CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2480/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18857/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435579 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1011/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso.
Resistente: parziale cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 25 novembre 2024 e depositato il successivo 18 dicembre Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401435579 anni 2018- 2023 Tributo Ta.Ri. Tassa sui rifiuti e TEFA di complessivi € 6.835,00, a suo dire notificatogli a mezzo raccomandata in data 18 ottobre
2024 e recante la data dell'11 ottobre 2024, con cui si contesta al ricorrente l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa Ta.Ri. e TeFaA con evasione totale dei tributi per gli anni dal 2018 al 2023 per
€ 4.596,53 oltre sanzioni ed interessi per € 2.230,71 sull'immobile condotto in locazione come studio professionale sito in Indirizzo_1, piano T cat A/10 Foglio 370, part. 852 sub 503 sulla base della consultazione delle banche dati a disposizione riscontrando la presenza di eventuali contratti di locazione esistenti dove il contribuente assume la posizione di “avente causa".
2.A sostegno del ricorso parte ricorrente assume l'erroneità della pretesa in quanto:
- l'immobile, sito in Indirizzo_1, contrassegnato con il numero di matricola 1210908075 superficie principale mq. 73.2 distinto in catasto rispettivamente al foglio 370, particella 852, sub 503, zona censuaria 4, categoria A10, classe 03, oggetto della asserita violazione è da lui condotto in locazione con regolare contratto di locazione del 01.05.2022 (Locatore ATER reg.to a Roma il 12/5/2022 al n. 009386 - serie 3T);
- detto contratto di locazione seguiva un precedente contratto (dal 1/10/2010 al 31/3/2022 registrato a Roma
1 DPRM UT il 14.4.2011 n. 1629 serie 3T) sempre "Locatore ATER" per rinnovo dopo il decorso dei 12 anni contrattuali;
- su detto immobile il ricorrente risultava già censito come soggetto passivo del tributo contestato, con contratto n. 0001106959 - codice utenza 0001092154 е gli importi erano stati sempre regolarmente versati alle prescritte scadenze;
- pertanto era stata prodotta istanza di autotutela al Comune, non ancora esitata.
2.1. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha prodotto istanza di autotutela e copia estratto conto riferito ai pagamenti relativi all'immobile de quo tratti dal sito di AMA s.p.a. sia pure con il diverso codice utenza
0001092154, riferito a utenza non domestica.
3. Il Comune di Roma si è costituito con la produzione di memoria e documenti, tardivamente depositati solo in data 23 gennaio 2026
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 alla presenza del solo difensore del Comune di Roma, il quale ha concluso per la parziale cessazione della materia del contendere, posto che l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa era stato sostituito da altro avviso di accertamento, in esito all'accoglimento parziale dell'istanza di autotutela prodotta dalla parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.In limine litis va precisato come, nonostante non possa tenersi conto della memoria e dei documenti depositati dal Comune di Roma oltre i termini perentori di rito previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, dever tenersi ferma la costituzione dell'ente capitolino e le difese esplicate oralmente, dovendosi fare applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, di fare istanza per la chiamata di terzi, di produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni entro i termini di decadenza definiti dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Rimane comunque garantito il diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., che consente alla parte di partecipare alla discussione orale della causa, di confutare le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da essa invocate (Cass. civ., sez. V, ord. 13 magggio 2025, n. 12672).
6. Ciò posto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto come dedotto dal Comune di Roma Capitale e non contestato da parte ricorrente, che non ha inteso presenziare all'udienza, l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa è stato sostituito da altro avviso di accertamento,
a seguito dell'accoglimento parziale dell'istanza di autotutela prodotta dalla parte.
Questo giudice deve al riguardo prendere in considerazione quanto dedotto da Roma Capitale, nonostante la tardività del deposito della memoria difensiva e dei correlativi documenti, posto che l'interesse al ricorso
è, come noto, una condizione dell'azione che deve sussistere sino al momento della decisione.
Pertanto è preclusa a questo giudice la delibazione del merito del presente ricorso, posto che la sentenza si rileverebbe inutiliter data vertendo su un avviso di accertamento ormai privo di efficacia, per cui l'interesse al ricorso della parte deve semmai intendersi traslato avverso il nuovo avviso di accertamento, emesso in sostituzione di quello oggetto di impugnativa.
7. Ciò posto, tenuto conto della decisione in rito, dell'accoglimento sia pure parziale dell'istanza di autotutela e della circostanza che la stessa è stata esitata solo dopo la proposizione dell'odierno ricorso, le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà, ponendosi per il resto a carico del Comune di
Roma e liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendole per il resto a carico del Comune di Roma e liquidandole in euro 50,00 per spese ed euro 400,00 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il
Giudice monocratico Diana Caminiti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18857/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435579 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1011/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso.
Resistente: parziale cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 25 novembre 2024 e depositato il successivo 18 dicembre Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401435579 anni 2018- 2023 Tributo Ta.Ri. Tassa sui rifiuti e TEFA di complessivi € 6.835,00, a suo dire notificatogli a mezzo raccomandata in data 18 ottobre
2024 e recante la data dell'11 ottobre 2024, con cui si contesta al ricorrente l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa Ta.Ri. e TeFaA con evasione totale dei tributi per gli anni dal 2018 al 2023 per
€ 4.596,53 oltre sanzioni ed interessi per € 2.230,71 sull'immobile condotto in locazione come studio professionale sito in Indirizzo_1, piano T cat A/10 Foglio 370, part. 852 sub 503 sulla base della consultazione delle banche dati a disposizione riscontrando la presenza di eventuali contratti di locazione esistenti dove il contribuente assume la posizione di “avente causa".
2.A sostegno del ricorso parte ricorrente assume l'erroneità della pretesa in quanto:
- l'immobile, sito in Indirizzo_1, contrassegnato con il numero di matricola 1210908075 superficie principale mq. 73.2 distinto in catasto rispettivamente al foglio 370, particella 852, sub 503, zona censuaria 4, categoria A10, classe 03, oggetto della asserita violazione è da lui condotto in locazione con regolare contratto di locazione del 01.05.2022 (Locatore ATER reg.to a Roma il 12/5/2022 al n. 009386 - serie 3T);
- detto contratto di locazione seguiva un precedente contratto (dal 1/10/2010 al 31/3/2022 registrato a Roma
1 DPRM UT il 14.4.2011 n. 1629 serie 3T) sempre "Locatore ATER" per rinnovo dopo il decorso dei 12 anni contrattuali;
- su detto immobile il ricorrente risultava già censito come soggetto passivo del tributo contestato, con contratto n. 0001106959 - codice utenza 0001092154 е gli importi erano stati sempre regolarmente versati alle prescritte scadenze;
- pertanto era stata prodotta istanza di autotutela al Comune, non ancora esitata.
2.1. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha prodotto istanza di autotutela e copia estratto conto riferito ai pagamenti relativi all'immobile de quo tratti dal sito di AMA s.p.a. sia pure con il diverso codice utenza
0001092154, riferito a utenza non domestica.
3. Il Comune di Roma si è costituito con la produzione di memoria e documenti, tardivamente depositati solo in data 23 gennaio 2026
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 alla presenza del solo difensore del Comune di Roma, il quale ha concluso per la parziale cessazione della materia del contendere, posto che l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa era stato sostituito da altro avviso di accertamento, in esito all'accoglimento parziale dell'istanza di autotutela prodotta dalla parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.In limine litis va precisato come, nonostante non possa tenersi conto della memoria e dei documenti depositati dal Comune di Roma oltre i termini perentori di rito previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, dever tenersi ferma la costituzione dell'ente capitolino e le difese esplicate oralmente, dovendosi fare applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, di fare istanza per la chiamata di terzi, di produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni entro i termini di decadenza definiti dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Rimane comunque garantito il diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., che consente alla parte di partecipare alla discussione orale della causa, di confutare le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da essa invocate (Cass. civ., sez. V, ord. 13 magggio 2025, n. 12672).
6. Ciò posto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto come dedotto dal Comune di Roma Capitale e non contestato da parte ricorrente, che non ha inteso presenziare all'udienza, l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa è stato sostituito da altro avviso di accertamento,
a seguito dell'accoglimento parziale dell'istanza di autotutela prodotta dalla parte.
Questo giudice deve al riguardo prendere in considerazione quanto dedotto da Roma Capitale, nonostante la tardività del deposito della memoria difensiva e dei correlativi documenti, posto che l'interesse al ricorso
è, come noto, una condizione dell'azione che deve sussistere sino al momento della decisione.
Pertanto è preclusa a questo giudice la delibazione del merito del presente ricorso, posto che la sentenza si rileverebbe inutiliter data vertendo su un avviso di accertamento ormai privo di efficacia, per cui l'interesse al ricorso della parte deve semmai intendersi traslato avverso il nuovo avviso di accertamento, emesso in sostituzione di quello oggetto di impugnativa.
7. Ciò posto, tenuto conto della decisione in rito, dell'accoglimento sia pure parziale dell'istanza di autotutela e della circostanza che la stessa è stata esitata solo dopo la proposizione dell'odierno ricorso, le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà, ponendosi per il resto a carico del Comune di
Roma e liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendole per il resto a carico del Comune di Roma e liquidandole in euro 50,00 per spese ed euro 400,00 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il
Giudice monocratico Diana Caminiti