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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 625/2024 R.G., avverso la sentenza n.1723/2024 pubblicata in data 10.4.2024 dal Tribunale di Bari tra
e , entrambi elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Antonio Aprea, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellanti /Appellati incidentali
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso il proprio ufficio CP_1 legale, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello
, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio degli avv.ti Giorgio OS e Controparte_2
RA ER OS, che lo rappresentano e difendono come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv.
IL IO, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello
, in persona del legale rappresentante p.t., contumace Controparte_4
Appellati
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso Controparte_5 lo studio dell'avv. Virginia Gozzi, che la rappresenta e difende come da procura generale in atti
Appellata /Appellante incidentale
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno adìto il Tribunale di Bari per esporre: 1) che in data 17.6.01 Parte_1 Parte_2 era nata presso l'Ospedale di Canosa di Puglia la loro figlia , alla quale subito dopo era Persona_1 stata diagnosticata una grave cardiopatia congenita certamente irreversibile e totalmente invalidante;
2) che rispetto a tale vicenda si configurava a carico di (medico specialista di ostetricia e Controparte_2
1 ginecologia che aveva seguito le fasi della gestazione e del parto) e dell' (gerente la struttura CP_1 ospedaliera in cui operava il ) una responsabilità da inadempimento contrattuale, per avere il CP_2 predetto sanitario: omesso di considerare il rischio di malformazioni derivante dall'epilessia della genitrice e dall'assunzione anche durante la gravidanza di farmaci anticonvulsivi;
omesso di diagnosticare e quindi comunicare tempestivamente la malformazione ai genitori;
omesso di informare questi ultimi dell'inadeguatezza degli strumenti diagnostici utilizzati nell'ospedale di Canosa e della possibilità di recarsi presso strutture sanitarie meglio dotate;
3) che pertanto nel 2006 avevano citato innanzi al Tribunale di Trani, anche in rappresentanza della figlia all'epoca ancora minore d'età, e l' , Per_1 Controparte_2 Pt_3 per vedersi risarciti degli effetti pregiudizievoli della lesione – derivante dal predetto inadempimento – del loro diritto di determinarsi in ordine all'eventuale interruzione della gravidanza;
4) che all'esito del relativo giudizio, in cui i convenuti avevano chiamato in garanzia le proprie assicurazioni, il Tribunale di Trani, con sentenza n.1862 del 10.11.15 passata in giudicato, aveva rigettato la domanda compensando integralmente le spese tra le parti;
5) che anche dopo tale decisione doveva ritenersi suscettibile di tutela giudiziale il loro diritto ad essere risarciti degli effetti pregiudizievoli del trauma subìto, a seguito dell'inadempimento, per essersi trovati ad affrontare alla nascita, senza possibilità di previa preparazione psicologica, l'improvvisa rivelazione della grave malformazione, trattandosi di diritto per un verso non ancora prescritto (poiché il precedente giudizio, relativo a diritti strettamente legati sul piano causale al rapporto dedotto nel nuovo giudizio, aveva interrotto il decorso del relativo termine, dal momento della sua proposizione a quello del passaggio in giudicato della decisione finale) e per altro verso non ricompreso nell'ambito oggettivo del precedente giudicato.
Tanto premesso, i hanno chiesto al Tribunale barese di condannare in solido , Parte_4 Controparte_2
l' e l' a risarcire loro i danni, patrimoniali e Controparte_6 Controparte_7 non patrimoniali, derivati dal predetto inadempimento e dal conseguente trauma, quantificati nell'importo complessivo di € 867.870,00 (o altra misura di giustizia), oltre accessori e spese di lite.
Si sono costituiti l' (quale successore dell' ) e , entrambi eccependo CP_1 Parte_5 Controparte_2
l'intervento di giudicato e prescrizione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
A seguito di chiamata in garanzia dei rispettivi assicurati si sono costituite altresì la e la Controparte_5
(mentre è rimasta contumace l' ), Controparte_8 Controparte_4 associandosi alle eccezioni sollevate dai chiamanti nonché deducendo ragioni di inoperatività delle rispettive garanzie assicurative.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Bari, rilevata preliminarmente la mancanza di soggettività giuridica del convenuto , ha rigettato la domanda (con condanna degli attori a rifondere a Controparte_7 convenuti e terze chiamate le spese di giudizio) per essere la stessa – per la parte non preclusa dall'esistenza di un precedente giudicato – relativa ad un diritto ormai prescritto.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i chiedendo l'accoglimento della propria Parte_4 domanda così come originariamente avanzata, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si sono costituite anche in appello tutte le parti già costituitesi in primo grado (la
[...]
quale successore della Controparte_9 Controparte_10
[...
) e hanno tutte riproposto – la anche in via di appello incidentale – le tesi difensive svolte Controparte_5 in primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza appellata e condanna della controparte a rifondere loro le spese del grado.
Assegnati i termini di cui all'art.352 c.p.c., all'udienza del 12.11.25 la causa di appello è stata riservata per la decisione.
***
Con il primo motivo di impugnazione (articolato in profili di doglianza distinti ma suscettibili di esame unitario) gli appellanti, in sintesi, censurano il percorso motivazionale seguito dal primo giudice per pervenire
2 al rigetto della domanda e ripropongono all'esame della Corte la tesi difensiva, già svolta in primo grado, secondo cui la sentenza emessa dal Tribunale di Trani nel 2015 e divenuta irrevocabile per un verso avrebbe determinato un'interruzione del decorso del termine prescrizionale idonea ad impedirne la maturazione prima della proposizione della nuova domanda, per altro verso non costituirebbe un giudicato c.d. esterno preclusivo di quest'ultima, dovendosi ravvisare tra le due azioni una mera identità di fatti da esaminare e di questioni giuridiche da affrontare, mentre distinti sarebbero i diritti fatti valere nei due ambiti.
La tesi dell'appellante (avversata da tutti gli appellati, i quali hanno espressamente riproposto, in via di eccezione e/o di appello incidentale, la contraria tesi secondo cui la domanda sarebbe integralmente preclusa dal precedente giudicato e, comunque, riferita a ragioni di credito ormai prescritte) non è suscettibile di accoglimento.
A ben vedere, è già decisivo in tal senso il rilievo che la sentenza tranese, resa nei confronti delle stesse parti originarie del presente giudizio, ha nella sua prima parte affermato, sulla base di analitiche valutazioni circa l'equivocità, incompletezza e insufficienza degli elementi emersi nel corso di quel giudizio, la mancanza di idonea prova circa la tenuta di una condotta inadempiente da parte del ginecologo , e ciò sotto tutti CP_2
i profili ivi dedotti dagli attori (identici a quelli riproposti nella presente sede).
Solo in un successivo ancor più ampio passaggio motivazionale la sentenza del 2015, assumendo come base di partenza del suo ragionamento l'ipotesi della raggiunta prova dell'inadempimento del sanitario, ha sviluppato ulteriori argomentazioni, riguardanti la diversa questione della configurabilità o meno, nella specie, del diritto all'autodeterminazione che gli attori assumevano leso, pervenendo anche sotto questo profilo ad una conclusione negativa.
Il giudice dell'epoca, dunque, risulta avere rigettato la pretesa risarcitoria sulla base di due distinte rationes decidendi, tra loro alternative, in modo da sostenere la decisione con l'una anche nel caso in cui l'altra dovesse risultare erronea;
con la conseguenza che, a seguito della mancata impugnazione, entrambi i percorsi argomentativi sono passati in giudicato (cfr. in materia, tra le altre, Cass.18046/23).
L'accertamento definitivo della mancanza di comprovati profili di responsabilità in capo al sanitario (e della struttura sanitaria in cui operava) è evidentemente decisivo al fine di precludere, per ragioni di giudicato esterno, l'accoglimento anche della pretesa risarcitoria avanzata nella presente sede;
e ciò in quanto la possibilità – controversa tra le parti – di pretendere in questo giudizio il ristoro di danni cagionati dalla condotta del sanitario senza subìre il vincolo del precedente giudicato postula in ogni caso che sia ancora consentito al giudicante accertare che siffatta condotta abbia costituito inadempimento, laddove tale accertamento è ormai precluso dalla sentenza del 2015, che ha definitivamente ritenuto indimostrato tale elemento.
Poiché peraltro l'ampio contraddittorio tra le parti ha reso di pronta soluzione anche la più generale questione relativa alla configurabilità di una preclusione da giudicato estesa anche a tutti gli altri elementi costitutivi dell'azione in esame, questa Corte ritiene opportuno prendere posizione anche su tale questione,
e ciò in senso confermativo della tesi – sostenuta dagli appellati – secondo cui la nuova pretesa risarcitoria incorre nella violazione del principio del ne bis in idem.
Ed invero la più recente giurisprudenza di legittimità, nell'approfondire il tema degli effetti processuali dell'abusivo frazionamento del credito, rispetto ai quali si pone l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ragionevole durata del processo, ha ritenuto necessario distinguere dalla relativa casistica, sul piano logico e giuridico, le ipotesi contigue – ravvisabili in materia di responsabilità risarcitoria – in cui il divieto di frazionamento della domanda risponde piuttosto all'esigenza di evitare che per uno stesso fatto lesivo si formino giudicati contrastanti e, dunque, discende direttamente dal principio del giudicato, il quale impone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in un unico contesto e copra il dedotto e il deducibile, fatta eccezione soltanto per gli aggravamenti e le conseguenze sopravvenute (cfr. SS.UU. n.7299/25).
3 Per tale ultima categoria di casi, ad avviso della S.C., non ci si deve dunque porre il problema, sorto in materia di abusivo frazionamento del credito, di valutare se la sanzione processuale di inammissibilità della domanda successivamente proposta sia rispettosa del principio di proporzionalità. Più semplicemente, in tali casi la domanda per l'accertamento delle conseguenze di quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra successiva domanda non può più essere proposta, neanche se nella prima causa non si è chiesto il risarcimento di tutti i danni conseguenza.
Ciò in quanto vi è l'esigenza primaria, al fine di evitare contraddittorietà tra giudicati, di far sì che ad un unico fatto lesivo, astrattamente produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, faccia seguito un unico accertamento, in un contesto unitario, di tutti i danni conseguenza che la parte assume di avere subito, non potendo quest'ultima neppure utilmente formulare la riserva di farne valere di ulteriori e diversi in altro futuro procedimento (cfr., per un'affermazione di tale principio in materia di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale, Cass.6591/19).
Trattasi di principi perfettamente applicabili al caso in esame. Infatti, anche ad ipotizzare che non sia ormai coperto dal giudicato l'accertamento negativo circa la configurabilità di una condotta inadempiente da parte dei convenuti, resta il fatto che quest'ultima è già stata invocata nel giudizio del 2006 come fatto generatore di danno risarcibile in quanto lesiva del diritto – nascente dal contratto di spedalità – ad un'informazione tempestiva in ordine alle possibili malformazioni, sicchè è in quella sede che i D'Agnelli-Cioci avrebbero potuto e dovuto dedurre la totalità delle conseguenze pregiudizievoli di tale violazione, ivi comprese quelle legate al trauma da scoperta improvvisa della patologia invalidante, essendo loro preclusa dal principio generale del giudicato farle valere, a distanza di anni, in un nuovo diverso giudizio basato sulla medesima asserita condotta illecita.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la preclusione da cosa giudicata trova un limite, nel caso di specie, nel fatto che i diritti azionati nel presente giudizio dai D'Agnelli-Cioci abbiano natura di diritti c.d. etero-determinati, la cui causa petendi si risolve in uno specifico fatto storico contrattualmente qualificato e perciò costitutivo del diritto fatto valere;
e ciò in quanto la caratteristica di tale categoria di diritti non consente di prescindere dalla complessiva verifica dell'ambito oggettivo dell'efficacia del giudicato, che va comunque condotta in relazione al dedotto e al deducibile e, cioè, all'oggetto dei due giudizi in comparazione, il quale riguarda non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto concretamente dedotte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che sebbene non dedotte specificamente costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass.
9712/20).
Deve dunque concludersi nel senso che la nuova domanda di risarcimento danni, sul cui accoglimento gli appellanti insistono, non è suscettibile di accoglimento già perché preclusa dal giudicato esterno precedentemente formatisi in relazione a tutti i suoi elementi costitutivi, ciò assorbendo ogni ulteriore questione sorta in ordine alla prescrizione dei diritti azionati.
E' comunque il caso di aggiungere che, anche nel caso in cui la nuova domanda di ristoro del danno da trauma fosse stata accoglibile sul piano dell'an debeatur (perché non preclusa dal precedente giudicato né dall'intervenuta prescrizione), certamente le conseguenze pregiudizievoli di tale trauma non avrebbero potuto essere individuate nella pluralità di voci di danno – patrimoniale e non patrimoniale – che i Parte_6 anno invocato nella presente sede (recuperando nella loro interezza le pretese risarcitorie già avanzate
[...] nella causa del 2006 in relazione all'asserita lesione del loro diritto a determinarsi nel senso dell'eventuale aborto), essendo tali conseguenze limitate – come si evince dalla giurisprudenza di merito in materia – al solo danno subìto dal genitore in conseguenza del maggior trauma psichico legato al carattere improvviso e tardivo della notizia di una malformazione comunque inevitabile;
danno, quest'ultimo, da liquidare tra l'altro in termini differenziali rispetto al pregiudizio psichico, fisico e/o morale che il genitore avrebbe comunque sofferto anche qualora fosse stato tempestivamente notiziato di tale circostanza.
4 Quanto sin qui osservato esime questa Corte, infine, dall'affrontare le questioni di inoperatività delle rispettive polizze riproposte dalle società assicuratrici appellate, trattandosi di questioni assorbite dal mancato accoglimento della domanda nei confronti degli assicurati.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano, sotto una serie di profili, il regolamento delle spese operato dal primo giudice secondo il criterio della soccombenza.
Con una prima duplice ragione di doglianza, riferita esclusivamente al rapporto processuale intercorso con la costituita , i lamentano che la sentenza appellata li abbia condannati a rifondere le Pt_7 Parte_4 spese anche a quest'ultima parte processuale senza considerate che – come da loro eccepito – la stessa era priva di ius postulandi (avendo conferito la procura alle liti su foglio separato privo di ogni richiamo al giudizio di riferimento) e di legittimazione passiva (spettante non all' ma all' – gestione residuale ex Pt_7 Pt_7
AUSL/BA1).
Tali censure risultano tuttavia entrambe infondate.
Quanto al difetto di ius postulandi, vale osservare che nel fascicolo cartaceo di parte di primo grado è presente la comparsa di costituzione e risposta a cui è spillata materialmente la procura alle liti;
situazione, questa, che l'art.83 co.2 c.p.c. equipara espressamente all'ipotesi di procura apposta in calce a tale atto, a prescindere dal fatto che vi sia ancora spazio disponibile per apporla nell'ultima pagina della comparsa
(Cass.7731/04), tanto più ove si consideri che vi è almeno un elemento – la cancellatura del numero di telefono del patrocinatore sia sul foglio contenente la procura sia sulla prima pagina della comparsa di risposta – confermativo della contestualità tra la procura alle liti e l'atto a cui essa accede, e dunque della riferibilità della procura proprio e solo al giudizio a cui si riferisce tale atto.
Quanto invece al difetto di legittimazione passiva, è sufficiente osservare che le due denominazioni – come dedotto dalla convenuta già nel corso del primo grado – individuano lo stesso soggetto giuridico, di talchè non è pertinente il richiamo alla legittimazione passiva e al suo difetto;
né vale a sovvertire tale conclusione l'invocata nota della del 14.7.16, la quale si limitò a chiarire che era l' di Bari a doversi Pt_8 Parte_9 occupare della pretesa dei D'Agnelli-Cioci.
Gli appellanti si dolgono poi del fatto che il primo giudice li abbia condannati alle spese anche nei confronti delle assicurazioni terze chiamate, sebbene queste ultime, nel costituirsi, abbiano eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dei rispettivi assicurati, con ciò facendo emergere la chiara infondatezza e arbitrarietà della loro chiamata in causa, tale da escludere che le loro spese di difesa possano essere poste a carico degli attori, essendo in simili casi inoperante il principio di causalità che governa la distribuzione delle spese legali.
Tale tesi difensiva non può tuttavia essere accolta semplicemente perché né in primo né in secondo grado sono emersi elementi tali da far concludere che le domande di manleva, assorbite dal rigetto della domanda principale, fossero addirittura arbitrarie e costituissero abuso del diritto di difesa da parte dei chiamanti, con ciò giustificando una deroga ai principi generali in materia di regolamento di spese.
Meritevole di accoglimento è, invece, l'ultimo profilo di censura del regolamento delle spese di primo grado, secondo cui il giudice avrebbe dovuto fare riferimento al parametro delle cause di valore indeterminabile e non già al valore di € 867.870,00 (peraltro errando nel calcolo), tenuto conto che nelle conclusioni dell'atto introduttivo gli attori avevano sì chiesto il risarcimento nella predetta specifica misura, ma avevano anche aggiunto il riferimento alla somma “…maggiore e/o minore che risulterà equa e/o provata, anche in via equitativa ex artt.1226 – 2056 c.c. e anche in seguito a C.T.U., che sin da ora si invoca espressamente”, senza che tale aggiunta potesse essere considerata come mera clausola di stile.
Ed invero, per costante insegnamento della S.C., la richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula “o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, non costituisce una clausola meramente di stile, priva di effetti, nei casi in cui ricorra una ragionevole
5 incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come tipicamente nel caso di danni non patrimoniali alla persona (Cass.9476/23).
Nel caso di specie, non vi sono elementi per sostenere che la clausola di richiamo ad altra somma di giustizia abbia costituito una semplice clausola di stile, come tale inidonea ad esprimere un'effettiva volontà delle parti di indicare un valore soltanto orientativo e rimettere alla valutazione del giudicante l'esatta quantificazione della pretesa, militando anzi nel senso di un'effettiva volontà in tal senso sia l'espresso richiamo all'equità e ad una futura invocata CTU, sia lo stesso oggetto della domanda (il danno alla persona) la cui componente non patrimoniale, come evidenziato dalla predetta giurisprudenza, è per sua natura di incerta quantificazione.
Dunque, in accoglimento di tale ultimo motivo di appello, i compensi professionali del giudizio di primo grado vanno rideterminati, sulla base dello scaglione indicato per le cause di valore indeterminabile dall'art.5 co.6
DM 55/14 (€ 26.000,00 – € 260.000,00), e tenuto conto del minimo per le fasi di trattazione/istruzione e decisionale (come deciso dal primo giudice), nel minor importo di € 9.142,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita (convenuta e terza chiamata) e in tale misura, alla luce dell'esito complessivo dei due gradi di giudizio, posti interamente a carico degli appellanti in solido (al pari dell'ulteriore importo di €
1.700,00 riconosciuto in primo grado in favore di e a titolo di esborsi documentati). CP_1 Controparte_2
Gli appellanti vanno altresì condannati a rifondere a convenuti e terzi chiamati costituiti le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo sulla base del medesimo scaglione sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.2923/2024 emessa dal Controparte_5
Tribunale di Bari in data 19.6.2024, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile, perché coperta da precedente giudicato, la domanda proposta da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) condanna e a rifondere le spese del giudizio di primo grado, Parte_1 Parte_2 che ridetermina per compensi professionali (in aggiunta agli esborsi già liquidati in primo grado, in ragione di € 1.700,00 ciascuno, in favore di e ) nella misura di € 9.142,00 CP_1 Controparte_2 ciascuno in favore di , , CP_1 Controparte_2 Controparte_11
e ;
[...] Controparte_5
3) condanna altresì e a rifondere le spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 CP_ giudizio, che liquida per compensi professionali nella misura di € 4.200,00 ciascuno in favore di
[...
, , per l'Italia e Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_5
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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