Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4823/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Michela Sarcletti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 6.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 20.5.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
venisse pronunciata la separazione personale dal marito, alle condizioni ivi CP_1
enucleate.
Con ordinanza del 30.10.2023 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate;
ha altresì provvisoriamente posto a carico del convenuto di corrispondere alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, “oltre adeguamento ISTAT”.
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in giudizio, e ne è stata dichiarata la contumacia. Nondimeno, egli è comparso personalmente all'udienza del 6.2.2025 dinanzi al giudice delegato, ove ha rilasciato spontanee dichiarazioni.
Alla predetta udienza l'attrice ha riformulato le proprie conclusioni, instando perché fosse pronunciata la separazione personale “senza alcuna condizione, e dunque senza richiedere alcun contributo economico a carico del marito” in proprio favore.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
1. Con queste premesse, la domanda di separazione personale spiegata dall'attrice (cui il convenuto, personalmente comparso in udienza, ha dichiarato di prestare adesione) merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio in
EB (Tunisia) il 11.2.1994, atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono, perciò, nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che:
- nel corso del giudizio l'attrice ha rinunciato alla domanda, inizialmente formulata, di riconoscimento di un contributo economico a carico del marito per il proprio mantenimento;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha avanzato alcuna reciproca domanda di ordine
2 economico;
- i figli della coppia e (nati rispettivamente il 22.4.1994 e il 6.1.1997) sono Per_1 Per_2
ormai maggiorenni e autosufficienti.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale venga a essere trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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