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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10038 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17719 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Roma il 29 agosto 1961, elettivamente domi- Parte_1
ciliato in Roma, alla via Nomentana, n. 403, presso lo studio dell'avv. Ober- dan CAPPONI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ri- corso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_1 feso dall'avv. Gustavo IANDOLO in virtù di procura generale alle liti in data
22.3.2024, Rep. n. 37875, per atto a rogito notaio ed eletti- Persona_1
vamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso la pro- pria Avvocatura Metropolitana
CONVENUTO CP_ OGGETTO: prestazione: pensione, assegno di invalidità , Inpdai, Enpals etc. – pagamento assegno ordinario di invalidità
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 Con ricorso depositato il 15 maggio 2025, ha Parte_1 esposto che, con decreto di omologa del 16 luglio 2024, emesso all'esito del giudizio per accertamento tecnico preventivo RG n. 38894/2023, è stato ri- scontrato, in suo favore, il requisito sanitario di cui art. 1 L. n. 222/1984 ne- cessario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della doman- da del 28 febbraio 2023; che egli è in possesso dei requisiti contributivi;
e che, nonostante richiesta di pagamento della detta prestazione sia stata avanzata il 7 agosto 2024 e reiterata il 10 febbraio 2025, l'assegno ordinario di invalidità non è mai stato pagato.
Deducendo di essere divenuto titolare di pensione di vecchiaia dal 1° febbraio 2025, il ricorrente ha chiesto che sia accertato il suo diritto all'assegno ordinario ex art. 1 L. n. 222/1984 a decorrere dalla data della do- manda amministrativa e, per l'effetto, che sia condannato l' al pagamento CP_1 dei relativi ratei di assegno spettanti fino al 31 gennaio 2025, oltre accessori di legge su ciascuna rata dalle scadenze al saldo.
Il convenuto, costituitosi il 2 luglio 2025, ha eccepito in primo luogo il difetto di prova dei requisiti contributivi e assicurativi per accedere al tratta- mento previdenziale richiesto. In secondo luogo, ha dedotto che il ricorrente, a seguito di domanda presentata il 24.11.2024, è titolare, dal mese di febbraio
2025, della pensione anticipata ai sensi della legge “Fornero”, incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità il quale, una volta liquidato, è irrinuncia- bile, per cui, ove il ricorrente insistesse per la liquidazione dell'assegno, aven- te durata triennale, dovrebbe essere eliminata la pensione anticipata con con- seguente obbligo di restituzione di tutto quanto percepito al detto titolo, non essendo consentita la trasformazione dell'assegno in pensione anticipata ma soltanto in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. - Si osserva in primo luogo che, certamente, il ricorrente è in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione necessari per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
Infatti, come risulta da estratto contributivo in atti, non contestato dall' , il ricorrente è in possesso di oltre quaranta anni continuativi di con- CP_1 tribuzione (1981 - 2024) e quindi vanta sia il requisito complessivo di 260 contributi settimanali sia quello relativo di 156 contributi nel quinquennio an- teriore alla domanda (art. 4 l. n. 222/1984). D'altro canto, lo stesso convenuto ha liquidato la pensione anticipata che presuppone il possesso di 42 anni e die- ci mesi di contribuzione.
La pensione di cui il ricorrente fruisce – come si desume dal fatto che egli, nato nel 1961, non è in possesso del requisito anagrafico (attualmente 67 anni di età: v., da ultimo, D.M. 5 novembre 2019 in GU Serie Generale n. 267 del 14-11-2019, e relative citazioni delle pertinenti disposizioni normative nel- la relativa premessa) – è quella c.d. anticipata disciplinata dall'art. 24, comma
10, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011.
Come puntualmente spiegato dalla S.C. nella sentenza 17/09/2024, n.
24916, «
8. La riforma del 2011 (D.L. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come “riforma Monti – Fornero”, completò la transizione della riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995) in un periodo di aggravamento della crisi economico - finanziaria già in atto dai primi anni del 2000 (cd. crisi dello spread). Il contenuto sostanziale del prov- vedimento è racchiuso nell'art. 24, il quale affronta il tema dell'unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell'innalzamento dell'età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la de- nominazione di “pensione anticipata”.
3
9. La legge del 2011 ha dunque introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità. La legge invero disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data.
[…]
11. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pen- sione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati: il comma
10 prevede che l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 me- se per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012.
12. Il comma 11 prevede che “fermo restando quanto previsto dal com- ma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che ri- sultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di con- tribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione ri- sulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile ...”»
Benché, quindi, la pensione ex art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011 sia qualificata “amministrativamente” come pensione di vecchiaia, come appare dalla sigla che la caratterizza (v. il certificato di pensione sub doc. 1 produzio- ne convenuto: “Categoria VO – pensione di vecchiaia, di anzianità e pensio- namento anticipato” e la comunicazione di liquidazione del 24 gennaio 2025 sub doc. 7 produzione ricorrente), essa è propriamente una pensione di anzia-
4 nità poiché è attribuita per il solo raggiungimento di un sia pur elevato am- montare di versamenti contributivi, indipendentemente dall'età anagrafica cui
è connessa una presunzione legale di incapacità fisica di prestare attività lavo- rativa.
Invero, secondo l'insegnamento delle SSUU (Cass. 19/05/2004, n. 9492, nella quale è stata esaminata la questione circa “la configurabilità o meno del- la facoltà del titolare di una prestazione pensionistica dell'assicurazione ge- nerale obbligatoria di conseguire la liquidazione di un diverso tipo di pensio- ne, in presenza dei relativi requisiti di legge), «
3.2. Per quanto riguarda i rapporti tra trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia, è indubbiamente fondamentale il dato normativo fornito dal più volte citato art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984 [il quale prevede la trasformazione dell'assegno di in- validità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età per conseguire questa prestazione]; il collegamento tra le due forme di tutela (accomunate nella pre- visione dei citati artt. 45 r.d.l. n. 1827/1935, 2 e 9 r.d.l. n. 636/1939) è avvalo- rato, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro (il «caso di invalidi- tà al lavoro o di vecchiaia»); ad esso corrispondono – in relazione ad un'unica posizione assicurativa – le esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori
a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.
3.3. Considerazioni diverse valgono invece per la pensione di anzianità.
Con riguardo ad essa non opera la suddetta garanzia costituzionale, riserva- ta, come più volte è stato affermato dal giudice delle leggi, alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svol- gimento dell'attività stessa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma
5 previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribu- zione effettiva (Corte Cost. 2 maggio 1991 n. 194, 28 novembre 1997 n. 372, 4 novembre 1999 n. 416, 19 marzo 2002 n. 70).
Tale prestazione rappresenta un «riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio» (Corte Cost n. 194/1991 cit.), e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost.; la re- lativa disciplina non può essere dunque richiamata per trarre dalla normativa in tema di pensione di vecchiaia (in quanto caratterizzante il sistema previ- denziale «nel suo complesso», secondo l'opinione seguita da Cass. 6603/1998
e Cass. 9462/2003 cit.) una regola di contenuto analogo a quella contenuta nel citato art. 1 comma 10 della legge 222/1984, che consente la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità».
Pertanto, non potrebbe trasformarsi l'assegno ordinario di invalidità in pensione anticipata ex art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, in difetto di una specifica disposizione di legge che lo stabilisca, con conseguente riliquidazio- ne della prestazione e con la determinazione di un diverso importo (v. cit. SU
n. 9492/2004).
Tuttavia, nella specie, non vi è questione di accertare il diritto alla “tra- sformazione” dell'assegno ordinario di invalidità in pensione anticipata, poi- ché questa è già stata attribuita, essendo invece l'oggetto della domanda limi- tato alla liquidazione dei soli ratei di assegno ordinario di invalidità maturati nel periodo intercorrente tra la domanda di assegno e la liquidazione della pensione anticipata.
Pertanto, non venendo in considerazione neppure una possibile incompa- tibilità tra le due prestazioni giacché non vi è sovrapposizione di periodi, deve riconoscersi il diritto del ricorrente di percepire l'assegno ordinario di invalidi- tà dal 1° marzo 2023 – primo giorno del mese successivo a quello di presenta- zione della domanda amministrativa (art. 1, comma 7, L. n. 222/1984) – al 31
6 gennaio 2025 e deve condannarsi il convenuto al pagamento dei relativi ratei oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svaluta- zione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici giusta quanto prevede l'art. 16, com- CP_2
ma 6 della legge n. 412/1991) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2. - La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 15 maggio 2025, così Parte_1
provvede:
1 - dichiara che ha diritto all'assegno ordinario di Parte_1
invalidità dal 1° marzo 2023 al 31 gennaio 2025;
2 - condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 dei ratei di assegno maturati dal 1° marzo 2023 al 31 gennaio 2025, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svaluta- zione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivaluta- zione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) sui ratei maturati dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda dalle singole scaden- ze fino al saldo;
3 - dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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