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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2622/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, cittadino italiano, nato a [...] in data [...] e Parte_1 residente in [...] (Cod. Fisc.:
), elett.te dom.to in PO alla via Luca Giordano n. 164, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella (C.F.: – C.F._2
PEC: fax: 08119577293 – che Email_1 lo rapp.ta e difende giusta procura in calce in calce al ricorso ex art 442 c.p.c. di primo grado rgn 18472/2022,
appellante
C O N T R O
–- in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Appellato contumace OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza n. 3188 pubblicata in data 12/05/2023 dal Tribunale di PO Sezione Lavoro e Previdenza, nella causa iscritta al n. R.G. 18472/2022, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc , depositato presso il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro, esponeva : Parte_1
- che avendo ricevuto una diagnosi di carcinoma intestinale operato di emicolctomia sinistra ed in trattamento con chemioterapia, in data 25/04/2020 aveva presentato domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che convocato a visita medica dall'ASL di Forio (Na) in data Controparte_2
17.6.2020, veniva riconosciuto invalido al 100% “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” con decorrenza 01/05/2020;
- che sulla base del predetto verbale provvisorio dell'ASL, l' aveva liquidato CP_1
d'ufficio l'indennità di accompagnamento con decorrenza 1° maggio 2020 come da comunicazione di liquidazione datata 6/08/2020);
- di essere stato convocato a visita da parte dei medici della sede di Pozzuoli CP_1 che, inaspettatamente, modificava la precedente valutazione dell'Asl, riconoscendo esclusivamente un'inabilità totale al 100% ma senza riconoscimento della necessità di accompagnamento ( verbale notificato in data 07/12/2020);
- che, in data 27/01/2021, aveva ricevuto comunicazione di riliquidazione della prestazione con la quale gli veniva contestato un indebito pari ad euro 5.206,52 per aver percepito somme non spettanti a titolo di invalidità civile n. 07857514 per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021;
- di avere proposto, in data 14/07/2022, ricorso amministrativo senza ricevere esito o riscontro;
- che dal mese di febbraio 2022 al mese di ottobre 2022, aveva subito una trattenuta mensile di euro 636 circa sulla pensione cat ET n 00488688 a titolo di
“recupero crediti” per un totale pari ad euro 5.206,52 equivalente al totale della somma richiesta in restituzione dall' CP_1
- che la ripetizione dell'indebito era illegittima per i motivi indicati in ricorso;
- che, in ogni caso, a titolo d'indennità di accompagnamento aveva ricevuto esclusivamente le mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 per la somma totale pari ad euro 3.125,36, non avendo egli mai percepito il pagamento degli arretrati liquidato con il provvedimento del 06/08/2020 pari ad euro 2.081,16;
- che, quindi, l'importo richiesto ed integralmente recuperato dall' per era CP_1 illegittimo da un lato e frutto di errori di calcolo dall'altro; - di avere riscosso i ratei d'indennità di accompagnamento in totale buona fede, assenza di dolo ed in virtù di formali provvedimenti di liquidazione e di riconoscimento sanitario;
- che sul tema dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale e previdenziale era intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13233 del 30/06/2020, che richiamava anche le recenti sentenze n. 26036/2019 e 28771/2018 .
Tanto premesso, invocata la irripetibilità dell'indebito anche per insussistenza del dolo dell'accipiens, rassegnava le seguenti conclusioni :
“per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, in via principale dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente di cui alle comunicazioni del 27/01/2021 per l'importo di euro 5.206,52 relativo all'indennità di accompagnamento percepita dal 1/5/2020 al 28/2/2021, dichiarando dovuta esclusivamente la somma di euro 1.564,49 percepita dal ricorrente successivamente alla visita di verifica effettuata il 13/11/2020 e quindi relativa ai mesi dal dicembre 2020 al febbraio 2021; dichiarare, sempre in via principale, illegittime le trattenute sulla pensione cat. ET n 00488688 del ricorrente effettuate dall' dal mese di febbraio al mese di ottobre CP_1
2022, nei limiti della differenza tra l'importo effettivamente recuperato pari ad euro 5.206,52 e l'importo dovuto pari ad euro 1.564,49; condannare, per l'effetto in via principale, l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma pari ad euro 3.642,03 a titolo di restituzione delle somme recuperate in eccedenza a titolo di recupero crediti sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali.
In via estremamente subordinata, chiede accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36 dichiarando, pertanto, illegittima la maggior somma richiesta dall' pari ad euro 5.206,52 e, per l'effetto, condannando l' CP_1 CP_1 alla restituzione della somma di euro 2.081,16 recuperata in eccedenza a titolo di recupero crediti mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali”.
L' non si costituiva rimanendo contumace . CP_1
Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso , nulla statuendo in ordine alle spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato, deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art 112 c.pc. per avere il giudice di primo grado del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, con cui si chiedeva di “accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36 dichiarando, pertanto, illegittima la maggior somma richiesta dall' pari ad euro 5.206,52 e, per l'effetto, condannando l' CP_1 CP_1 alla restituzione della somma di euro 2.081,16 recuperata in eccedenza a titolo di recupero crediti mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali”. Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere detta domanda subordinata, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' non si costituiva, preferendo CP_1 rimanere anche in questo grado contumace. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato .
Effettivamente il primo giudice è incorso nel denunziato vizio di omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. il quale stabilisce che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda” Come precisato dalla S. C. , il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto;
non è configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte;
in tal caso, può ritenersi integrato il diverso vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia omesso di considerare fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (v. Cass. n. 17698 del 2011; n. 7653 del 2012; 22799 del 2017; n. 28308 del 2017; n. 459 del 2021 e da ultimo Cass 6201/2024 ). Nella specie il Tribunale si è limitato a motivare e rigettare esclusivamente in ordine alla domanda principale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata con cui si chiedeva di “accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36 dichiarando, pertanto, illegittima la maggior somma richiesta dall' pari ad euro 5.206,52 e, per l'effetto, condannando l' CP_1 CP_1 alla restituzione della somma di euro 2.081,16 recuperata in eccedenza a titolo di recupero crediti mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali”.
Ebbene detta domanda ,che va delibata da questa Corte, va accolta.
Ed infatti , come è provato e documentato per tabulas (cfr all 9, 10 e 11 produzione di primo grado), l' ha provveduto a trattenere a titolo di “recupero CP_1 crediti” la somma totale di euro 5.206,52 mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022 (cfr cedolini pensione in atti – all 9 prod. di primo grado), laddove il ricorrente ha percepito a titolo d'indennità di accompagnamento esclusivamente le mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 per la somma totale pari ad euro 3.125,36, non avendo mai percepito il pagamento degli arretrati, liquidato con il provvedimento del 06/08/2020, pari ad euro 2.081,16 (cfr. cedolini pensione e prospetti pagamento allegati al fascicolo di primo grado); pertanto, l'importo richiesto ed integralmente recuperato dall' pari ad euro 5.206,52, è illegittimo, essendo CP_1 superiore alla somma effettivamente erogata e percepita dal pensionato;
quindi, l' va condannato alla restituzione del maggior importo recuperato pari alla CP_1 somma di euro 2.081,1, oltre interessi legali. Avverso tali emergenze processuali , l' alcunchè ha eccepito o CP_1 controargomentato;
anzi costituisce comportamento processuale valutabile quello tenuto dallo stesso che ha preferito rimanere contumace. Per tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento del gravame e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto va confermata, l' va CP_1 condannato alla restituzione, in favore dell'appellante ,della somma pari alla differenza tra quanto recuperato mediante trattenute su pensione a titolo di recupero crediti e quanto effettivamente percepito dal , pari all'importo Pt_1 di euro 2.081,16 oltre interessi. Le spese del doppio grado atteso l'esito del giudizio , vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell' e si liquida come da successivo CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara che il ricorrente ha percepito indebitamente a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36, pertanto, la maggior somma richiesta e trattenuta dall' pari ad CP_1 euro 5.206,52 è illegittima;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della CP_1 somma di euro 2.081,16 a titolo di restituzione delle somme recuperate in eccedenza per “recupero crediti” mediante trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali;
-nel resto conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la metà e condanna l' alla refusione in favore di parte appellante , della restante parte CP_1 che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 450,00 e, quanto al secondo grado, in euro 500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in PO lì 14.4.2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2622/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, cittadino italiano, nato a [...] in data [...] e Parte_1 residente in [...] (Cod. Fisc.:
), elett.te dom.to in PO alla via Luca Giordano n. 164, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella (C.F.: – C.F._2
PEC: fax: 08119577293 – che Email_1 lo rapp.ta e difende giusta procura in calce in calce al ricorso ex art 442 c.p.c. di primo grado rgn 18472/2022,
appellante
C O N T R O
–- in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Appellato contumace OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza n. 3188 pubblicata in data 12/05/2023 dal Tribunale di PO Sezione Lavoro e Previdenza, nella causa iscritta al n. R.G. 18472/2022, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc , depositato presso il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro, esponeva : Parte_1
- che avendo ricevuto una diagnosi di carcinoma intestinale operato di emicolctomia sinistra ed in trattamento con chemioterapia, in data 25/04/2020 aveva presentato domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che convocato a visita medica dall'ASL di Forio (Na) in data Controparte_2
17.6.2020, veniva riconosciuto invalido al 100% “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” con decorrenza 01/05/2020;
- che sulla base del predetto verbale provvisorio dell'ASL, l' aveva liquidato CP_1
d'ufficio l'indennità di accompagnamento con decorrenza 1° maggio 2020 come da comunicazione di liquidazione datata 6/08/2020);
- di essere stato convocato a visita da parte dei medici della sede di Pozzuoli CP_1 che, inaspettatamente, modificava la precedente valutazione dell'Asl, riconoscendo esclusivamente un'inabilità totale al 100% ma senza riconoscimento della necessità di accompagnamento ( verbale notificato in data 07/12/2020);
- che, in data 27/01/2021, aveva ricevuto comunicazione di riliquidazione della prestazione con la quale gli veniva contestato un indebito pari ad euro 5.206,52 per aver percepito somme non spettanti a titolo di invalidità civile n. 07857514 per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021;
- di avere proposto, in data 14/07/2022, ricorso amministrativo senza ricevere esito o riscontro;
- che dal mese di febbraio 2022 al mese di ottobre 2022, aveva subito una trattenuta mensile di euro 636 circa sulla pensione cat ET n 00488688 a titolo di
“recupero crediti” per un totale pari ad euro 5.206,52 equivalente al totale della somma richiesta in restituzione dall' CP_1
- che la ripetizione dell'indebito era illegittima per i motivi indicati in ricorso;
- che, in ogni caso, a titolo d'indennità di accompagnamento aveva ricevuto esclusivamente le mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 per la somma totale pari ad euro 3.125,36, non avendo egli mai percepito il pagamento degli arretrati liquidato con il provvedimento del 06/08/2020 pari ad euro 2.081,16;
- che, quindi, l'importo richiesto ed integralmente recuperato dall' per era CP_1 illegittimo da un lato e frutto di errori di calcolo dall'altro; - di avere riscosso i ratei d'indennità di accompagnamento in totale buona fede, assenza di dolo ed in virtù di formali provvedimenti di liquidazione e di riconoscimento sanitario;
- che sul tema dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale e previdenziale era intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13233 del 30/06/2020, che richiamava anche le recenti sentenze n. 26036/2019 e 28771/2018 .
Tanto premesso, invocata la irripetibilità dell'indebito anche per insussistenza del dolo dell'accipiens, rassegnava le seguenti conclusioni :
“per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, in via principale dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito intimata al ricorrente di cui alle comunicazioni del 27/01/2021 per l'importo di euro 5.206,52 relativo all'indennità di accompagnamento percepita dal 1/5/2020 al 28/2/2021, dichiarando dovuta esclusivamente la somma di euro 1.564,49 percepita dal ricorrente successivamente alla visita di verifica effettuata il 13/11/2020 e quindi relativa ai mesi dal dicembre 2020 al febbraio 2021; dichiarare, sempre in via principale, illegittime le trattenute sulla pensione cat. ET n 00488688 del ricorrente effettuate dall' dal mese di febbraio al mese di ottobre CP_1
2022, nei limiti della differenza tra l'importo effettivamente recuperato pari ad euro 5.206,52 e l'importo dovuto pari ad euro 1.564,49; condannare, per l'effetto in via principale, l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma pari ad euro 3.642,03 a titolo di restituzione delle somme recuperate in eccedenza a titolo di recupero crediti sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali.
In via estremamente subordinata, chiede accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36 dichiarando, pertanto, illegittima la maggior somma richiesta dall' pari ad euro 5.206,52 e, per l'effetto, condannando l' CP_1 CP_1 alla restituzione della somma di euro 2.081,16 recuperata in eccedenza a titolo di recupero crediti mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali”.
L' non si costituiva rimanendo contumace . CP_1
Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso , nulla statuendo in ordine alle spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato, deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art 112 c.pc. per avere il giudice di primo grado del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, con cui si chiedeva di “accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36 dichiarando, pertanto, illegittima la maggior somma richiesta dall' pari ad euro 5.206,52 e, per l'effetto, condannando l' CP_1 CP_1 alla restituzione della somma di euro 2.081,16 recuperata in eccedenza a titolo di recupero crediti mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali”. Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere detta domanda subordinata, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' non si costituiva, preferendo CP_1 rimanere anche in questo grado contumace. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato .
Effettivamente il primo giudice è incorso nel denunziato vizio di omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. il quale stabilisce che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda” Come precisato dalla S. C. , il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto;
non è configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte;
in tal caso, può ritenersi integrato il diverso vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia omesso di considerare fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (v. Cass. n. 17698 del 2011; n. 7653 del 2012; 22799 del 2017; n. 28308 del 2017; n. 459 del 2021 e da ultimo Cass 6201/2024 ). Nella specie il Tribunale si è limitato a motivare e rigettare esclusivamente in ordine alla domanda principale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata con cui si chiedeva di “accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36 dichiarando, pertanto, illegittima la maggior somma richiesta dall' pari ad euro 5.206,52 e, per l'effetto, condannando l' CP_1 CP_1 alla restituzione della somma di euro 2.081,16 recuperata in eccedenza a titolo di recupero crediti mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali”.
Ebbene detta domanda ,che va delibata da questa Corte, va accolta.
Ed infatti , come è provato e documentato per tabulas (cfr all 9, 10 e 11 produzione di primo grado), l' ha provveduto a trattenere a titolo di “recupero CP_1 crediti” la somma totale di euro 5.206,52 mediate trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022 (cfr cedolini pensione in atti – all 9 prod. di primo grado), laddove il ricorrente ha percepito a titolo d'indennità di accompagnamento esclusivamente le mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 per la somma totale pari ad euro 3.125,36, non avendo mai percepito il pagamento degli arretrati, liquidato con il provvedimento del 06/08/2020, pari ad euro 2.081,16 (cfr. cedolini pensione e prospetti pagamento allegati al fascicolo di primo grado); pertanto, l'importo richiesto ed integralmente recuperato dall' pari ad euro 5.206,52, è illegittimo, essendo CP_1 superiore alla somma effettivamente erogata e percepita dal pensionato;
quindi, l' va condannato alla restituzione del maggior importo recuperato pari alla CP_1 somma di euro 2.081,1, oltre interessi legali. Avverso tali emergenze processuali , l' alcunchè ha eccepito o CP_1 controargomentato;
anzi costituisce comportamento processuale valutabile quello tenuto dallo stesso che ha preferito rimanere contumace. Per tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento del gravame e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto va confermata, l' va CP_1 condannato alla restituzione, in favore dell'appellante ,della somma pari alla differenza tra quanto recuperato mediante trattenute su pensione a titolo di recupero crediti e quanto effettivamente percepito dal , pari all'importo Pt_1 di euro 2.081,16 oltre interessi. Le spese del doppio grado atteso l'esito del giudizio , vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell' e si liquida come da successivo CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara che il ricorrente ha percepito indebitamente a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2020 al 28/02/2021 esclusivamente l'importo relativo alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021 pari ad euro 3.125,36, pertanto, la maggior somma richiesta e trattenuta dall' pari ad CP_1 euro 5.206,52 è illegittima;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della CP_1 somma di euro 2.081,16 a titolo di restituzione delle somme recuperate in eccedenza per “recupero crediti” mediante trattenute mensili effettuate sulla pensione cat ET n 00488688 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2022, oltre interessi legali;
-nel resto conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la metà e condanna l' alla refusione in favore di parte appellante , della restante parte CP_1 che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 450,00 e, quanto al secondo grado, in euro 500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in PO lì 14.4.2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche