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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 171/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, ), con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SILVIA TESTON, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a SARONNO, Via San Giuseppe n. 108.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della Controparte_1 Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Relatore. Premesso che:
• con ricorso depositato il 10 settembre 2025, il lavoratore ricorrente ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 22 ottobre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la parte resistente, pur non essendosi costituita formalmente, è comparsa in udienza per il tramite del legale rappresentante assistito dall'Avv. VALBUZZI, il CP_6 quale ha risposto alle domande del Giudice relatore sulla situazione patrimoniale e TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
finanziaria della società, aderendo, infine, alla domanda di dichiarazione della liquidazione giudiziale. Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a SARONNO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (commercio all'ingrosso e al minuto di articoli per l'edilizia e particolarmente di materiali per pavimenti e rivestimenti e posa in opera degli stessi) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 107 del 2025 emesso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 27.397,36 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), per residuo TFR nonché della somma di € 1.075,30 per spese di lite, e risultano affidati all'Agente della riscossione ) ruoli esattoriali Controparte_3 esecutivi per € 54.786,61.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dai Bilanci acquisiti (l'ultimo depositato è del 2022), risulta al 31 dicembre 2022:
1) un attivo patrimoniale di € 3.323.433;
2) ricavi lordi di € 3.371.050;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo certamente superiore ad € 500.000.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., come espressamente ammesso dal legale rappresentante che, dopo aver risposto alle domanda del Giudice relatore, aderiva alla domanda proposta dal lavoratore ricorrente (Verbale udienza del 22 ottobre 2025: “il legale rappresentante dichiara che, nonostante l'aumento di capitale versato nel 2018 per CP_6
€ 200.000,00, la società si è trovata in forte difficoltà finanziaria a seguito dell'ictus della socia al 98% e amministratrice unica [la madre che Controparte_7 gestiva la società insieme al marito fin dalla data di costituzione del 1970], avvenuto nel 2011, con nomina dell'amministratore di sostegno nel 2016. (…) negli anni 2021 e 2022 la società sembrava riprendersi ma successivamente due dipendenti si sono licenziati ed hanno costituito la società che ha posto condotte anticoncorrenziali CP_8 mediante distrazione del portafoglio clienti per circa 1,5 milioni di euro. Al momento la società non ha risorse finanziarie, né è in grado di reperirle. Al momento sono in forza tre dipendenti. E' in corso il contratto di locazione dell'immobile ove si svolgeva l'attività di impresa. Ci sono giacenze di magazzino e n. 3 autoveicoli. Ci sono quasi centomila euro di crediti di difficile incasso a causa dell'irregolarità nel DURC”. La società è, effettivamente, in perdita costante da ben quattro esercizi, e, benché patrimonializzata (il capitale sociale versato è pari ad € 313.000), il capitale sociale risulta allo stato azzerato, senza possibilità di essere ricostituito a causa della dichiarata assenza di liquidità e della impossibilità di reperire nuovi finanziamenti tramite il sistema creditizio. E' peraltro destinataria di alcune esecuzioni individuali sul patrimonio mobiliare, attualmente pendenti avanti questa stessa Sezione.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
[00213600125]. NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa MARIA ELENA BALLARINI. NOMINA Curatore il Dott. ], con studio a Persona_1 C.F._2 BUSTO ARSIZIO, Via Fratelli d'Italia n. 5. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno 11/03/2026 alle ore 12:30. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 171/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, ), con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SILVIA TESTON, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a SARONNO, Via San Giuseppe n. 108.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della Controparte_1 Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Relatore. Premesso che:
• con ricorso depositato il 10 settembre 2025, il lavoratore ricorrente ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 22 ottobre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la parte resistente, pur non essendosi costituita formalmente, è comparsa in udienza per il tramite del legale rappresentante assistito dall'Avv. VALBUZZI, il CP_6 quale ha risposto alle domande del Giudice relatore sulla situazione patrimoniale e TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
finanziaria della società, aderendo, infine, alla domanda di dichiarazione della liquidazione giudiziale. Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a SARONNO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (commercio all'ingrosso e al minuto di articoli per l'edilizia e particolarmente di materiali per pavimenti e rivestimenti e posa in opera degli stessi) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 107 del 2025 emesso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 27.397,36 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), per residuo TFR nonché della somma di € 1.075,30 per spese di lite, e risultano affidati all'Agente della riscossione ) ruoli esattoriali Controparte_3 esecutivi per € 54.786,61.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dai Bilanci acquisiti (l'ultimo depositato è del 2022), risulta al 31 dicembre 2022:
1) un attivo patrimoniale di € 3.323.433;
2) ricavi lordi di € 3.371.050;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo certamente superiore ad € 500.000.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., come espressamente ammesso dal legale rappresentante che, dopo aver risposto alle domanda del Giudice relatore, aderiva alla domanda proposta dal lavoratore ricorrente (Verbale udienza del 22 ottobre 2025: “il legale rappresentante dichiara che, nonostante l'aumento di capitale versato nel 2018 per CP_6
€ 200.000,00, la società si è trovata in forte difficoltà finanziaria a seguito dell'ictus della socia al 98% e amministratrice unica [la madre che Controparte_7 gestiva la società insieme al marito fin dalla data di costituzione del 1970], avvenuto nel 2011, con nomina dell'amministratore di sostegno nel 2016. (…) negli anni 2021 e 2022 la società sembrava riprendersi ma successivamente due dipendenti si sono licenziati ed hanno costituito la società che ha posto condotte anticoncorrenziali CP_8 mediante distrazione del portafoglio clienti per circa 1,5 milioni di euro. Al momento la società non ha risorse finanziarie, né è in grado di reperirle. Al momento sono in forza tre dipendenti. E' in corso il contratto di locazione dell'immobile ove si svolgeva l'attività di impresa. Ci sono giacenze di magazzino e n. 3 autoveicoli. Ci sono quasi centomila euro di crediti di difficile incasso a causa dell'irregolarità nel DURC”. La società è, effettivamente, in perdita costante da ben quattro esercizi, e, benché patrimonializzata (il capitale sociale versato è pari ad € 313.000), il capitale sociale risulta allo stato azzerato, senza possibilità di essere ricostituito a causa della dichiarata assenza di liquidità e della impossibilità di reperire nuovi finanziamenti tramite il sistema creditizio. E' peraltro destinataria di alcune esecuzioni individuali sul patrimonio mobiliare, attualmente pendenti avanti questa stessa Sezione.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
[00213600125]. NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa MARIA ELENA BALLARINI. NOMINA Curatore il Dott. ], con studio a Persona_1 C.F._2 BUSTO ARSIZIO, Via Fratelli d'Italia n. 5. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno 11/03/2026 alle ore 12:30. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4