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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 500/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE, 40/3 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo Controparte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_2 C.F._2
DANTE, 8/10 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che lo Controparte_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n.ro 1038/2025 di scioglimento del matrimonio resa dal
Tribunale di Genova, pubbl 14.4.2025: revocare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno CP_2 Parte_1
divorzile lordo € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente ISTAT, e, conseguentemente, disporre che l'assegno divorzile sia corrisposto alla
Signora ,dalla data della domanda, nella maggior somma di € 700,00 e/o 600,00, con Pt_1
rivalutabili annualmente ed automaticamente ISTAT e comunque non meno di € 520,00, entro il 5 di ogni mese, come rivalutato dalla data della separazione, automaticamente ed annualmente.
Revocare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui compensa le spese di lite e disporre che le spesse siano poste integralmente o parzialmente a carico della Signor vinte le spese CP_2
del doppio giudizio. Conclusioni in via istruttoria. Si chiede l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse di cui alla memoria n. 2 ex art 473bis.17 c.p.c, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale e precisamente: capitoli di prova per testi ed interpello del
Signor Si indicano a testi, anche in controprova, i Signori residente in [...] Testimone_1
Rapallo 3/1, Campomorone (GE), , residenti in [...], (GE) Tes_2 Testimone_3
dott. con studio in Genova, dott.ssa con studio in Genova, Persona_1 Persona_2
via Mascagni 4/3, Vignole Borbera (AL) ; 1) Vero che e il Signor Testimone_4 Parte_1
si sono uniti sentimentalmente iniziando la loro convivenza presso la casa della Signora CP_2
dopo circa 6 mesi dal loro incontro, nel 2014; 2)Vero che durante il Pt_1 Parte_1
matrimonio svolgeva attività di casalinga, cessando ogni attività lavorativa dalla fine del 2014; 3)
Vero che prima del matrimonio il Signor era a conoscenza che la signora soffriva di CP_2 Pt_1
anoressia nervosa e di fribromialgia e che era in terapia psicologica presso il dott. suo Per_1
specialista di riferimento da diversi anni, accompagnando la moglie alle visite specialiste dei dottori da cui era in cura. 4) Vero che durante il matrimonio il Signor provvedeva al CP_2
pagamento di bollette, vitto, amministrazione ordinaria di casa, spese sanitarie, oltre al mantenimento proprio e della moglie mentre la signora attendeva alla cura della casa e del Pt_1
marito, esonerandolo da ogni incombente familiare;
5) Vero che il Signor improvvisamente, CP_2
2 usciva di casa il 1.8.21 omettendo spiegazioni e, richiamato più volte dalla moglie con richiesta di rientrare, ometteva di farvi ritorno chiedendole la separazione;
6) Vero che durante le trattative per la separazione il Signor ha garantito alla moglie un contributo economico ulteriore di CP_2
200/300 € mensile, oltre all'assegno e la sua presenza a condizione che avesse accettato la separazione con un contributo mensile di € 500,00 e gli avesse trasferito la proprietà del box. 7)
Vero che la Signora dopo la separazione, ha più volte richiesto per sostenere i costi e spese Pt_1
correnti un contributo economico integrativo al Signor e, a novembre 2023, lo ha sollecitato CP_2
alla restituzione del rimborso fiscale da lui ricevuto per i lavori straordinari pagati dai genitori della Resistente ricevendo, in tutte le circostanze, un rifiuto;
8) Vero che i genitori della Signora hanno corrisposto e corrispondono il mutuo e il finanziamento in capo alla Signora Pt_1 Pt_1
nonché le spese straordinarie della casa familiare dal 2014 ad oggi;
9) Vero che da più di 20 anni, la Signora è in cura presso lo psicologo dott. con sedute al bisogno e, in media, Pt_1 Per_1
dal 2015, una volta a settimana e che dalla separazione dal marito le sedute sono incrementate a due a settimana con terapia attuata presso la sua abitazione, con trasferimento del medico dott. perché la paziente è oggettivamente limitata nei suoi spostamenti fuori casa;
10) Vero che Per_1
dal 2015 al 2021 è stata presa in carico e seguito le terapie dei seguenti specialisti: Parte_1
dott . Dott. , Dott dott.Giovale clinica Montallegro, Prof.re Persona_3 Per_4 Per_5
Per_1 reumatologo. Dott. , dott.ssa , Dott,ssa , Dott. Dott.ssa Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
e in ambito psicologico da anni dal dott. 11) Vero che dal 2023 la Per_11 Persona_1
Signora è sottoposta a terapia del dolore con uso di farmaci a base di cannabis. 12) Vero Pt_1
che da anni conosce e frequenta e la sua famiglia 13) Vero che Testimone_4 Parte_1
ha eseguito i bonifici in favore di e in assenza di Testimone_4 Tes_2 Parte_1
rapporti di lavoro e sentimentali con per liberalità e come opera di bene verso la Parte_1
famiglia 14) Vero che per il concorso EB d sono stati corrisposti dai Pt_1 Parte_1
genitori 500€ per esposizione dipinto mentre per la menzione, oggetto del premio, è stato Pt_1
necessario pagare per ricevere il relativo attestato e cio' in assenza di qualsivoglia compenso in denaro ricevuto da 15) Vero che l'inserzione “le mie lezioni” ha conseguito zero Parte_1
richieste di lezioni;
16) Vero che i genitori vivono in un'abitazione in Camporone di Persona_12
3 90 mq al piano terra lui è soggetto fragile con aneurisma al cuore, lei invalida al 60% 17) Vero che le spese mediche private dal 2014 ad oggi sono state tutte pagate e sostenute dalla famiglia
. Pt_1
Per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettate tutte le domande avversarie, previa ammissione delle prove formulate in sede di primo grado se del caso, respingere
l'appello della Sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando in ogni Parte_1
sua parte la sentenza n. 1038/2025 emessa dal Tribunale di Genova. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria. Si reitera, se del caso, la richiesta di ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse del ricorso si primo grado, da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dalla locuzione “Vero che”. Si indicano a testi Sig.ra Sig. ; Sig.ra Tes_5 Testimone_6
Si reitera la richiesta di ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati Testimone_7
tempestivamente in sede di prima memoria e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni : 1)
“Vero che la Sig.ra ha iniziato a soffrire di fibromialgia a partire dall'anno 2015 ed Parte_1
ascriveva tali disturbi al coniuge”; 2) “Vero che la Sig.ra veniva invitata dai dottori Parte_1
e Giovale, nel corso delle visite, a svolgere attività sportiva all'aria aperta e attività Per_4
lavorativa”; 3) “Vero che la Sig.ra nell'anno 2018, rifiutava di svolgere attività Parte_1
lavorativa (un lavoro di segreteria presso una associazione locale) proposta dal coniuge”; 4)
“Vero che la crisi coniugale delle parti risale agli anni 2019/2020”; 5) “Vero che, durante la unione coniugale, il Sig. si occupava della cura della abitazione familiare, unitamente alla CP_2
coniuge”; 6) “Vero che la somma di Euro 38.000,00, depositata sul libretto postale n.51804402, corrisponde ai proventi lavorativi e pensionistici dei genitori del Sig. ; 7) “Vero che il box CP_2
sito Campomorone, Via Primo Cavalieri n. 4 r, è utilizzato per le necessità della famiglia . CP_2
A teste : Sig.ra e Sig sui capitoli da numero 1 a numero 8 ; Dott. Testimone_8 Tes_9
e Dott. unicamente sul capitolo n. 2. 8) “Vero che, da due anni Tes_10 Testimone_11
circa , il Sig. frequenta la abitazione della Sig.ra due fine settimana Testimone_4 Parte_1
al mese”. A teste : Sig. ; Sig.ra 9) “Vero che all'inizio di dicembre Testimone_6 Testimone_7
2023 sono stato contattato telefonicamente dalla Sig.ra che mi apostrofava in Parte_1
4 relazione alla causa di divorzio con il Sig. . A teste: Sig. . 10) “Vero che CP_2 Testimone_6
mi occupo quotidianamente del padre del Sig. , dal mese di dicembre 2023, a causa CP_2
del trasferimento del figlio fuori Genova”. A teste : la Sig.ra 11) “Vero che in data Tes_12
12 giugno 2023 ricevevo dal Sig. la somma di Euro 600,00, tramite bonifico CP_2
bancario, relativa alle spese di aereo e di affitto casa per una vacanza di dieci gio rni in Finlandia ad inizio agosto 2023 ” . A teste il Sig. .”. Tes_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di ricorso proposto da , il Tribunale di Genova, con sentenza n. Parte_2
1038/2025 pronunciata il 14/4/2025, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto con e disponeva il pagamento di un assegno divorzile in favore della nella misura Parte_1 Pt_1
di € 250,00, con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Il Tribunale, sulla scorta dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a SS.UU. n.
18287/2018, rilevava la sussistenza di divario reddituale tra le parti, che tuttavia non era conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio;
rimarcava che la infatti aveva lasciato il lavoro in costanza di matrimonio per Pt_1
motivi di salute;
che comunque aveva una capacità lavorativa seppure residuale;
che era proprietaria dell'immobile dove vive gravato da mutuo le cui rate sono corrisposte dai genitori;
che l'assegno poteva essere quindi riconosciuto solo con riferimento alla componente assistenziale nella misura suindicata.
3. proponeva appello contro la sentenza per la parte riguardante la determinazione Parte_1
dell'assegno di divorzio assumendo i seguenti motivi.
3.1. PRIMO MOTIVO: violazione e/o erronea quantificazione in punto assegno divorzile.
L'appellante assumeva che il Tribunale aveva errato nell'accertamento circa le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione con riguardo:
- all'aver considerato la esistenza di una relazione affettiva della con tal sulla base di Pt_1 Tes_4
versamenti mensili di € 100,00 da questi effettuati sul suo conto corrente, relazione insussistente ed altresì smentita dalle modalità di pagamento che portano ad escludere la esistenza di una tale relazione, dovendosi considerare che l'esonero dal pagamento di assegno divorzile può essere
5 disposto solo in presenza di nuove nozze del beneficiario o della sussistenza di una convivenza more uxorio;
- all'aver limitato il riconoscimento alla sola componente assistenziale sul presupposto che la moglie abbia abbandonato il lavoro per motivi di salute e non per accordo con il coniuge al fine di dedicarsi alla famiglia senza considerare che la scelta era stata condivisa con il marito in quanto percettore di redditi sufficienti alla famiglia, deducendo che la decisione è altresì contraddittoria laddove riconosce una capacità lavorativa della donna seppure ridotta a causa dell'invalidità, situazione sussistente anche in costanza di matrimonio;
- all'aver dato rilievo al fatto che percepisca redditi dalla attività di pittrice e di insegnante di ripetizioni per il solo fatto di aver partecipato a mostre e aver fatto inserzioni pubblicitarie senza svolgere accertamenti sulla reale percezione di redditi da tali attività con conseguente violazione di legge, art.li 115,116 c.p.c. 2729 e 2697 c.c. essendo stato ritenuto esistente e provato un fatto – percezione di un reddito/entrata e svolgimento di attività produttiva di tale reddito - contestato, indimostrato, contraddetto dalla documentazione prodotta e, quindi, neppure non sorretto da presunzioni gravi precise e concordanti,
- nell'aver errato la quantificazione dell'assegno con riguardo al calcolo dei redditi del da CP_2
valutare nel triennio e non già l'ultimo percepito, previa deduzione di spese forfettariamente non provate, nella misura di circa €600,00 mensili, per aver quantificato la componente assistenziale in misura di gran lunga inferiore all'assegno sociale e alla pensione minima e senza aver valutato che in sede di separazione consensuale l'anno precedente si era dichiarato disponibile a versare l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di €500,00 mensili.
- nell'aver ritenuto l'assegno di € 250,00 di importo modesto “appena sufficiente ai fini della conduzione di una esistenza dignitosa” che non soddisfa le esigenze minime di vita della donna che deve ricorrere all'aiuto economico degli anziani genitori;
- nell'aver ritenuto che la ha capacità lavorativa senza tenere in considerazione le condizioni Pt_1
di salute (invalidità al 35% e terapia del dolore) e la mancanza di professionalità (era cassiera part time).
6 3.2 B) SECONDO MOTIVO: violazione e/o erronea applicazione della legge in punto compensazione delle spese di lite
Lamenta l'erroneità della decisione per aver valorizzato la disponibilità del a versare la CP_2
somma di € 250,00 mentre la proposta era indeterminata e per violazione della regola della soccombenza.
4. Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto dell'appello, richiamando le difese svolte CP_2
in primo grado assumendo che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione ed in particolare per aver valorizzato la componente solo assistenziale dell'assegno.
5. L'appello non è fondato e va rigettato.
5.1 Ai fini della determinazione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, la sentenza della
Corte di Cassazione a SS.UU. n. 18287/2018, come è noto, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una natura non solo assistenziale ma anche perequativa/compensativa stabilendo che “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Come specificato dalla Corte il criterio da applicarsi deve essere quello “integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità
(incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono
7 conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare” ciò in quanto “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale- compensativo” atteso che entrambi i criteri sono finalizzati a “ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare”.
L'orientamento della Cassazione successivo alla pronuncia suddetta, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà che permea l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, ha quindi valorizzato le aspettative professionali ed economiche sacrificate dal coniuge che si è dedicato in via esclusiva o primaria alla cura della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio, consentendo così all'altro di potersi affermare professionalmente.
L'assegno in quest'ottica assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge attuando una compensazione dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale.
Pertanto, l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare (cfr. Cass. Civ.
n. 6537/2022; Cass. Civ. n. 1201/2022; Cass. Civ. n. 6002/2022) con un giudizio non meramente ipotetico con riferimento alla effettiva situazione reddituale e le possibilità reali di lavoro.
Il Tribunale di Genova, con motivazione che si condivide, ha ritenuto la sussistenza del presupposto assistenziale escludendo la componente compensativa.
4.2 In particolare, e così relativamente al primo motivo di appello, si osserva che: il matrimonio è stato celebrato nel 2015 dopo un periodo di convivenza iniziato nel 2014 (non contestato dal CP_2
e la separazione di fatto è intervenuta nel 2021 allorquando il marito si è allontanato dalla casa coniugale e per cui il matrimonio è durato circa 7 anni e dall'unione non sono nati figli.
8 Posto che non è contestata la sperequazione reddituale tra le parti, e, quindi, il riconoscimento della componente assistenziale dello stesso, si osserva che la componente perequativa-compensativa deve essere valutata tenendo conto dell'adeguatezza dei mezzi “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte” attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 della L. n.
898 del 1970, “i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti” tenendo in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nella specie risulta che nell'anno 2015 la cassiera in un supermercato, ha lasciato il lavoro Pt_1
in concomitanza dell'insorgere di malattia “anoressia nervosa e fibromialgia”, peraltro solo parzialmente invalidante, atteso che è stata riconosciuta invalidità dalla commissione medica in data11/9/2024 e quindi in epoca in cui la patologia stessa si è verosimilmente aggravata, nella misura del 35%.
Peraltro risulta contestato che tale scelta sia stata condivisa con il marito e, in ogni caso, non risulta che la né in ragione al ménage familiare relativo solo alla coppia, non essendo nati figli Pt_1
dall'unione, né al fatto che lo stipendio del marito fosse sufficiente alle spese occorrenti, atteso che il pagamento delle rate di mutuo e delle spese straordinarie dell'immobile abitativo e della spesa alimentare si occupavano i genitori della abbia fornito un impegno casalingo esclusivo nella Pt_1
cura della famiglia tale da consentire al coniuge di migliorare le proprie aspettative professionali in quanto operaio.
Ciò posto esaminando gli ulteriori criteri indicati dall'art. 5 L 898/1970, si osserva che la casa coniugale è stata acquistata con provvista fornita dai genitori della donna che hanno sempre pagato le rate di mutuo, così come hanno partecipato alle spese familiari mediante l'acquisto di generi alimentari.
9 Non ha oneri abitativi e risulta dalla dichiarazione dei redditi 2024 essere divenuto proprietario di un immobile al 100% essendo già proprietario pro quota di altro bene immobile.
Il matrimonio ha avuto una durata modesta e dall'unione non sono nati figli.
Quanto ai redditi del risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni un reddito CP_2
mensile netto di € 1.900,00 per 12 mensilità (anno 2025 imponibile 27.800,00 – 4.200,00 imposta netta;
anno 2024 imponibile 16.600,00 – imposta netta €4.000,00; anno 2023 imponibile €
27.000,00 – imposta netta € 4.000,00).
La ha capacità lavorativa sia in ragione dell'età non avanzata (47 anni) sia in ragione Pt_1
dell'esperienza pregressa sia della limitata percentuale di invalidità accertata nella misura del 35% e non oggetto di revisione e quindi non destinata ad aggravamento per la patologia accertata situazione che le consente comunque un reinserimento nel mondo del lavoro. Va altresì rilevato che risulta che la donna abbia avuto disponibilità di somme congrue di denaro derivante dalla liquidazione di titoli di investimento e che quindi ha capacità di risparmio.
Tenuto conto della esclusione della componente perequativa- compensativa e delle condizioni sopra indicate deve concludersi che l'assegno divorzile nella misura determinata dal tribunale sia congrua.
7. In ragione della natura e dell'oggetto della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
8. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1038/2025 pronunciata in data 14/4/2025, che conferma;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
10 3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 06/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 500/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE, 40/3 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo Controparte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_2 C.F._2
DANTE, 8/10 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che lo Controparte_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n.ro 1038/2025 di scioglimento del matrimonio resa dal
Tribunale di Genova, pubbl 14.4.2025: revocare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno CP_2 Parte_1
divorzile lordo € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente ISTAT, e, conseguentemente, disporre che l'assegno divorzile sia corrisposto alla
Signora ,dalla data della domanda, nella maggior somma di € 700,00 e/o 600,00, con Pt_1
rivalutabili annualmente ed automaticamente ISTAT e comunque non meno di € 520,00, entro il 5 di ogni mese, come rivalutato dalla data della separazione, automaticamente ed annualmente.
Revocare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui compensa le spese di lite e disporre che le spesse siano poste integralmente o parzialmente a carico della Signor vinte le spese CP_2
del doppio giudizio. Conclusioni in via istruttoria. Si chiede l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse di cui alla memoria n. 2 ex art 473bis.17 c.p.c, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale e precisamente: capitoli di prova per testi ed interpello del
Signor Si indicano a testi, anche in controprova, i Signori residente in [...] Testimone_1
Rapallo 3/1, Campomorone (GE), , residenti in [...], (GE) Tes_2 Testimone_3
dott. con studio in Genova, dott.ssa con studio in Genova, Persona_1 Persona_2
via Mascagni 4/3, Vignole Borbera (AL) ; 1) Vero che e il Signor Testimone_4 Parte_1
si sono uniti sentimentalmente iniziando la loro convivenza presso la casa della Signora CP_2
dopo circa 6 mesi dal loro incontro, nel 2014; 2)Vero che durante il Pt_1 Parte_1
matrimonio svolgeva attività di casalinga, cessando ogni attività lavorativa dalla fine del 2014; 3)
Vero che prima del matrimonio il Signor era a conoscenza che la signora soffriva di CP_2 Pt_1
anoressia nervosa e di fribromialgia e che era in terapia psicologica presso il dott. suo Per_1
specialista di riferimento da diversi anni, accompagnando la moglie alle visite specialiste dei dottori da cui era in cura. 4) Vero che durante il matrimonio il Signor provvedeva al CP_2
pagamento di bollette, vitto, amministrazione ordinaria di casa, spese sanitarie, oltre al mantenimento proprio e della moglie mentre la signora attendeva alla cura della casa e del Pt_1
marito, esonerandolo da ogni incombente familiare;
5) Vero che il Signor improvvisamente, CP_2
2 usciva di casa il 1.8.21 omettendo spiegazioni e, richiamato più volte dalla moglie con richiesta di rientrare, ometteva di farvi ritorno chiedendole la separazione;
6) Vero che durante le trattative per la separazione il Signor ha garantito alla moglie un contributo economico ulteriore di CP_2
200/300 € mensile, oltre all'assegno e la sua presenza a condizione che avesse accettato la separazione con un contributo mensile di € 500,00 e gli avesse trasferito la proprietà del box. 7)
Vero che la Signora dopo la separazione, ha più volte richiesto per sostenere i costi e spese Pt_1
correnti un contributo economico integrativo al Signor e, a novembre 2023, lo ha sollecitato CP_2
alla restituzione del rimborso fiscale da lui ricevuto per i lavori straordinari pagati dai genitori della Resistente ricevendo, in tutte le circostanze, un rifiuto;
8) Vero che i genitori della Signora hanno corrisposto e corrispondono il mutuo e il finanziamento in capo alla Signora Pt_1 Pt_1
nonché le spese straordinarie della casa familiare dal 2014 ad oggi;
9) Vero che da più di 20 anni, la Signora è in cura presso lo psicologo dott. con sedute al bisogno e, in media, Pt_1 Per_1
dal 2015, una volta a settimana e che dalla separazione dal marito le sedute sono incrementate a due a settimana con terapia attuata presso la sua abitazione, con trasferimento del medico dott. perché la paziente è oggettivamente limitata nei suoi spostamenti fuori casa;
10) Vero che Per_1
dal 2015 al 2021 è stata presa in carico e seguito le terapie dei seguenti specialisti: Parte_1
dott . Dott. , Dott dott.Giovale clinica Montallegro, Prof.re Persona_3 Per_4 Per_5
Per_1 reumatologo. Dott. , dott.ssa , Dott,ssa , Dott. Dott.ssa Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
e in ambito psicologico da anni dal dott. 11) Vero che dal 2023 la Per_11 Persona_1
Signora è sottoposta a terapia del dolore con uso di farmaci a base di cannabis. 12) Vero Pt_1
che da anni conosce e frequenta e la sua famiglia 13) Vero che Testimone_4 Parte_1
ha eseguito i bonifici in favore di e in assenza di Testimone_4 Tes_2 Parte_1
rapporti di lavoro e sentimentali con per liberalità e come opera di bene verso la Parte_1
famiglia 14) Vero che per il concorso EB d sono stati corrisposti dai Pt_1 Parte_1
genitori 500€ per esposizione dipinto mentre per la menzione, oggetto del premio, è stato Pt_1
necessario pagare per ricevere il relativo attestato e cio' in assenza di qualsivoglia compenso in denaro ricevuto da 15) Vero che l'inserzione “le mie lezioni” ha conseguito zero Parte_1
richieste di lezioni;
16) Vero che i genitori vivono in un'abitazione in Camporone di Persona_12
3 90 mq al piano terra lui è soggetto fragile con aneurisma al cuore, lei invalida al 60% 17) Vero che le spese mediche private dal 2014 ad oggi sono state tutte pagate e sostenute dalla famiglia
. Pt_1
Per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettate tutte le domande avversarie, previa ammissione delle prove formulate in sede di primo grado se del caso, respingere
l'appello della Sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando in ogni Parte_1
sua parte la sentenza n. 1038/2025 emessa dal Tribunale di Genova. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria. Si reitera, se del caso, la richiesta di ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse del ricorso si primo grado, da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dalla locuzione “Vero che”. Si indicano a testi Sig.ra Sig. ; Sig.ra Tes_5 Testimone_6
Si reitera la richiesta di ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati Testimone_7
tempestivamente in sede di prima memoria e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni : 1)
“Vero che la Sig.ra ha iniziato a soffrire di fibromialgia a partire dall'anno 2015 ed Parte_1
ascriveva tali disturbi al coniuge”; 2) “Vero che la Sig.ra veniva invitata dai dottori Parte_1
e Giovale, nel corso delle visite, a svolgere attività sportiva all'aria aperta e attività Per_4
lavorativa”; 3) “Vero che la Sig.ra nell'anno 2018, rifiutava di svolgere attività Parte_1
lavorativa (un lavoro di segreteria presso una associazione locale) proposta dal coniuge”; 4)
“Vero che la crisi coniugale delle parti risale agli anni 2019/2020”; 5) “Vero che, durante la unione coniugale, il Sig. si occupava della cura della abitazione familiare, unitamente alla CP_2
coniuge”; 6) “Vero che la somma di Euro 38.000,00, depositata sul libretto postale n.51804402, corrisponde ai proventi lavorativi e pensionistici dei genitori del Sig. ; 7) “Vero che il box CP_2
sito Campomorone, Via Primo Cavalieri n. 4 r, è utilizzato per le necessità della famiglia . CP_2
A teste : Sig.ra e Sig sui capitoli da numero 1 a numero 8 ; Dott. Testimone_8 Tes_9
e Dott. unicamente sul capitolo n. 2. 8) “Vero che, da due anni Tes_10 Testimone_11
circa , il Sig. frequenta la abitazione della Sig.ra due fine settimana Testimone_4 Parte_1
al mese”. A teste : Sig. ; Sig.ra 9) “Vero che all'inizio di dicembre Testimone_6 Testimone_7
2023 sono stato contattato telefonicamente dalla Sig.ra che mi apostrofava in Parte_1
4 relazione alla causa di divorzio con il Sig. . A teste: Sig. . 10) “Vero che CP_2 Testimone_6
mi occupo quotidianamente del padre del Sig. , dal mese di dicembre 2023, a causa CP_2
del trasferimento del figlio fuori Genova”. A teste : la Sig.ra 11) “Vero che in data Tes_12
12 giugno 2023 ricevevo dal Sig. la somma di Euro 600,00, tramite bonifico CP_2
bancario, relativa alle spese di aereo e di affitto casa per una vacanza di dieci gio rni in Finlandia ad inizio agosto 2023 ” . A teste il Sig. .”. Tes_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di ricorso proposto da , il Tribunale di Genova, con sentenza n. Parte_2
1038/2025 pronunciata il 14/4/2025, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto con e disponeva il pagamento di un assegno divorzile in favore della nella misura Parte_1 Pt_1
di € 250,00, con compensazione integrale delle spese di lite.
2. Il Tribunale, sulla scorta dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a SS.UU. n.
18287/2018, rilevava la sussistenza di divario reddituale tra le parti, che tuttavia non era conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio;
rimarcava che la infatti aveva lasciato il lavoro in costanza di matrimonio per Pt_1
motivi di salute;
che comunque aveva una capacità lavorativa seppure residuale;
che era proprietaria dell'immobile dove vive gravato da mutuo le cui rate sono corrisposte dai genitori;
che l'assegno poteva essere quindi riconosciuto solo con riferimento alla componente assistenziale nella misura suindicata.
3. proponeva appello contro la sentenza per la parte riguardante la determinazione Parte_1
dell'assegno di divorzio assumendo i seguenti motivi.
3.1. PRIMO MOTIVO: violazione e/o erronea quantificazione in punto assegno divorzile.
L'appellante assumeva che il Tribunale aveva errato nell'accertamento circa le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione con riguardo:
- all'aver considerato la esistenza di una relazione affettiva della con tal sulla base di Pt_1 Tes_4
versamenti mensili di € 100,00 da questi effettuati sul suo conto corrente, relazione insussistente ed altresì smentita dalle modalità di pagamento che portano ad escludere la esistenza di una tale relazione, dovendosi considerare che l'esonero dal pagamento di assegno divorzile può essere
5 disposto solo in presenza di nuove nozze del beneficiario o della sussistenza di una convivenza more uxorio;
- all'aver limitato il riconoscimento alla sola componente assistenziale sul presupposto che la moglie abbia abbandonato il lavoro per motivi di salute e non per accordo con il coniuge al fine di dedicarsi alla famiglia senza considerare che la scelta era stata condivisa con il marito in quanto percettore di redditi sufficienti alla famiglia, deducendo che la decisione è altresì contraddittoria laddove riconosce una capacità lavorativa della donna seppure ridotta a causa dell'invalidità, situazione sussistente anche in costanza di matrimonio;
- all'aver dato rilievo al fatto che percepisca redditi dalla attività di pittrice e di insegnante di ripetizioni per il solo fatto di aver partecipato a mostre e aver fatto inserzioni pubblicitarie senza svolgere accertamenti sulla reale percezione di redditi da tali attività con conseguente violazione di legge, art.li 115,116 c.p.c. 2729 e 2697 c.c. essendo stato ritenuto esistente e provato un fatto – percezione di un reddito/entrata e svolgimento di attività produttiva di tale reddito - contestato, indimostrato, contraddetto dalla documentazione prodotta e, quindi, neppure non sorretto da presunzioni gravi precise e concordanti,
- nell'aver errato la quantificazione dell'assegno con riguardo al calcolo dei redditi del da CP_2
valutare nel triennio e non già l'ultimo percepito, previa deduzione di spese forfettariamente non provate, nella misura di circa €600,00 mensili, per aver quantificato la componente assistenziale in misura di gran lunga inferiore all'assegno sociale e alla pensione minima e senza aver valutato che in sede di separazione consensuale l'anno precedente si era dichiarato disponibile a versare l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di €500,00 mensili.
- nell'aver ritenuto l'assegno di € 250,00 di importo modesto “appena sufficiente ai fini della conduzione di una esistenza dignitosa” che non soddisfa le esigenze minime di vita della donna che deve ricorrere all'aiuto economico degli anziani genitori;
- nell'aver ritenuto che la ha capacità lavorativa senza tenere in considerazione le condizioni Pt_1
di salute (invalidità al 35% e terapia del dolore) e la mancanza di professionalità (era cassiera part time).
6 3.2 B) SECONDO MOTIVO: violazione e/o erronea applicazione della legge in punto compensazione delle spese di lite
Lamenta l'erroneità della decisione per aver valorizzato la disponibilità del a versare la CP_2
somma di € 250,00 mentre la proposta era indeterminata e per violazione della regola della soccombenza.
4. Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto dell'appello, richiamando le difese svolte CP_2
in primo grado assumendo che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione ed in particolare per aver valorizzato la componente solo assistenziale dell'assegno.
5. L'appello non è fondato e va rigettato.
5.1 Ai fini della determinazione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, la sentenza della
Corte di Cassazione a SS.UU. n. 18287/2018, come è noto, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una natura non solo assistenziale ma anche perequativa/compensativa stabilendo che “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Come specificato dalla Corte il criterio da applicarsi deve essere quello “integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità
(incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono
7 conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare” ciò in quanto “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale- compensativo” atteso che entrambi i criteri sono finalizzati a “ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare”.
L'orientamento della Cassazione successivo alla pronuncia suddetta, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà che permea l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, ha quindi valorizzato le aspettative professionali ed economiche sacrificate dal coniuge che si è dedicato in via esclusiva o primaria alla cura della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio, consentendo così all'altro di potersi affermare professionalmente.
L'assegno in quest'ottica assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge attuando una compensazione dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale.
Pertanto, l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare (cfr. Cass. Civ.
n. 6537/2022; Cass. Civ. n. 1201/2022; Cass. Civ. n. 6002/2022) con un giudizio non meramente ipotetico con riferimento alla effettiva situazione reddituale e le possibilità reali di lavoro.
Il Tribunale di Genova, con motivazione che si condivide, ha ritenuto la sussistenza del presupposto assistenziale escludendo la componente compensativa.
4.2 In particolare, e così relativamente al primo motivo di appello, si osserva che: il matrimonio è stato celebrato nel 2015 dopo un periodo di convivenza iniziato nel 2014 (non contestato dal CP_2
e la separazione di fatto è intervenuta nel 2021 allorquando il marito si è allontanato dalla casa coniugale e per cui il matrimonio è durato circa 7 anni e dall'unione non sono nati figli.
8 Posto che non è contestata la sperequazione reddituale tra le parti, e, quindi, il riconoscimento della componente assistenziale dello stesso, si osserva che la componente perequativa-compensativa deve essere valutata tenendo conto dell'adeguatezza dei mezzi “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte” attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 della L. n.
898 del 1970, “i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti” tenendo in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nella specie risulta che nell'anno 2015 la cassiera in un supermercato, ha lasciato il lavoro Pt_1
in concomitanza dell'insorgere di malattia “anoressia nervosa e fibromialgia”, peraltro solo parzialmente invalidante, atteso che è stata riconosciuta invalidità dalla commissione medica in data11/9/2024 e quindi in epoca in cui la patologia stessa si è verosimilmente aggravata, nella misura del 35%.
Peraltro risulta contestato che tale scelta sia stata condivisa con il marito e, in ogni caso, non risulta che la né in ragione al ménage familiare relativo solo alla coppia, non essendo nati figli Pt_1
dall'unione, né al fatto che lo stipendio del marito fosse sufficiente alle spese occorrenti, atteso che il pagamento delle rate di mutuo e delle spese straordinarie dell'immobile abitativo e della spesa alimentare si occupavano i genitori della abbia fornito un impegno casalingo esclusivo nella Pt_1
cura della famiglia tale da consentire al coniuge di migliorare le proprie aspettative professionali in quanto operaio.
Ciò posto esaminando gli ulteriori criteri indicati dall'art. 5 L 898/1970, si osserva che la casa coniugale è stata acquistata con provvista fornita dai genitori della donna che hanno sempre pagato le rate di mutuo, così come hanno partecipato alle spese familiari mediante l'acquisto di generi alimentari.
9 Non ha oneri abitativi e risulta dalla dichiarazione dei redditi 2024 essere divenuto proprietario di un immobile al 100% essendo già proprietario pro quota di altro bene immobile.
Il matrimonio ha avuto una durata modesta e dall'unione non sono nati figli.
Quanto ai redditi del risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni un reddito CP_2
mensile netto di € 1.900,00 per 12 mensilità (anno 2025 imponibile 27.800,00 – 4.200,00 imposta netta;
anno 2024 imponibile 16.600,00 – imposta netta €4.000,00; anno 2023 imponibile €
27.000,00 – imposta netta € 4.000,00).
La ha capacità lavorativa sia in ragione dell'età non avanzata (47 anni) sia in ragione Pt_1
dell'esperienza pregressa sia della limitata percentuale di invalidità accertata nella misura del 35% e non oggetto di revisione e quindi non destinata ad aggravamento per la patologia accertata situazione che le consente comunque un reinserimento nel mondo del lavoro. Va altresì rilevato che risulta che la donna abbia avuto disponibilità di somme congrue di denaro derivante dalla liquidazione di titoli di investimento e che quindi ha capacità di risparmio.
Tenuto conto della esclusione della componente perequativa- compensativa e delle condizioni sopra indicate deve concludersi che l'assegno divorzile nella misura determinata dal tribunale sia congrua.
7. In ragione della natura e dell'oggetto della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
8. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1038/2025 pronunciata in data 14/4/2025, che conferma;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
10 3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 06/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
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