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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12597 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19750 R.G. 2025 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv.RAFFAELE BOIANELLI , elettivamente Parte_1 domiciliato in indirizzo telematico;
contro
, in persona del Ministro pro tempore;rappresentato e difeso Controparte_1 ai sensi dell' art. 417 bis cpc dal funzionario delegato con elezione di domicilio Controparte_2 in Roma via dei Portoghesi 12
e rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA FRANCESCA GRANATA (c.f. CP_3
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29; C.F._1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 19750/2024, conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti con particolare riferimento al D.Lgs. n.297/1994 e previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi illegittimi presupposti tra cui l'emesso decreto di ricostruzione di carriera;
in breve, riconoscere al ricorrente: ANNI 1 MESI 11 GIORNI 7 da aggiungere al calcolo per una corretta ricostruzione di carriera, poiché determinato
- solo Economico - ma non conteggiato rispetto a quanto precedentemente riconosciuto: ANNI 7 MESI 10 GIORNI 12; piaccia, quindi, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad inquadrare il ricorrente nella conseguente fascia stipendiale con riconoscimento della corretta anzianità di servizio riguardo agli anni ai mesi o in quella comunque maturata con espresso riconoscimento e condanna al pagamento della somma maturata, oltre i ratei di tredicesima mensilità, e quanto dovuto a titolo di differenze retributive, differenze contributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata;
il tutto per l'importo indicato nel corpo del ricorso dovuto alla data indicata nel relativo prospetto, oltre gli importi maturati successivamente a tale data sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, contenuta nell'ambito della prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo, a far data dalla maturazione del diritto;
in via subordinata – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come servizio di ruolo ai fini giuridici oltre che economici;
condannare quindi l'Amministrazione resistente al compimento degli atti consequenziali e quindi ad inquadrare il ricorrente nella richiesta fascia stipendiale con la corretta anzianità di servizio riguardo agli anni ai mesi o in quella comunque maturata con riconoscimento al pagamento in favore del ricorrente della somma ritenuta di Giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione dalle scadenze all'effettivo saldo;
piaccia, infine, condannare la resistente Amministrazione Scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocato in giudizio quale diretto interessato CP_3 all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo della rideterminata misura della retribuzione del lavoratore e dunque quale destinatario del relativo corretto pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte ricorrente, indicati i contratti intercorsi fra le parti, argomentava in merito al mancato riconoscimento dell' anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato;
eccepiva la violazione della clausola 4 dell' Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18.3.1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Richiamava le sentenze della Corte di Cassazione nn. 22558 e 23868 del 2016, faceva rilevare la inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento.
Si costituiva in giudizio il eccependo la Controparte_1 inammissibilità del ricorso per inesistenza della causa petendi e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile l' atto introduttivo per inesistenza/inesattezza della causa petendi;
respingere tutte le avverse istanze;
condannare la ricorrente a rimborsare all' Amministrazione resistente le spese del presente giudizio in virtù di quanto previsto ex art. 152 bis disp att c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le CP_3 seguenti conclusioni:
1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' . CP_3
2) Tenere l indenne dalle spese di giudizio. CP_3
La causa all'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. Innanzitutto va fatto rilevare che l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo La ricorrente lamenta il fatto che, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del convenuto, le è stato negato qualsiasi avanzamento CP_1 retributivo connesso all' anzianità di servizio. La domanda della ricorrente ha, quindi, ad oggetto il riconoscimento dell' anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato
Pertanto, la questione su cui il presente giudizio è incentrato e sul quale questo giudice è chiamato a pronunziarsi attiene alla legittimità o meno della disciplina nazionale che regola il riconoscimento del servizio preruolo effettuato dal personale docente in forza di distinti contratti a tempo determinato.
Nello specifico, si chiede all'interprete di valutare se sussiste l'inadempimento del legislatore nazionale rispetto al principio di non discriminazione espresso dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES – UNICE – CEEP allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. È evidente, infatti, che solo in tale ipotesi ricorrono gli estremi affinché il giudice nazionale proceda alla richiesta disapplicazione della normativa interna (art. 485 del D.lgs. n. 297/1994) contrastante con quella comunitaria.
Diviene decisivo, quindi, esaminare la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
A mente dell'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”. La norma in commento, quindi, pur prevedendo di tenere conto del periodo preruolo ai fini della ricostruzione della carriera del docente richiede che di questo periodo si debba computare solo una parte per intero, più precisamente il primo quadriennio, e per i soli due terzi il periodo successivo nonché, ai soli fini economici, il restante terzo.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP), rubricata “Principio di non discriminazione” al primo comma dispone invece che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; al successivo comma 4 si specifica che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata è di solare evidenza il contrasto sussistente tra il diritto interno (art. 485 cit.) e quello comunitario (commi 1 e 4 della clausola 4), contrasto che finisce con il riservare al docente assunto a tempo indeterminato dopo anni di precariato un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che abbiano svolto il suo stesso lavoro con contratto a tempo indeterminato.
La norma, come osservato dalla Suprema Corte, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, dalle graduatorie permanenti, poi, stabiliva anche, in coerenza con le modifiche apportate alla Legge n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi. In tal contesto l'abbattimento previsto dall'art. 485 del D.Lgs. 297/2004 era giustificato dal criterio meritocratico, considerato che nel sistema pensato dal legislatore i più meritevoli, a fronte della periodica indizione dei concorsi, avrebbero potuto ragionevolmente ottenere la tempestiva immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Tuttavia, è noto che le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato che il personale “stabilizzato” si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale (primi quattro anni), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 31149/2019).
Evidenziato il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria è necessario interrogarsi sull'efficacia e sulla portata della disposizione unionale. È ovvio, infatti, che soltanto nell'ipotesi in cui la citata clausola 4 dell'Accordo quadro sia dotata di efficacia diretta (self executing) si potrà configurare l'inadempimento del legislatore nazionale, con conseguente legittimazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che si ritengono lesi dal trattamento meno favorevole riservato loro dal diritto interno di invocare la medesima clausola nei confronti dello Stato inadempiente.
Sul punto, dirimente per questo giudice la definizione che della clausola 4 fornisce la Corte di Giustizia (C- 268/06, Impact, sentenza del 15 aprile 2008 § 68) a mente della quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale”); dello stesso identico tenore la sentenza della Corte di Lussemburgo del 22 dicembre 2010 (C- n. 444 e 456/09 ed , § 83), con la quale la Corte in un caso analogo a quello di specie Per_1 Per_2 ha chiarito (§ 87) che dal contenuto incondizionato e sufficientemente preciso della disposizione in rassegna consegue che “le ricorrenti in via principale possono legittimamente far valere le loro domande volte ad ottenere il versamento delle indennità triennali per anzianità di servizio alle quali hanno diritto retroattivamente, basandosi direttamente sulle disposizioni di tale clausola”.
Premesso tutto quanto sopra, corre l'esigenza di rilevare che il contrasto sopra delineato (contrasto tra il diritto interno e la disposizione comunitaria dotata di efficacia diretta) non è di per sé esso solo sufficiente a far concludere per la fondatezza della pretesa azionata in questo giudizio.
In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza del 20.09.2018 relativa alla causa TT c. Italia (C-466/17): “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Ora, atteso che la clausola n. 4 al primo comma introduce un'eccezione al divieto di trattamento differenziale tra personale assunto con contratto a termine e a tempo indeterminato, diviene decisivo per l'interprete accertare se nel caso specifico sussistono quelle cd. “ragioni oggettive” che potrebbero in concreto giustificare la deroga del principio generale.
È sempre la Corte di Lussemburgo ad essere intervenuta sulla questione interpretativa della locuzione “ragioni obiettive” precisando che ( C- n.444 e 456/09 ed § 55): “Tale Per_1 Per_2 nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., punto 58). Detti elementi possono Persona_3 risultare segnatamente dal la particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del , Persona_3 cit., punti 53 e 58;” …).
Più nel dettaglio scende la Corte di Giustizia con la sentenza del 18.10.2012 (C - 302/11 Valenza
§ 50) nella parte in cui afferma che “Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Persona_4 Persona_5
Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza SA Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza Per_6
cit., punti 49 e 50)”. Prosegue la Corte al punto 67 della pronunzia in rassegna: “bisogna
[...] riconoscere che, se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
In conclusione, se è vero che in linea di principio la normativa interna non vale di per sé a ritenere sussistente la violazione del principio antidiscriminatorio di cui alla clausola n. 4, resta affidato al giudice di merito l'esame, in concreto, delle ragioni giustificative del trattamento differenziale.
La Suprema Corte traccia allora le linee guida del ragionamento logico giuridico:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, stante anche le generiche deduzioni del l convenuto sul quale incombe l'onere di provare l'esistenza delle sopra richiamate CP_1
“ragioni oggettive”, non è emerso alcun elemento che faccia ritenere sussistente una ragione giustificatrice dell'accertato trattamento differenziale riservato al ricorrente.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda della ricorrente nella parte in cui lamenta l'effetto discriminatorio del decreto di ricostruzione di carriera Per queste ragioni merita accoglimento la domanda della ricorrente e, per l'effetto, va dichiarato il suo diritto a vedersi riconoscere anni 1 mesi 11 e giorni 7 da aggiungere a quanto già riconosciuto .
Per l' effetto, condanna il a pagare, in favore della ricorrente, le Controparte_1 differenze retributive e contributive conseguenti, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del e vanno compensate nei CP_1 confronti dell' atteso che la sua partecipazione al giudizio deriva dall'essere destinatario dei CP_3 versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere anni 1 mesi 11 e giorni76 da aggiungere a quanto già riconosciuto .
Per l' effetto, condanna il a pagare, in favore della ricorrente, le Controparte_1 differenze retributive e contributive conseguenti, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c..; oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c..
Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di €1030,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Compensa le spese nei confronti dell' . CP_3
Roma, 5.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19750 R.G. 2025 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv.RAFFAELE BOIANELLI , elettivamente Parte_1 domiciliato in indirizzo telematico;
contro
, in persona del Ministro pro tempore;rappresentato e difeso Controparte_1 ai sensi dell' art. 417 bis cpc dal funzionario delegato con elezione di domicilio Controparte_2 in Roma via dei Portoghesi 12
e rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA FRANCESCA GRANATA (c.f. CP_3
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29; C.F._1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 19750/2024, conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti con particolare riferimento al D.Lgs. n.297/1994 e previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi illegittimi presupposti tra cui l'emesso decreto di ricostruzione di carriera;
in breve, riconoscere al ricorrente: ANNI 1 MESI 11 GIORNI 7 da aggiungere al calcolo per una corretta ricostruzione di carriera, poiché determinato
- solo Economico - ma non conteggiato rispetto a quanto precedentemente riconosciuto: ANNI 7 MESI 10 GIORNI 12; piaccia, quindi, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad inquadrare il ricorrente nella conseguente fascia stipendiale con riconoscimento della corretta anzianità di servizio riguardo agli anni ai mesi o in quella comunque maturata con espresso riconoscimento e condanna al pagamento della somma maturata, oltre i ratei di tredicesima mensilità, e quanto dovuto a titolo di differenze retributive, differenze contributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata;
il tutto per l'importo indicato nel corpo del ricorso dovuto alla data indicata nel relativo prospetto, oltre gli importi maturati successivamente a tale data sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, contenuta nell'ambito della prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo, a far data dalla maturazione del diritto;
in via subordinata – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come servizio di ruolo ai fini giuridici oltre che economici;
condannare quindi l'Amministrazione resistente al compimento degli atti consequenziali e quindi ad inquadrare il ricorrente nella richiesta fascia stipendiale con la corretta anzianità di servizio riguardo agli anni ai mesi o in quella comunque maturata con riconoscimento al pagamento in favore del ricorrente della somma ritenuta di Giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione dalle scadenze all'effettivo saldo;
piaccia, infine, condannare la resistente Amministrazione Scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocato in giudizio quale diretto interessato CP_3 all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo della rideterminata misura della retribuzione del lavoratore e dunque quale destinatario del relativo corretto pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte ricorrente, indicati i contratti intercorsi fra le parti, argomentava in merito al mancato riconoscimento dell' anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato;
eccepiva la violazione della clausola 4 dell' Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18.3.1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Richiamava le sentenze della Corte di Cassazione nn. 22558 e 23868 del 2016, faceva rilevare la inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento.
Si costituiva in giudizio il eccependo la Controparte_1 inammissibilità del ricorso per inesistenza della causa petendi e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile l' atto introduttivo per inesistenza/inesattezza della causa petendi;
respingere tutte le avverse istanze;
condannare la ricorrente a rimborsare all' Amministrazione resistente le spese del presente giudizio in virtù di quanto previsto ex art. 152 bis disp att c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le CP_3 seguenti conclusioni:
1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' . CP_3
2) Tenere l indenne dalle spese di giudizio. CP_3
La causa all'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. Innanzitutto va fatto rilevare che l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo La ricorrente lamenta il fatto che, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del convenuto, le è stato negato qualsiasi avanzamento CP_1 retributivo connesso all' anzianità di servizio. La domanda della ricorrente ha, quindi, ad oggetto il riconoscimento dell' anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato
Pertanto, la questione su cui il presente giudizio è incentrato e sul quale questo giudice è chiamato a pronunziarsi attiene alla legittimità o meno della disciplina nazionale che regola il riconoscimento del servizio preruolo effettuato dal personale docente in forza di distinti contratti a tempo determinato.
Nello specifico, si chiede all'interprete di valutare se sussiste l'inadempimento del legislatore nazionale rispetto al principio di non discriminazione espresso dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES – UNICE – CEEP allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. È evidente, infatti, che solo in tale ipotesi ricorrono gli estremi affinché il giudice nazionale proceda alla richiesta disapplicazione della normativa interna (art. 485 del D.lgs. n. 297/1994) contrastante con quella comunitaria.
Diviene decisivo, quindi, esaminare la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
A mente dell'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”. La norma in commento, quindi, pur prevedendo di tenere conto del periodo preruolo ai fini della ricostruzione della carriera del docente richiede che di questo periodo si debba computare solo una parte per intero, più precisamente il primo quadriennio, e per i soli due terzi il periodo successivo nonché, ai soli fini economici, il restante terzo.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP), rubricata “Principio di non discriminazione” al primo comma dispone invece che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; al successivo comma 4 si specifica che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata è di solare evidenza il contrasto sussistente tra il diritto interno (art. 485 cit.) e quello comunitario (commi 1 e 4 della clausola 4), contrasto che finisce con il riservare al docente assunto a tempo indeterminato dopo anni di precariato un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che abbiano svolto il suo stesso lavoro con contratto a tempo indeterminato.
La norma, come osservato dalla Suprema Corte, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, dalle graduatorie permanenti, poi, stabiliva anche, in coerenza con le modifiche apportate alla Legge n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi. In tal contesto l'abbattimento previsto dall'art. 485 del D.Lgs. 297/2004 era giustificato dal criterio meritocratico, considerato che nel sistema pensato dal legislatore i più meritevoli, a fronte della periodica indizione dei concorsi, avrebbero potuto ragionevolmente ottenere la tempestiva immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Tuttavia, è noto che le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato che il personale “stabilizzato” si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale (primi quattro anni), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 31149/2019).
Evidenziato il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria è necessario interrogarsi sull'efficacia e sulla portata della disposizione unionale. È ovvio, infatti, che soltanto nell'ipotesi in cui la citata clausola 4 dell'Accordo quadro sia dotata di efficacia diretta (self executing) si potrà configurare l'inadempimento del legislatore nazionale, con conseguente legittimazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che si ritengono lesi dal trattamento meno favorevole riservato loro dal diritto interno di invocare la medesima clausola nei confronti dello Stato inadempiente.
Sul punto, dirimente per questo giudice la definizione che della clausola 4 fornisce la Corte di Giustizia (C- 268/06, Impact, sentenza del 15 aprile 2008 § 68) a mente della quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale”); dello stesso identico tenore la sentenza della Corte di Lussemburgo del 22 dicembre 2010 (C- n. 444 e 456/09 ed , § 83), con la quale la Corte in un caso analogo a quello di specie Per_1 Per_2 ha chiarito (§ 87) che dal contenuto incondizionato e sufficientemente preciso della disposizione in rassegna consegue che “le ricorrenti in via principale possono legittimamente far valere le loro domande volte ad ottenere il versamento delle indennità triennali per anzianità di servizio alle quali hanno diritto retroattivamente, basandosi direttamente sulle disposizioni di tale clausola”.
Premesso tutto quanto sopra, corre l'esigenza di rilevare che il contrasto sopra delineato (contrasto tra il diritto interno e la disposizione comunitaria dotata di efficacia diretta) non è di per sé esso solo sufficiente a far concludere per la fondatezza della pretesa azionata in questo giudizio.
In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza del 20.09.2018 relativa alla causa TT c. Italia (C-466/17): “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Ora, atteso che la clausola n. 4 al primo comma introduce un'eccezione al divieto di trattamento differenziale tra personale assunto con contratto a termine e a tempo indeterminato, diviene decisivo per l'interprete accertare se nel caso specifico sussistono quelle cd. “ragioni oggettive” che potrebbero in concreto giustificare la deroga del principio generale.
È sempre la Corte di Lussemburgo ad essere intervenuta sulla questione interpretativa della locuzione “ragioni obiettive” precisando che ( C- n.444 e 456/09 ed § 55): “Tale Per_1 Per_2 nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., punto 58). Detti elementi possono Persona_3 risultare segnatamente dal la particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del , Persona_3 cit., punti 53 e 58;” …).
Più nel dettaglio scende la Corte di Giustizia con la sentenza del 18.10.2012 (C - 302/11 Valenza
§ 50) nella parte in cui afferma che “Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Persona_4 Persona_5
Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza SA Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza Per_6
cit., punti 49 e 50)”. Prosegue la Corte al punto 67 della pronunzia in rassegna: “bisogna
[...] riconoscere che, se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
In conclusione, se è vero che in linea di principio la normativa interna non vale di per sé a ritenere sussistente la violazione del principio antidiscriminatorio di cui alla clausola n. 4, resta affidato al giudice di merito l'esame, in concreto, delle ragioni giustificative del trattamento differenziale.
La Suprema Corte traccia allora le linee guida del ragionamento logico giuridico:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, stante anche le generiche deduzioni del l convenuto sul quale incombe l'onere di provare l'esistenza delle sopra richiamate CP_1
“ragioni oggettive”, non è emerso alcun elemento che faccia ritenere sussistente una ragione giustificatrice dell'accertato trattamento differenziale riservato al ricorrente.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda della ricorrente nella parte in cui lamenta l'effetto discriminatorio del decreto di ricostruzione di carriera Per queste ragioni merita accoglimento la domanda della ricorrente e, per l'effetto, va dichiarato il suo diritto a vedersi riconoscere anni 1 mesi 11 e giorni 7 da aggiungere a quanto già riconosciuto .
Per l' effetto, condanna il a pagare, in favore della ricorrente, le Controparte_1 differenze retributive e contributive conseguenti, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del e vanno compensate nei CP_1 confronti dell' atteso che la sua partecipazione al giudizio deriva dall'essere destinatario dei CP_3 versamenti contributivi e previdenziali in favore dell'iscritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere anni 1 mesi 11 e giorni76 da aggiungere a quanto già riconosciuto .
Per l' effetto, condanna il a pagare, in favore della ricorrente, le Controparte_1 differenze retributive e contributive conseguenti, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c..; oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 c.p.c..
Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di €1030,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Compensa le spese nei confronti dell' . CP_3
Roma, 5.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini