Art. 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 e' stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 e' stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.