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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona DEla dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2051 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lorella C.F._1
Gasbarrone, elettivamente domiciliato nel suo studio DE medesimo in Terracina (LT), viale DEla Vittoria n. 53; opponente
E
avv. codice fiscale , difeso in proprio ed CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato nel proprio studio in Terracina (LT) Piazza DEla Repubblica n.
25; opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato in data 22.09.2025, sostituita l'udienza DE 17.09.2025, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., all'esito DE deposito DEle note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi DEl'art. 281 quinquies cod. proc. civ.
Conclusioni di parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previa sospensione DEl'efficacia esecutiva DEl'atto di precetto notificato, accertati i fatti in premessa descritti e, per l'effetto, dichiarare che non sussiste il diritto DEl'Avv a procedere ad esecuzione forzata nei confronti DE CP_1 deducente, per le somme di cui all'atto di precetto notificato il 29.04.2024 Parte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari sostenute per l'espletamento DE presente procedura”.
Conclusioni di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione DEla efficacia esecutiva dei titoli azionati per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c., rigettare l'opposizione nel merito, con il favore DEle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto ad esso notificato in data 29.04.2024 dall'avv. con CP_1 il quale gli è stato intimato il pagamento DEla somma di euro 11.473,58, in forza DEla cessione dei crediti conclusa tra l'avv. e , avente ad oggetto il credito CP_1 CP_2 da quest'ultima vantato nei confronti DE . Pt_1
L'opponente ha dedotto:
- la nullità DEla cessione DE credito ai sensi DEl'art. 1261 c.c., in quanto i crediti ceduti risultano litigiosi;
- l'inefficacia DEla cessione DE credito per difetto di notifica al debitore ceduto;
- l'inesistenza di debiti di esso opponente nei confronti di stante CP_2
l'esistenza di un controcredito da far valere nei confronti di quest'ultima;
- l'estinzione DE debito, in forza DEl'operatività DEla compensazione.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 1.07.2024, si è costituito l'avv. in proprio, il CP_1 quale ha evidenziato l'infondatezza DEle avverse deduzioni. Ha rappresentato che la cessione DE credito in suo favore è stata effettuata da a scopo solutorio, al CP_2 fine di estinguere un debito preesistente, sicché non ricorre alcuna ipotesi di divieto di cessione.
Ha chiesto il rigetto dei motivi di opposizione.
Nel corso DE giudizio è stata rigettata l'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DE titolo.
Non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
La causa è stata assunta in decisione con provvedimento comunicato il 22.09.2025.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti conclusivi nel rispetto dei termini di legge.
****
La presente opposizione non è fondata.
In punto di qualificazione, il presente giudizio integra un'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi DEl'art. 615, 1° comma c.p.c., atteso che l'opponente ha contestato l'an debeatur, e non il quomodo DEl'esecuzione. Quanto all'eccezione di inefficacia DEla cessione DE credito, che l'opponente riconduce al difetto di notifica DEla stessa nei suoi confronti, si fa rilevare che l'onere previsto dall'art. 1264 c.c., può essere assolto in diversi modi, non essendo previsto alcun vincolo di forma.
In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio in forza DE quale la cessione DE credito è un atto a forma libera, “purché risulti idoneo a rendere il debitore consapevole DEla mutata titolarità DE credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (cfr. Cass.
n. 654/2025, nella quale si richiama testualmente il confermato orientamento: “ai fini DEl'opponibilità DEle cessioni di credito al fallimento (ordinariamente DE cedente, ma eguale criterio vale ovviamente per il fallimento DE ceduto), non è necessario che la notifica sia eseguita con atto formale a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species DE più ampio genus DEla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario (v. Cass. n.
5516-06); ne consegue che la notificazione DEla cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi DEl'ordinamento processuale e costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline” (Cass. n. 5487/2018, in motivazione).
Ne consegue, nel caso di specie, in applicazione DE principio richiamato - pienamente condivisibile - che la notifica DEl'atto di precetto, effettuata dall'avv. nei confronti CP_1 DEl'odierno opponente, ha assolto pienamente alla funzione di rendere edotto il debitore ceduto DEla sostituzione DEla figura DE creditore. Infatti, nell'atto di intimazione, è chiaramente evidenziato che l'avv. ha richiesto il pagamento DEla somma ivi CP_1 indicata in forza DEla cessione DE credito effettuata in suo favore da “a CP_2 parziale soddisfo DE maggior credito dovuto all'Avv. pari ad € 20.577,97 per CP_1
l'attività svolta nel procedimento RG 300314/2013 innanzi al Tribunale di Latina”.
Il motivo di opposizione, pertanto, non può essere accolto.
Quanto alla dedotta nullità DEla cessione DE credito da all'avv. CP_2 [...]
DE 26.04.2024, si osserva che essa ha riguardato i crediti dalla predetta vantati, CP_1 per complessivi euro 11.128,24, nei confronti DEl'odierno opponente Parte_1
(precisamente crediti consacrati nell'ordinanza DE 25.03.2022, emessa nel procedimento n.
96/2020 sub 1, con la quale il Tribunale di Latina ha condannato al Parte_1 pagamento, in favore di , DEle spese processuali liquidate in € 1.823,00 oltre CP_2
IVA, Cassa Avvocati e rimborso spese forfettarie;
nella sentenza n. 1430/2024 DE
29/02/2024, pronunciata nel giudizio RG n. 8339/2018; nella sentenza n. 1337/2024 DE 29/02/2024 DEla Corte di Appello di Roma, con la quale è stato Parte_1 condannato al rimborso in favore di DEle spese di giudizio pari ad euro CP_2
4.500,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, e spese di CTU). La causa DEla cessione è chiaramente esplicitata, sia nel contratto di cessione che nell'atto di precetto.
L'opponente assume che la nullità DEla cessione derivi dall'art. 1261 c.c., norma che fissa il divieto per il difensore di rendersi cessionario di un credito litigioso nella titolarità DE proprio assistito e tale è il credito ceduto all'avv. posto che contro la sentenza CP_1 DEla Corte di Appello di Roma, è stato proposto ricorso in Cassazione.
L'argomento non convince.
Deve, infatti, evidenziarsi che la richiamata norma, la quale pur prevede l'ipotesi di nullità dedotta dall'opponente, dispone, al comma 2, che “La disposizione DE comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario”.
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie ricorra proprio l'ipotesi DEla cessione con effetto solutorio. Infatti, la cessione è stata conclusa nel presupposto DEl'esistenza di un debito di nei confronti DE proprio difensore, l'avv. per CP_2 CP_1
l'attività legale già espletata, sicché non rileva la pendenza DE giudizio di Cassazione richiamato dall'opponente.
Infine, quanto all'estinzione DE credito per compensazione, dedotta dall'opponente in forza DEl'esistenza di un controcredito da esso vantato nei confronti di , si fa CP_2 rilevare che l'accertamento di detto controcredito non si è ancora concluso. Infatti, esso deriva, per come prospettato, dalla sentenza n. 2217/16 DE Tribunale Ordinario di Latina per complessivi € 27.813,14; dalla sentenza DEla Corte di Appello di Roma n. 5894/2021 per complessivi € 20.407,69; dalla sentenza n. 176/2024 per complessivi € 5252,83 oltre spese di registrazione DEla stessa ed interessi maturati. Trattasi, tuttavia, di provvedimenti ancora sub iudice. A tal proposito va evidenziato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la compensazione non opera fin quando ad un credito certo, liquido ed esigibile, venga opposto un credito da accertare nell'an e nel quantum, venendo rimesso al potere discrezionale DE giudice la facoltà di disporre la compensazione giudiziale se il credito risarcitorio opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione. Trattasi di principio chiaramente affermato da Cass. Sez. Unite n. 23225/2016, la quale è stato ritenuto che “il controcredito debba, comunque, essere certo, nel senso DEla sua esistenza, mentre può non essere liquido, vale a dire indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, sicché il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se essa risulti facile e pronta, così dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido”. Ebbene, il concetto di certezza DE credito non risulta invocabile nel caso di specie, atteso che l'esistenza DE credito (dunque la certezza DElo stesso), è ancora in contestazione, stante la pendenza dei giudizi di impugnazione avverso i provvedimenti richiamati dall'opponente
L'opposizione va, dunque rigettata.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi DE D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), sono poste a carico DEl'opponente soccombente, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico DE Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento DEle spese di lite che liquida in favore DEl'opposto avv. in euro 2.500,00 (di cui euro 800,00 per la fase di studio;
euro 700,00 per CP_1 la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%,
IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Latina il 24.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli