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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2480 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Mercato S. Severino (Sa) alla Via Campo Sportivo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Fiorello Azzolino, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
L' , in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ;), presso cui, ope legis, domicilia in P.IVA_1
, al C.so Vittorio Emanuele, 58 CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da udienza del 02.07.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza nn. 256/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Mercato S. Severino in data 19.02.2019, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di infrazione n. 744792826, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 145, commi 1- 10, C.d.S.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la condotta sanzionata a suo carico.
Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, compreso il capo relativo alle spese di lite, e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente.
1 Instaurato il contraddittorio, regolarmente si è costituita in giudizio la (rimasta contumace Controparte_2 in primo grado), contestando il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 02.07.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò premesso, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Merita accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione ascritta nei suoi confronti nel verbale impugnato.
In particolare, all'appellante è stata addebitata la violazione dell'obbligo di prudenza prescritto dall'art. 145 CdS
e ciò a seguito di un sinistro occorso in data 12.11.2018, alle ore 00.30 circa, in Fisciano, all'intersezione tra via
Consortile e via Mandrizzo. Più nello specifico, l'impatto è avvenuto tra il motociclo di proprietà del ed Pt_1 un'autovettura che, per come accertato dal verbale medesimo, non aveva accordato la dovuta precedenza imposta dal segnale di STOP ivi presente. Di conseguenza, per quanto è dato apprendere dalla relazione di servizio allegata, al conducente dell'autovettura è stata contestata la relativa infrazione e nel contempo all'odierno appellante la generica violazione dell'obbligo di prudenza imposto dall'art. 145 CdS;
tanto si evince in maniera cristallina dalla lettura del verbale impugnato, ove i carabinieri accertatori hanno appunto contestato
“…non usava la massima prudenza al fine di evitare l'incidente…”
Ora, l'appellante, già in primo grado, ha contestato quanto affermato dai verbalizzanti evidenziando che non sono state indicate le ragioni in fatto o diritto che hanno spinto gli agenti a ritenere sussistente a suo carico tale deficit di prudenza, soprattutto in considerazione del fatto che il sinistro era stato causato dal mancato rispetto del segnale di STOP da parte dell'altro veicolo scontrista e sottolineando ancora come i Carabinieri siano accorsi sui luoghi solo dopo che lo scontro si era già consumato, dunque non assistendo direttamente allo stesso.
2 A fronte di tali censure, il GdP ha ritenuto dimostrata la condotta sanzionata, ritenendo le censure mosse dall'opponente in primo grado non idonee a scalfire quanto attestato dai PP.UU.
Questa motivazione è stata fatta oggetto di specifico motivo d'appello da parte di che ha Parte_1 richiamato la consolidata giurisprudenza in materia onere della prova e limiti e condizioni affinché il verbale, pur proveniente da PU, possa avere piena prova dei fatti in esso inclusi.
Ciò chiarito, pare opportuno innanzitutto ribadire la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di impugnazione a sanzione amministrativa: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la sussistenza dell'illecito.
Quanto poi all'efficacia probatoria del verbale di contestazione, è opinione assolutamente pacifica quella per cui quest'ultimo seppur redatto da P.U. non gode di fede privilegiata tout court ma la “prova fino a querela di falso”
è limitata alle sole circostanze che il Pubblico Ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza o comunque abbia direttamente percepito. La restante parte del verbale ha efficacia probatoria semplice, come tale liberamente contestabile dall'interessato secondo il ricordato riparto dell'onus probandi.
Facendo dunque corretta applicazione di tali principi di diritto, è evidente che la decisione del GdP non è condivisibile.
Gli agenti verbalizzanti hanno incartato nel verbale impugnato semplicemente che il : “…non usava la Pt_1 massima prudenza al fine di evitare l'incidente…” Nulla è stato specificato quanto alla condotta materialmente da questi tenuta, né poteva essere altrimenti dato che gli stessi non erano presenti al momento dello scontro;
né hanno chiarito da quali elementi essi avevano tratto tale conclusione.
Non v'è chi non veda che tale motivazione è assolutamente inidonea a fondare l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Ad ogni buon conto, anche ove si volesse considerare la relazione di servizio redatta dai Carabinieri, che ovviamente non è parte del verbale impugnato, la stessa nemmeno può essere considerata idonea secondo il rigoroso principio di onere della prova di cui si è detto.
A differenza di quanto argomentato dalla Prefettura di infatti, il semplice fatto che non furono rinvenuti CP_1 segni di frenata e che il motociclo attoreo abbia “scarrocciato” per alcuni metri non sono circostanze che da sole possono dimostrare una mancanza di prudenza a suo carico. Non va infatti obliterato che, per come pur
3 accertato nella relazione de qua, l'impatto è avvenuto perché l'altro conducente scontrista non si è arrestato al segnale di STOP, impattando il motociclo che attraversava l'intersezione. Se ciò è vero e non oggetto di prova contraria, il fatto che non ci siano stati segni di frenata e la distanza percorsa dallo scooter dopo l'impatto potrebbero anche essere stati determinati dalla repentinità dell'impatto stesso. in altre parole, in assenza di ulteriori riscontri tecnici, non è possibile, a parere di chi scrive, attribuire una certa ed univoca valenza probatoria a tali due elementi.
Valga la pena precisare poi che sotto questo specifico profilo il verbale non può assolutamente ritenersi assistito da fede privilegiata.
Tale essendo il quadro istruttorio, l'appello non può che essere accolto ed in riforma integrale della sentenza n.
256/2019 del Giudice di Pace di Mercato S. Severino, emessa in data 19.02.2019, il verbale n. 744792826/S va annullato.
Ogni ulteriore motivo è assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata annulla il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 744792826; elevato in danno di;
Parte_1
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 300,00 Parte_1 per competenze ed euro 43,00 per spese, oltre accessori come per legge;
con attribuzione;
- Condanna la – in persona del legale rappresentante pro tempore- al pagamento Controparte_2 delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 550,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge, co attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2480 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Mercato S. Severino (Sa) alla Via Campo Sportivo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Fiorello Azzolino, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
L' , in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ;), presso cui, ope legis, domicilia in P.IVA_1
, al C.so Vittorio Emanuele, 58 CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da udienza del 02.07.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza nn. 256/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Mercato S. Severino in data 19.02.2019, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di infrazione n. 744792826, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 145, commi 1- 10, C.d.S.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la condotta sanzionata a suo carico.
Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, compreso il capo relativo alle spese di lite, e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente.
1 Instaurato il contraddittorio, regolarmente si è costituita in giudizio la (rimasta contumace Controparte_2 in primo grado), contestando il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 02.07.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò premesso, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Merita accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione ascritta nei suoi confronti nel verbale impugnato.
In particolare, all'appellante è stata addebitata la violazione dell'obbligo di prudenza prescritto dall'art. 145 CdS
e ciò a seguito di un sinistro occorso in data 12.11.2018, alle ore 00.30 circa, in Fisciano, all'intersezione tra via
Consortile e via Mandrizzo. Più nello specifico, l'impatto è avvenuto tra il motociclo di proprietà del ed Pt_1 un'autovettura che, per come accertato dal verbale medesimo, non aveva accordato la dovuta precedenza imposta dal segnale di STOP ivi presente. Di conseguenza, per quanto è dato apprendere dalla relazione di servizio allegata, al conducente dell'autovettura è stata contestata la relativa infrazione e nel contempo all'odierno appellante la generica violazione dell'obbligo di prudenza imposto dall'art. 145 CdS;
tanto si evince in maniera cristallina dalla lettura del verbale impugnato, ove i carabinieri accertatori hanno appunto contestato
“…non usava la massima prudenza al fine di evitare l'incidente…”
Ora, l'appellante, già in primo grado, ha contestato quanto affermato dai verbalizzanti evidenziando che non sono state indicate le ragioni in fatto o diritto che hanno spinto gli agenti a ritenere sussistente a suo carico tale deficit di prudenza, soprattutto in considerazione del fatto che il sinistro era stato causato dal mancato rispetto del segnale di STOP da parte dell'altro veicolo scontrista e sottolineando ancora come i Carabinieri siano accorsi sui luoghi solo dopo che lo scontro si era già consumato, dunque non assistendo direttamente allo stesso.
2 A fronte di tali censure, il GdP ha ritenuto dimostrata la condotta sanzionata, ritenendo le censure mosse dall'opponente in primo grado non idonee a scalfire quanto attestato dai PP.UU.
Questa motivazione è stata fatta oggetto di specifico motivo d'appello da parte di che ha Parte_1 richiamato la consolidata giurisprudenza in materia onere della prova e limiti e condizioni affinché il verbale, pur proveniente da PU, possa avere piena prova dei fatti in esso inclusi.
Ciò chiarito, pare opportuno innanzitutto ribadire la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di impugnazione a sanzione amministrativa: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la sussistenza dell'illecito.
Quanto poi all'efficacia probatoria del verbale di contestazione, è opinione assolutamente pacifica quella per cui quest'ultimo seppur redatto da P.U. non gode di fede privilegiata tout court ma la “prova fino a querela di falso”
è limitata alle sole circostanze che il Pubblico Ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza o comunque abbia direttamente percepito. La restante parte del verbale ha efficacia probatoria semplice, come tale liberamente contestabile dall'interessato secondo il ricordato riparto dell'onus probandi.
Facendo dunque corretta applicazione di tali principi di diritto, è evidente che la decisione del GdP non è condivisibile.
Gli agenti verbalizzanti hanno incartato nel verbale impugnato semplicemente che il : “…non usava la Pt_1 massima prudenza al fine di evitare l'incidente…” Nulla è stato specificato quanto alla condotta materialmente da questi tenuta, né poteva essere altrimenti dato che gli stessi non erano presenti al momento dello scontro;
né hanno chiarito da quali elementi essi avevano tratto tale conclusione.
Non v'è chi non veda che tale motivazione è assolutamente inidonea a fondare l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Ad ogni buon conto, anche ove si volesse considerare la relazione di servizio redatta dai Carabinieri, che ovviamente non è parte del verbale impugnato, la stessa nemmeno può essere considerata idonea secondo il rigoroso principio di onere della prova di cui si è detto.
A differenza di quanto argomentato dalla Prefettura di infatti, il semplice fatto che non furono rinvenuti CP_1 segni di frenata e che il motociclo attoreo abbia “scarrocciato” per alcuni metri non sono circostanze che da sole possono dimostrare una mancanza di prudenza a suo carico. Non va infatti obliterato che, per come pur
3 accertato nella relazione de qua, l'impatto è avvenuto perché l'altro conducente scontrista non si è arrestato al segnale di STOP, impattando il motociclo che attraversava l'intersezione. Se ciò è vero e non oggetto di prova contraria, il fatto che non ci siano stati segni di frenata e la distanza percorsa dallo scooter dopo l'impatto potrebbero anche essere stati determinati dalla repentinità dell'impatto stesso. in altre parole, in assenza di ulteriori riscontri tecnici, non è possibile, a parere di chi scrive, attribuire una certa ed univoca valenza probatoria a tali due elementi.
Valga la pena precisare poi che sotto questo specifico profilo il verbale non può assolutamente ritenersi assistito da fede privilegiata.
Tale essendo il quadro istruttorio, l'appello non può che essere accolto ed in riforma integrale della sentenza n.
256/2019 del Giudice di Pace di Mercato S. Severino, emessa in data 19.02.2019, il verbale n. 744792826/S va annullato.
Ogni ulteriore motivo è assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata annulla il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. 744792826; elevato in danno di;
Parte_1
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 300,00 Parte_1 per competenze ed euro 43,00 per spese, oltre accessori come per legge;
con attribuzione;
- Condanna la – in persona del legale rappresentante pro tempore- al pagamento Controparte_2 delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 550,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge, co attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02.07.2025
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