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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.1.1974 e residente a Parte_1 C.F._1
DE DU (MI) in Via Monte Camino n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Federica Raso che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
CA ER (VA) in Via Nino Bixio n. 170, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federica Raso che la rappresenta e difende come da procura
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I coniugi, pertanto, chiedono congiuntamente che Ill.mo Presidente, previo deposito di note scritte, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23.05.2002 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Milano con atto Parte II sere A n. 531 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione
pagina 1 di 2 2) Non luogo a provvedersi sulle spese”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.7.2011 (R.G. 1728/2011). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Milano il 23.5.2002 (trascritto al nr. 531 parte II serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2002) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.1.1974 e residente a Parte_1 C.F._1
DE DU (MI) in Via Monte Camino n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Federica Raso che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
CA ER (VA) in Via Nino Bixio n. 170, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federica Raso che la rappresenta e difende come da procura
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I coniugi, pertanto, chiedono congiuntamente che Ill.mo Presidente, previo deposito di note scritte, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23.05.2002 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Milano con atto Parte II sere A n. 531 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione
pagina 1 di 2 2) Non luogo a provvedersi sulle spese”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.7.2011 (R.G. 1728/2011). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Milano il 23.5.2002 (trascritto al nr. 531 parte II serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2002) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2