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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2700 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1970, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti
Antonio Zanfardino (C.F. ) e Nunzia Porroni (C.F. C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato in Afragola (Na) alla via Milano n. 51;
OPPONENTE
E
(P.IVA e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di Controparte_2 procura in atti dall'avv. Enrica Maria Ghia (C.F. ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Filippo Corridoni n. 1;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, agiva in via monitoria per Controparte_1
ottenere la condanna di , quale debitrice principale, e di , quale Controparte_3 Parte_1
coobbligato in solido, al pagamento del saldo derivante da un contratto di prestito personale stipulato con HE NK s.p.a. e successivamente acquisito mediante plurime operazioni di cartolarizzazione.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna dei debitori in solido al pagamento di complessivi €
16.614,90, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2024 così emesso in data 09/01/2024 e ritualmente notificato il
22/02/2024, proponeva formale opposizione, tempestivamente notificata il Parte_1
29/03/2024, nella quale contestava essenzialmente: 1) il difetto di legittimazione attiva della
[...]
2) l'omessa comunicazione delle cessioni al debitore, 3) la prescrizione del Controparte_1
credito.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari.
Si costituiva , con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale Controparte_1
respingeva le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria e successivamente integrata a supporto della legittimità del credito e della propria legittimazione.
Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite, previa concessione della sua provvisoria esecutività.
2. Con ordinanza del 20/01/2025, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, a seguito dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, dichiarava la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori.
La causa veniva rinviata per la sua discussione orale ex art. 281 sexies e, successivamente assunta in decisione con i termini ordinari ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pone l'incombente a carico della parte opposta, in qualità di attore in senso sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 18/09/2020, n. 19596; recentemente anche Cass. Civ.,
08/01/2021 n. 159). Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dal novellato art. 12 bis d.lgs. 28/2010, che riproduce nella sostanza quelle già prescritte dall'ex art. 8 co. 4 bis.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, con comunicazione inoltrata all'indirizzo pec del difensore, presso il quale aveva eletto domicilio, tuttavia questi ha omesso di parteciparvi. L'assenza della parte invitata non appare sorretta da alcuna valida giustificazione, che non è stata fornita né al mediatore, né in giudizio nelle successive difese. Di conseguenza, la stessa va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. Nel merito, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, ma anzi ha sottoposto a espressa critica la prova del trasferimento del credito già nell'atto di citazione, negando la prova della cessione del rapporto dedotto in giudizio. Il contegno processuale dell'opponente è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito, senza decadenza alcuna.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 t.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt.
1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto.
La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr. Tribunale Lecce,
19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 t.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 t.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n.
5617).
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti. L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate infatti suggerisce sovente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale non può fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti: depongono in tal senso sia un argomento letterale, sia un argomento sistematico.
Secondo la lettera dell'art. 58 T.u.b., comma 2, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione”, sul presupposto che la conclusione del contratto a contenuto traslativo necessariamente preceda gli adempimenti pubblicitari.
Secondo una interpretazione sistematica, tra l'altro, sarebbe irragionevole ipotizzare una deroga agli ordinari principi stabiliti per la disciplina del rapporto obbligatorio ad effetti reali in ragione della natura del credito e della qualità dei soggetti coinvolti.
Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad esercitare il diritto di credito in giudizio.
Sul punto un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ.,
29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Analogamente è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un ragionamento indiziario da sottoporre ad adeguata motivazione (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ. 13/9/2018, n. 22268; più di recente Cassazione civile,
22/06/2023 n. 17944).
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è incline a negare
Con all'estratto di il valore di prova della cessione, da provare in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (Corte appello Palermo, 05/10/2023, n.1701; Tribunale Milano,
04/10/2023, n.7585; Tribunale Cassino, 15/11/2022, n.1528, Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.2314,
Tribunale Napoli, 22/4/2021, Tribunale Locri, 10/06/2021, n.461; Tribunale Civitavecchia,
08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale
Avezzano, 03/07/2020).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.
(recentemente, sul punto, Cassazione civile, 22/06/2023 n. 17944: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.”). Grava, comunque, sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr.
Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente
Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche
Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
5. Tanto premesso in diritto, l'opposizione va accolta.
Fondata è la censura di difetto di legittimazione attiva di nella parte in cui Controparte_1
l'opponente lamenta la carenza di prova della fattispecie traslativa che avrebbe conferito alla opposta l'attuale titolarità del credito.
Nel caso in esame trattasi di una duplice cessione del credito: quella intervenuta tra HE NK
s.p.a. e SA SPV s.r.l. e quella successiva, intervenuta tra SA SPV s.r.l. e Controparte_1
[...]
A supporto della propria legittimazione, con riguardo alla prima operazione di cessione, l'opposta ha prodotto l'estratto di Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 95 del 12/8/2014.
Nella Gazzetta Ufficiale, SA SPV s.r.l. annunciava di aver concluso, in data 6 agosto 2014, un contratto di cessione con HE NK s.p.a. avente ad oggetto una serie di crediti che alla data del 1° marzo 2014 soddisfaceva i seguenti criteri: “1. crediti derivanti da contratti di finanziamenti retti dal diritto italiano;
2. crediti i cui debitori siano persone fisiche o giuridiche;
3. crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano stati risolti ovvero che siano decaduti dal beneficio del termine tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010; 4. crediti derivanti da contratti di finanziamento qualificabili come "contratto di credito" ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera (c) del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 nella forma tecnica di "prestiti personali" ovvero "contratti di credito collegati/prestiti finalizzati" e commercialmente denominati
"DB Easy" (precedentemente "Prestitempo")”(cfr. all. 5 del fascicolo monitorio). Orbene, gli elementi indicati nella G.U. non appaiono da soli sufficienti a ricostruire la vicenda traslativa che ha interessato il credito, soprattutto in assenza del contratto di cessione del 7/8/2014 menzionato nell'estratto e mai prodotto in giudizio. Inoltre, pur volendo valorizzare il contenuto della pubblicazione, manca la prova che il credito in oggetto soddisfi tutti i criteri discretivi elencati e, in particolare, il criterio di cui al punto n.
3. Agli atti infatti non vi è alcun documento dal quale si possa desumere che il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine tra il 2009 e il
2010, perché l'unica intimazione di pagamento è successiva alla pretesa cessione e risulta trasmessa dalla mandataria di SA SPV s.r.l. (cfr. all. 5 del fascicolo di parte opposta). Pertanto, non è possibile affermare con certezza che il credito azionato sia riconducibile alla cessione indicata in
Gazzetta.
L'ulteriore documentazione offerta dalla opposta sulla seconda cessione non è idonea a colmare questo deficit probatorio.
La prova della legittimazione infatti deve necessariamente investire tutta la catena di cessioni intercorse. La titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, né la complessità della vicenda traslativa può esonerare l'attore dal fornire la relativa prova.
In ogni caso, anche a volere superare queste assorbenti considerazioni, vale la pena aggiungere che la prova della seconda cessione si presenta parimenti incompleta.
Con riguardo alla seconda operazione di cartolarizzazione, intervenuta tra SA SPV s.r.l. e
[...]
l'opposta ha prodotto il contratto di cessione del 28/2/2022, l'estratto di Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 31 del 17/3/2022 e una lista omissata dei crediti. Tuttavia, non vi è alcuna prova che la lista dei crediti ceduti costituisca proprio l'allegato menzionato nel contratto di cessione, in assenza di alcuna intestazione che consenta di ricondurlo inequivocamente a quella specifica operazione negoziale.
6. In presenza di un quadro probatorio così equivoco e contraddittorio, l'acquisto del credito in capo alla odierna opposta resta un fatto sfornito di prova.
L'opposizione pertanto va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 147/2022, stante l'assenza di questioni di particolare complessità e la mancanza di istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Risultano inoltre documentate spese vive sostenute dall'opponente per contributo unificato e per marca da bollo, che si pongono parimenti a carico del soccombente.
L'opponente va comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 9/1/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa, iva ed € 145,50 per spese vive, con attribuzione in favore dei difensori costituiti;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al Parte_1
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 24/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2700 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1970, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti
Antonio Zanfardino (C.F. ) e Nunzia Porroni (C.F. C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato in Afragola (Na) alla via Milano n. 51;
OPPONENTE
E
(P.IVA e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di Controparte_2 procura in atti dall'avv. Enrica Maria Ghia (C.F. ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Filippo Corridoni n. 1;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, agiva in via monitoria per Controparte_1
ottenere la condanna di , quale debitrice principale, e di , quale Controparte_3 Parte_1
coobbligato in solido, al pagamento del saldo derivante da un contratto di prestito personale stipulato con HE NK s.p.a. e successivamente acquisito mediante plurime operazioni di cartolarizzazione.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna dei debitori in solido al pagamento di complessivi €
16.614,90, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2024 così emesso in data 09/01/2024 e ritualmente notificato il
22/02/2024, proponeva formale opposizione, tempestivamente notificata il Parte_1
29/03/2024, nella quale contestava essenzialmente: 1) il difetto di legittimazione attiva della
[...]
2) l'omessa comunicazione delle cessioni al debitore, 3) la prescrizione del Controparte_1
credito.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore degli avvocati antistatari.
Si costituiva , con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale Controparte_1
respingeva le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria e successivamente integrata a supporto della legittimità del credito e della propria legittimazione.
Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite, previa concessione della sua provvisoria esecutività.
2. Con ordinanza del 20/01/2025, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, a seguito dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, dichiarava la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori.
La causa veniva rinviata per la sua discussione orale ex art. 281 sexies e, successivamente assunta in decisione con i termini ordinari ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pone l'incombente a carico della parte opposta, in qualità di attore in senso sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 18/09/2020, n. 19596; recentemente anche Cass. Civ.,
08/01/2021 n. 159). Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dal novellato art. 12 bis d.lgs. 28/2010, che riproduce nella sostanza quelle già prescritte dall'ex art. 8 co. 4 bis.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, con comunicazione inoltrata all'indirizzo pec del difensore, presso il quale aveva eletto domicilio, tuttavia questi ha omesso di parteciparvi. L'assenza della parte invitata non appare sorretta da alcuna valida giustificazione, che non è stata fornita né al mediatore, né in giudizio nelle successive difese. Di conseguenza, la stessa va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. Nel merito, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, ma anzi ha sottoposto a espressa critica la prova del trasferimento del credito già nell'atto di citazione, negando la prova della cessione del rapporto dedotto in giudizio. Il contegno processuale dell'opponente è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito, senza decadenza alcuna.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 t.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt.
1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto.
La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr. Tribunale Lecce,
19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 t.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 t.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n.
5617).
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti. L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate infatti suggerisce sovente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale non può fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti: depongono in tal senso sia un argomento letterale, sia un argomento sistematico.
Secondo la lettera dell'art. 58 T.u.b., comma 2, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione”, sul presupposto che la conclusione del contratto a contenuto traslativo necessariamente preceda gli adempimenti pubblicitari.
Secondo una interpretazione sistematica, tra l'altro, sarebbe irragionevole ipotizzare una deroga agli ordinari principi stabiliti per la disciplina del rapporto obbligatorio ad effetti reali in ragione della natura del credito e della qualità dei soggetti coinvolti.
Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad esercitare il diritto di credito in giudizio.
Sul punto un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ.,
29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Analogamente è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un ragionamento indiziario da sottoporre ad adeguata motivazione (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ. 13/9/2018, n. 22268; più di recente Cassazione civile,
22/06/2023 n. 17944).
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è incline a negare
Con all'estratto di il valore di prova della cessione, da provare in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (Corte appello Palermo, 05/10/2023, n.1701; Tribunale Milano,
04/10/2023, n.7585; Tribunale Cassino, 15/11/2022, n.1528, Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.2314,
Tribunale Napoli, 22/4/2021, Tribunale Locri, 10/06/2021, n.461; Tribunale Civitavecchia,
08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale
Avezzano, 03/07/2020).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.
(recentemente, sul punto, Cassazione civile, 22/06/2023 n. 17944: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.”). Grava, comunque, sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr.
Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente
Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche
Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
5. Tanto premesso in diritto, l'opposizione va accolta.
Fondata è la censura di difetto di legittimazione attiva di nella parte in cui Controparte_1
l'opponente lamenta la carenza di prova della fattispecie traslativa che avrebbe conferito alla opposta l'attuale titolarità del credito.
Nel caso in esame trattasi di una duplice cessione del credito: quella intervenuta tra HE NK
s.p.a. e SA SPV s.r.l. e quella successiva, intervenuta tra SA SPV s.r.l. e Controparte_1
[...]
A supporto della propria legittimazione, con riguardo alla prima operazione di cessione, l'opposta ha prodotto l'estratto di Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 95 del 12/8/2014.
Nella Gazzetta Ufficiale, SA SPV s.r.l. annunciava di aver concluso, in data 6 agosto 2014, un contratto di cessione con HE NK s.p.a. avente ad oggetto una serie di crediti che alla data del 1° marzo 2014 soddisfaceva i seguenti criteri: “1. crediti derivanti da contratti di finanziamenti retti dal diritto italiano;
2. crediti i cui debitori siano persone fisiche o giuridiche;
3. crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano stati risolti ovvero che siano decaduti dal beneficio del termine tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010; 4. crediti derivanti da contratti di finanziamento qualificabili come "contratto di credito" ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera (c) del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 nella forma tecnica di "prestiti personali" ovvero "contratti di credito collegati/prestiti finalizzati" e commercialmente denominati
"DB Easy" (precedentemente "Prestitempo")”(cfr. all. 5 del fascicolo monitorio). Orbene, gli elementi indicati nella G.U. non appaiono da soli sufficienti a ricostruire la vicenda traslativa che ha interessato il credito, soprattutto in assenza del contratto di cessione del 7/8/2014 menzionato nell'estratto e mai prodotto in giudizio. Inoltre, pur volendo valorizzare il contenuto della pubblicazione, manca la prova che il credito in oggetto soddisfi tutti i criteri discretivi elencati e, in particolare, il criterio di cui al punto n.
3. Agli atti infatti non vi è alcun documento dal quale si possa desumere che il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine tra il 2009 e il
2010, perché l'unica intimazione di pagamento è successiva alla pretesa cessione e risulta trasmessa dalla mandataria di SA SPV s.r.l. (cfr. all. 5 del fascicolo di parte opposta). Pertanto, non è possibile affermare con certezza che il credito azionato sia riconducibile alla cessione indicata in
Gazzetta.
L'ulteriore documentazione offerta dalla opposta sulla seconda cessione non è idonea a colmare questo deficit probatorio.
La prova della legittimazione infatti deve necessariamente investire tutta la catena di cessioni intercorse. La titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, né la complessità della vicenda traslativa può esonerare l'attore dal fornire la relativa prova.
In ogni caso, anche a volere superare queste assorbenti considerazioni, vale la pena aggiungere che la prova della seconda cessione si presenta parimenti incompleta.
Con riguardo alla seconda operazione di cartolarizzazione, intervenuta tra SA SPV s.r.l. e
[...]
l'opposta ha prodotto il contratto di cessione del 28/2/2022, l'estratto di Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 31 del 17/3/2022 e una lista omissata dei crediti. Tuttavia, non vi è alcuna prova che la lista dei crediti ceduti costituisca proprio l'allegato menzionato nel contratto di cessione, in assenza di alcuna intestazione che consenta di ricondurlo inequivocamente a quella specifica operazione negoziale.
6. In presenza di un quadro probatorio così equivoco e contraddittorio, l'acquisto del credito in capo alla odierna opposta resta un fatto sfornito di prova.
L'opposizione pertanto va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 147/2022, stante l'assenza di questioni di particolare complessità e la mancanza di istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Risultano inoltre documentate spese vive sostenute dall'opponente per contributo unificato e per marca da bollo, che si pongono parimenti a carico del soccombente.
L'opponente va comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 9/1/2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa, iva ed € 145,50 per spese vive, con attribuzione in favore dei difensori costituiti;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al Parte_1
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 24/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo