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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/10/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1640/2023 tra con l'Avv. AN ES Aliano Parte_1
Ricorrente
e con i funzionari dell'Ente Controparte_1
Resistente
Oggi 27 ottobre 2025 il Giudice Onorario di Tribunale
visti gli atti;
visto, l'art. 127-ter c.p.c.; visto il proprio precedente provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa;
considerato che
la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisone ex art. 429 c.p.c; viste le memorie di udienza depositate dalle parti;
P.Q.M.
Alle ore 17,15 procede al deposito della sentenza ex art. 429 c.p.c., completa di motivazione, previa sua redazione, come di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO AM
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. LO AM, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1640/2023 R.G. promossa da:
, con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 42, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
AN ES Aliano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma Piazza di S.
Silvestro n. 8 presso lo studio legale Lawyers Avvocati, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso – comunicazioni: fax 085.4213528 ed all'indirizzo di posta certificata
Email_1
- ricorrenti
contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore, Ing. Dirigente dell , domiciliato Controparte_3 Controparte_4 presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata e difesa in udienza, Controparte_1 ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011, dai funzionari dell'Ente
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… 2. Accertare la nullità/annullabilità dell'ordinanza - ingiunzione n. 74 del 31 gennaio 2023 e del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/ 2022 - 412 - 01 del 28/04/2022 e di ogni ulteriore atto dipendente o connesso, per le ragioni esposte in premessa
Con condanna alle spese di lite.”.
pagina 2 di 13 Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e, per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368, liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, del
7 marzo 2023, la società ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Parte_1
Ingiunzione n. 74 del 31/01/2023, notificata il 6/2/2023, emanata dall Controparte_1
, con la quale si ingiungeva il pagamento alla ricorrente di € 1.400,00,
[...] oltre spese di notifica, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito,
l'annullamento o la dichiarazione di nullità, unitamente al presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2022-412-01 del 28/04/2022.
Di seguito la violazione contestata, come riprodotta nell'O.I. opposta:
1) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, d. Igs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma
1 de d. Igs. 19 dicembre 2002 n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettera a) e b) 1.183/2010- Lettera di assunzione al lavoratore-collocamento ordinario - per non aver consegnato ai lavoratori (Assisi. 03/07/1992), (Assisi, CP_5 Persona_1
04/12/1990), RS MA (Roma, 17/01/1993), BI (AS Umbra. 07/11/1976) Parte_2 una lettera di assunzione con nella quale fosse evidenziato il mutamento di titolarità del rapporto lavorativo ai sensi dell'art. 2112 c.c. (sanzione amministrativa da euro 250 a euro
1500 per ogni lavoratore interessato ex 19 comma 2 D. Lgs. 276/03);
2) Art. 4 bis, comma 5, d. Igs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 de d. Igs. 19 dicembre 2002 n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettera a) e b)
1.183/2010 - comunicazione di variazione del rapporto di lavoro - per aver omesso di comunicare con riferimento ai lavoratori (Assisi, 03/07/1992), CP_5 Persona_1
(Assisi. 04/12/1990), (Roma, 17/01/1993), BI (AS Umbra. Parte_3 Parte_2
07/11/1976) al competente Centro per l'impiego il c.d. "Vardatori" nei termini di legge a seguito del mutamento di titolarità del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. (sanzione
pagina 3 di 13 amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato ex 19 comma 3 D. Lgs.
276/03);
Deduceva la società ricorrente l'irritualità e l'inammissibilità del verbale di accertamento, poiché nel verbale non erano stati riportati esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.
Lamentava inoltre la lesione del diritto al contraddittorio, non avendo avuto la possibilità di partecipare attivamente alle varie fasi dell'accertamento e perché non era stata peraltro rilasciata all'opponente copia delle dichiarazioni spontanee dei lavoratori sentiti.
Quanto al merito deduceva infine l'insussistenza delle violazioni contestate, perché non era stata posta in essere alcuna inosservanza dell'art. 2112 c.c..
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di ricorso la parte opponente deduce la nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004, dovendo il verbale contenere "
… gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati".
Il motivo è infondato
Il verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2022-412-01 del 28/04/2022I, in atti, contiene un'ampia sezione dedicata agli “Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova” ed in dettaglio fa espresso riferimento alle circostanze che hanno portato alla formalizzazione della contestazione, alle norme violate ed alla documentazione esaminata.
Peraltro, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento pagina 4 di 13 dell'Ordinanza Ingiunzione: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
L'obbligo motivazionale assolve dunque, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti, tenendo presente che la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge
689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della contestazione e delle somme richieste.
Quanto poi alla violazione del diritto al contraddittorio, che avrebbe impedito alla ricorrente di partecipare attivamente alla fase di accertamento al fine di esporre le proprie ragioni, in particolare perché non le era stata rilasciata la copia delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori in corso di accertamento, deve rilevarsi in primo luogo che all'azienda e, per essa, al viceresponsabile della struttura, è stato consegnato, tra gli altri, il verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di documentazione, successivamente integrata, cui seguiva peraltro sia una memoria della medesima società, con la quale forniva chiarimenti sulle vicende aziendali pregresse, nonché l'invio degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 con richiesta di audizione, evasa il 10/11/2022.
pagina 5 di 13 Difficile dunque sostenere la mancata partecipazione della società alle fasi dell'accertamento.
Con riferimento, poi, alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori di cui controparte lamenta di non averne ottenuto copia, deve rilevarsi, con la difesa resistente, che in atti non è stata prodotta alcuna richiesta avanzata in tal senso dalla parte ricorrente.
Condivisibile è peraltro la prospettazione della medesima parte resistente, che, tra le altre cose, richiama la Circolare ministeriale n. 43/2013, di particolare interesse sulla specifica questione, per la quale è legittimo, per le Direzioni territoriali del Lavoro, sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese in fase di accertamento ispettivo.
Si richiama inoltre l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato: “È vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n.
5) ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs.
n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”. Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette
l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime”), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è
pagina 6 di 13 tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria.” Consiglio di Stato Sentenza n. 736/09 del 9 febbraio 2009.
Dunque, l'Amministrazione convenuta non era obbligata a fornire spontaneamente alla parte ricorrente le copie delle dichiarazioni dei lavoratori, gravando l'onere della espressa richiesta in capo a colui che ne ha necessità, da inoltrarsi necessariamente con richiesta di accesso agli atti del procedimento ispettivo ai sensi della L. 241/90.
Del resto, ove tali copie fossero state richieste, la parte avrebbe dovuto indicare espressamente le ragioni dell'acquisizione, per consentire alla controparte di valutare tale possibilità, non sussistendo una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione detenuta dalla P.A..
Quanto al merito della vicenda, va detto che la resistente Amministrazione ha basato il proprio accertamento presupponendo una “cessione d'azienda” pur in assenza di atti formali di cessione.
Deduce tuttavia la parte ricorrente che non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo imposto dall'art. 2112 c.c. in quanto: “ ... il datore di lavoro, con scelta insindacabile nella sua discrezionalità in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, può procedere alla chiusura di un reparto e/o punto vendita, come accaduto nel caso di specie per la società
Immobiliare AS S.r.l., … le compagini societarie delle due società - Immobiliare AS
S.r.l. e - sono diverse, peraltro con rappresentanti legali diversi. Nulla ostacola Parte_1 la comune presenza di un socio in entrambe poiché la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione di fattori produttivi, ergo alle singole società a tal uopo costituite. Stando al dato letterale della norma, l'art. 2112 c.c. dispone che nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengono trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore stesso che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. Il caso di specie, tuttavia, difetta dei requisiti fondamentali propri dell'istituto in esame: non c'è stato alcun contratto di cessione d'azienda né tantomeno licenziamenti.”.
pagina 7 di 13 Aggiunge inoltre la parte che non risponde la vero che i dipendenti già inforza con la
Immobiliare AS S.r.l, siano stati indotti a dimettersi, come dagli stessi dichiarato al momento della convalida presso gli uffici dell' , al fine di essere assunti dalla CP_1
società che opera nel medesimo punto vendita ed utilizzando la stessa Parte_1 insegna della cedente, essendo le dimissioni frutto di una decisione volontaria del lavoratore e, peraltro la legge 183/2010 ha introdotto per la prima volta termini di decadenza, di 60 giorni dalla data del trasferimento o della cessione d'azienda per l'eventuale l'impugnazione della cessione del contratto.
Ciò detto, osserva questo giudicante, con riferimento alla inesistenza di un contratto di cessione d'azienda ed alla circostanza che i lavoratori non sono stati licenziati poiché avrebbero liberamente rassegnato le dimissioni, che non necessariamente la violazione dell'art. 2112 del codice civile presuppone la presenza di un contratto di cessione, potendosi in linea teorica ipotizzare una cessione “occulta” dell'azienda medesima con contestuale induzione dei lavoratori a dimettersi.
Inoltre, deve rilevarsi che i lavoratori hanno tutti avanzato rivendicazioni nei confronti della
Immobiliare Basti S.r.l. che si sono concluse con altrettanti verbali di Conciliazione sindacale.
Se, come afferma la parte ricorrente, tali lavoratori si fossero spontaneamente licenziati non avrebbero avuto motivo di contestare le “modalità di risoluzione” del contratto di lavoro precedente, come si apprende dai verbali di conciliazione versati in atti (pur tardivamente) il
3 ottobre 2025 dalla società ricorrente.
Del resto, la nozione di trasferimento fornita dal Codice, proprio perché volta a garantire la tutela dei lavoratori interessati dal trasferimento di azienda è stata concepita nel modo più ampio possibile: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.” Art. 2112, comma 5, c.c..
pagina 8 di 13 Ciò non significa dunque che la cessione d'azienda, nonostante il dato testuale dell'articolo che precede, non possa essere occulta e che non possa essere provata altrimenti in caso di mancanza di un contratto di cessione: “3.3. secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249, in motivazione, sub p.to 15.1), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione
Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998,
98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria"
(art. 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE, è l'individuazione della circostanza che
l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663, in motivazione, sub p.to 5.4.);
3.4. la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, non vincolata ad alcuna particolare forma, incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112
c.c., quale eccezione al principio del necessario consenso del lavoratore creditore ceduto: in particolare, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d' azienda (Cass. 6 marzo 2015, n. 4601); mentre i limiti alla prova testimoniale, desumibili dall'art. 2556, primo comma c.c. (in forza del quale i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda debbono essere provati per iscritto), operano solo quando sia dedotto, come fonte di obblighi, direttamente e specificamente il contratto e la parte chieda in giudizio
l'accertamento o l'adempimento del suo credito (Cass. 22 marzo 2005, n. 6191; Cass. 18 febbraio 2022, n. 5320, in termini in vicenda analoga nella stessa procedura concorsuale) e quindi tra le parti contraenti;
” Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n. 33814 del 2022.
Gli accertatori, all'esito dell'accertamento, avevano del resto ritenuto che i lavoratori CP_5
, , e erano stati indotti a rassegnare le
[...] Persona_1 Parte_3 Persona_2
pagina 9 di 13 dimissioni dalla Immobiliare AS srl per poi essere riassunti dalla società Parte_1 basandosi in primo luogo sulle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori.
Inoltre, era stato accertato che le condizioni di lavoro sia nella precedente gestione che nella successiva erano rimaste invariate ed espletate, senza soluzione di continuità
(addirittura i lavoratori indossavano le stesse divise di lavoro), presso la medesima sede di lavoro.
Il sig. , già Amministratore Unico dell'Immobiliare AS srl, possedeva del resto CP_6 anche quote societarie della nella misura del 90%, ed era stato inoltre Parte_1
Amministratore Unico della AS srl, società, proprietaria dell'attività, che a sua volta era stata costituita a seguito di “progetto di scissione” della Immobiliare AS srl, come emerge dalle visure camerali delle tre società in atti, mentre la , a decorrere dal 16 Parte_1 dicembre 2021, risulta quale cessionaria di un contratto di Affitto/comodato ceduto dalla società AS S.r.l.. (all. 13c parte resistente).
Nella sostanza l'attività commerciale espletata in origine dalla Immobiliare AS srl, era stata traferita, per il tramite della società AS srl, alla società nel modo appena Parte_1 indicato, unitamente al personale dipendente, passato direttamente dalla Immobiliare
AS srl alla . Parte_1
Quanto precede ha peraltro trovato conferma nel corso dell'istruttoria.
La lavoratrice ebbe a dichiarare a suo tempo agli accertatori di non essere Persona_2 stata preventivamente informata del cambio di datore di lavoro (da Immobiliare AS a
), se non il giorno prima. Parte_1
Inoltre, affermava che la datrice di lavoro le aveva richiesto di presentare le dimissioni al fine di essere assunta dalla ricorrente, dalla quale era stata poi riassunta il giorno successivo senza alcuna soluzione di continuità e presso la quale aveva continuato a svolgere le stesse mansioni.
Sentita poi in qualità di teste confermava integralmente le dichiarazioni che precedono.
Allo stesso modo la lavoratrice onfermava in udienza le dichiarazioni rese Persona_1 in fase di accertamento ed, in sintesi, che il responsabile del punto vendita le aveva comunicato telefonicamente che si sarebbe dovuta presentare all del lavoro CP_1 per “convalidare” le dimissioni, oltre a reiterare la procedura della maternità anticipata in tempi veloci, poiché l''azienda aveva deciso di cambiare ragione sociale, cosicché
pagina 10 di 13 avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni con la ditta precedente per poi essere riassunta dalla . Parte_1
Aggiungeva che il responsabile del punto vendita aveva comunicato le stesse disposizioni anche agli altri colleghi.
Le due dichiarazioni che precedono, confermate in udienza, dimostrano dunque che ai lavoratori interessati non erano state garantite le tutele di cui all'art. 2112 c.c., nonostante l'intervenuto passaggio da una società all'altra senza alcuna variazione della prestazione lavorativa.
A queste dichiarazioni si aggiunge quella di un ulteriore collega, , il quale, Testimone_1 rispondendo agli accertatori che gli chiedevano se fosse a conoscenza della “nuova gestione” societaria rispondeva: “Ci è stato consegnato direttamente il nuovo contratto di lavoro, ne ho avuto notizia solo tre giorni prima senza che ci fosse data alcuna informazione.”
Appare dunque evidente, dalle dichiarazioni che precedono, che i lavoratori sono stati indotti a rassegnare le dimissioni al fine di essere riassunti presso la con rinuncia Parte_1 alle garanzie previste dall'art. 2112 c.c., essendo stati nuovamente assunti anziché transitare nella nuova azienda in virtù di un formale trasferimento.
Dette dichiarazioni smentiscono inoltre le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, dott. commercialista della ricorrente, che aveva partecipato alla conciliazione Testimone_2 per conto della ricorrente e sig.ra sindacalista UGL nel ruolo di conciliatore, Testimone_3 quando hanno affermato che le dimissioni dei lavoratori erano state rese autonomamente, con l'ausilio del conciliatore e senza interferenze da parte Immobiliare AS s.r.l..
Ciò, non tanto perché i testi abbiano affermato il falso, quanto piuttosto perché non potevano sapere, aldilà della fase di conciliazione, gli antefatti che avevano portato i lavoratori a dimettersi e, del resto, le medesime dichiarazioni testimoniali, pur ammesse da questo giudicante, sono caratterizzate da un forte contenuto valutativo.
Come già detto, la circostanza che le dimissioni non fossero spontanee, oltre ad essere ampiamente dimostrata dalle dichiarazioni dei lavoratori, è ancor meglio dimostrata dal verbale di conciliazione versato in atti dalla parte ricorrente, dal quale traspare comunque che l'oggetto della conciliazione, oltre ad essere riferito alle rivendicazioni di natura economica era anche riferito alla conclusione del precedente rapporto lavorativo: “Tra le parti sono insorte reciproche contestazioni in ordine al rapporto di lavoro ed alla sua modalità di risoluzione …”. pagina 11 di 13 Del resto, la stessa teste di parte ricorrente, avendo svolto la funzione di Testimone_3 conciliatore per tre della quattro controversie, non avrebbe potuto rispondere in maniera diversa da quanto emerge dal verbale di conciliazione, dovendosi ribadire anche in questo caso la mancanza della diretta acquisizione di notizia relative agli antefatti che avevano portato i lavoratori a dimettersi ed il contenuto valutativo della domanda che le era stata posta.
Nessuno dei due testi era infatti presente al momento in cui il responsabile del punto vendita aveva manifestato ai lavoratori la necessità di rassegnare le dimissioni al fine di essere riassunti da altra azienda e del resto gli accordi conciliativi del giugno/agosto 2022 sono successivi all'emanazione del verbale conclusivo degli accertamenti.
Inoltre, come eccepisce la resistente Amministrazione, la diretta applicazione dell'art. 2112
c.c., presuppone che il trasferimento del personale avviene ope legis, cosicché il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il carattere necessitato del passaggio: “Nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto - quanto al personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, con trasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cui effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suo carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispetto della garanzia di continuità occupazionale del personale trasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 fa rinvio.” Cass. Civ. Sez. L., Ordinanza n. 32773 del 16/12/2024.
In conclusione, debbono ritenersi confermate le violazioni accertate, dovendosi ritenere che
è stato posto in essere un trasferimento d'azienda “occulto” e che pertanto non sono stati rispettate le garanzie apprestata ai lavoratori dall'art. 2112 c.c. in considerazione dell'identità del punto vendita, dell'attività commerciale esercitata senza soluzione di continuità e della continuità delle prestazioni lavorative.
Non rimane pertanto che rigettare il ricorso e confermare l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P. Q. M.
pagina 12 di 13 - rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 74 del 31/01/2023, emanata dall nei confronti della società Controparte_1
Parte_1
- pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente nella misura di €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del
D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge ed ove dovuti, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
LO AM
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1640/2023 tra con l'Avv. AN ES Aliano Parte_1
Ricorrente
e con i funzionari dell'Ente Controparte_1
Resistente
Oggi 27 ottobre 2025 il Giudice Onorario di Tribunale
visti gli atti;
visto, l'art. 127-ter c.p.c.; visto il proprio precedente provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa;
considerato che
la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisone ex art. 429 c.p.c; viste le memorie di udienza depositate dalle parti;
P.Q.M.
Alle ore 17,15 procede al deposito della sentenza ex art. 429 c.p.c., completa di motivazione, previa sua redazione, come di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO AM
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. LO AM, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1640/2023 R.G. promossa da:
, con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 42, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
AN ES Aliano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma Piazza di S.
Silvestro n. 8 presso lo studio legale Lawyers Avvocati, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso – comunicazioni: fax 085.4213528 ed all'indirizzo di posta certificata
Email_1
- ricorrenti
contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore, Ing. Dirigente dell , domiciliato Controparte_3 Controparte_4 presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata e difesa in udienza, Controparte_1 ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011, dai funzionari dell'Ente
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… 2. Accertare la nullità/annullabilità dell'ordinanza - ingiunzione n. 74 del 31 gennaio 2023 e del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/ 2022 - 412 - 01 del 28/04/2022 e di ogni ulteriore atto dipendente o connesso, per le ragioni esposte in premessa
Con condanna alle spese di lite.”.
pagina 2 di 13 Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e, per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368, liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, del
7 marzo 2023, la società ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Parte_1
Ingiunzione n. 74 del 31/01/2023, notificata il 6/2/2023, emanata dall Controparte_1
, con la quale si ingiungeva il pagamento alla ricorrente di € 1.400,00,
[...] oltre spese di notifica, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito,
l'annullamento o la dichiarazione di nullità, unitamente al presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2022-412-01 del 28/04/2022.
Di seguito la violazione contestata, come riprodotta nell'O.I. opposta:
1) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, d. Igs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma
1 de d. Igs. 19 dicembre 2002 n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettera a) e b) 1.183/2010- Lettera di assunzione al lavoratore-collocamento ordinario - per non aver consegnato ai lavoratori (Assisi. 03/07/1992), (Assisi, CP_5 Persona_1
04/12/1990), RS MA (Roma, 17/01/1993), BI (AS Umbra. 07/11/1976) Parte_2 una lettera di assunzione con nella quale fosse evidenziato il mutamento di titolarità del rapporto lavorativo ai sensi dell'art. 2112 c.c. (sanzione amministrativa da euro 250 a euro
1500 per ogni lavoratore interessato ex 19 comma 2 D. Lgs. 276/03);
2) Art. 4 bis, comma 5, d. Igs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 de d. Igs. 19 dicembre 2002 n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettera a) e b)
1.183/2010 - comunicazione di variazione del rapporto di lavoro - per aver omesso di comunicare con riferimento ai lavoratori (Assisi, 03/07/1992), CP_5 Persona_1
(Assisi. 04/12/1990), (Roma, 17/01/1993), BI (AS Umbra. Parte_3 Parte_2
07/11/1976) al competente Centro per l'impiego il c.d. "Vardatori" nei termini di legge a seguito del mutamento di titolarità del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. (sanzione
pagina 3 di 13 amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato ex 19 comma 3 D. Lgs.
276/03);
Deduceva la società ricorrente l'irritualità e l'inammissibilità del verbale di accertamento, poiché nel verbale non erano stati riportati esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.
Lamentava inoltre la lesione del diritto al contraddittorio, non avendo avuto la possibilità di partecipare attivamente alle varie fasi dell'accertamento e perché non era stata peraltro rilasciata all'opponente copia delle dichiarazioni spontanee dei lavoratori sentiti.
Quanto al merito deduceva infine l'insussistenza delle violazioni contestate, perché non era stata posta in essere alcuna inosservanza dell'art. 2112 c.c..
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di ricorso la parte opponente deduce la nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004, dovendo il verbale contenere "
… gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati".
Il motivo è infondato
Il verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2022-412-01 del 28/04/2022I, in atti, contiene un'ampia sezione dedicata agli “Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova” ed in dettaglio fa espresso riferimento alle circostanze che hanno portato alla formalizzazione della contestazione, alle norme violate ed alla documentazione esaminata.
Peraltro, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento pagina 4 di 13 dell'Ordinanza Ingiunzione: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
L'obbligo motivazionale assolve dunque, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti, tenendo presente che la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge
689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della contestazione e delle somme richieste.
Quanto poi alla violazione del diritto al contraddittorio, che avrebbe impedito alla ricorrente di partecipare attivamente alla fase di accertamento al fine di esporre le proprie ragioni, in particolare perché non le era stata rilasciata la copia delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori in corso di accertamento, deve rilevarsi in primo luogo che all'azienda e, per essa, al viceresponsabile della struttura, è stato consegnato, tra gli altri, il verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di documentazione, successivamente integrata, cui seguiva peraltro sia una memoria della medesima società, con la quale forniva chiarimenti sulle vicende aziendali pregresse, nonché l'invio degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 con richiesta di audizione, evasa il 10/11/2022.
pagina 5 di 13 Difficile dunque sostenere la mancata partecipazione della società alle fasi dell'accertamento.
Con riferimento, poi, alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori di cui controparte lamenta di non averne ottenuto copia, deve rilevarsi, con la difesa resistente, che in atti non è stata prodotta alcuna richiesta avanzata in tal senso dalla parte ricorrente.
Condivisibile è peraltro la prospettazione della medesima parte resistente, che, tra le altre cose, richiama la Circolare ministeriale n. 43/2013, di particolare interesse sulla specifica questione, per la quale è legittimo, per le Direzioni territoriali del Lavoro, sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese in fase di accertamento ispettivo.
Si richiama inoltre l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato: “È vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n.
5) ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs.
n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”. Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette
l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime”), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è
pagina 6 di 13 tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria.” Consiglio di Stato Sentenza n. 736/09 del 9 febbraio 2009.
Dunque, l'Amministrazione convenuta non era obbligata a fornire spontaneamente alla parte ricorrente le copie delle dichiarazioni dei lavoratori, gravando l'onere della espressa richiesta in capo a colui che ne ha necessità, da inoltrarsi necessariamente con richiesta di accesso agli atti del procedimento ispettivo ai sensi della L. 241/90.
Del resto, ove tali copie fossero state richieste, la parte avrebbe dovuto indicare espressamente le ragioni dell'acquisizione, per consentire alla controparte di valutare tale possibilità, non sussistendo una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione detenuta dalla P.A..
Quanto al merito della vicenda, va detto che la resistente Amministrazione ha basato il proprio accertamento presupponendo una “cessione d'azienda” pur in assenza di atti formali di cessione.
Deduce tuttavia la parte ricorrente che non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo imposto dall'art. 2112 c.c. in quanto: “ ... il datore di lavoro, con scelta insindacabile nella sua discrezionalità in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, può procedere alla chiusura di un reparto e/o punto vendita, come accaduto nel caso di specie per la società
Immobiliare AS S.r.l., … le compagini societarie delle due società - Immobiliare AS
S.r.l. e - sono diverse, peraltro con rappresentanti legali diversi. Nulla ostacola Parte_1 la comune presenza di un socio in entrambe poiché la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione di fattori produttivi, ergo alle singole società a tal uopo costituite. Stando al dato letterale della norma, l'art. 2112 c.c. dispone che nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengono trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore stesso che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. Il caso di specie, tuttavia, difetta dei requisiti fondamentali propri dell'istituto in esame: non c'è stato alcun contratto di cessione d'azienda né tantomeno licenziamenti.”.
pagina 7 di 13 Aggiunge inoltre la parte che non risponde la vero che i dipendenti già inforza con la
Immobiliare AS S.r.l, siano stati indotti a dimettersi, come dagli stessi dichiarato al momento della convalida presso gli uffici dell' , al fine di essere assunti dalla CP_1
società che opera nel medesimo punto vendita ed utilizzando la stessa Parte_1 insegna della cedente, essendo le dimissioni frutto di una decisione volontaria del lavoratore e, peraltro la legge 183/2010 ha introdotto per la prima volta termini di decadenza, di 60 giorni dalla data del trasferimento o della cessione d'azienda per l'eventuale l'impugnazione della cessione del contratto.
Ciò detto, osserva questo giudicante, con riferimento alla inesistenza di un contratto di cessione d'azienda ed alla circostanza che i lavoratori non sono stati licenziati poiché avrebbero liberamente rassegnato le dimissioni, che non necessariamente la violazione dell'art. 2112 del codice civile presuppone la presenza di un contratto di cessione, potendosi in linea teorica ipotizzare una cessione “occulta” dell'azienda medesima con contestuale induzione dei lavoratori a dimettersi.
Inoltre, deve rilevarsi che i lavoratori hanno tutti avanzato rivendicazioni nei confronti della
Immobiliare Basti S.r.l. che si sono concluse con altrettanti verbali di Conciliazione sindacale.
Se, come afferma la parte ricorrente, tali lavoratori si fossero spontaneamente licenziati non avrebbero avuto motivo di contestare le “modalità di risoluzione” del contratto di lavoro precedente, come si apprende dai verbali di conciliazione versati in atti (pur tardivamente) il
3 ottobre 2025 dalla società ricorrente.
Del resto, la nozione di trasferimento fornita dal Codice, proprio perché volta a garantire la tutela dei lavoratori interessati dal trasferimento di azienda è stata concepita nel modo più ampio possibile: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.” Art. 2112, comma 5, c.c..
pagina 8 di 13 Ciò non significa dunque che la cessione d'azienda, nonostante il dato testuale dell'articolo che precede, non possa essere occulta e che non possa essere provata altrimenti in caso di mancanza di un contratto di cessione: “3.3. secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249, in motivazione, sub p.to 15.1), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione
Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998,
98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria"
(art. 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE, è l'individuazione della circostanza che
l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663, in motivazione, sub p.to 5.4.);
3.4. la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, non vincolata ad alcuna particolare forma, incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112
c.c., quale eccezione al principio del necessario consenso del lavoratore creditore ceduto: in particolare, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d' azienda (Cass. 6 marzo 2015, n. 4601); mentre i limiti alla prova testimoniale, desumibili dall'art. 2556, primo comma c.c. (in forza del quale i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda debbono essere provati per iscritto), operano solo quando sia dedotto, come fonte di obblighi, direttamente e specificamente il contratto e la parte chieda in giudizio
l'accertamento o l'adempimento del suo credito (Cass. 22 marzo 2005, n. 6191; Cass. 18 febbraio 2022, n. 5320, in termini in vicenda analoga nella stessa procedura concorsuale) e quindi tra le parti contraenti;
” Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n. 33814 del 2022.
Gli accertatori, all'esito dell'accertamento, avevano del resto ritenuto che i lavoratori CP_5
, , e erano stati indotti a rassegnare le
[...] Persona_1 Parte_3 Persona_2
pagina 9 di 13 dimissioni dalla Immobiliare AS srl per poi essere riassunti dalla società Parte_1 basandosi in primo luogo sulle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori.
Inoltre, era stato accertato che le condizioni di lavoro sia nella precedente gestione che nella successiva erano rimaste invariate ed espletate, senza soluzione di continuità
(addirittura i lavoratori indossavano le stesse divise di lavoro), presso la medesima sede di lavoro.
Il sig. , già Amministratore Unico dell'Immobiliare AS srl, possedeva del resto CP_6 anche quote societarie della nella misura del 90%, ed era stato inoltre Parte_1
Amministratore Unico della AS srl, società, proprietaria dell'attività, che a sua volta era stata costituita a seguito di “progetto di scissione” della Immobiliare AS srl, come emerge dalle visure camerali delle tre società in atti, mentre la , a decorrere dal 16 Parte_1 dicembre 2021, risulta quale cessionaria di un contratto di Affitto/comodato ceduto dalla società AS S.r.l.. (all. 13c parte resistente).
Nella sostanza l'attività commerciale espletata in origine dalla Immobiliare AS srl, era stata traferita, per il tramite della società AS srl, alla società nel modo appena Parte_1 indicato, unitamente al personale dipendente, passato direttamente dalla Immobiliare
AS srl alla . Parte_1
Quanto precede ha peraltro trovato conferma nel corso dell'istruttoria.
La lavoratrice ebbe a dichiarare a suo tempo agli accertatori di non essere Persona_2 stata preventivamente informata del cambio di datore di lavoro (da Immobiliare AS a
), se non il giorno prima. Parte_1
Inoltre, affermava che la datrice di lavoro le aveva richiesto di presentare le dimissioni al fine di essere assunta dalla ricorrente, dalla quale era stata poi riassunta il giorno successivo senza alcuna soluzione di continuità e presso la quale aveva continuato a svolgere le stesse mansioni.
Sentita poi in qualità di teste confermava integralmente le dichiarazioni che precedono.
Allo stesso modo la lavoratrice onfermava in udienza le dichiarazioni rese Persona_1 in fase di accertamento ed, in sintesi, che il responsabile del punto vendita le aveva comunicato telefonicamente che si sarebbe dovuta presentare all del lavoro CP_1 per “convalidare” le dimissioni, oltre a reiterare la procedura della maternità anticipata in tempi veloci, poiché l''azienda aveva deciso di cambiare ragione sociale, cosicché
pagina 10 di 13 avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni con la ditta precedente per poi essere riassunta dalla . Parte_1
Aggiungeva che il responsabile del punto vendita aveva comunicato le stesse disposizioni anche agli altri colleghi.
Le due dichiarazioni che precedono, confermate in udienza, dimostrano dunque che ai lavoratori interessati non erano state garantite le tutele di cui all'art. 2112 c.c., nonostante l'intervenuto passaggio da una società all'altra senza alcuna variazione della prestazione lavorativa.
A queste dichiarazioni si aggiunge quella di un ulteriore collega, , il quale, Testimone_1 rispondendo agli accertatori che gli chiedevano se fosse a conoscenza della “nuova gestione” societaria rispondeva: “Ci è stato consegnato direttamente il nuovo contratto di lavoro, ne ho avuto notizia solo tre giorni prima senza che ci fosse data alcuna informazione.”
Appare dunque evidente, dalle dichiarazioni che precedono, che i lavoratori sono stati indotti a rassegnare le dimissioni al fine di essere riassunti presso la con rinuncia Parte_1 alle garanzie previste dall'art. 2112 c.c., essendo stati nuovamente assunti anziché transitare nella nuova azienda in virtù di un formale trasferimento.
Dette dichiarazioni smentiscono inoltre le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, dott. commercialista della ricorrente, che aveva partecipato alla conciliazione Testimone_2 per conto della ricorrente e sig.ra sindacalista UGL nel ruolo di conciliatore, Testimone_3 quando hanno affermato che le dimissioni dei lavoratori erano state rese autonomamente, con l'ausilio del conciliatore e senza interferenze da parte Immobiliare AS s.r.l..
Ciò, non tanto perché i testi abbiano affermato il falso, quanto piuttosto perché non potevano sapere, aldilà della fase di conciliazione, gli antefatti che avevano portato i lavoratori a dimettersi e, del resto, le medesime dichiarazioni testimoniali, pur ammesse da questo giudicante, sono caratterizzate da un forte contenuto valutativo.
Come già detto, la circostanza che le dimissioni non fossero spontanee, oltre ad essere ampiamente dimostrata dalle dichiarazioni dei lavoratori, è ancor meglio dimostrata dal verbale di conciliazione versato in atti dalla parte ricorrente, dal quale traspare comunque che l'oggetto della conciliazione, oltre ad essere riferito alle rivendicazioni di natura economica era anche riferito alla conclusione del precedente rapporto lavorativo: “Tra le parti sono insorte reciproche contestazioni in ordine al rapporto di lavoro ed alla sua modalità di risoluzione …”. pagina 11 di 13 Del resto, la stessa teste di parte ricorrente, avendo svolto la funzione di Testimone_3 conciliatore per tre della quattro controversie, non avrebbe potuto rispondere in maniera diversa da quanto emerge dal verbale di conciliazione, dovendosi ribadire anche in questo caso la mancanza della diretta acquisizione di notizia relative agli antefatti che avevano portato i lavoratori a dimettersi ed il contenuto valutativo della domanda che le era stata posta.
Nessuno dei due testi era infatti presente al momento in cui il responsabile del punto vendita aveva manifestato ai lavoratori la necessità di rassegnare le dimissioni al fine di essere riassunti da altra azienda e del resto gli accordi conciliativi del giugno/agosto 2022 sono successivi all'emanazione del verbale conclusivo degli accertamenti.
Inoltre, come eccepisce la resistente Amministrazione, la diretta applicazione dell'art. 2112
c.c., presuppone che il trasferimento del personale avviene ope legis, cosicché il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il carattere necessitato del passaggio: “Nel settore del servizio idrico integrato, l'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto - quanto al personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, del settore idrico - una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, con trasferimento ope legis, immediato e diretto del personale, ai cui effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suo carattere necessitato, e l'ente gestore resta vincolato al rispetto della garanzia di continuità occupazionale del personale trasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., a cui l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 fa rinvio.” Cass. Civ. Sez. L., Ordinanza n. 32773 del 16/12/2024.
In conclusione, debbono ritenersi confermate le violazioni accertate, dovendosi ritenere che
è stato posto in essere un trasferimento d'azienda “occulto” e che pertanto non sono stati rispettate le garanzie apprestata ai lavoratori dall'art. 2112 c.c. in considerazione dell'identità del punto vendita, dell'attività commerciale esercitata senza soluzione di continuità e della continuità delle prestazioni lavorative.
Non rimane pertanto che rigettare il ricorso e confermare l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P. Q. M.
pagina 12 di 13 - rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 74 del 31/01/2023, emanata dall nei confronti della società Controparte_1
Parte_1
- pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente nella misura di €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del
D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge ed ove dovuti, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
LO AM
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