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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
h Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LABOMBARDA Parte_1 C.F._1
ANNA LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA G. ROSATI n. 141, FOGGIA, presso il difensore Avv.
LABOMBARDA ANNA LUCIA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
, ( P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Giovan Battista Santangelo e dell'Avv. Michele Agnusdei, elettivamente domiciliata in
VIA NAPOLI n. 6/D, FOGGIA, presso il difensore Avv. MICHELE AGNUSDEI, giusta mandato in atti
CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. METTA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA AVIATORI n.21,
FOGGIA, presso il difensore Avv. METTA FRANCESCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 10 ottobre 2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 16.10.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del 6.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2013, in opposizione al d.i. n. 634/2013, ha Parte_2 convenuto in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_3
Tribunale adito accertare che la non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente, CP_3 CP_3
e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 634/2013 emesso dal Tribunale di Foggia e depositato in data 28/01/2013; in via meramente subordinata, ritenere dovuta alla solo la somma depurata dall'importo offerto a titolo di Controparte_3 indennizzo assicurativo, interessi e penale per la risoluzione anticipata;
in ogni caso, in via gradata, si contesta il quantum preteso anche con riferimento agli interessi calcolati;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. L'attore ha dedotto di aver sottoscritto, in data 17.07.2008, un contratto di prestito al consumo per l'acquisto di un ciclomotore, successivamente oggetto di furto e che, a garanzia dell'obbligazione assunta, veniva stipulata pagina 1 di 5 polizza assicurativa con la ZO LA SP (oggi Intesa San Paolo Assicura), in virtù di convenzione in essere tra detta e la (oggi già Intesa San Paolo Personal Finance), con Controparte_3 Controparte_1 garanzie per incendio, furto e rapina del veicolo finanziato.
Ha precisato l'attore che, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, veniva conferito mandato irrevocabile alla ad incassare ogni indennizzo dovuto in base a detta polizza assicurativa Controparte_3 come da art. 1h condizioni contratto di finanziamento, in atti.
Ha dedotto ancora l'attore che l'atto di quietanza sottoscritto dallo stesso risultava trasmesso alla ZO LA SP a mezzo fax in data 26.03.09 (cfr. prod.attore) e, quindi, così confidando nella conclusa compensazione dei debiti ed estinzione del finanziamento e che solo in data 27.06.2012 con racc.ta a.r. a firma del suo legale apprendeva che con era mai stata liquidata in favore della la somma a titolo di CP_3 indennizzo, per (presunta) mancata accettazione della somma offerta da parte del VI.
Poiché Intesa San Paolo Assicura SP (già ZO LA SP), non aveva inteso liquidare il danno, in data 30 maggio 2013, veniva notificato al VI ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto da parte della
, nonostante fosse in possesso sia della quietanza firmata dal VI, sia della sua espressa CP_3 accettazione.
Si costituisce in giudizio ( già e oggi ) , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 che impugnando e contestando la domanda attorea, ha dedotto l 'inadempimento del debitore Parte_1 esponendo che la , società del gruppo Intesa – San Paolo, svolge attività di
[...] Controparte_3 finanziamento (rectius: leasing e credito al consumo), in favore di soggetti terzi con i quali, peraltro, non intrattiene alcun rapporto di conto corrente.
Ha evidenziato che il detto inadempimento risulta, per esplicita ammissione dello stesso attore, dal contenuto dell'atto di opposizione laddove lo stesso dichiara di aver sottoscritto un contratto di finanziamento con la società creditrice, di aver interrotto i pagamenti, e che la compagnia assicuratrice ZO LA SP avrebbe dovuto provvedere ad estinguere il debito nei confronti della e arrivando, comunque, a CP_3 riconoscersi ancora debitore della opposta, laddove, nelle conclusioni della propria citazione, scrive di “ritenere dovuta alla solo la somma depurata dall'importo offerto a titolo di indennizzo Controparte_3 assicurativo...”. La creditrice opposta ha contestato la circostanza che ZO LA SP avrebbe dovuto provvedere ad estinguere l'obbligazione, liberando il contraente, il quale non aveva correttamente interpretato le condizioni contrattuali di polizza assumendo che la avrebbe dovuto, oltre che a sollecitare il pagamento delle rate del CP_3 finanziamento, attivarsi, essendone legittimata, a riscuotere l'indennizzo offerto dalla ZO LA;
di contro le condizioni generali di contratto prevedevano esclusivamente la delega diretta a favore di ad incassare le CP_3 rate ovvero l'indennizzo che la compagnia assicurativa era tenuta a pagare in ipotesi di sinistro e che comunque era obbligo del debitore di accertarsi che tale adempimento venga poi svolto sino alla completa estinzione del proprio obbligo di cui l'attore non si accertava;
che la è terza rispetto al contratto di assicurazione e le CP_3
“contestazioni” che coinvolgono i contraenti di detto negozio in merito al “an” ed al “quantum debeatur” non possono incidere ed intaccare le legittime pretese creditorie di al corretto adempimento ed esecuzione del CP_3 contratto di finanziamento.
Ha concluso, pertanto, la convenuta per il rigetto della domanda attorea, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 634/2013 emesso dal Tribunale di Foggia e per l'effetto condannare , in caso di Controparte_7 accertamento delle garanzie di polizza dalla opponente richiamata, la società di Assicurazione ZO LA
SP (oggi INTESA SAN PAOLO ASSICURA SP), in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di Euro
10.504,81, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, e pagina 2 di 5 comunque non contestati dall'opponente, oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Integrato il contraddittorio con la chiamata in causa della Intesa San Paolo Assicura S.p.A. la stessa, nel costituirsi, ha dedotto la prescrizione del diritto dell'attore evidenziando che , dopo la comunicazione datata 28/07/2009, con la quale il VI invitava la deducente a “ritenere sottoscritta” la quietanza che, per espressa previsione delle condizioni di polizza (pag. 4, punto n. 7), il VI medesimo era tenuto a sottoscrivere onde consentire alla Compagnia di liquidare l'indennizzo, nessuna altra comunicazione idonea ad interrompere la prescrizione era stata ricevuta dal VI, e ciò sino al 26/06/2013.
Ha esposto ancora che il VI non aveva sottoscritto la quietanza necessaria alla Compagnia per liquidare alla l'indennizzo come da polizza e, dunque, liberare il VI, sia pure in parte, dal momento che CP_3
l'indennizzo non copriva l'intero valore finanziato dal pagamento delle rate.
Che la Compagnia, in assenza di tale adempimento, peraltro espressamente previsto dalla clausola sub 12) delle condizioni di polizza non avrebbe mai potuto liquidare il sinistro e che , dal canto suo, il VI non avrebbe dovuto far altro che tempestivamente trasmettere l'atto debitamente sottoscritto. Sul quantum la terza chiamata espone che l'attore , come aveva già fatto nella fase stragiudiziale, richiede somme superiori a quelle che il contratto di assicurazione prevede debbano essere liquidate.
La Compagnia non potrebbe che essere riconosciuta obbligata al versamento della somma assicurata, E. 6600,00 meno il 15% della somma a titolo di franchigia e conclude chiedendo, in via preliminare, che venga accertato e dichiarato che il diritto vantato dal VI è estinto per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
in via ulteriormente gradata di accertare e dichiarare che la somma dovuta, a mente delle prescrizioni del contratto di assicurazione, è pari ad E.
5610,00, con compensazione delle spese di lite, ricorrendo giusti motivi.
Con provvedimento del 6.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa è stata istruita documentalmente.
In ordine alla esistenza del credito e inadempimento del finanziato VI si osserva:
è pacifico in atti che in data 17.07.2008 sia stato sottoscritto da un contratto di prestito al Parte_1 consumo per l'acquisto di un ciclomotore. La documentazione contabile prodotta da (partitario, CP_3 scheda conto rate scadute, situazione contabile) costituisce prova scritta del credito, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., non specificamente contestata nel merito.
Dalla stessa opposizione emerge l'inadempimento del finanziato, che ammette di aver interrotto i pagamenti confidando nella copertura assicurativa.
Tale circostanza integra ex art. 1218 c.c. un inadempimento imputabile, salvo prova contraria che l'obbligazione sia divenuta oggettivamente impossibile o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, prova che nel caso di specie non risulta fornita. (Cass. civ. sez. I, 28/10/2016, n. 21929: “L'onere di provare che l'inadempimento non è dipeso da colpa è a carico del debitore.”) L'assicurato VI sostiene di aver adempiuto all'obbligo contrattuale previsto dalla polizza assicurativa stipulata con ZO LA, inviando la quietanza del 25.02.2009, dell'importo di E. 5.610,00, a modifica della precedente del 4.2.2009, sottoscritta, in data 26.03.2009, a mezzo fax dal suo legale, come prodotto in atti dall'attore, nonché una ulteriore copia nel giugno 2023.
La Intesa San Paolo Assicura SP ( ZO LA) eccepisce che tale documento non sarebbe stato trasmesso validamente o non sarebbe pervenuto nei termini, sostenendo che senza l'originale firmato non fosse possibile procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
Tuttavia, alla luce della documentazione in atti ( fax del 26.03.2009 e successivo invio del 28.06.2013) risulta che: l'assicurato VI ha formalmente trasmesso la quietanza sottoscritta nei termini contrattuali;
non è stato fornito alcun riscontro dalla ZO LA che smentisca con certezza l'effettiva ricezione del documento, ne è stata dimostrata alcuna tempestiva contestazione alla irregolarità formale del documento;
non è opponibile pagina 3 di 5 all'assicurato un diniego implicito alla liquidazione dell'indennizzo in assenza di formale eccezione comunicata in tempi congrui.
Ciò configura un adempimento sostanziale dell'onere di cooperazione in capo all'assicurato. Cass.Civ. , sez. III, 18/04/2007, n. 9246 : “ in tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato adempie all'obbligo di cooperazione previsto dalle condizioni di polizza quando fornisce all'assicuratore, con modalità idonee, gli elementi richiesti per la liquidazione del danno, essendo irrilevanti questioni meramente formali, non contestate formalmente”. Pertanto, non può attribuirsi all'assicurato alcun impedimento impeditivo della prestazione assicurativa, né tanto meno può essere fondato su tale presunto inadempimento il mancato incasso da parte di CP_3
L'eccezione di prescrizione annuale sollevata da Intesa San Paolo SP va considerata alla luce degli atti interruttivi prodotti.
Se è vero che l'art. 2952, comma 2, c.c. prevede la prescrizione annuale per i diritti derivanti da contratto di assicurazione, è altrettanto vero che: la trasmissione della quietanza in data 26.03.2009 costituisce atto interruttivo;
la successiva trasmissione nel 28 giugno 2013 ( sebbene oltre l'anno) conferma la volontà dell'assicurato di ottenere l'indennizzo e integra un comportamento coerente con la volontà di far valere il proprio diritto.
In giurisprudenza anche la prosecuzione di trattative stragiudiziali può costituire elemento valutabile ai fini dell'interruzione della prescrizione. Cass. Civ., sez .III, 19/10/2021, n. 28889: “ il decorso della prescrizione può essere interrotto da atti che manifestino in modo inequivoco la volontà del titolare del diritto di farlo valere, anche quando si tratta di comportamenti indirizzati alla definizione stragiudiziale della lite”.
Nel caso di specie la trasmissione della quietanza con rapportino fax ( in atti) integra un comportamento inequivoco e tempestivo, idoneo a interrompere la prescrizione
Pertanto, L'eccezione di prescrizione sollevata da Intesa San Paolo SP non può essere accolta. L'opponente VI ha contestato alla Finanziaria di aver agito con negligenza, non attivandosi CP_3 presso la ZO LA ( Intesa S. Paolo Assicura) per ottenere l'indennizzo spettante a seguito del furto del veicolo finanziato, pur essendo titolare di mandato irrevocabile all'incasso. Tuttavia dagli atti non risulta che : l'attore abbia mai trasmesso la quietanza sottoscritta anche alla finanziaria;
né che la compagnia assicurativa abbia informato la finanziaria dell'avvenuta ricezione della quietanza e della conseguente disponibilità a liquidare l'indennizzo. In assenza di conoscenza effettiva da parte della finanziaria dell'avvenuto perfezionamento delle condizioni di polizza, non è configurabile un obbligo di attivazione in capo al mandatario all'incasso. La mera titolarità del mandato irrevocabile non comporta di per sé, un obbligo di sorveglianza costante sull'iter liquidativo assicurativo, soprattutto quando il rapporto diretto con la compagnia è in capo all'assicurato. Cass. Civ., Sez.I, 10.03.2011, n. 5776/: 2 il mandato conferito al creditore per l'incasso dell'indennizzo assicurativo non comporta l'obbligo di attivazione preventiva in assenza di comunicazione da parte del debitore o dell'assicuratore dell'esistenza delle condizioni di liquidazione” In mancanza di una comunicazione da parte dell'assicurato circa l'avvenuto invio della quietanza, o di un coinvolgimento diretto della finanziaria nella gestione della pratica assicurativa, l'omessa attivazione del mandato non può qualificarsi come inadempimento colposo.
Va quindi disattesa la censura mossa dall'attore sotto il profilo della responsabilità contrattuale della finanziaria.
Né può affermarsi che abbia violato il dovere di correttezza o di cooperazione ex art.1375 c.c., CP_3 non essendosi verificato alcun comportamento omissivo imputabile in termini giuridici.
Sul quantum debeatur e clausole contrattuali si esamina: la somma ingiunta di E. 10.504,81 trova fondamento nei documenti contabili prodotti da e risulta CP_3 calcolata secondo i criteri contrattualmente pattuiti, comprensiva di: sorte capitale residua;
penale per risoluzione pagina 4 di 5 anticipata (ai sensi dell'art. 7 condizioni contrattuali); interessi moratori pattuiti (non usurari né superiori a quelli legali in vigore all'epoca dei fatti). Non risultano contestazioni specifiche e documentate circa l'illegittimità di queste voci, e non risulta alcuna prova che abbia percepito l'indennizzo o che la compagnia abbia provveduto al pagamento, non CP_3 sussiste , pertanto alcuna duplicazione del credito e l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Pur essendo stato accertato che l'attore ha adempiuto l'obbligo di trasmissione della quietanza, e che il diritto all'indennizzo assicurativo non è prescritto, la documentazione in atti non consente di affermare che la somma liquidata sia stata effettivamente versata in favore della finanziaria.
Pertanto il credito azionato da deve ritenersi oggi intatto e legittimamente esigibile. CP_3
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
5.001 ed E. 26.000
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2013, Parte_1 emesso in data 28.01.2013 dal Tribunale di Foggia;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
- Rigetta la domanda proposta nei confronti Intesa San Paolo Assicura S.p.A. già ZO LA SP in quanto infondata;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da Intesa San Paolo Assicura;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ( oggi Intesa San Paolo Parte_1 CP_3
SP che liquida in complessivi E. 5.077, 00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CpA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite anche in favore di Intesa San Paolo Assicura Parte_1
S.p.A. che liquida in E.5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IvA e CpA come per legge
- Foggia, 16 luglio 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
h Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LABOMBARDA Parte_1 C.F._1
ANNA LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA G. ROSATI n. 141, FOGGIA, presso il difensore Avv.
LABOMBARDA ANNA LUCIA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
, ( P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Giovan Battista Santangelo e dell'Avv. Michele Agnusdei, elettivamente domiciliata in
VIA NAPOLI n. 6/D, FOGGIA, presso il difensore Avv. MICHELE AGNUSDEI, giusta mandato in atti
CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. METTA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA AVIATORI n.21,
FOGGIA, presso il difensore Avv. METTA FRANCESCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 10 ottobre 2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 16.10.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del 6.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2013, in opposizione al d.i. n. 634/2013, ha Parte_2 convenuto in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_3
Tribunale adito accertare che la non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente, CP_3 CP_3
e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 634/2013 emesso dal Tribunale di Foggia e depositato in data 28/01/2013; in via meramente subordinata, ritenere dovuta alla solo la somma depurata dall'importo offerto a titolo di Controparte_3 indennizzo assicurativo, interessi e penale per la risoluzione anticipata;
in ogni caso, in via gradata, si contesta il quantum preteso anche con riferimento agli interessi calcolati;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. L'attore ha dedotto di aver sottoscritto, in data 17.07.2008, un contratto di prestito al consumo per l'acquisto di un ciclomotore, successivamente oggetto di furto e che, a garanzia dell'obbligazione assunta, veniva stipulata pagina 1 di 5 polizza assicurativa con la ZO LA SP (oggi Intesa San Paolo Assicura), in virtù di convenzione in essere tra detta e la (oggi già Intesa San Paolo Personal Finance), con Controparte_3 Controparte_1 garanzie per incendio, furto e rapina del veicolo finanziato.
Ha precisato l'attore che, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, veniva conferito mandato irrevocabile alla ad incassare ogni indennizzo dovuto in base a detta polizza assicurativa Controparte_3 come da art. 1h condizioni contratto di finanziamento, in atti.
Ha dedotto ancora l'attore che l'atto di quietanza sottoscritto dallo stesso risultava trasmesso alla ZO LA SP a mezzo fax in data 26.03.09 (cfr. prod.attore) e, quindi, così confidando nella conclusa compensazione dei debiti ed estinzione del finanziamento e che solo in data 27.06.2012 con racc.ta a.r. a firma del suo legale apprendeva che con era mai stata liquidata in favore della la somma a titolo di CP_3 indennizzo, per (presunta) mancata accettazione della somma offerta da parte del VI.
Poiché Intesa San Paolo Assicura SP (già ZO LA SP), non aveva inteso liquidare il danno, in data 30 maggio 2013, veniva notificato al VI ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto da parte della
, nonostante fosse in possesso sia della quietanza firmata dal VI, sia della sua espressa CP_3 accettazione.
Si costituisce in giudizio ( già e oggi ) , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 che impugnando e contestando la domanda attorea, ha dedotto l 'inadempimento del debitore Parte_1 esponendo che la , società del gruppo Intesa – San Paolo, svolge attività di
[...] Controparte_3 finanziamento (rectius: leasing e credito al consumo), in favore di soggetti terzi con i quali, peraltro, non intrattiene alcun rapporto di conto corrente.
Ha evidenziato che il detto inadempimento risulta, per esplicita ammissione dello stesso attore, dal contenuto dell'atto di opposizione laddove lo stesso dichiara di aver sottoscritto un contratto di finanziamento con la società creditrice, di aver interrotto i pagamenti, e che la compagnia assicuratrice ZO LA SP avrebbe dovuto provvedere ad estinguere il debito nei confronti della e arrivando, comunque, a CP_3 riconoscersi ancora debitore della opposta, laddove, nelle conclusioni della propria citazione, scrive di “ritenere dovuta alla solo la somma depurata dall'importo offerto a titolo di indennizzo Controparte_3 assicurativo...”. La creditrice opposta ha contestato la circostanza che ZO LA SP avrebbe dovuto provvedere ad estinguere l'obbligazione, liberando il contraente, il quale non aveva correttamente interpretato le condizioni contrattuali di polizza assumendo che la avrebbe dovuto, oltre che a sollecitare il pagamento delle rate del CP_3 finanziamento, attivarsi, essendone legittimata, a riscuotere l'indennizzo offerto dalla ZO LA;
di contro le condizioni generali di contratto prevedevano esclusivamente la delega diretta a favore di ad incassare le CP_3 rate ovvero l'indennizzo che la compagnia assicurativa era tenuta a pagare in ipotesi di sinistro e che comunque era obbligo del debitore di accertarsi che tale adempimento venga poi svolto sino alla completa estinzione del proprio obbligo di cui l'attore non si accertava;
che la è terza rispetto al contratto di assicurazione e le CP_3
“contestazioni” che coinvolgono i contraenti di detto negozio in merito al “an” ed al “quantum debeatur” non possono incidere ed intaccare le legittime pretese creditorie di al corretto adempimento ed esecuzione del CP_3 contratto di finanziamento.
Ha concluso, pertanto, la convenuta per il rigetto della domanda attorea, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 634/2013 emesso dal Tribunale di Foggia e per l'effetto condannare , in caso di Controparte_7 accertamento delle garanzie di polizza dalla opponente richiamata, la società di Assicurazione ZO LA
SP (oggi INTESA SAN PAOLO ASSICURA SP), in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di Euro
10.504,81, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, e pagina 2 di 5 comunque non contestati dall'opponente, oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Integrato il contraddittorio con la chiamata in causa della Intesa San Paolo Assicura S.p.A. la stessa, nel costituirsi, ha dedotto la prescrizione del diritto dell'attore evidenziando che , dopo la comunicazione datata 28/07/2009, con la quale il VI invitava la deducente a “ritenere sottoscritta” la quietanza che, per espressa previsione delle condizioni di polizza (pag. 4, punto n. 7), il VI medesimo era tenuto a sottoscrivere onde consentire alla Compagnia di liquidare l'indennizzo, nessuna altra comunicazione idonea ad interrompere la prescrizione era stata ricevuta dal VI, e ciò sino al 26/06/2013.
Ha esposto ancora che il VI non aveva sottoscritto la quietanza necessaria alla Compagnia per liquidare alla l'indennizzo come da polizza e, dunque, liberare il VI, sia pure in parte, dal momento che CP_3
l'indennizzo non copriva l'intero valore finanziato dal pagamento delle rate.
Che la Compagnia, in assenza di tale adempimento, peraltro espressamente previsto dalla clausola sub 12) delle condizioni di polizza non avrebbe mai potuto liquidare il sinistro e che , dal canto suo, il VI non avrebbe dovuto far altro che tempestivamente trasmettere l'atto debitamente sottoscritto. Sul quantum la terza chiamata espone che l'attore , come aveva già fatto nella fase stragiudiziale, richiede somme superiori a quelle che il contratto di assicurazione prevede debbano essere liquidate.
La Compagnia non potrebbe che essere riconosciuta obbligata al versamento della somma assicurata, E. 6600,00 meno il 15% della somma a titolo di franchigia e conclude chiedendo, in via preliminare, che venga accertato e dichiarato che il diritto vantato dal VI è estinto per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
in via ulteriormente gradata di accertare e dichiarare che la somma dovuta, a mente delle prescrizioni del contratto di assicurazione, è pari ad E.
5610,00, con compensazione delle spese di lite, ricorrendo giusti motivi.
Con provvedimento del 6.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa è stata istruita documentalmente.
In ordine alla esistenza del credito e inadempimento del finanziato VI si osserva:
è pacifico in atti che in data 17.07.2008 sia stato sottoscritto da un contratto di prestito al Parte_1 consumo per l'acquisto di un ciclomotore. La documentazione contabile prodotta da (partitario, CP_3 scheda conto rate scadute, situazione contabile) costituisce prova scritta del credito, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., non specificamente contestata nel merito.
Dalla stessa opposizione emerge l'inadempimento del finanziato, che ammette di aver interrotto i pagamenti confidando nella copertura assicurativa.
Tale circostanza integra ex art. 1218 c.c. un inadempimento imputabile, salvo prova contraria che l'obbligazione sia divenuta oggettivamente impossibile o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, prova che nel caso di specie non risulta fornita. (Cass. civ. sez. I, 28/10/2016, n. 21929: “L'onere di provare che l'inadempimento non è dipeso da colpa è a carico del debitore.”) L'assicurato VI sostiene di aver adempiuto all'obbligo contrattuale previsto dalla polizza assicurativa stipulata con ZO LA, inviando la quietanza del 25.02.2009, dell'importo di E. 5.610,00, a modifica della precedente del 4.2.2009, sottoscritta, in data 26.03.2009, a mezzo fax dal suo legale, come prodotto in atti dall'attore, nonché una ulteriore copia nel giugno 2023.
La Intesa San Paolo Assicura SP ( ZO LA) eccepisce che tale documento non sarebbe stato trasmesso validamente o non sarebbe pervenuto nei termini, sostenendo che senza l'originale firmato non fosse possibile procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
Tuttavia, alla luce della documentazione in atti ( fax del 26.03.2009 e successivo invio del 28.06.2013) risulta che: l'assicurato VI ha formalmente trasmesso la quietanza sottoscritta nei termini contrattuali;
non è stato fornito alcun riscontro dalla ZO LA che smentisca con certezza l'effettiva ricezione del documento, ne è stata dimostrata alcuna tempestiva contestazione alla irregolarità formale del documento;
non è opponibile pagina 3 di 5 all'assicurato un diniego implicito alla liquidazione dell'indennizzo in assenza di formale eccezione comunicata in tempi congrui.
Ciò configura un adempimento sostanziale dell'onere di cooperazione in capo all'assicurato. Cass.Civ. , sez. III, 18/04/2007, n. 9246 : “ in tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato adempie all'obbligo di cooperazione previsto dalle condizioni di polizza quando fornisce all'assicuratore, con modalità idonee, gli elementi richiesti per la liquidazione del danno, essendo irrilevanti questioni meramente formali, non contestate formalmente”. Pertanto, non può attribuirsi all'assicurato alcun impedimento impeditivo della prestazione assicurativa, né tanto meno può essere fondato su tale presunto inadempimento il mancato incasso da parte di CP_3
L'eccezione di prescrizione annuale sollevata da Intesa San Paolo SP va considerata alla luce degli atti interruttivi prodotti.
Se è vero che l'art. 2952, comma 2, c.c. prevede la prescrizione annuale per i diritti derivanti da contratto di assicurazione, è altrettanto vero che: la trasmissione della quietanza in data 26.03.2009 costituisce atto interruttivo;
la successiva trasmissione nel 28 giugno 2013 ( sebbene oltre l'anno) conferma la volontà dell'assicurato di ottenere l'indennizzo e integra un comportamento coerente con la volontà di far valere il proprio diritto.
In giurisprudenza anche la prosecuzione di trattative stragiudiziali può costituire elemento valutabile ai fini dell'interruzione della prescrizione. Cass. Civ., sez .III, 19/10/2021, n. 28889: “ il decorso della prescrizione può essere interrotto da atti che manifestino in modo inequivoco la volontà del titolare del diritto di farlo valere, anche quando si tratta di comportamenti indirizzati alla definizione stragiudiziale della lite”.
Nel caso di specie la trasmissione della quietanza con rapportino fax ( in atti) integra un comportamento inequivoco e tempestivo, idoneo a interrompere la prescrizione
Pertanto, L'eccezione di prescrizione sollevata da Intesa San Paolo SP non può essere accolta. L'opponente VI ha contestato alla Finanziaria di aver agito con negligenza, non attivandosi CP_3 presso la ZO LA ( Intesa S. Paolo Assicura) per ottenere l'indennizzo spettante a seguito del furto del veicolo finanziato, pur essendo titolare di mandato irrevocabile all'incasso. Tuttavia dagli atti non risulta che : l'attore abbia mai trasmesso la quietanza sottoscritta anche alla finanziaria;
né che la compagnia assicurativa abbia informato la finanziaria dell'avvenuta ricezione della quietanza e della conseguente disponibilità a liquidare l'indennizzo. In assenza di conoscenza effettiva da parte della finanziaria dell'avvenuto perfezionamento delle condizioni di polizza, non è configurabile un obbligo di attivazione in capo al mandatario all'incasso. La mera titolarità del mandato irrevocabile non comporta di per sé, un obbligo di sorveglianza costante sull'iter liquidativo assicurativo, soprattutto quando il rapporto diretto con la compagnia è in capo all'assicurato. Cass. Civ., Sez.I, 10.03.2011, n. 5776/: 2 il mandato conferito al creditore per l'incasso dell'indennizzo assicurativo non comporta l'obbligo di attivazione preventiva in assenza di comunicazione da parte del debitore o dell'assicuratore dell'esistenza delle condizioni di liquidazione” In mancanza di una comunicazione da parte dell'assicurato circa l'avvenuto invio della quietanza, o di un coinvolgimento diretto della finanziaria nella gestione della pratica assicurativa, l'omessa attivazione del mandato non può qualificarsi come inadempimento colposo.
Va quindi disattesa la censura mossa dall'attore sotto il profilo della responsabilità contrattuale della finanziaria.
Né può affermarsi che abbia violato il dovere di correttezza o di cooperazione ex art.1375 c.c., CP_3 non essendosi verificato alcun comportamento omissivo imputabile in termini giuridici.
Sul quantum debeatur e clausole contrattuali si esamina: la somma ingiunta di E. 10.504,81 trova fondamento nei documenti contabili prodotti da e risulta CP_3 calcolata secondo i criteri contrattualmente pattuiti, comprensiva di: sorte capitale residua;
penale per risoluzione pagina 4 di 5 anticipata (ai sensi dell'art. 7 condizioni contrattuali); interessi moratori pattuiti (non usurari né superiori a quelli legali in vigore all'epoca dei fatti). Non risultano contestazioni specifiche e documentate circa l'illegittimità di queste voci, e non risulta alcuna prova che abbia percepito l'indennizzo o che la compagnia abbia provveduto al pagamento, non CP_3 sussiste , pertanto alcuna duplicazione del credito e l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Pur essendo stato accertato che l'attore ha adempiuto l'obbligo di trasmissione della quietanza, e che il diritto all'indennizzo assicurativo non è prescritto, la documentazione in atti non consente di affermare che la somma liquidata sia stata effettivamente versata in favore della finanziaria.
Pertanto il credito azionato da deve ritenersi oggi intatto e legittimamente esigibile. CP_3
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
5.001 ed E. 26.000
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2013, Parte_1 emesso in data 28.01.2013 dal Tribunale di Foggia;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
- Rigetta la domanda proposta nei confronti Intesa San Paolo Assicura S.p.A. già ZO LA SP in quanto infondata;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da Intesa San Paolo Assicura;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ( oggi Intesa San Paolo Parte_1 CP_3
SP che liquida in complessivi E. 5.077, 00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CpA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite anche in favore di Intesa San Paolo Assicura Parte_1
S.p.A. che liquida in E.5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IvA e CpA come per legge
- Foggia, 16 luglio 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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