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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
956/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 956/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Resina Nuova n. 18b, c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CodiceFiscale_1 dall'avv. Severino Ciliberti, con studio in OR EL EC alla Via D. Colamarino n.22, presso il quale è elettivamente domiciliata, e nato il [...] in [...] a Parte_2
MA c.f. , residente in [...] rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Roberto Salvatore Palermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Minturno alla via Appia, 783
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 25.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12.05.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.06.2006 nel comune di OR EL EC, nel corso EL quale sono nati due figli: nato in data [...], e , nato Persona_1 Persona_2 in data 03.02.2013; che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di
1 separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di OR Annunziata, a seguito di comparizione innanzi al Presidente in data 03.12.2015.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento ELla separazione (in cui è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre e disciplina EL diritto di visita EL padre, trasferitosi a Formia, nonché obbligo a carico EL di corrispondere al coniuge Parte_2 euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli e di contribuire alle spese straordinarie nella misura EL 50%) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale ELla famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
Hanno, inoltre, dedotto che il svolge attività di lavoro subordinato sulle navi da pesca Parte_2 ELla Mary Pesca s.a.s. di mentre la svolge attività di lavoro Persona_3 Pt_1 subordinato quale cassiera turnista di supermercato. Dalla documentazione in atti, si rileva che la nell'anno 2023 ha percepito un reddito di euro 4.511,96 nonché un reddito esente di euro Pt_1
6.312,40 e per l'anno 2022 ha percepito un reddito esente di euro 8.505,00, come risulta dalla certificazione ELla situazione reddituale rilasciata dalla Agenzia ELle Entrate;
Parte_2 ha, invece, percepito un reddito pari ad euro 19.841,00 per il periodo di imposta 2022, di euro
22.133,00 per il periodo di imposta 2023 e di euro 23.128,00 per il periodo di imposta 2024.
Con decreto EL 16.05.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione ELle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte.
Nelle note depositate in sostituzione ELl'udienza EL 8.10.2025, il difensore di
[...] ha allegato di aver in precedenza depositato ricorso per la modifica ELle condizioni Parte_1 di separazione (r.g. n. 5267/2024) con udienza a comparire per il 9.07.2025 e che, in seguito, le parti sono addivenute ad un accordo, per cui non procedeva alla notifica EL ricorso e EL provvedimento di fissazione di udienza, proponendo il presente procedimento congiunto.
Chiesti chiarimenti alle parti in ordine alla disciplina EL diritto di visita e rinviata la causa all'udienza cartolare EL 25.11.2025, con ordinanza EL 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione ELla suddetta udienza, la causa è stata riservata al collegio per la decisione
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di OR Annunziata con decreto n. 689/2016 EL 28.01.2016.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata nel procedimento di separazione
2 consensuale (03.12.2015), terminato con il menzionato decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 25.11.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto al contenuto degli accordi, si evidenzia che con ordinanza EL 9.10.2025 le parti sono state invitate a chiarire il contenuto degli accordi risultando la disciplina EL diritto di visita (per il figlio minore di anni 12) generica. I ricorrenti, nelle note di udienza, depositate dai rispettivi Per_2 difensori e sottoscritte da ciascuna parte, hanno precisato di aver omesso di prevedere un diritto di visita infrasettimanale a causa ELla distanza geografica tra il Comune di SO (ove attualmente risiede il sig. e quello di OR EL EC (ove risiede la sig.ra ) dove il Parte_2 Pt_1 Parte_2 non dispone di un'abitazione; hanno previsto una regolamentazione ELle videochiamate nelle settimane in cui il figlio non incontra il padre nel fine settimana;
hanno, inoltre, specificato la disciplina ELle festività natalizie e pasquali;
hanno, infine, rinunciato alle pattuizioni relative all'affido, alla collocazione e al diritto di visita in relazione al primo figlio, avendo egli nelle more EL giudizio raggiunto la maggiore età.
Pertanto, le condizioni concordate dalle parti e parzialmente modificate con le note depositate in sostituzione ELl'udienza EL 25.11.2025 ben possono essere recepite dal tribunale, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi ELla prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in OR EL EC in data
30.09.2006 tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori continuando ad Per_2 abitare con la madre presso l'abitazione materna;
2) per il figlio divenuto maggiorenne nelle more EL giudizio ma non autosufficiente Per_1 economicamente, non viene prevista alcuna statuizione in ordine all'affido, alla collocazione ed al diritto di visita pur continuando ad abitare con la madre presso l'abitazione materna;
3) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per entrambi i Parte_2 Pt_1 figli, la complessiva somma di € 550,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare mediante bonifico bancario indicato dalla sig.ra in unica soluzione entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese e con decorrenza dalla presentazione EL ricorso;
3 4) il sig. autorizza la sig.ra a riscuotere integralmente l'assegno unico per i Parte_2 Pt_1 figli;
5) le spese ordinarie e straordinarie verranno sostenute in parti uguali dai genitori, con le modalità indicate nel vigente protocollo di intesa intervenuto in data 06.07.2021 tra il Tribunale di OR
Annunziata ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di OR Annunziata;
6) il sig. potrà avere con sé il figlio minore a week end alternati dal sabato al lunedì Parte_2 secondo gli orari scolastici ed in ogni caso lo stesso potrà stare e vedere il figlio ogni volta lo desideri compatibilmente con le esigenze scolastiche e previo accordo preventivo con la sig.ra
; Pt_1
7) il sig. precisa che il proprio attuale domicilio e residenza stabile ed Parte_2 abituale, in relazione alla comunicazione EL luogo ove ospita il minore, è sito in SO alla via
Pescinola n 17 e che il proprio recapito telefonico è 340.5250761;
8) Il sig. precisa altresì che provvederà in modo esclusivo al prelievo ed al Parte_2 rientro presso la casa materna in OR EL EC alla Via Resina Nuova n.18b ogni qualvolta sia necessario per il week-end o periodo o festività di propria competenza, senza nulla gravare sulla madre;
9) il sig. fermo restando il diritto EL padre di poter sentire quotidianamente Parte_2 il figlio, durante la settimana in cui il sig. non gode EL diritto di visita nel week-end Parte_2 potrà effettuare ELle videochiamate al figlio nei giorni di mercoledì e venerdì tra le Per_2 ore 19.00 alle ore 20.00 salvo diversi impegni, programmi e disponibilità EL minore;
10) in ordine alle vacanze natalizie, il figlio minore potrà trascorrere le festività, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore (dal 23.12 al 30.12 con uno e dal 30.12 al 06.01 con l'altro), invertendo il collocamento presso il genitore per l'anno successivo. Fin da ora si stabilisce che il prossimo Natale verrà trascorso dal figlio minore con la madre (periodo 23/12-30/12) ed il successivo 31/12 - 06/01 con il padre;
11) per il periodo pasquale, il figlio minore trascorrerà con uno la Domenica ELle Palme e con l'altro la Pasqua e la Pasquetta, invertendo il collocamento presso i genitori l'anno successivo;
12) per le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre anche 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto previo accordi con la sig.ra da intervenire entro il mese di Pt_1 giugno;
13) per le ulteriori festività che possano ricadere nell'anno scolastico i genitori provvederanno a concordarne l'alternanza almeno 10 gg prima di ciascuna ricorrenza sempre secondo le necessità EL minore (cfr. art.12 EL piano genitoriale depositato in allegato al ricorso);
4 14) sono e saranno sempre valide ed operative le medesime modalità svolte in favore EL minore di partenza/prelievo e rientro presso la casa materna, ad esclusiva cura EL genitore non residente in [...];
15) il sig. fin da ora fornisce consenso al rilascio e rinnovo di tutti i Parte_2 documenti compresi quelli validi ai fini ELl'espatrio per il coniuge e per il figlio minore;
16) il sig. con la sottoscrizione ELle note di udienza, nel rispetto di quanto Parte_2 già indicato in ricorso, dichiara di aver regolato tutti i rapporti e le questioni economiche con il coniuge originate dal rapporto di coniugio o comunque ad esso collegate o connesse e di non aver null'altro a che pretendere;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale ELlo Stato
Civile EL Comune di OR EL EC per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(ordinamento ELlo Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 382, parte II, Serie A EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di OR EL EC ELl'anno 2006);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di consiglio EL 26.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 956/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Resina Nuova n. 18b, c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CodiceFiscale_1 dall'avv. Severino Ciliberti, con studio in OR EL EC alla Via D. Colamarino n.22, presso il quale è elettivamente domiciliata, e nato il [...] in [...] a Parte_2
MA c.f. , residente in [...] rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Roberto Salvatore Palermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Minturno alla via Appia, 783
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 25.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12.05.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.06.2006 nel comune di OR EL EC, nel corso EL quale sono nati due figli: nato in data [...], e , nato Persona_1 Persona_2 in data 03.02.2013; che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di
1 separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di OR Annunziata, a seguito di comparizione innanzi al Presidente in data 03.12.2015.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento ELla separazione (in cui è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre e disciplina EL diritto di visita EL padre, trasferitosi a Formia, nonché obbligo a carico EL di corrispondere al coniuge Parte_2 euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli e di contribuire alle spese straordinarie nella misura EL 50%) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale ELla famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
Hanno, inoltre, dedotto che il svolge attività di lavoro subordinato sulle navi da pesca Parte_2 ELla Mary Pesca s.a.s. di mentre la svolge attività di lavoro Persona_3 Pt_1 subordinato quale cassiera turnista di supermercato. Dalla documentazione in atti, si rileva che la nell'anno 2023 ha percepito un reddito di euro 4.511,96 nonché un reddito esente di euro Pt_1
6.312,40 e per l'anno 2022 ha percepito un reddito esente di euro 8.505,00, come risulta dalla certificazione ELla situazione reddituale rilasciata dalla Agenzia ELle Entrate;
Parte_2 ha, invece, percepito un reddito pari ad euro 19.841,00 per il periodo di imposta 2022, di euro
22.133,00 per il periodo di imposta 2023 e di euro 23.128,00 per il periodo di imposta 2024.
Con decreto EL 16.05.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione ELle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte.
Nelle note depositate in sostituzione ELl'udienza EL 8.10.2025, il difensore di
[...] ha allegato di aver in precedenza depositato ricorso per la modifica ELle condizioni Parte_1 di separazione (r.g. n. 5267/2024) con udienza a comparire per il 9.07.2025 e che, in seguito, le parti sono addivenute ad un accordo, per cui non procedeva alla notifica EL ricorso e EL provvedimento di fissazione di udienza, proponendo il presente procedimento congiunto.
Chiesti chiarimenti alle parti in ordine alla disciplina EL diritto di visita e rinviata la causa all'udienza cartolare EL 25.11.2025, con ordinanza EL 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione ELla suddetta udienza, la causa è stata riservata al collegio per la decisione
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di OR Annunziata con decreto n. 689/2016 EL 28.01.2016.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata nel procedimento di separazione
2 consensuale (03.12.2015), terminato con il menzionato decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 25.11.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto al contenuto degli accordi, si evidenzia che con ordinanza EL 9.10.2025 le parti sono state invitate a chiarire il contenuto degli accordi risultando la disciplina EL diritto di visita (per il figlio minore di anni 12) generica. I ricorrenti, nelle note di udienza, depositate dai rispettivi Per_2 difensori e sottoscritte da ciascuna parte, hanno precisato di aver omesso di prevedere un diritto di visita infrasettimanale a causa ELla distanza geografica tra il Comune di SO (ove attualmente risiede il sig. e quello di OR EL EC (ove risiede la sig.ra ) dove il Parte_2 Pt_1 Parte_2 non dispone di un'abitazione; hanno previsto una regolamentazione ELle videochiamate nelle settimane in cui il figlio non incontra il padre nel fine settimana;
hanno, inoltre, specificato la disciplina ELle festività natalizie e pasquali;
hanno, infine, rinunciato alle pattuizioni relative all'affido, alla collocazione e al diritto di visita in relazione al primo figlio, avendo egli nelle more EL giudizio raggiunto la maggiore età.
Pertanto, le condizioni concordate dalle parti e parzialmente modificate con le note depositate in sostituzione ELl'udienza EL 25.11.2025 ben possono essere recepite dal tribunale, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi ELla prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in OR EL EC in data
30.09.2006 tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori continuando ad Per_2 abitare con la madre presso l'abitazione materna;
2) per il figlio divenuto maggiorenne nelle more EL giudizio ma non autosufficiente Per_1 economicamente, non viene prevista alcuna statuizione in ordine all'affido, alla collocazione ed al diritto di visita pur continuando ad abitare con la madre presso l'abitazione materna;
3) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per entrambi i Parte_2 Pt_1 figli, la complessiva somma di € 550,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare mediante bonifico bancario indicato dalla sig.ra in unica soluzione entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese e con decorrenza dalla presentazione EL ricorso;
3 4) il sig. autorizza la sig.ra a riscuotere integralmente l'assegno unico per i Parte_2 Pt_1 figli;
5) le spese ordinarie e straordinarie verranno sostenute in parti uguali dai genitori, con le modalità indicate nel vigente protocollo di intesa intervenuto in data 06.07.2021 tra il Tribunale di OR
Annunziata ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di OR Annunziata;
6) il sig. potrà avere con sé il figlio minore a week end alternati dal sabato al lunedì Parte_2 secondo gli orari scolastici ed in ogni caso lo stesso potrà stare e vedere il figlio ogni volta lo desideri compatibilmente con le esigenze scolastiche e previo accordo preventivo con la sig.ra
; Pt_1
7) il sig. precisa che il proprio attuale domicilio e residenza stabile ed Parte_2 abituale, in relazione alla comunicazione EL luogo ove ospita il minore, è sito in SO alla via
Pescinola n 17 e che il proprio recapito telefonico è 340.5250761;
8) Il sig. precisa altresì che provvederà in modo esclusivo al prelievo ed al Parte_2 rientro presso la casa materna in OR EL EC alla Via Resina Nuova n.18b ogni qualvolta sia necessario per il week-end o periodo o festività di propria competenza, senza nulla gravare sulla madre;
9) il sig. fermo restando il diritto EL padre di poter sentire quotidianamente Parte_2 il figlio, durante la settimana in cui il sig. non gode EL diritto di visita nel week-end Parte_2 potrà effettuare ELle videochiamate al figlio nei giorni di mercoledì e venerdì tra le Per_2 ore 19.00 alle ore 20.00 salvo diversi impegni, programmi e disponibilità EL minore;
10) in ordine alle vacanze natalizie, il figlio minore potrà trascorrere le festività, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore (dal 23.12 al 30.12 con uno e dal 30.12 al 06.01 con l'altro), invertendo il collocamento presso il genitore per l'anno successivo. Fin da ora si stabilisce che il prossimo Natale verrà trascorso dal figlio minore con la madre (periodo 23/12-30/12) ed il successivo 31/12 - 06/01 con il padre;
11) per il periodo pasquale, il figlio minore trascorrerà con uno la Domenica ELle Palme e con l'altro la Pasqua e la Pasquetta, invertendo il collocamento presso i genitori l'anno successivo;
12) per le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre anche 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto previo accordi con la sig.ra da intervenire entro il mese di Pt_1 giugno;
13) per le ulteriori festività che possano ricadere nell'anno scolastico i genitori provvederanno a concordarne l'alternanza almeno 10 gg prima di ciascuna ricorrenza sempre secondo le necessità EL minore (cfr. art.12 EL piano genitoriale depositato in allegato al ricorso);
4 14) sono e saranno sempre valide ed operative le medesime modalità svolte in favore EL minore di partenza/prelievo e rientro presso la casa materna, ad esclusiva cura EL genitore non residente in [...];
15) il sig. fin da ora fornisce consenso al rilascio e rinnovo di tutti i Parte_2 documenti compresi quelli validi ai fini ELl'espatrio per il coniuge e per il figlio minore;
16) il sig. con la sottoscrizione ELle note di udienza, nel rispetto di quanto Parte_2 già indicato in ricorso, dichiara di aver regolato tutti i rapporti e le questioni economiche con il coniuge originate dal rapporto di coniugio o comunque ad esso collegate o connesse e di non aver null'altro a che pretendere;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale ELlo Stato
Civile EL Comune di OR EL EC per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(ordinamento ELlo Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 382, parte II, Serie A EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di OR EL EC ELl'anno 2006);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di consiglio EL 26.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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