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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 15417/ 2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Spanò, presso il cui studio a Marsala (TP), piazza
Piemonte e Lombardo n. 25/A, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Pecoraro, presso il cui studio a Palermo, piazza San
FR Di Paola n. 47, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/12/2023 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 643/2008, come già modificate con decreto del 04/03/2020, ed, in particolare, la revoca dell'assegno di € 200,00 al mese per il mantenimento dei due figli e e dell'assegno divorzile in favore Persona_1 Persona_2 della resistente.
Con comparsa del 05/03/2024 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso.
1 Il procedimento è stato istruito con l'interrogatorio formale della resistente e con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
2. Quanto al contributo per il mantenimento dei due figli, va evidenziato che il ricorrente ha allegato che , nato il [...], gestisce da circa tre anni un'attività Persona_1 denominata “Pescheria” sita a Palermo, via Roccazzo, e che nata il Persona_2
14/06/1992, si è laureata in Scienze Motorie, lavora a Milano presso la Palestra Virginia come istruttrice, percepisce una retribuzione di € 1.400,00 al mese e convive con il compagno.
La resistente in comparsa di costituzione non ha contestato le superiori circostanze, né ha dedotto nulla circa le attuali condizioni dei figli;
si è limitata genericamente a chiedere il rigetto del ricorso, senza contestare le allegazioni del ricorrente circa le attività lavorative svolte dai due figli maggiorenni.
3. Orbene, com'è noto, il convenuto è tenuto a prendere “posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” ai sensi dell'art. 167 c.p.c. ed il
Giudice pone a fondamento della decisione anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Dunque, “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (cf. Cass.
Sez. 6 - 3, Ord. n. 9439 del 23/03/2022; Cass, Sez. 6 - 3, Ord. n. 26908 del 26/11/2020).
4. Peraltro, il ricorrente ha depositato in allegato al ricorso (all. F) una dichiarazione sottoscritta dalla resistente in data 30/05/2022, in cui la stessa aveva dichiarato di rinunciare al contributo per il mantenimento dei due figli “poiché divenuti entrambi economicamente indipendenti”.
Costituendosi nel presente giudizio la resistente non ha contestato l'autenticità di detto documento, né ha negato di averlo sottoscritto;
inoltre, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 15/05/2024 ha confermato di aver sottoscritto la suddetta dichiarazione di rinuncia.
5. Non vi è dubbio, pertanto, sulla fondatezza della domanda proposta dal ricorrente di revoca dell'assegno per il mantenimento dei due figli, ampiamente maggiorenni e indipendenti economicamente.
6. Venendo ora alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, va premesso che in sede di ricorso congiunto di divorzio del 05/07/2007 le parti avevano concordato quanto segue:
“Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora , a Parte_1 Controparte_1
2 titolo di contributo nel mantenimento della moglie e dei figli la complessiva somma mensile di
€ 800,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, di cui € 600,00 per il mantenimento dei figli. La somma disposta in favore della signora (pari ad € 200,00) non dovrà essere CP_1 corrisposta per tutto il periodo in cui la stessa svolgerà attività lavorativa, essendo impiegata
a tempo determinato. Ne consegue che nei mesi in cui non dovesse lavorare, la stessa avrà diritto alla corresponsione del predetto contributo, automaticamente, per tutta la durata di tale periodo”.
Dunque, in forza della sentenza divorzile la resistente è titolare di un assegno di divorzio di €
200,00 al mese soltanto per i mesi di mancato svolgimento di attività lavorativa.
7. In sede di interrogatorio formale la resistente ha dichiarato: “sì, è vero, lavoro da circa 23 anni presso il “Teatro Al Massimo” con un contratto determinato che, fino adesso, è stato rinnovato annualmente. Percepisco uno stipendio di circa € 700,00; sì, è vero, durante i 3 mesi in cui il Teatro Al Massimo è chiuso per ferie, percepisco dal sig. la Parte_1 somma di € 216,00 al mese (complessivamente € 630,00), come in sentenza di divorzio, oltre alla indennità di disoccupazione pari a € 700,00 al mese”.
8. Ciò premesso, va ora evidenziato che il fatto nuovo allegato dal ricorrente a fondamento della domanda di modifica è costituito dalla relazione instaurata dalla resistente con un compagno.
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che l'ex moglie avrebbe intrapreso da diversi anni una relazione con il collega , il quale lavora da circa 14 anni presso il Teatro “Al Persona_3
Massimo” di Palermo come addetto alla contabilità e percepisce una retribuzione di €
1.600,00 al mese;
che lo stesso, seppur risieda anagraficamente in altro immobile, convive di fatto con la resistente.
Il ricorrente a sostegno di tale allegazione ha chiesto l'escussione di numerosi testimoni.
La resistente in sede di comparsa di costituzione ha contestato le circostanze allegate dal ricorrente, ma non ha, tuttavia, articolato mezzi di prova, né addotto prove contrarie.
In sede di interrogatorio formale la resistente ha dichiarato: “non è vero, non convivo stabilmente con il sig. ci frequentiamo”. Persona_3
8. In punto di diritto giova osservare che “Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche” (Cass. Sez. 1, n. 3645 del 07/02/2023; Cass. n. 16982
3 del 27/06/2018).
9. Nella specie, dall'esame degli estratti conto della resistente risulta effettuato in data
29/12/2023 un bonifico in favore di dell'importo di € 1.000,00 con la Persona_3 causale “Regalo compleanno e Natale”.
Orbene, va evidenziato che, non essendo necessario dimostrare la sussistenza di una stabile e giornaliera coabitazione tra i due partners, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, ed essendo emerso, nella specie, la sussistenza di una relazione stabile e continuativa tra la resistente ed il compagno non contestata dalla stessa resistente e Persona_3 corroborata dal bonifico sopra indicato, di importo non indifferente ed indicativo della sussistenza tra i due soggetti di un progetto comune di vita, con reciproci doveri di assistenza morale e materiale, ricorrono i presupposti per ridurre l'importo dell'assegno di divorzio
Invero, “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 14256 del 05/05/2022).
10. Con riferimento alla componente compensativa dell'assegno, va valorizzata la lunga durata del matrimonio (quasi trent'anni) e la nascita di tre figli, ferma restando, in ogni caso, la permanenza di uno squilibrio economico tra le condizioni delle parti.
Dalla documentazione reddituale prodotta risultano i seguenti dati:
- per il ricorrente (2019: reddito complessivo € 36.726,00 – imposta netta € 8.427,00; 2020: reddito complessivo € 36.745,00 – imposta netta € 8.902,00; 2021: reddito complessivo €
37.415,00 – imposta netta € 9.076,00);
- per la resistente (2019: reddito complessivo € 9.392,00 – imposta netta € 0,00; 2020: reddito complessivo € 9.216,00 – imposta netta € 0,00; 2021: reddito complessivo €
11.971,00 – imposta netta € 0,00; 2023: reddito complessivo € 14.772,00 – imposta netta
€ 266,00).
11. In conclusione, va prevista una riduzione dell'assegno divorzile all'importo di € 150,00 al mese per i mesi di mancato svolgimento di attività lavorativa, così come concordato dalle parti in sede di divorzio congiunto.
12. L'esito della lite comporta la condanna della resistente al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute dal ricorrente (risultato totalmente vittorioso sulla domanda concernente il mantenimento dei figli e parzialmente sulla domanda relativa all'assegno divorzile), con compensazione della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria
4 istanza, eccezione e difesa disattesa;
A parziale modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 643/2008, emessa il 16/11/2007 – 12/02/2008, come già modificate con decreto n. 1792/2020 del
04/03/2020;
1) Revoca l'obbligo di di versare ad Parte_1 Controparte_1
l'assegno di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli
(nato il [...]) e (nata il [...]). Persona_1 Persona_2
2) Riduce l'importo dell'assegno divorzile in favore di da € 200,00 ad € Controparte_1
150,00 per i mesi di mancato svolgimento di attività lavorativa.
3) Condanna la resistente a pagare al ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante porzione.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA FR IC
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