Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4702/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4702/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti MINIO ROSSELLA e COLTRIOLI ADRIANA, con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA 294 ROMA, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1967, con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO VALENTINA, con elezione di domicilio in VIA BUCCARI 3 00195 ROMA presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.01.2021 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
28.05.1994 con , precisando che dall'unione erano nate Controparte_1
le figlie (Roma, 22.11.1999) e (Roma, 26.03.2001), e che con Per_1 Per_2
sentenza parziale n. 7279/17 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Deduceva il ricorrente che a far
1
si era trasferita definitivamente a casa del padre, nonché che la figlia era Per_2
studentessa fuori sede nella città di Bra;
chiedeva, pertanto, che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, che venisse stabilito in euro 400,00 il contributo materno dovuto per il mantenimento della figlia, e che venisse disposto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite versamento diretto alla medesima di Per_2
euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, rilevando che la figlia dopo un primo Per_1
periodo di contrasto con la madre, si era nuovamente trasferita a casa di quest'ultima, nonché deducendo che la figlia sebbene studiasse in Per_2 un'altra città, seguiva le lezioni da remoto e passava la maggior parte del suo tempo, di fatto, nella casa familiare. Chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro
1.000,00 mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di corrispondere alla moglie un assegno divorzile non inferiore ad euro 500,00.
Con sentenza non definitiva n. 19778/21 pubblicata il 20.12.2021 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza cartolare del 18.07.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre in primo luogo confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto genitore convivente con le figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Risulta difatti incontestato che, sebbene la figlia abbia convissuto con il padre per un periodo di sei mesi (dal dicembre Per_1
2020 al giugno 2021), e nonostante entrambe le figlie abbiano svolto un periodo di studio in altre città a Pisa e a Bra), attualmente le medesime Per_1 Per_2
sono tornate ad abitare con la madre nella casa coniugale, nella quale hanno sempre mantenuto il centro dei propri interessi pur essendo state studentesse fuori sede.
2 Per le medesime ragioni deve essere confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie fino a quando le stesse non saranno divenute economicamente autosufficienti. difatti, è attualmente studentessa presso Per_2
l'università “la Sapienza” di Roma, ove sta conseguendo il diploma di laurea magistrale in Scienze Gastronomiche applicate alla salute umana. invece, Per_1
ha ottenuto il diploma di laurea in Scienze Politiche nel mese di marzo 2024 e si sta progressivamente inserendo nel mondo del lavoro, avendo attualmente in corso uno stage presso l'International Trade Agency in Roma, per il quale percepisce una retribuzione mensile di euro 800,00. Pertanto, tenuto conto che la figlia Per_2
non ha in alcun modo raggiunto l'autosufficienza economica in quanto tuttora impegnata in un percorso formativo, avuto riguardo altresì al fatto che la figlia di contro, è in procinto di acquisire un grado di professionalità tale da Per_1
rendersi totalmente autonoma dai genitori, pur non avendolo ancora raggiunto pienamente, appare opportuno confermare nella misura di euro 900,00 il contributo paterno dovuto dal ricorrente nei riguardi della controparte per il mantenimento di e determinare in euro 500,00 quello dovuto per il mantenimento di Per_2
Tali importi andranno versati alla sig.ra in quanto genitore che Per_1 CP_1
provvede alle esigenze quotidiane delle figlie, con lei conviventi. La misura del contributo è determinata in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti. Ed invero il sig. il quale è cessato dal servizio attivo Pt_1
precedentemente prestato presso il Ministero della Difesa in qualità di medico militare in S.P.E., essendo attualmente transitato in aspettativa per riduzione quadri in data 31.12.2020 nonché svolgendo attività di libero professionista convenzionato con il S.S.N. in qualità di medico di base, risulta avere percepito un reddito complessivo netto di euro 87.578,00 nel 2020, 78.647,00 nel 2021 e 92.028,00 nel
2022; è proprietario, oltre che della casa coniugale per il 75%, di una cabina balneare sul litorale di Terracina, nonché, a seguito del decesso della madre, di un immobile sito in Terracina, via Ponza 93; sostiene mensilmente il canone di locazione dovuto per l'appartamento sito in via R. Battistini n. 15, pari ad euro
900,00 mensili, oltre a quello dovuto per lo studio medico in cui esercita la propria attività lavorativa, in via Montagne Rocciose, pari ad euro 800,00 + IVA, come risulta dalla documentazione depositata in atti.
La sig.ra è invece dipendente dell'INPS, e ha percepito una retribuzione CP_1
annua netta di euro 30.597,45 nel 2020, 31.520,00 nel 2022, 33.072,01 nel 2023; è
3 proprietaria inoltre della casa coniugale nella misura del 25%, di 1/9 (11,11%) di due appartamenti, riuniti in uno solo, nel Comune di Lecce dei Marsi (AQ), nonché nuda proprietaria al 50%, a seguito di donazione, di due ulteriori appartamenti, uno sito anch'esso in Lecce dei Marsi e uno ubicato in Roma, in viale Cesare Pavese n.
380.
In ragione della disparità reddituale tra le parti, il dovrà sostenere le spese Pt_1
straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 70%, essendo il restante 30%
a carico della madre.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
Occorre premettere che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti,
4 correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale
5 determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Orbene, premesso che alla luce delle disponibilità reddituali e patrimoniali della parte resistente illustrati poc'anzi non sussistono esigenze di natura assistenziale, ritiene il collegio che non risulti dimostrato da un esame complessivo degli atti che la signora abbia dovuto rinunciare a implementi di carriera a seguito del matrimonio per scelta condivisa con il marito. Nonostante risulti provato, a seguito dell'istruttoria svolta e di quanto dichiarato dai testimoni di parte resistente, che la si sia dedicata alla famiglia con maggiore impegno, in termini di tempo, CP_1 rispetto al marito, risulta altresì che quest'ultimo abbia provveduto nel corso degli anni a dedicarsi anch'egli alle esigenze delle figlie, organizzandosi nei periodi di assistenza al fine di non privare la moglie di un supporto nella gestione del ménage familiare. La signora ha dedotto di avere dovuto usufruire, nel corso del matrimonio, di diversi permessi lavorativi non retribuiti, utilizzando svariati congedi parentali anche in epoca successiva al congedo per maternità e fino a richiedere, per un certo periodo di tempo, la trasformazione in part-time del proprio contratto di lavoro. Tuttavia, appare opportuno precisare che gli oneri di cura gravanti sulla resistente al fine di occuparsi delle bambine in tenera età non
6 sembrano avere compresso la carriera della La stessa, già impiegata presso CP_1
l'INPS in qualità di assistente al momento in cui ha contratto matrimonio e, segnatamente, sin dal 1988, ha ad oggi raggiunto il massimo grado di carriera previsto dall'ordinamento dell'ente, ricoprendo attualmente il ruolo di funzionario in posizione funzionale C3. Il mancato accesso alla carriera dirigenziale, a cui la signora sostiene di avere dovuto rinunciare nel 2008 a causa delle assenze del marito, non può essere assunta a fondamento del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, posto che non sono in ogni caso dimostrabili le ragioni che hanno indotto la resistente a decidere di non partecipare al concorso pubblico a tal fine predisposto né si può avere certezza in ordine a quelli che sarebbero stati gli esiti del medesimo concorso, al quale avrebbe potuto partecipare comunque in epoca più recente. Il ricorrente inoltre, dal canto suo, sembra avere in parte compromesso le opportunità di avanzamento nella carriera militare, svolgendo un numero complessivamente esiguo, in un ingente lasso di tempo, di missioni all'estero che gli avrebbero quantomeno consentito un maggior guadagno in termini economici. Entrambi i coniugi, pertanto, dalla complessiva istruttoria svolta, sembrano essersi dedicati alle esigenze familiari con carriere sicuramente impegnative ma, al tempo stesso, portate avanti in maniera compatibile con le esigenze della prole. A ciò si aggiunga che la signora, che gode di una retribuzione mensile estremamente adeguata, pur se certamente inferiore a quella del ricorrente, ha potuto in questi anni utilizzare i proventi della propria attività lavorativa interamente per le proprie esigenze, dal momento che abita nella casa coniugale, per la quale non sostiene spese, pur essendone proprietaria solamente al 25% e, in particolare, dal momento che il marito ha sostenuto in questi anni il 100% delle spese necessarie per le figlie, entrambe studentesse universitarie anche in atenei privati ed entrambe, per un periodo, residenti al di fuori di Roma a spese del padre;
tale ultima circostanza, peraltro, risulta ulteriormente dimostrata dal fatto che la signora ha avuto modo di accumulare, sul proprio conto corrente, l'elevata CP_1
cifra di 115.000,00 euro (cfr. estratti conto in atti, saldo al mese di ottobre 2022).
Ciascun coniuge, pertanto, dovrà provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
La natura della ca usa e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
4702/2021, preso atto della sentenza parziale n. 19778/21 intervenuta tra Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via dei Primati Sportivi n. 31, a
[...]
; CP_1
- determina in euro 1.400,00 mensili il contributo complessivamente dovuto da a per il mantenimento delle figlie (nella misura di Parte_1 Controparte_1
euro 500,00 per ed euro 900,00 per , da corrispondere a Per_1 Per_2 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che CP_1
l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per le figlie siano per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente e, per l'effetto, dispone che ciascun coniuge provveda al proprio autonomo sostentamento;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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