TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/10/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 38/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. Emanuele Compagno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 38 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione in data 5 gennaio 2022 da: e elettivamente domiciliati in Verona, via Parte_1 Parte_2
Carmelitani Scalzi 20, presso lo studio degli Avv.ti Thomas Dal Fior ed Alberto Lorusso, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- attori - contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valerio Tallini, Controparte_1 in Via Luigi Luciani n. 1, Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta - e
contro
:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Conti, in Via Cascino 2, Riposto (CT), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta - nonché
contro
:
, elettivamente domiciliata presso lo studio l'avvocatura di Stato in Controparte_3
Venezia, San Marco 63, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- convenuto – in punto: impugnazione cartelle d Entrate riscossione. CP_2
CONCLUSIONI All'udienza di discussione fissata per il 02.07.2025, le parti concludevano come da verbale. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione, depositato in data 05.01.2022, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio unitamente all
[...] Controparte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo, previa sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento nn. 122.2019.00264837.83.000 e 122.2019.00268.178.76.000, notificate in data 26 ottobre 2021 ai predetti. Gli attori assumevano che le cartelle portavano la somma di euro 14.542,47 per ciascuno, relativa a spese processuali, liquidate a carico di ciascuno per euro 9.873,98, quindi spese per contributo unificato per euro 404,50 per ciascuno, quindi imposta di registrazione degli atti giudiziari per euro 120,00. Gli attori assumevano, inoltre, di aver notificato in data 02.12.2021 e in data 07.12.2021 atto di citazione di analogo contenuto nei confronti dell' , Controparte_2 nonché del , rinunciando espressamente alla precedente notifica. Controparte_3
Gli attori rappresentavano di esser stati condannati dal Tribunale di Verona, in forza della sentenza n. 1675/2019 del 03.07.2015, per il reato di maltrattamento di animali, al pagamento ciascuno di un'ammenda pari ad euro 2.000,00, alle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di costituzione delle due parti civili costituite, e Controparte_4 per 1.800,00 + 15% + CPA + IVA per ciascuna, oltre al risarcimento del danno CP_5 per euro 4.000,00 ciascuna. Con provvedimento del 23.07.2016, il Tribunale di Verona aveva disposto la liquidazione delle spese processuali per la custodia degli animali nella somma di euro 15.687,00. Con altri provvedimenti risultano liquidate spese per ausilio alla PG per euro 798,00, per perizie pari ad euro 358,96 e per rimborso spese ad un teste per euro 68,22. Il totale di tali esborsi ammonta ad euro 1.225,18. Provvedimenti asseritamente non notificati. Gli attori, quindi, assumevano che il totale andava quantificato in 16.912,18 euro. Per ciascuno degli attori, quindi, avrebbe dovuto chiedere Controparte_2
8.456,09 euro e non i 9.873,98 chiesti. Gli attori lamentavano, in merito al fumus, una carenza di motivazione delle cartelle impugnate, atteso che non erano state precedute dall'avviso di accertamento. In merito al periculum i ricorrenti rappresentavano un danno di gravità assoluta in caso di realizzazione del credito, atteso il loro reddito estremamente esiguo. Il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per la data del 4 maggio 2022. Con memoria 13.04.2022 si costituiva la quale rappresentava che, Controparte_1 successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate, e prima del deposito dell'atto di citazione, ha provveduto a richiedere uno sgravio parziale Controparte_1 limitatamente all'importo di euro 1.614,00 su entrambe le posizioni debitorie.
pagina 2 di 7 contestava l'asserita carenza di motivazione, ben potendo l'obbligo di motivazione CP_1 esaurirsi nelle indicazioni previste dall'articolo 25 D.P.R. 602/73. Concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio con riguardo ai crediti oggetto delle lettere di discarico parziale e il rigetto della sospensiva, nonché delle richieste avversarie. Con memoria del 20.04.2022 si costituiva , eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica, la completezza della motivazione delle cartelle, l'impossibilità di di scendere nel merito della pretesa, la correttezza degli CP_6 importi. Chiedeva il rigetto della sospensiva e concludeva per il difetto di legittimazione passiva, per il rigetto dell'opposizione e della sospensiva. Con memoria del 22.04.2022 si costituiva il rappresentando che i ricorrenti erano CP_3 stati condannati al pagamento di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona. Inoltre, il giudice aveva disposto il pagamento delle spese legali di costituzione di parte civile di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Confermava lo sgravio di CP_5
1.614,00 euro per ciascun debitore, precisava che, trattandosi di spese e non di imposte, non è più previsto, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.L. 112/2008, il previo invito al pagamento. Rappresentava che i ricorrenti avevano presentato istanza di remissione del debito al Magistrato di Sorveglianza di Verona, eccepiva la tardività dell'eccezione di carenza di motivazione, da svolgersi nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica della cartella, nonché la conoscenza dei provvedimenti di liquidazione per aver i ricorrenti effettuato istanza di revoca il 22.07.2016. Precisava che, a seguito della correzione dell'importo di 1.793,48 a 1.614,00, sgravati, l'importo complessivo è di 12.784,48 di cui 8.259,98 come spese di giustizia. All'udienza del 04.05.2022 il procuratore dei ricorrenti rinunciava alla notifica verso il
, il Giudice disponeva l'estromissione di tale ente. CP_3
Il procuratore dei ricorrenti, inoltre, esibiva la comunicazione dell'Ufficio Sorveglianza 17/02/22 con l'intervenuta sospensione delle procedure esecutive. Il Giudice rigettava la sospensiva dal momento che essa era stata già disposta, rinviava al 12.10.2022, sostituendo l'udienza con note scritte. Con memoria 183 co 6 n. 1 del 30.05.2022 chiedeva di non essere estromesso CP_6 dall'odierno procedimento in quanto litisconsorte necessario, nonché ente impositore. Con memoria 183 co 6 n.1 del 03.06.2022 i ricorrenti insistevano per le rassegnate conclusioni dando atto del procedimento di fronte al Tribunale di Sorveglianza per la remissione del debito. Con memoria 183 co 6 n. 2 del 30.06.2022 insisteva per le proprie conclusioni CP_6 rappresentando che le doglianze dei ricorrenti attengono all'ente impositore.
pagina 3 di 7 Con nota del 04.10.2022 il formulava riserva d'appello sull'estromissione. CP_3
Con decreto del 12.10.2022 il Giudice rilevava che i ricorrenti parevano aver rinunciato ai motivi di ricorso afferenti all'entità delle somme il cui pagamento era stato loro ingiunto. Tale richiesta aveva portato all'estromissione del , ma gli opponenti, Controparte_3 nelle memorie 183 comma 6 cpc, parevano insistere su suddetto motivo, concludendo per la declaratoria dell'illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate “per tutti i motivi, anche singolarmente considerati, di cui alla parte narrativa”. Pertanto, rendendosi necessario previamente chiarire se gli opponenti abbiano o meno inteso rinunciare a contestare l'entità della somma ingiunta, quale risultante a seguito dello sgravio, atteso che in caso di risposta negativa, sarebbe occorso disporre l'integrazione del litis consorzio nei confronti del già estromesso , litisconsorte Controparte_3 necessario rispetto alle contestazioni afferenti al merito della pretesa, il giudice rinviava al 18 gennaio 2023, onde chiarire quanto sopra esposto. Con nota del 21.10.2024 il procuratore dei ricorrenti depositava ordinanza n. 2024/1373 del 20.06.2024 di rimessione del debito per euro 8.259,98 a favore di Parte_2 ordinanza n. 2024/1840 del 9.9.2024 di rimessione del debito per euro 8.259,98 a favore di ordinanza n. 2024/1306 dell'11.6.2024 di rateizzazione del debito per euro Parte_1
2.000,00 a favore di ordinanza n. 2024/1839 del 9.9.2024 di rateizzazione Parte_2 del debito per euro 2.000,00 a favore chiedendo la cessazione della Parte_1 materia del contendere. Dopo una serie di rinvii la causa veniva spedita a discussione per l'udienza del 19.02.2024, poi rinviata al 02.07.2025. A tale udienza le parti concludevano come da verbale. In particolare, i ricorrenti chiedevano la cessazione della materia del contendere e in subordine l'accoglimento delle domande residue, rimettendosi al Tribunale per spese e competenze.
si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa. CP_1
Le cartelle impugnate portano i seguenti crediti: recupero multe ed ammende 2.000 spese processuali 9.873,98 contributo unificato 404,5 Cassa depositi e prestiti - cassa ammende 2.000 imposta registro atti giudiziari 120 Le spese processuali risultano in tutto sgravate. Dei 9.873,98 euro ciascuno, 1.614,00 euro sono stati sottoposti a sgravio come da docc. 5 e 6 di , confermati anche dal . CP_1 CP_3
pagina 4 di 7 I restanti 8.259,98 sono stati rimessi come da nota depositata dai ricorrenti con atto del 21.10.2024. Multe e ammende di 2.000,00 euro per ciascuno dei ricorrenti sono stati rateizzati. Per tali due voci, quindi, “recupero multe ed ammende” e “spese processuali” può ritenersi cessata la materia del contendere. Residuano pertanto i seguenti importi, per i quali non è cessata la materia del contendere e viene chiesto pronuncia sui motivi di cui alla citazione: contributo unificato 404,5 Cassa depositi e prestiti - cassa ammende 2.000 imposta registro atti giudiziari 120 In particolare, l'unico motivo proposto riguarda la carenza di motivazione dell'atto. Sul punto si richiama la giurisprudenza ed in particolare Cass., Sez. U., Sentenza n. 11722 del 14/05/2010 e la recente sentenza Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, (ud. 16/12/2024, dep. 09/01/2025), n.560 secondo cui:
“In tema di recupero di spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura della Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati" Nel caso di specie non sussiste, nelle cartelle impugnate, adeguata motivazione. Infatti, in capo all'Amministrazione finanziaria vige un preciso obbligo di motivazione dell'atto, principio espresso in molteplici norme costituzionali (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), per garantire informazione ed il diritto di difesa, propri del giusto procedimento. La Corte cost., 21 aprile 2000, n. 117 ha confermato l'estensione del principio anche alle cartelle di pagamento in quanto l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n. 241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Conclusione, quest'ultima, alla quale questo giudice aderisce anche in virtù della natura stessa della cartella, quale atto prodromico all'esecuzione coattiva tributaria. Tra l'altro l'amministrazione, nelle sue difese, nulla ha replicato in merito all'eccezione di carenza di motivazione, appellandosi allo schema tipico della cartella come in grado di assolvere all'obbligo di motivazione.
pagina 5 di 7 Lo schema tipico, però, come precisa la giurisprudenza richiamata, non è sufficiente ad assolvere opportunamente all'obbligo motivazionale. Solo con una adeguata motivazione il contribuente è in grado di apprezzare la correttezza degli importi, per prevenire l'esecuzione. Spetta all'agente della riscossione chiarire, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta con una motivazione completa soprattutto quando nulla sia stato previamente notificato al contribuente. L'agente deve esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità anche per contestarne il merito. Anzi, "tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità". Un attenuato obbligo di motivazione concerne, invece, la cartella di pagamento che faccia riferimento ad uno specifico atto già comunicato al contribuente, al debito ed alla base normativa dalla quale desumere il calcolo degli interessi. Orbene, anche se la cartella notificata ai ricorrenti contiene il riferimento alla sentenza del giudice penale che lo ha condannato al pagamento delle spese, l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese sono pacificamente avvenute mediante atti che, ancorché richiamati nella cartella (di per sé mancante di specificazioni) o da essa presupposti, non vi risultano essere, né sono, mai stati precedentemente comunicati all'odierno ricorrente. Va aggiunto che all'iniziale mancanza di motivazione dell'atto impugnato non sopperisce nemmeno quella giurisprudenza che - in considerazione della ratio dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (garantire il diritto di difesa), consente di motivare successivamente l'atto con produzioni documentali nel corso del giudizio, dal momento che essa è ammessa sì, ma soltanto quando ciò " - non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato; - nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato;
- nei casi di atti vincolati" (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1018 del 4/3/2014, pronuncia richiamata anche da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28560 del 18/10/2021). Per tali ragioni si ritiene che gli atti impugnati non contengano adeguata motivazione e vadano, pertanto, annullate nella parte residua alla cessazione del contendere. Non è chiarito, infatti, nella cartella a cosa si riferiscano le voci, né come siano stati calcolati gli ulteriori oneri e interessi. Tuttavia, il vizio di motivazione, pur sussistente, va contestato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, entro 20 giorni dalla notifica della cartella. Infatti, le cartelle risultano, come da atto di citazione, notificate il 26.10.2021, pertanto il termine per opposizione agli atti esecutivi è spirato il 15.11.2021, laddove la citazione è stata notificata il 13.12.2021.
pagina 6 di 7 Ne consegue che l'opposizione sul punto è tardiva.
“L'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (eccependo la nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, l'omessa notifica della cartella, la nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, la tardività della notifica della cartella) deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, in quanto tale, proposta entro il termine decadenziale di giorni venti dalla conoscenza dell'atto”. Tribunale Torino sez. lav., 10/02/2023, n.1755; Tribunale Modena sez. lav., 25/10/2022, n.404; Tribunale Trani, 11/03/2022, n.456; Tribunale Grosseto, 02/11/2020, n.745. Ne consegue il rigetto dell'opposizione per la parte la cui materia non è cessata. In merito alle spese di lite, queste vanno compensate atteso che la cartella è stata nelle more in parte sgravata, con ciò confermandosi il non pienamente corretto importo, per il resto il debito è stato rimesso dallo stesso Ministero creditore, salva la rateizzazione per la residua somma di euro 2.000,00 afferente alla sanzione per la quale i ricorrenti hanno deciso di aderire alla richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando nella causa n. 38/2022 R.G. come in epigrafe promossa, relativamente a ciascuna delle cartelle impugnate, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere per i seguenti importi: recupero multe ed ammende 2.000 spese processuali 9.873,98
- rigetta il ricorso nel resto per le ragioni di cui alla motivazione.
- spese di lite compensate tra le parti. Venezia, 24 luglio 2025 Il GOP dott. Emanuele Compagno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. Emanuele Compagno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 38 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione in data 5 gennaio 2022 da: e elettivamente domiciliati in Verona, via Parte_1 Parte_2
Carmelitani Scalzi 20, presso lo studio degli Avv.ti Thomas Dal Fior ed Alberto Lorusso, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- attori - contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valerio Tallini, Controparte_1 in Via Luigi Luciani n. 1, Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta - e
contro
:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Conti, in Via Cascino 2, Riposto (CT), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta - nonché
contro
:
, elettivamente domiciliata presso lo studio l'avvocatura di Stato in Controparte_3
Venezia, San Marco 63, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- convenuto – in punto: impugnazione cartelle d Entrate riscossione. CP_2
CONCLUSIONI All'udienza di discussione fissata per il 02.07.2025, le parti concludevano come da verbale. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione, depositato in data 05.01.2022, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio unitamente all
[...] Controparte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo, previa sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento nn. 122.2019.00264837.83.000 e 122.2019.00268.178.76.000, notificate in data 26 ottobre 2021 ai predetti. Gli attori assumevano che le cartelle portavano la somma di euro 14.542,47 per ciascuno, relativa a spese processuali, liquidate a carico di ciascuno per euro 9.873,98, quindi spese per contributo unificato per euro 404,50 per ciascuno, quindi imposta di registrazione degli atti giudiziari per euro 120,00. Gli attori assumevano, inoltre, di aver notificato in data 02.12.2021 e in data 07.12.2021 atto di citazione di analogo contenuto nei confronti dell' , Controparte_2 nonché del , rinunciando espressamente alla precedente notifica. Controparte_3
Gli attori rappresentavano di esser stati condannati dal Tribunale di Verona, in forza della sentenza n. 1675/2019 del 03.07.2015, per il reato di maltrattamento di animali, al pagamento ciascuno di un'ammenda pari ad euro 2.000,00, alle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di costituzione delle due parti civili costituite, e Controparte_4 per 1.800,00 + 15% + CPA + IVA per ciascuna, oltre al risarcimento del danno CP_5 per euro 4.000,00 ciascuna. Con provvedimento del 23.07.2016, il Tribunale di Verona aveva disposto la liquidazione delle spese processuali per la custodia degli animali nella somma di euro 15.687,00. Con altri provvedimenti risultano liquidate spese per ausilio alla PG per euro 798,00, per perizie pari ad euro 358,96 e per rimborso spese ad un teste per euro 68,22. Il totale di tali esborsi ammonta ad euro 1.225,18. Provvedimenti asseritamente non notificati. Gli attori, quindi, assumevano che il totale andava quantificato in 16.912,18 euro. Per ciascuno degli attori, quindi, avrebbe dovuto chiedere Controparte_2
8.456,09 euro e non i 9.873,98 chiesti. Gli attori lamentavano, in merito al fumus, una carenza di motivazione delle cartelle impugnate, atteso che non erano state precedute dall'avviso di accertamento. In merito al periculum i ricorrenti rappresentavano un danno di gravità assoluta in caso di realizzazione del credito, atteso il loro reddito estremamente esiguo. Il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per la data del 4 maggio 2022. Con memoria 13.04.2022 si costituiva la quale rappresentava che, Controparte_1 successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate, e prima del deposito dell'atto di citazione, ha provveduto a richiedere uno sgravio parziale Controparte_1 limitatamente all'importo di euro 1.614,00 su entrambe le posizioni debitorie.
pagina 2 di 7 contestava l'asserita carenza di motivazione, ben potendo l'obbligo di motivazione CP_1 esaurirsi nelle indicazioni previste dall'articolo 25 D.P.R. 602/73. Concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio con riguardo ai crediti oggetto delle lettere di discarico parziale e il rigetto della sospensiva, nonché delle richieste avversarie. Con memoria del 20.04.2022 si costituiva , eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica, la completezza della motivazione delle cartelle, l'impossibilità di di scendere nel merito della pretesa, la correttezza degli CP_6 importi. Chiedeva il rigetto della sospensiva e concludeva per il difetto di legittimazione passiva, per il rigetto dell'opposizione e della sospensiva. Con memoria del 22.04.2022 si costituiva il rappresentando che i ricorrenti erano CP_3 stati condannati al pagamento di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona. Inoltre, il giudice aveva disposto il pagamento delle spese legali di costituzione di parte civile di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Confermava lo sgravio di CP_5
1.614,00 euro per ciascun debitore, precisava che, trattandosi di spese e non di imposte, non è più previsto, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.L. 112/2008, il previo invito al pagamento. Rappresentava che i ricorrenti avevano presentato istanza di remissione del debito al Magistrato di Sorveglianza di Verona, eccepiva la tardività dell'eccezione di carenza di motivazione, da svolgersi nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica della cartella, nonché la conoscenza dei provvedimenti di liquidazione per aver i ricorrenti effettuato istanza di revoca il 22.07.2016. Precisava che, a seguito della correzione dell'importo di 1.793,48 a 1.614,00, sgravati, l'importo complessivo è di 12.784,48 di cui 8.259,98 come spese di giustizia. All'udienza del 04.05.2022 il procuratore dei ricorrenti rinunciava alla notifica verso il
, il Giudice disponeva l'estromissione di tale ente. CP_3
Il procuratore dei ricorrenti, inoltre, esibiva la comunicazione dell'Ufficio Sorveglianza 17/02/22 con l'intervenuta sospensione delle procedure esecutive. Il Giudice rigettava la sospensiva dal momento che essa era stata già disposta, rinviava al 12.10.2022, sostituendo l'udienza con note scritte. Con memoria 183 co 6 n. 1 del 30.05.2022 chiedeva di non essere estromesso CP_6 dall'odierno procedimento in quanto litisconsorte necessario, nonché ente impositore. Con memoria 183 co 6 n.1 del 03.06.2022 i ricorrenti insistevano per le rassegnate conclusioni dando atto del procedimento di fronte al Tribunale di Sorveglianza per la remissione del debito. Con memoria 183 co 6 n. 2 del 30.06.2022 insisteva per le proprie conclusioni CP_6 rappresentando che le doglianze dei ricorrenti attengono all'ente impositore.
pagina 3 di 7 Con nota del 04.10.2022 il formulava riserva d'appello sull'estromissione. CP_3
Con decreto del 12.10.2022 il Giudice rilevava che i ricorrenti parevano aver rinunciato ai motivi di ricorso afferenti all'entità delle somme il cui pagamento era stato loro ingiunto. Tale richiesta aveva portato all'estromissione del , ma gli opponenti, Controparte_3 nelle memorie 183 comma 6 cpc, parevano insistere su suddetto motivo, concludendo per la declaratoria dell'illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate “per tutti i motivi, anche singolarmente considerati, di cui alla parte narrativa”. Pertanto, rendendosi necessario previamente chiarire se gli opponenti abbiano o meno inteso rinunciare a contestare l'entità della somma ingiunta, quale risultante a seguito dello sgravio, atteso che in caso di risposta negativa, sarebbe occorso disporre l'integrazione del litis consorzio nei confronti del già estromesso , litisconsorte Controparte_3 necessario rispetto alle contestazioni afferenti al merito della pretesa, il giudice rinviava al 18 gennaio 2023, onde chiarire quanto sopra esposto. Con nota del 21.10.2024 il procuratore dei ricorrenti depositava ordinanza n. 2024/1373 del 20.06.2024 di rimessione del debito per euro 8.259,98 a favore di Parte_2 ordinanza n. 2024/1840 del 9.9.2024 di rimessione del debito per euro 8.259,98 a favore di ordinanza n. 2024/1306 dell'11.6.2024 di rateizzazione del debito per euro Parte_1
2.000,00 a favore di ordinanza n. 2024/1839 del 9.9.2024 di rateizzazione Parte_2 del debito per euro 2.000,00 a favore chiedendo la cessazione della Parte_1 materia del contendere. Dopo una serie di rinvii la causa veniva spedita a discussione per l'udienza del 19.02.2024, poi rinviata al 02.07.2025. A tale udienza le parti concludevano come da verbale. In particolare, i ricorrenti chiedevano la cessazione della materia del contendere e in subordine l'accoglimento delle domande residue, rimettendosi al Tribunale per spese e competenze.
si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa. CP_1
Le cartelle impugnate portano i seguenti crediti: recupero multe ed ammende 2.000 spese processuali 9.873,98 contributo unificato 404,5 Cassa depositi e prestiti - cassa ammende 2.000 imposta registro atti giudiziari 120 Le spese processuali risultano in tutto sgravate. Dei 9.873,98 euro ciascuno, 1.614,00 euro sono stati sottoposti a sgravio come da docc. 5 e 6 di , confermati anche dal . CP_1 CP_3
pagina 4 di 7 I restanti 8.259,98 sono stati rimessi come da nota depositata dai ricorrenti con atto del 21.10.2024. Multe e ammende di 2.000,00 euro per ciascuno dei ricorrenti sono stati rateizzati. Per tali due voci, quindi, “recupero multe ed ammende” e “spese processuali” può ritenersi cessata la materia del contendere. Residuano pertanto i seguenti importi, per i quali non è cessata la materia del contendere e viene chiesto pronuncia sui motivi di cui alla citazione: contributo unificato 404,5 Cassa depositi e prestiti - cassa ammende 2.000 imposta registro atti giudiziari 120 In particolare, l'unico motivo proposto riguarda la carenza di motivazione dell'atto. Sul punto si richiama la giurisprudenza ed in particolare Cass., Sez. U., Sentenza n. 11722 del 14/05/2010 e la recente sentenza Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, (ud. 16/12/2024, dep. 09/01/2025), n.560 secondo cui:
“In tema di recupero di spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura della Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati" Nel caso di specie non sussiste, nelle cartelle impugnate, adeguata motivazione. Infatti, in capo all'Amministrazione finanziaria vige un preciso obbligo di motivazione dell'atto, principio espresso in molteplici norme costituzionali (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), per garantire informazione ed il diritto di difesa, propri del giusto procedimento. La Corte cost., 21 aprile 2000, n. 117 ha confermato l'estensione del principio anche alle cartelle di pagamento in quanto l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n. 241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Conclusione, quest'ultima, alla quale questo giudice aderisce anche in virtù della natura stessa della cartella, quale atto prodromico all'esecuzione coattiva tributaria. Tra l'altro l'amministrazione, nelle sue difese, nulla ha replicato in merito all'eccezione di carenza di motivazione, appellandosi allo schema tipico della cartella come in grado di assolvere all'obbligo di motivazione.
pagina 5 di 7 Lo schema tipico, però, come precisa la giurisprudenza richiamata, non è sufficiente ad assolvere opportunamente all'obbligo motivazionale. Solo con una adeguata motivazione il contribuente è in grado di apprezzare la correttezza degli importi, per prevenire l'esecuzione. Spetta all'agente della riscossione chiarire, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta con una motivazione completa soprattutto quando nulla sia stato previamente notificato al contribuente. L'agente deve esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità anche per contestarne il merito. Anzi, "tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità". Un attenuato obbligo di motivazione concerne, invece, la cartella di pagamento che faccia riferimento ad uno specifico atto già comunicato al contribuente, al debito ed alla base normativa dalla quale desumere il calcolo degli interessi. Orbene, anche se la cartella notificata ai ricorrenti contiene il riferimento alla sentenza del giudice penale che lo ha condannato al pagamento delle spese, l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese sono pacificamente avvenute mediante atti che, ancorché richiamati nella cartella (di per sé mancante di specificazioni) o da essa presupposti, non vi risultano essere, né sono, mai stati precedentemente comunicati all'odierno ricorrente. Va aggiunto che all'iniziale mancanza di motivazione dell'atto impugnato non sopperisce nemmeno quella giurisprudenza che - in considerazione della ratio dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (garantire il diritto di difesa), consente di motivare successivamente l'atto con produzioni documentali nel corso del giudizio, dal momento che essa è ammessa sì, ma soltanto quando ciò " - non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato; - nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato;
- nei casi di atti vincolati" (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1018 del 4/3/2014, pronuncia richiamata anche da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28560 del 18/10/2021). Per tali ragioni si ritiene che gli atti impugnati non contengano adeguata motivazione e vadano, pertanto, annullate nella parte residua alla cessazione del contendere. Non è chiarito, infatti, nella cartella a cosa si riferiscano le voci, né come siano stati calcolati gli ulteriori oneri e interessi. Tuttavia, il vizio di motivazione, pur sussistente, va contestato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, entro 20 giorni dalla notifica della cartella. Infatti, le cartelle risultano, come da atto di citazione, notificate il 26.10.2021, pertanto il termine per opposizione agli atti esecutivi è spirato il 15.11.2021, laddove la citazione è stata notificata il 13.12.2021.
pagina 6 di 7 Ne consegue che l'opposizione sul punto è tardiva.
“L'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (eccependo la nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, l'omessa notifica della cartella, la nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, la tardività della notifica della cartella) deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, in quanto tale, proposta entro il termine decadenziale di giorni venti dalla conoscenza dell'atto”. Tribunale Torino sez. lav., 10/02/2023, n.1755; Tribunale Modena sez. lav., 25/10/2022, n.404; Tribunale Trani, 11/03/2022, n.456; Tribunale Grosseto, 02/11/2020, n.745. Ne consegue il rigetto dell'opposizione per la parte la cui materia non è cessata. In merito alle spese di lite, queste vanno compensate atteso che la cartella è stata nelle more in parte sgravata, con ciò confermandosi il non pienamente corretto importo, per il resto il debito è stato rimesso dallo stesso Ministero creditore, salva la rateizzazione per la residua somma di euro 2.000,00 afferente alla sanzione per la quale i ricorrenti hanno deciso di aderire alla richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando nella causa n. 38/2022 R.G. come in epigrafe promossa, relativamente a ciascuna delle cartelle impugnate, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere per i seguenti importi: recupero multe ed ammende 2.000 spese processuali 9.873,98
- rigetta il ricorso nel resto per le ragioni di cui alla motivazione.
- spese di lite compensate tra le parti. Venezia, 24 luglio 2025 Il GOP dott. Emanuele Compagno
pagina 7 di 7