Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1635
CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la Regione si sia limitata a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa regionale per l'accreditamento, non eccedendo la propria competenza. La mancata sottoscrizione dell'accordo è conseguenza del mancato possesso dei requisiti da parte della società appellante.

  • Rigettato
    Errata valutazione delle prestazioni erogate e mancata valutazione della consulenza tecnica

    La perizia prodotta dall'appellante è stata ritenuta inammissibile in primo grado perché depositata oltre i termini perentori previsti dal c.p.a. e non è stata dimostrata l'impossibilità di produrla tempestivamente. La verificazione chiesta è stata negata in quanto l'onere della prova ricade sulla parte.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Non sussistono i presupposti per un giustificato affidamento sulla futura sottoscrizione dell'accordo, in quanto la società appellante, in quanto soggetto professionale, era tenuta a conoscere la normativa di settore e i requisiti necessari. La provvisoria prosecuzione dell'attività non ingenera un affidamento tutelabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1635
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1635
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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