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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 20/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SARESELLA WALTER, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4787/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-7657 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 si doleva dell'avviso di accertamento del Comune di Milano per IMU, anno di imposta 2023, relativo all'immobile di Milano, Indirizzo_1 e relativo box, immobile acquistato ad uso abitazione.
Successivamente, e solo temporaneamente, l'unità immobiliare era stata utilizzata come ufficio a seguito di variazione catastale del 22.2.1986.
Il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune in data 15.5.2017 rilevava che, fra le altre abitazioni presenti al primo piano dell'edificio, anche quello oggetto di causa non veniva più utilizzato come ufficio.
Il ricorrente puntualizzava, dunque, che doveva solamente rettificare e confermare, come mero fatto amministrativo, il precedente censimento catastale, tornado, dalla classe A3, a A10.
La pratica era stata ritardata dalla esistenza di una controversia (inquinamento acustico) con la proprietà sottostante, costituita da un bar, che impediva il normale utilizzo dell'appartamento.
Poiché, ai fini dell'abitabilità, l'appartamento era stato considerato A3, era evidente l'errato accertamento ai fini IMU del Comune di Milano.
A ciò si doveva aggiungere che l'appartamento era inagibile ai fini IMU e ciò comportava una riduzione dell'imposta ex art 8 D.Lgs 504/92 se non addirittura una tassazione non in base alla RC ma sulla base del semplice valore del terreno (Corte Giustizia Lazio sent. N. 550/7/2025).
Riferiva che, finalmente, era in corso il cambio di destinazione.
Segnalava che il box doveva essere considerato pertinenza dell'abitazione.
Proponeva una ricostruzione del dovuto (euro 187,18) sulla base delle sue allegazioni.
In data 16.12.2025 il ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo le proprie ragioni
Il 23.12.2025 si costituiva il Comune di Milano il quale ribadiva anch'esso le proprie ragioni. In particolare insisteva nell'evidenziare che il ricorrente non aveva mai presentato alcuna documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile. Quanto poi alla pertinenzialità del box ne contestava la sussistenza, anche tenuto conto che pertinenziale figurava un altro box.
Orbene, alla luce di siffatte difese, considera questa Corte di Giustizia, in composizione monocratica che le allegazioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento in quanto il regime amministrativo attuale dell'immobile “de quo” è A3, ed alla rendita catastale riferita a questa categoria il Comune si è correttamente attenuto. Diversamente si potrà pretendere quando, all'esito di cambio di destinazione, se e quando intervenuta, l'immobile tornasse ad essere censito A10.
Né si può accedere alla considerazione per cui vi è diritto alla riduzione per inagibilità dell'immobile, in quanto la semplice sussistenza di un contenzioso per immissioni rumorose da parte di un vicino non costituisce causa di inagibilità ex invocato art 8 D.Lgs. 504/92. Ne consegue in rigetto del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione del petitum.
La Corte, in composizione monocratica,
P.Q.M.
Il Giudice, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SARESELLA WALTER, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4787/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-7657 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 si doleva dell'avviso di accertamento del Comune di Milano per IMU, anno di imposta 2023, relativo all'immobile di Milano, Indirizzo_1 e relativo box, immobile acquistato ad uso abitazione.
Successivamente, e solo temporaneamente, l'unità immobiliare era stata utilizzata come ufficio a seguito di variazione catastale del 22.2.1986.
Il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune in data 15.5.2017 rilevava che, fra le altre abitazioni presenti al primo piano dell'edificio, anche quello oggetto di causa non veniva più utilizzato come ufficio.
Il ricorrente puntualizzava, dunque, che doveva solamente rettificare e confermare, come mero fatto amministrativo, il precedente censimento catastale, tornado, dalla classe A3, a A10.
La pratica era stata ritardata dalla esistenza di una controversia (inquinamento acustico) con la proprietà sottostante, costituita da un bar, che impediva il normale utilizzo dell'appartamento.
Poiché, ai fini dell'abitabilità, l'appartamento era stato considerato A3, era evidente l'errato accertamento ai fini IMU del Comune di Milano.
A ciò si doveva aggiungere che l'appartamento era inagibile ai fini IMU e ciò comportava una riduzione dell'imposta ex art 8 D.Lgs 504/92 se non addirittura una tassazione non in base alla RC ma sulla base del semplice valore del terreno (Corte Giustizia Lazio sent. N. 550/7/2025).
Riferiva che, finalmente, era in corso il cambio di destinazione.
Segnalava che il box doveva essere considerato pertinenza dell'abitazione.
Proponeva una ricostruzione del dovuto (euro 187,18) sulla base delle sue allegazioni.
In data 16.12.2025 il ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo le proprie ragioni
Il 23.12.2025 si costituiva il Comune di Milano il quale ribadiva anch'esso le proprie ragioni. In particolare insisteva nell'evidenziare che il ricorrente non aveva mai presentato alcuna documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile. Quanto poi alla pertinenzialità del box ne contestava la sussistenza, anche tenuto conto che pertinenziale figurava un altro box.
Orbene, alla luce di siffatte difese, considera questa Corte di Giustizia, in composizione monocratica che le allegazioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento in quanto il regime amministrativo attuale dell'immobile “de quo” è A3, ed alla rendita catastale riferita a questa categoria il Comune si è correttamente attenuto. Diversamente si potrà pretendere quando, all'esito di cambio di destinazione, se e quando intervenuta, l'immobile tornasse ad essere censito A10.
Né si può accedere alla considerazione per cui vi è diritto alla riduzione per inagibilità dell'immobile, in quanto la semplice sussistenza di un contenzioso per immissioni rumorose da parte di un vicino non costituisce causa di inagibilità ex invocato art 8 D.Lgs. 504/92. Ne consegue in rigetto del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione del petitum.
La Corte, in composizione monocratica,
P.Q.M.
Il Giudice, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.