Articolo 1 della Legge 2 agosto 1957, n. 698
Articolo 2
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1 settembre 1957
Art. 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 e' stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.
Entrata in vigore il 1 settembre 1957