note di replica. All'udienza del 12/05/2025, sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
***
Preliminarmente ritenuta l'ammissibilità dell'appello, lo stesso risulta nel merito infondato. Deve osservarsi, invero, che la questione è stata approfondita nella presente sede anche mediante l'acquisizione di due relazioni sociali di aggiornamento (nelle quali si dà atto, su indicazione della Corte, dell'avvenuto ascolto delle minori da parte degli operatori). Orbene, gli esiti di tali accertamenti sono non equivoci e confermano ciò che peraltro risultava già dall'istruttoria effettuata nel primo grado di giudizio, in particolare attraverso l'audizione diretta della minore (sentita all'udienza Per_1 del 18.1.2024), laddove la stessa rappresentava, pur non negando l'affetto per la NA paterna (“Io a mia NA voglio bene”), di non richiedere una frequentazione troppo intensa (“io mi annoio non faccio niente (…) ho tanti impegni e preferisco stare a casa”), ciò sia per la presenza di impegni numerosi scolastici ed extrascolastici sia, in ogni caso, per l'assenza di un particolare interesse e preferendo evitare pernottamenti e periodi di vacanza continuativi. A tali aspetti si è aggiunto, come esplicitamente riportato nelle relazioni sociali disposte nel presente grado (sopra riportate), un significativo fastidio per l'essere stata coinvolta nel presente percorso giudiIArio intrapreso dalla NA paterna (l'audizione davanti al giudice) e per aver avvertito una sorta di tentativo perdurante di “imposizione” (così vissuto dalle minori), da parte della NA, di una più stretta ed intensa calendarizzazione degli incontri. Invero, l'appellante pare richiedere, inopportunamente, come peraltro già rilevato dal Giudice a quo nella sentenza appellata, “una sorta di calendario di visita analogo a quello di solito adottato nelle separazioni coniugali (con previsione di pernottamenti e periodi di vacanza da trascorrere presso i nonni) essendo all'evidenza diversa la posizione del padre rispetto a quella della NA paterna”. Orbene, pur comprendendo il doloroso pregresso che fa da sfondo alla vicenda (l'atto anticonservativo compiuto dal padre delle minori) e il conseguente desiderio della NA paterna di mantenere nelle minori un forte legame con il ramo paterno, in mancanza del padre delle stesse, non può, nell'interesse delle minori, addivenirsi ad una inopportuna sostituzione della figura paterna con la di lui madre attraverso una calendarizzazione delle visite che si richiede analoga a quella di una eventuale separazione tra i coniugi. Merita ricordare l'ultima relazione sociale (20.12.2024), come premesso preceduta dal richiesto ascolto delle minori, laddove vi si riferisce che “sia che Per_2 Per_1 hanno espresso affetto nei confronti della NA paterna, seppur permanga nella maggiore un senso di rabbia verso la famiglia d'origine del padre rispetto alle vicende giudiIArie che hanno richiesto il suo diretto coinvolgimento (…) ad oggi il desiderio delle minori resta quello di incontrare la famiglia paterna senza una cadenza regolare definita a priori. Dal confronto con le stesse, inoltre, emerge che per un buon andamento degli incontri risulta importante che vengano presi in considerazione i loro impegni e che vi sia un clima sereno che non coinvolga le minori nelle questioni “degli adulti””. Alla luce di ciò, come già riferito in narrativa, i Servizi, in tale loro ultima e recente relazione, concludono: “Alla luce dell'ascolto delle minori, si conferma che al momento la calendarizzazione degli incontri non sia strumento utile a mantenere il rapporto con la famiglia d'origine paterna, in quanto verrebbe percepito dalle minori come un'imposizione che non ne favorirebbe la continuità. Si ritiene invece che incontri periodici spontanei, compatibili con le esigenze e i desideri delle minori, possano facilitare il mantenimento positivo dei legami affettivi esistenti”. Tutto ciò evidenIAto, ritiene la Corte che proprio nell'interesse delle minori non sia opportuno procedere ad una analitica calendarizzazione degli incontri delle stesse con la famiglia paterna (in particolare con previsione anche di periodi continuativi di vacanze estive ed invernali), quanto mantenere, la possibilità, come di fatto è avvenuto negli anni, di incontri che si auspica avvengano tramite accordi spontanei tra le parti adulte, tenuto conto del gradimento e degli impegni delle minori e, in difetto, al fine di mantenere comunque un legame con il ramo paterno, tenuto conto anche dell'affetto mai negato da e per la Per_2 Per_1 NA, quantomeno incontri tra le predette e la NA paterna di due giorni al mese, da stabilirsi tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. Deve respingersi, infine la richiesta di presa in carico psicologica delle minori, tenuto conto che non sussistono elementi di criticità nelle stesse, che risultano serene, positive ed attive e che potrebbe, ove non da loro gradita, costituire una ulteriore occasione di risentimento stante il perdurante conflitto tra i soggetti adulti della famiglia.
Deve quindi, previo rigetto dell'appello, confermarsi la sentenza appellata con l'integrazione di cui ad analitico dispositivo che segue.
Ferme le spese del primo grado così come già disposte (confermata la ritenuta piena soccombenza della ricorrente), in ragione della soccombenza devono essere accollate all'appellante anche quelle del presente grado di giudizio, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 3.473,00 (ossia conteggiando, nei valori minimi, € 2.058,00/2 per fase studio, € 1.418,00/2 per fase introduttiva ed € 3470,00/2 per fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c., la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 79/2024 del 21/02/2024, pubbl. il 27/02/2024, resa nella procedura R.G. n. 1613/2023, e, per l'effetto conferma la stessa con la seguente integrazione:
dispone che gli incontri tra le minori e e la NA Persona_3 Persona_2 paterna, sig.ra avvengano tramite accordi spontanei tra le parti Parte_1 adulte (predetta NA paterna e madre della minori, sig.ra ), CP_1 tenuto conto del gradimento e degli impegni delle minori e, in difetto di accordo, dispone incontri tra le predette minori e la NA paterna con frequenza quantomeno di due giorni al mese, con tempi e modalità da stabilirsi tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Condanna la parte appellante, sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra , spese che vengono CP_1 liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 3.473,00 (ossia conteggiando, nei valori minimi, € 2.058,00/2 per fase studio, € 1.418,00/2 per fase introduttiva ed € 3470,00/2 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello