Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2025, proposto da
RD CC, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Liguria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Ufficio Scolastico Regionale – Piemonte, non costituito in giudizio;
nei confronti
NN DR, ES SA e EO TU, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1766 in data 27/06/2025 avente per oggetto “ Decreto di pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA, di cui al D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, recante Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ” nella parte in cui ha attribuito al ricorrente n. 194,75 punti, collocandolo alla posizione 10° della graduatoria, nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali, con particolare riferimento, ove sussistenti, ai criteri formulati in merito alla valutazione dei titoli e a ogni altro documento relativo alla valutazione effettuata dalla Commissione e dall’U.S.R. Liguria del titolo Tipologia B.4.4 indicato dal ricorrente nella domanda al paragrafo “ Altri Titoli Valutabili ”, nonché per ogni ulteriore statuizione di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. DR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito con D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, c.d. “ concorso PNRR2 ” per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205, relativamente alla classe di concorso A019-Filosofia e Storia, nella graduatoria dei posti destinati alla Regione Piemonte.
Ai sensi del decreto dipartimentale n. 55 del 13 gennaio 2025 recante “ Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059 ”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è stato investito dello svolgimento dell’intera procedura e dell’approvazione delle graduatorie di merito per le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, Regione – quest’ultima – per la quale erano disponibili per la classe di concorso A019 cinque posti.
Con decreto direttoriale n. 1766 del 27 giugno 2025 è stata pubblicata la graduatoria di merito comprendente i cinque candidati immessi sui posti di ruolo disponibili a concorso, nonché la graduatoria dei candidati di riserva (nella percentuale del 30% dei posti a concorso), compilata ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45/2025 tra i partecipanti risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per la prova orale.
A causa di un mal funzionamento del portale ministeriale, il ricorrente, non incluso in alcuna delle succitate graduatorie, ha appreso solo in data 21 luglio 2025 di essere stato collocato al decimo posto (in posizione non utile), con il punteggio totale di 194,75.
Ritenendo il ricorrente che il punteggio attribuito ai titoli dichiarati nella propria istanza di ammissione al concorso fosse inferiore di 12,5 punti rispetto al punteggio che gli sarebbe spettato ai sensi del bando, il medesimo si è attivato in data 22 luglio 2025 per segnalare all’U.S.R. Liguria, responsabile della procedura di concorso, la mancata attribuzione del punteggio in parola, evidenziando che i 12,5 punti gli competevano per aver svolto, dal 2023 al 2025, un incarico di attività di ricerca post-dottorato presso l’Università svizzera di Neuchâtel.
Non avendo ricevuto riscontri alla prima segnalazione, con ulteriore comunicazione trasmessa via PEC in data 7 agosto 2025, il ricorrente ha evidenziato all’U.S.R. Liguria l’equipollenza, già chiarita dal Ministero nelle FAQ (al quesito n. 13) relative alla compilazione dell’istanza di ammissione al concorso bandito in base all’ordinanza ministeriale n. 60/2020, sussistente tra l’incarico svolto presso l’Università estera e le “ Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”.
All’esito dell’accesso documentale, il ricorrente ha appreso che il punteggio attribuito inizialmente dalla Commissione d’esame ai suoi titoli, pari a 41,25, era stato successivamente decurtato dall’U.S.R. di 12,5 punti e si era quindi ridotto a 28,75, in quanto l’incarico di attività di ricerca post-dottorato presso l’Università svizzera di Neuchâtel è stato ritenuto “ non valutabile ” (cfr. pagina 3 del documento n. 10 di parte ricorrente).
In conseguenza della rettifica nella valutazione del titolo in parola, il punteggio totale del ricorrente si è quindi ridotto da 207,25 a 194,75, collocandolo così al decimo posto della graduatoria, anziché al quinto posto, attualmente assegnato alla controinteressata NN DR.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 21 ottobre 2025, il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: “ Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 8 e 11 del Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, nonché con riferimento all’Allegato B, par. B.4.4, del D.M. 205/2023 recante “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”, nonché ancora in relazione alle FAQ ministeriali risposta al quesito n. 13 pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, espressamente richiamate dalla Nota Ministeriale prot.n. 1290 del 22/07/2022 recante “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”; nonché, infine, con riferimento all’art. 3 L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà. Violazione del principio del giusto procedimento. Disparità di trattamento. Grave perplessità. Sviamento ”.
Con atto di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 4 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiesto, ex artt. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e 48 cod. proc. amm., che il ricorso fosse trattato e deciso in sede giurisdizionale.
Alla luce della sopravvenuta opposizione, il ricorrente ha ritualmente trasposto il ricorso in sede giurisdizionale.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso; in particolare l’Amministrazione ha evidenziato che l’assegno di ricerca è espressamente previsto tra i titoli valutabili dell’allegato B, al punto B.4.4, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 con esplicito riferimento agli assegni di ricerca disciplinati dalla normativa italiana; ad avviso del Ministero, un assegno di ricerca svolto presso un’università estera potrebbe essere valutabile solo se previamente equiparato a un assegno italiano tramite un riconoscimento giuridico o una dichiarazione di equipollenza da parte del MUR o dell’università italiana (che attesti che l’attività è comparabile agli assegni previsti dalla legge italiana).
I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 590, pubblicata in data 3 dicembre 2025, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, “ con l’obbligo per l’Amministrazione resistente di riesaminare la fattispecie, tenuto conto che l’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 189/2009 demanda all’amministrazione interessata il compito di richiedere al Ministero dell’Università e della Ricerca le valutazioni in ordine al riconoscimento dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi, con previsione indirettamente confermata dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1 comma 28 quinquies del D.L. n. 228/2021 ”.
Il ricorrente ha spiegato successive difese.
Con ordinanza collegiale n. 95, pubblicata il 21 gennaio 2026, la Sezione, per un verso, ha disposto la conversione del rito, in quanto il ricorso risulta avere a oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposta al rito ex art. 12- bis del D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, e, per altro verso, ha richiesto documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di trasposizione del ricorso nei confronti dei controinteressati NN DR e ES SA.
In data 21 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato le ricevute CAD (invero già presenti nel fascicolo) e i certificati di residenza relativi ai menzionati controinteressati, in tal modo provando il corretto perfezionamento delle notifiche.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente evidenzia che l’Allegato B del D.M. n. 205/2023 al paragrafo B.4 “ Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale ”, al punto B.4.4, assegna 12,5 punti alle “ Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”. Invero, la previsione dell’attività di ricerca scientifica svolta sulla base di assegni, quale titolo di attribuzione di punteggio nelle procedure di concorso per la selezione del personale scolastico, è stata introdotta già con l’art. 8 dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e nel relativo Allegato A/3 che, al paragrafo B.9, espressamente cita le “ Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per ciascun titolo ”. Nella odierna procedura ministeriale, bandita con D.D. n. 3059/2024 ai sensi del D.M. n. 205/2023, il criterio di valutazione dell’attività di ricerca scientifica quale titolo di selezione è stato mantenuto senza variazioni, ma con l’incremento a 12,5 punti (rispetto ai 12 previsti nel 2020). Ciò premesso, il ricorrente rileva che al quesito n. 13 delle FAQ, a fronte del quesito “ Al punto B.9 (attività di ricerca scientifica) può essere compresa l’attività presso Università estere? ”, il Ministero risponde lapidariamente “ sì ”. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la valutazione dell’U.S.R. Liguria, che ha definito il titolo dichiarato dal ricorrente come “ non valutabile ”, risulta illegittima per contrasto con il bando di concorso, come interpretato dalle citate FAQ ministeriali.
Il motivo di ricorso merita di essere favorevolmente apprezzato nei termini appresso indicati.
La Sezione, già con l’ordinanza cautelare n. 590 del 2025, ha evidenziato la possibile equipollenza – così come chiarito dal Ministero nella FAQ n. 13 relativamente alla compilazione dell’istanza di ammissione al concorso bandito in base all’ordinanza ministeriale n. 60/2020 – sussistente tra l’assegno di ricerca presso l’Università estera e l’“ attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ” (cfr. Allegato A/3 al paragrafo B.9 all’O.M. n. 60/2020, in parte qua perfettamente sovrapponibile al paragrafo B.4.4 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023). Ne consegue che la valutazione dell’U.S.R. Liguria, nella parte in cui ha definito il titolo del ricorrente come “ non valutabile ” (senza peraltro attivare il procedimento amministrativo di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009), risulta illegittima per contrasto con il bando di concorso, come interpretato alla luce delle FAQ ministeriali.
Giova evidenziare che il titolo di studio oggetto di contestazione non costituisce un requisito di ammissione al concorso, ma un ulteriore titolo di studio accessorio, acquisito dal ricorrente presso l’Università di Neuchâtel e dichiarato in sede di concorso “ esclusivamente con la finalità di incrementare il proprio punteggio ”.
Al candidato che sia già in possesso del titolo di studio principale richiesto per l’accesso al concorso e intenda presentare un ulteriore titolo accessorio conseguito all’estero, esclusivamente con la finalità di incrementare il proprio punteggio, è applicabile il procedimento amministrativo di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009 (“ Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ”), a mente del quale “ Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi … su richiesta dell’amministrazione interessata ”.
Da quanto precede consegue l’illegittimità del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1766 del 27 giugno 2025, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente n. 194,75 punti, collocandolo alla posizione decima della graduatoria, salva la riedizione del potere amministrativo, che dovrà conformarsi alle previsioni di cui all’art. 3, commi 1, lett. a), e 2, del d.P.R. n. 189/2009, tenuto conto che tale disposizione demanda all’amministrazione interessata il compito di trasmettere l’istanza, corredata da specifica documentazione, al Ministero dell’Università e della Ricerca al fine di ottenere, nel termine di cui al comma 3 del citato articolo, le valutazioni in ordine al riconoscimento del titolo di studio, rilevante per l’attribuzione del punteggio utile per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi, con previsione indirettamente confermata dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 28- quinquies , del D.L. n. 228/2021 (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9733, ove è rimarcato che il procedimento in questione è attivabile a seguito di impulso dell’amministrazione interessata e non della parte privata; cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter , 17 ottobre 2025, n. 17936).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi precisati, con conseguente annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1766 del 27 giugno 2025 recante l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia limitatamente alla Regione Piemonte, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente n. 194,75 punti, senza attivare il procedimento amministrativo di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009, onde verificare la spettanza del punteggio aggiuntivo di 12,5 punti in ragione dell’assegno di ricerca conseguito dal ricorrente presso l’Università di Neuchâtel.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla in parte il provvedimento gravato.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
DR CA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CA | RO RN |
IL SEGRETARIO