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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/01/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2846/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott. Luigi Pazienza) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Pasquale Granato ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) via Filippo Dentice
D'Accadia 14 presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Davide Dondoni ed elettivamente domiciliato CP_1
in Voghera (PV), via Emilia 101, presso lo studio del difensore appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1) rigettare integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal Sig. nei l'avverso CP_1 ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello nonché nella memoria difensiva depositata in primo grado;
2) ammettere, in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita lo ritenga necessario e/o opportuno, consulenza tecnica di ufficio volta alla rideterminazione, sulla scorta della documentazione in atti (contratto di lavoro, dischetti cronotachigrafi, buste paga), delle somme effettivamente spettanti a titolo di retribuzione al Sig. e, all'esito, qualora non figurino CP_1 somme dovute a quest'ultimo, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. dal medesimo proposto in primo grado;
qualora, invece, figurino somme a lui dovute, rideterminare l'importo oggetto della condanna di primo grado (€.3.431,28) nel minore importo risultante dalla richiamata consulenza tecnica di ufficio;
1 3) condannare in ogni caso il Sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, cap e iva come per legge.
APPELLATO Voglia l'Ill.mo Giudice adito per le motivazioni di cui in premessa: Confermare la Sentenza n. 2486/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro in persona del Dott. Luigi Pazienza in data 04.06.2024 e per l'effetto condannare la Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore - corrente in 20068
[...] P.IVA_1
Peschiera Borromeo (MI), alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Giudizio.
Con vittoria di spese nonché del rimborso forfetario 15% sulle stesse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, la cooperativa ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 2846/2024 del Tribunale di Milano che l'ha condannata al pagamento dell'importo lordo di € 3.431,28 in favore di , oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze CP_1
retributive.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale (non impugnata), svolta istruttoria, premesso che , assunto con contratto a termine, più volte prorogato, dal 4.10.2018 al CP_1
3.8.2019, con mansioni di conducente di autocarro, liv 3S CCNL Autotrasporti e Logistica, per contratto avrebbe dovuto svolgere un “orario di lavoro di circa 7 ore al giorno per sei giorni ma per complessive 39 ore settimanali”, accertava lo svolgimento in concreto di un'attività lavorativa di sei ore e mezzo/sette ore al giorno, per sei giorni a settimana, che era stata remunerata per 120 ore mensili a titolo di retribuzione per lavoro ordinario e per le restanti ore lavorative a titolo di indennità di trasferta.
Accertava infatti che, come risultante dalle buste paga, l'indennità di trasferta, pari ad € 21,80 al giorno, era stata corrisposta complessivamente nella misura di € 6.065, mentre, tenuto conto dei giorni lavorati, avrebbe dovuto ammontare alla minor somma di € 5.057,60. Concludeva evidenziando come la relativa differenza, pari ad € 1.008, avesse matrice retributiva di cui tenere conto nel calcolo degli importi dovuti a titolo di lavoro ordinario.
Conseguentemente, considerato che la retribuzione spettante a titolo di lavoro ordinario, secondo un orario di sei ore e mezzo/sette ore al giorno, avrebbe dovuto ammontare ad € 15.720,98 mentre in realtà, considerata anche la somma di € 1.008 sopra indicata, era stata corrisposta per lavoro ordinario la minor somma di € 12.289,7, condannava la società al pagamento della differenza dovuta a titolo di lavoro ordinario pari ad € 3.431,28.
La con un unico articolato motivo lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice Parte_1
dei dischi cronotachigrafi, non contestati da controparte, che smentirebbero le prove testimoniali secondo cui l'appellato avrebbe lavorato sei ore e mezzo/sette ore al giorno.
2 Secondo la dall'esame dei dischi cronotachigrafi emergerebbe che il turno Parte_1 dell'appellato prevedeva un inizio alle ore 22 e un termine alle ore 5 e, dunque, tra due giorni consecutivi, e che nel corso dei turni vi erano pause non retribuite nella misura temporale risultante dai dischi cronotachigrafi.
In subordine chiede disporsi CTU.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
Va innanzitutto evidenziato come non sia stata in alcun modo censurata la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la somma riportata nelle buste paga a titolo di indennità di trasferta fosse superiore a quella spettante in ragione dei giorni lavorati, e che la relativa differenza (€
1.008) avesse natura retributiva del lavoro ordinario e come tale dovesse essere considerata ai fini del conteggio dell'importo spettante al lavoratore a titolo di lavoro ordinario.
Nel merito, del tutto irrilevante appare l'esame dei dischi cronotachigrafi, non risultando dal contratto individuale che le pause tra un viaggio e l'altro non fossero retribuite.
La sin dalla memoria di costituzione di primo grado si è limitata a sostenere che Parte_1
svolgeva 4,50 ore di lavoro al giorno e circa 2 ore di pausa/sosta al giorno, il, tutto CP_1 come si rileva dai 128 nastri di lavoro (dischetti cronotachigrafi)”, senza alcuna altra specificazione.
Era invece onere della Cooperativa dedurre e provare che durante le pause/soste il lavoratore potesse disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo, senza essere sottoposto al potere gerarchico del datore di lavoro.
Infatti, il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, consiste proprio nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità.
E', peraltro, principio consolidato quello secondo cui “Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne deriva che i tempi di attesa degli autisti,
3 durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi” (Cass Sez. L n. 20694/2015).
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2846/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 28.11.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2846/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott. Luigi Pazienza) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Pasquale Granato ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) via Filippo Dentice
D'Accadia 14 presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Davide Dondoni ed elettivamente domiciliato CP_1
in Voghera (PV), via Emilia 101, presso lo studio del difensore appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1) rigettare integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal Sig. nei l'avverso CP_1 ricorso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello nonché nella memoria difensiva depositata in primo grado;
2) ammettere, in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita lo ritenga necessario e/o opportuno, consulenza tecnica di ufficio volta alla rideterminazione, sulla scorta della documentazione in atti (contratto di lavoro, dischetti cronotachigrafi, buste paga), delle somme effettivamente spettanti a titolo di retribuzione al Sig. e, all'esito, qualora non figurino CP_1 somme dovute a quest'ultimo, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. dal medesimo proposto in primo grado;
qualora, invece, figurino somme a lui dovute, rideterminare l'importo oggetto della condanna di primo grado (€.3.431,28) nel minore importo risultante dalla richiamata consulenza tecnica di ufficio;
1 3) condannare in ogni caso il Sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, cap e iva come per legge.
APPELLATO Voglia l'Ill.mo Giudice adito per le motivazioni di cui in premessa: Confermare la Sentenza n. 2486/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro in persona del Dott. Luigi Pazienza in data 04.06.2024 e per l'effetto condannare la Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore - corrente in 20068
[...] P.IVA_1
Peschiera Borromeo (MI), alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Giudizio.
Con vittoria di spese nonché del rimborso forfetario 15% sulle stesse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, la cooperativa ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 2846/2024 del Tribunale di Milano che l'ha condannata al pagamento dell'importo lordo di € 3.431,28 in favore di , oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze CP_1
retributive.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale (non impugnata), svolta istruttoria, premesso che , assunto con contratto a termine, più volte prorogato, dal 4.10.2018 al CP_1
3.8.2019, con mansioni di conducente di autocarro, liv 3S CCNL Autotrasporti e Logistica, per contratto avrebbe dovuto svolgere un “orario di lavoro di circa 7 ore al giorno per sei giorni ma per complessive 39 ore settimanali”, accertava lo svolgimento in concreto di un'attività lavorativa di sei ore e mezzo/sette ore al giorno, per sei giorni a settimana, che era stata remunerata per 120 ore mensili a titolo di retribuzione per lavoro ordinario e per le restanti ore lavorative a titolo di indennità di trasferta.
Accertava infatti che, come risultante dalle buste paga, l'indennità di trasferta, pari ad € 21,80 al giorno, era stata corrisposta complessivamente nella misura di € 6.065, mentre, tenuto conto dei giorni lavorati, avrebbe dovuto ammontare alla minor somma di € 5.057,60. Concludeva evidenziando come la relativa differenza, pari ad € 1.008, avesse matrice retributiva di cui tenere conto nel calcolo degli importi dovuti a titolo di lavoro ordinario.
Conseguentemente, considerato che la retribuzione spettante a titolo di lavoro ordinario, secondo un orario di sei ore e mezzo/sette ore al giorno, avrebbe dovuto ammontare ad € 15.720,98 mentre in realtà, considerata anche la somma di € 1.008 sopra indicata, era stata corrisposta per lavoro ordinario la minor somma di € 12.289,7, condannava la società al pagamento della differenza dovuta a titolo di lavoro ordinario pari ad € 3.431,28.
La con un unico articolato motivo lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice Parte_1
dei dischi cronotachigrafi, non contestati da controparte, che smentirebbero le prove testimoniali secondo cui l'appellato avrebbe lavorato sei ore e mezzo/sette ore al giorno.
2 Secondo la dall'esame dei dischi cronotachigrafi emergerebbe che il turno Parte_1 dell'appellato prevedeva un inizio alle ore 22 e un termine alle ore 5 e, dunque, tra due giorni consecutivi, e che nel corso dei turni vi erano pause non retribuite nella misura temporale risultante dai dischi cronotachigrafi.
In subordine chiede disporsi CTU.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
Va innanzitutto evidenziato come non sia stata in alcun modo censurata la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la somma riportata nelle buste paga a titolo di indennità di trasferta fosse superiore a quella spettante in ragione dei giorni lavorati, e che la relativa differenza (€
1.008) avesse natura retributiva del lavoro ordinario e come tale dovesse essere considerata ai fini del conteggio dell'importo spettante al lavoratore a titolo di lavoro ordinario.
Nel merito, del tutto irrilevante appare l'esame dei dischi cronotachigrafi, non risultando dal contratto individuale che le pause tra un viaggio e l'altro non fossero retribuite.
La sin dalla memoria di costituzione di primo grado si è limitata a sostenere che Parte_1
svolgeva 4,50 ore di lavoro al giorno e circa 2 ore di pausa/sosta al giorno, il, tutto CP_1 come si rileva dai 128 nastri di lavoro (dischetti cronotachigrafi)”, senza alcuna altra specificazione.
Era invece onere della Cooperativa dedurre e provare che durante le pause/soste il lavoratore potesse disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo, senza essere sottoposto al potere gerarchico del datore di lavoro.
Infatti, il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, consiste proprio nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità.
E', peraltro, principio consolidato quello secondo cui “Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne deriva che i tempi di attesa degli autisti,
3 durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi” (Cass Sez. L n. 20694/2015).
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2846/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 28.11.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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